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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/11/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa OR Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 2652/2024 promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 giorno 14 agosto 1982, residente a [...], elettivamente domiciliata a Fermo, L.go Fogliani n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Enrico di Bonaventura, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 del Tronto (AP), il giorno 23 aprile 1969, residente a[...], elettivamente domiciliato a S. Onofrio di Campli (TE), in via
Mirabilii n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Ambrosi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
1 - intervenuto -
OGGETTO: modifica ex art. 473-bis.29 c.p.c. delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: come da udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 28 ottobre 2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso (ex art. 473-bis.29 c.p.c.) depositato in data 27 novembre
2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la sig.ra – Parte_1 premesso che dal matrimonio contratto nel 2005 con il resistente
[...] sono nati i figli (il 31 gennaio 2008) e (il 26 agosto CP_1 Per_1 Per_2
2013) e che con decreto n. cron. 17650/2013 del 26 luglio 2013 il Tribunale di
Teramo ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto all'epoca presentato, disponendo l'affidamento condiviso del figlio e del (all'epoca) nascituro , con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre nella relativa residenza di
NO (in via Alessandro Volta n. 9), disciplinando i tempi di visita del genitore non collocatario (il padre) e prevedendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare, a titolo di contributo di mantenimento, un assegno mensile dell'importo complessivo di € 300,00, di cui € 200,00 nell'immediato ed € 100,00 a partire dalla nascita del secondogenito , oltre il Per_2 pagamento del 50% delle spese straordinarie – ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la modifica del predetto decreto di omologa, “1) ponendo a carico del Sig. un assegno mensile pari ad euro 500,00 in modifica Controparte_1 dell'ammontare di euro 300,00 stabilito con provvedimento di omologa datato
15.07.2013; 2) mutare il regime di affidamento da condiviso ad esclusivo in favore della madre, sig.ra , in modifica a quello varato nel provvedimento di Parte_1 omologa datato 15.07.2023”, con vittoria di spese e compensi.
A sostegno del ricorso, la sig.ra ha allegato in sintesi che: Pt_1
- dal momento che il sig. non ha ottemperato agli obblighi CP_1 economici di cui al decreto di omologa, essa ha presentato, a marzo 2024, avanti all'intestato Tribunale, ricorso per ordine di pagamento diretto somme ex art. 156 c.c. e 709-ter c.p.c., che è stato accolto con la sentenza n.
928 depositata il 17 settembre 2024 e, malgrado anche in tale sede essa
2 ricorrente avesse rappresentato la frustrazione in merito alle carenze della figura genitoriale del padre, quest'ultimo non vi ha mai posto rimedio, rendendosi inottemperante nell'anno 2024 anche alle disposizioni di visita
(avendo infatti trascorso, da marzo 2024, soltanto tre pomeriggi con i figli, che non contatta più neppure telefonicamente) ed in materia di spese straordinarie (stabilite nella misura del 50% dal decreto di omologa di separazione);
- all'ennesima domanda di rimborso delle spese anticipate da essa ricorrente, il sig. le ha avanzato gravi minacce di morte, tant'è CP_1 che la medesima ha smesso di contattarlo per il timore che le venisse fatto del male, sporgendo, al contempo, querela presso le competenti autorità;
- il padre si rende del tutto irreperibile quando occorre il suo consenso o la sua sottoscrizione in qualità di genitore co-affidatario, generando criticità in tutti i contesti (da quello scolastico a quello medico) e nella programmazione della quotidianità, con evidente nocumento per la vita dei figli;
- “In conclusione, la ricorrente non è più nelle condizioni di far fronte, in modo efficace e continuativo, alle reiterate negligenze del padre, né di sostenere l'onere economico derivante dalla cura esclusiva dei figli, le cui esigenze sono aumentate significativamente con l'età. A ciò si aggiunge l'ulteriore aggravio finanziario dovuto al mantenimento dei minori anche nei fine settimana che, ai sensi dell'omologa di separazione, dovrebbero essere di competenza del padre. Tale situazione risulta non solo iniqua, ma anche insostenibile per la ricorrente, che si vede costretta a sopportare un carico sproporzionato rispetto a quanto stabilito”, rispondendo al supremo interesse dei figli il mutamento del regime di affido, da condiviso ad esclusivo, nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento da € 300,00 a € 500,00 (€ 250,00 per figlio).
Con comparsa depositata il 31 gennaio 2025, si è costituito in giudizio il sig. sostenendo di non dover “alcun importo alla Infatti, il CP_1 Pt_1 precedente e recentissimo giudizio si concludeva con sentenza del 12 settembre 2024 che altro non faceva se non ratificare l'accordo delle parti” con riguardo alle mensilità pregresse, e, in esecuzione della citata sentenza per quelle future, il relativo datore di lavoro sta versando l'importo di € 300,00 direttamente alla sig.ra risultando pagate tutte le rate previste nell'accordo, tanto che Pt_1
3 la ricorrente, da giugno 2024 ad oggi, ha incassato la somma di € 5.250,00, senza contare poi che la stessa percepisce integralmente l'assegno unico, che invece dovrebbe spettare per metà anche ad esso resistente. Pertanto, la madre/ricorrente, che già percepisce le somme mensili di € 300,00 direttamente dal datore di lavoro di esso resistente e di € 400,00 per l'assegno unico relativo ad entrambi i figli, non può chiedere l'aumento dell'importo dell'assegno dovuto per il mantenimento della prole, anche perché esso resistente, oltre a subire la decurtazione diretta dal proprio datore di lavoro, non dispone di tali risorse finanziarie, essendo attualmente in Cassa
Integrazione Guadagni autorizzata e gravato da ulteriori ritenute (tanto che il netto della busta paga di dicembre 2024 è di € 871,00, e quello di novembre
2024 è di € 984,00). Quanto invece al rapporto ed alla frequentazione della prole, il resistente ha rappresentato che, anche se ci sono delle problematiche con i figli i quali, seppure frequentano volentieri il padre ed il nucleo familiare dello stesso, non mancano di avere differenze di vedute col genitore, in ogni caso non risponde al vero che non li vede, come affermato nel ricorso e che, se è capitato di non poterli prendere nei fine settimana di sua spettanza, è appunto per ragioni finanziarie, non disponendo dei mezzi economici necessari.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 4 marzo
2025, dopo aver sentito liberamente le parti ed appurato l'impossibilità di conciliazione fra le stesse, il Tribunale, “RITENUTA non necessaria l'ammissione delle prove orali richieste, rivelandosi invece prioritario disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti prendano in carico il nucleo familiare onde svolgere una indagine socio-ambientale nei termini di cui al dispositivo;
RITENUTA, altresì, la necessità di procedere all'ascolto (esclusivamente) del minore (nato Persona_3
a L'Aquila il giorno 31 gennaio 2008), con l'assistenza, ai sensi dell'art. 473-bis.5
c.p.c., di un assistente sociale”, ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con rinvio della causa per l'esame della relazione dei Servizi Sociali e l'audizione protetta del figlio diciassettenne all'udienza del 10 giugno 2025 Per_1
Alla predetta udienza, acquisita la relazione depositata dai Servizi
Sociali (nella quale è stato dato atto che, in occasione dell'incontro del 12 maggio 2025 organizzato presso la sede dell'incaricato Servizio Sociale alla
4 presenza di entrambe le parti, “il sig. ha confermato la sua Controparte_1 disponibilità a concedere l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, per una questione di autonomia della stessa, mantenendo però inalterato il diritto di visita, la responsabilità genitoriale e il suo diritto dovere di continuare a vigilare sulle decisioni relative all'istruzione o alla salute dei due figli.”), il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'affidamento esclusivo e, quanto al mantenimento economico, ha rinunciato alla quantificazione di cui al ricorso per € 500,00, proponendo, alla luce delle difficoltà economiche del padre, quella di € 400,00 per entrambi i figli (€ 200,00 cadauno), mentre il procuratore di parte resistente si è rimesso alla giustizia quanto all'affidamento esclusivo, purché nei limiti ed alle condizioni individuate dai Servizi Sociali e nei provvedimenti già esistenti fra le parti, e, quanto al mantenimento economico, ha ribadito l'impossibilità materiale per il sig. di erogare una somma superiore a quella CP_1 complessiva di € 300,00, confermando la disponibilità a lasciare per sempre l'assegno unico nella sua integralità in favore della ricorrente, e dunque impegnandosi a non formalizzare nessuna domanda per la spettanza di competenza.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 28 ottobre 2025, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c., per cui alla predetta udienza, preso atto del deposito sia degli scritti difensivi ex art. 473- bis.28 c.p.c. sia delle note di trattazione scritta sostitutive d'udienza, lo scrivente magistrato, delegato per la trattazione, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente di revisione dell'attuale assetto regolamentativo inerente la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli risultante dal decreto di omologa emesso dall'intestato Tribunale merita di trovare accoglimento limitatamente al regime di affidamento (da condiviso ad esclusivo), non anche con riguardo alle statuizione economiche
(aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento).
In relazione al primo profilo, infatti, deve essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori in favore della ricorrente, in piena coerenza non soltanto con la relazione depositata in data 19 maggio 2025 dei Servizi Sociali incaricati (che hanno concluso nei seguenti termini: “alla luce degli elementi
5 raccolti durante l'indagine socio ambientale condotta per entrambe le figure genitoriali, considerato il dialogo esistente fra essi e, soprattutto, tenendo in debito conto quanto dichiarato dai minori e che accolgono e valutano Per_1 Per_2 positivamente, ma anche opportuno, la scelta dell'affidamento esclusivo avanzato dalla madre unicamente per le ragioni di cui sopra, questo servizio sociale esprime parere favorevole per l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, mantenendo inalterato quanto sopra descritto”), ma anche con la disponibilità a concederlo espressa dallo stesso resistente, oltre che in occasione dell'incontro del 12 maggio 2025 organizzato alla presenza di entrambe le parti presso la sede del
Servizio Sociale incaricato, anche all'udienza del 10 giugno 2025, non sussistendo pertanto posizioni divergenti fra le parti.
In relazione al secondo profilo inerente il mantenimento economico dei figli, invece, non è stata dimostrata la sopravvenienza di rilevanti circostanze fattuali tali da legittimare la revisione delle condizioni economiche previste nel ricorso congiunto presentato ed omologato con decreto collegiale.
Come è noto, infatti, è possibile, attraverso lo specifico procedimento introdotto ex art. 473-bis.29 c.p.c. (che ha sostituito gli artt. 710 ss. c.p.c. per la revisione delle condizioni di separazione e l'art. 9 L. n. 898/1970 per la revisione delle condizioni di divorzio), chiedere ed ottenere la modifica dei termini stabiliti da un provvedimento di separazione (che sia consensuale o giudiziale), di divorzio (che sia congiunto o contenzioso) o relativo ai figli nati da genitori non coniugati, sempre che “sopravvengano giustificati motivi”, per tale intendendosi la sopravvenienza di nuove circostanze, fattuali o di diritto, che mutano il quadro di riferimento, alterando la prospettiva in base alla quale quei provvedimenti (giudiziali o consensuali) sono stati originariamente assunti, con conseguente necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Senonché, nel caso di specie, la richiesta della sig.ra i modifica Pt_1 del decreto di omologa della separazione consensuale nel senso di aumento dell'importo di € 300,00 dell'assegno mensile a carico del padre per il mantenimento dei figli (da aumentare a € 500,00, come inizialmente richiesto nel ricorso introduttivo, poi ridotto a € 400,00 in sede di udienza del 10 giugno
2025 e confermato anche in sede di memoria di replica depositata il 13 ottobre
2025) non è giustificata da alcuna dedotta sopravvenienza, essendosi la sig.ra
6 semplicemente limitata, al riguardo, a domandare il predetto Pt_1 aumento “tenuto conto dell'aumento dei bisogni (n.d.r. dei figli) con la crescita e delle verosimili assenze paterne che aggravano il carico economico in capo al genitore collocatario”, senza nulla argomentare in punto di fatti “sopravvenuti” rispetto al decreto di omologa.
Del resto, anche volendo sostenere che la sopravvenienza fattuale che consentirebbe l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della prole sia da rintracciarsi nell'inadempimento del sig. rispetto all'obbligo CP_1 di versare tale emolumento, il Collegio non può fare a meno di evidenziare come a tale circostanza si sia invero già ovviato mediante la corresponsione, direttamente ad opera del datore di lavoro del sig. della somma de CP_1 qua, per effetto della sentenza n. 928/2024 pubblicata dall'intestato Tribunale il 17 settembre 2024, con cui è stata accolta l'istanza ex art. 156, co. VI c.c. presentata dalla sig.ra (che ha originato il procedimento allibrato al Pt_1
R.G. 465/2024).
Peraltro, ai fini dell'aumento del contributo di mantenimento dei figli, occorre valutare non soltanto (e semplicisticamente) le accresciute esigenze dei minori rispetto al tempo della separazione, ma anche ulteriori elementi, quali, inter alia, le risorse economiche di ciascun genitore (cfr. Cass. civ., sez.
I, ordinanza n. 16316 del 17 giugno 2025).
Ebbene, nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, ed in particolare delle buste paga di novembre 2024 e dicembre 2024 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa) e delle ultime due buste paga di maggio 2025 e giugno
2025 (cfr. documentazione allegata alle note di precisazione delle conclusioni depositate il 29 luglio 2025), risulta che il sig. è attualmente in Cassa CP_1
Integrazione Guadagni autorizzata (cfr. codice “9092” riportato nella busta paga), subisce la trattenuta diretta mensile di € 300,00 (cfr. codice “1819” riportato nella busta paga) per effetto della sopra citata sentenza n. 928/2024 dell'intestato Tribunale, nella quale si dà altresì atto dell'accordo intervenuto fra le parti nel corso di quel giudizio in relazione alle mensilità pregresse
(accordo in virtù del quale il sig. si è impegnato a corrispondere alla CP_1 sig.ra 'importo mensile di € 250,00 e che medio tempore sta rispettando, Pt_1 come dimostrato dai bonifici bancari prodotti sub doc. 2 alla comparsa), è gravato da una cessione volontaria di 1/5 per € 220,00 al mese (cfr. codice
7 “819” riportato nella busta paga) ed ha contratto contratti di finanziamento con rata mensile di € 210,02 (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione).
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, quindi, la domanda relativa alla revisione in aumento dell'assegno di mantenimento per la prole non può trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che le stesse, in ragione della disponibilità manifestata dal resistente sia alla modifica del regime di affidamento (da condiviso a esclusivo) sia alla percezione integrale dell'assegno unico in favore della ricorrente, debbano essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 2652/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. in parziale modifica del decreto collegiale n. cron. 17650/2013 emesso in data 26 luglio 2013 dall'adito Tribunale di omologa delle condizioni di separazione consensuale, DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli minori e in favore della ricorrente Persona_3 Persona_4
presso la quale sono già collocati;
Parte_1
2. CONFERMA, per il resto, le altre statuizioni vigenti di cui al decreto collegiale n. cron. 17650/2013 emesso in data 26 luglio 2013 dall'intestato
Tribunale;
3. RIGETTA la domanda avanzata da parte ricorrente di modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole;
4. DICHIARA le spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa OR Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa OR Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 2652/2024 promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 giorno 14 agosto 1982, residente a [...], elettivamente domiciliata a Fermo, L.go Fogliani n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Enrico di Bonaventura, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 del Tronto (AP), il giorno 23 aprile 1969, residente a[...], elettivamente domiciliato a S. Onofrio di Campli (TE), in via
Mirabilii n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Ambrosi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
1 - intervenuto -
OGGETTO: modifica ex art. 473-bis.29 c.p.c. delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: come da udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 28 ottobre 2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso (ex art. 473-bis.29 c.p.c.) depositato in data 27 novembre
2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la sig.ra – Parte_1 premesso che dal matrimonio contratto nel 2005 con il resistente
[...] sono nati i figli (il 31 gennaio 2008) e (il 26 agosto CP_1 Per_1 Per_2
2013) e che con decreto n. cron. 17650/2013 del 26 luglio 2013 il Tribunale di
Teramo ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto all'epoca presentato, disponendo l'affidamento condiviso del figlio e del (all'epoca) nascituro , con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre nella relativa residenza di
NO (in via Alessandro Volta n. 9), disciplinando i tempi di visita del genitore non collocatario (il padre) e prevedendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare, a titolo di contributo di mantenimento, un assegno mensile dell'importo complessivo di € 300,00, di cui € 200,00 nell'immediato ed € 100,00 a partire dalla nascita del secondogenito , oltre il Per_2 pagamento del 50% delle spese straordinarie – ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la modifica del predetto decreto di omologa, “1) ponendo a carico del Sig. un assegno mensile pari ad euro 500,00 in modifica Controparte_1 dell'ammontare di euro 300,00 stabilito con provvedimento di omologa datato
15.07.2013; 2) mutare il regime di affidamento da condiviso ad esclusivo in favore della madre, sig.ra , in modifica a quello varato nel provvedimento di Parte_1 omologa datato 15.07.2023”, con vittoria di spese e compensi.
A sostegno del ricorso, la sig.ra ha allegato in sintesi che: Pt_1
- dal momento che il sig. non ha ottemperato agli obblighi CP_1 economici di cui al decreto di omologa, essa ha presentato, a marzo 2024, avanti all'intestato Tribunale, ricorso per ordine di pagamento diretto somme ex art. 156 c.c. e 709-ter c.p.c., che è stato accolto con la sentenza n.
928 depositata il 17 settembre 2024 e, malgrado anche in tale sede essa
2 ricorrente avesse rappresentato la frustrazione in merito alle carenze della figura genitoriale del padre, quest'ultimo non vi ha mai posto rimedio, rendendosi inottemperante nell'anno 2024 anche alle disposizioni di visita
(avendo infatti trascorso, da marzo 2024, soltanto tre pomeriggi con i figli, che non contatta più neppure telefonicamente) ed in materia di spese straordinarie (stabilite nella misura del 50% dal decreto di omologa di separazione);
- all'ennesima domanda di rimborso delle spese anticipate da essa ricorrente, il sig. le ha avanzato gravi minacce di morte, tant'è CP_1 che la medesima ha smesso di contattarlo per il timore che le venisse fatto del male, sporgendo, al contempo, querela presso le competenti autorità;
- il padre si rende del tutto irreperibile quando occorre il suo consenso o la sua sottoscrizione in qualità di genitore co-affidatario, generando criticità in tutti i contesti (da quello scolastico a quello medico) e nella programmazione della quotidianità, con evidente nocumento per la vita dei figli;
- “In conclusione, la ricorrente non è più nelle condizioni di far fronte, in modo efficace e continuativo, alle reiterate negligenze del padre, né di sostenere l'onere economico derivante dalla cura esclusiva dei figli, le cui esigenze sono aumentate significativamente con l'età. A ciò si aggiunge l'ulteriore aggravio finanziario dovuto al mantenimento dei minori anche nei fine settimana che, ai sensi dell'omologa di separazione, dovrebbero essere di competenza del padre. Tale situazione risulta non solo iniqua, ma anche insostenibile per la ricorrente, che si vede costretta a sopportare un carico sproporzionato rispetto a quanto stabilito”, rispondendo al supremo interesse dei figli il mutamento del regime di affido, da condiviso ad esclusivo, nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento da € 300,00 a € 500,00 (€ 250,00 per figlio).
Con comparsa depositata il 31 gennaio 2025, si è costituito in giudizio il sig. sostenendo di non dover “alcun importo alla Infatti, il CP_1 Pt_1 precedente e recentissimo giudizio si concludeva con sentenza del 12 settembre 2024 che altro non faceva se non ratificare l'accordo delle parti” con riguardo alle mensilità pregresse, e, in esecuzione della citata sentenza per quelle future, il relativo datore di lavoro sta versando l'importo di € 300,00 direttamente alla sig.ra risultando pagate tutte le rate previste nell'accordo, tanto che Pt_1
3 la ricorrente, da giugno 2024 ad oggi, ha incassato la somma di € 5.250,00, senza contare poi che la stessa percepisce integralmente l'assegno unico, che invece dovrebbe spettare per metà anche ad esso resistente. Pertanto, la madre/ricorrente, che già percepisce le somme mensili di € 300,00 direttamente dal datore di lavoro di esso resistente e di € 400,00 per l'assegno unico relativo ad entrambi i figli, non può chiedere l'aumento dell'importo dell'assegno dovuto per il mantenimento della prole, anche perché esso resistente, oltre a subire la decurtazione diretta dal proprio datore di lavoro, non dispone di tali risorse finanziarie, essendo attualmente in Cassa
Integrazione Guadagni autorizzata e gravato da ulteriori ritenute (tanto che il netto della busta paga di dicembre 2024 è di € 871,00, e quello di novembre
2024 è di € 984,00). Quanto invece al rapporto ed alla frequentazione della prole, il resistente ha rappresentato che, anche se ci sono delle problematiche con i figli i quali, seppure frequentano volentieri il padre ed il nucleo familiare dello stesso, non mancano di avere differenze di vedute col genitore, in ogni caso non risponde al vero che non li vede, come affermato nel ricorso e che, se è capitato di non poterli prendere nei fine settimana di sua spettanza, è appunto per ragioni finanziarie, non disponendo dei mezzi economici necessari.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 4 marzo
2025, dopo aver sentito liberamente le parti ed appurato l'impossibilità di conciliazione fra le stesse, il Tribunale, “RITENUTA non necessaria l'ammissione delle prove orali richieste, rivelandosi invece prioritario disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti prendano in carico il nucleo familiare onde svolgere una indagine socio-ambientale nei termini di cui al dispositivo;
RITENUTA, altresì, la necessità di procedere all'ascolto (esclusivamente) del minore (nato Persona_3
a L'Aquila il giorno 31 gennaio 2008), con l'assistenza, ai sensi dell'art. 473-bis.5
c.p.c., di un assistente sociale”, ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con rinvio della causa per l'esame della relazione dei Servizi Sociali e l'audizione protetta del figlio diciassettenne all'udienza del 10 giugno 2025 Per_1
Alla predetta udienza, acquisita la relazione depositata dai Servizi
Sociali (nella quale è stato dato atto che, in occasione dell'incontro del 12 maggio 2025 organizzato presso la sede dell'incaricato Servizio Sociale alla
4 presenza di entrambe le parti, “il sig. ha confermato la sua Controparte_1 disponibilità a concedere l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, per una questione di autonomia della stessa, mantenendo però inalterato il diritto di visita, la responsabilità genitoriale e il suo diritto dovere di continuare a vigilare sulle decisioni relative all'istruzione o alla salute dei due figli.”), il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'affidamento esclusivo e, quanto al mantenimento economico, ha rinunciato alla quantificazione di cui al ricorso per € 500,00, proponendo, alla luce delle difficoltà economiche del padre, quella di € 400,00 per entrambi i figli (€ 200,00 cadauno), mentre il procuratore di parte resistente si è rimesso alla giustizia quanto all'affidamento esclusivo, purché nei limiti ed alle condizioni individuate dai Servizi Sociali e nei provvedimenti già esistenti fra le parti, e, quanto al mantenimento economico, ha ribadito l'impossibilità materiale per il sig. di erogare una somma superiore a quella CP_1 complessiva di € 300,00, confermando la disponibilità a lasciare per sempre l'assegno unico nella sua integralità in favore della ricorrente, e dunque impegnandosi a non formalizzare nessuna domanda per la spettanza di competenza.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 28 ottobre 2025, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c., per cui alla predetta udienza, preso atto del deposito sia degli scritti difensivi ex art. 473- bis.28 c.p.c. sia delle note di trattazione scritta sostitutive d'udienza, lo scrivente magistrato, delegato per la trattazione, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente di revisione dell'attuale assetto regolamentativo inerente la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli risultante dal decreto di omologa emesso dall'intestato Tribunale merita di trovare accoglimento limitatamente al regime di affidamento (da condiviso ad esclusivo), non anche con riguardo alle statuizione economiche
(aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento).
In relazione al primo profilo, infatti, deve essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori in favore della ricorrente, in piena coerenza non soltanto con la relazione depositata in data 19 maggio 2025 dei Servizi Sociali incaricati (che hanno concluso nei seguenti termini: “alla luce degli elementi
5 raccolti durante l'indagine socio ambientale condotta per entrambe le figure genitoriali, considerato il dialogo esistente fra essi e, soprattutto, tenendo in debito conto quanto dichiarato dai minori e che accolgono e valutano Per_1 Per_2 positivamente, ma anche opportuno, la scelta dell'affidamento esclusivo avanzato dalla madre unicamente per le ragioni di cui sopra, questo servizio sociale esprime parere favorevole per l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, mantenendo inalterato quanto sopra descritto”), ma anche con la disponibilità a concederlo espressa dallo stesso resistente, oltre che in occasione dell'incontro del 12 maggio 2025 organizzato alla presenza di entrambe le parti presso la sede del
Servizio Sociale incaricato, anche all'udienza del 10 giugno 2025, non sussistendo pertanto posizioni divergenti fra le parti.
In relazione al secondo profilo inerente il mantenimento economico dei figli, invece, non è stata dimostrata la sopravvenienza di rilevanti circostanze fattuali tali da legittimare la revisione delle condizioni economiche previste nel ricorso congiunto presentato ed omologato con decreto collegiale.
Come è noto, infatti, è possibile, attraverso lo specifico procedimento introdotto ex art. 473-bis.29 c.p.c. (che ha sostituito gli artt. 710 ss. c.p.c. per la revisione delle condizioni di separazione e l'art. 9 L. n. 898/1970 per la revisione delle condizioni di divorzio), chiedere ed ottenere la modifica dei termini stabiliti da un provvedimento di separazione (che sia consensuale o giudiziale), di divorzio (che sia congiunto o contenzioso) o relativo ai figli nati da genitori non coniugati, sempre che “sopravvengano giustificati motivi”, per tale intendendosi la sopravvenienza di nuove circostanze, fattuali o di diritto, che mutano il quadro di riferimento, alterando la prospettiva in base alla quale quei provvedimenti (giudiziali o consensuali) sono stati originariamente assunti, con conseguente necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Senonché, nel caso di specie, la richiesta della sig.ra i modifica Pt_1 del decreto di omologa della separazione consensuale nel senso di aumento dell'importo di € 300,00 dell'assegno mensile a carico del padre per il mantenimento dei figli (da aumentare a € 500,00, come inizialmente richiesto nel ricorso introduttivo, poi ridotto a € 400,00 in sede di udienza del 10 giugno
2025 e confermato anche in sede di memoria di replica depositata il 13 ottobre
2025) non è giustificata da alcuna dedotta sopravvenienza, essendosi la sig.ra
6 semplicemente limitata, al riguardo, a domandare il predetto Pt_1 aumento “tenuto conto dell'aumento dei bisogni (n.d.r. dei figli) con la crescita e delle verosimili assenze paterne che aggravano il carico economico in capo al genitore collocatario”, senza nulla argomentare in punto di fatti “sopravvenuti” rispetto al decreto di omologa.
Del resto, anche volendo sostenere che la sopravvenienza fattuale che consentirebbe l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della prole sia da rintracciarsi nell'inadempimento del sig. rispetto all'obbligo CP_1 di versare tale emolumento, il Collegio non può fare a meno di evidenziare come a tale circostanza si sia invero già ovviato mediante la corresponsione, direttamente ad opera del datore di lavoro del sig. della somma de CP_1 qua, per effetto della sentenza n. 928/2024 pubblicata dall'intestato Tribunale il 17 settembre 2024, con cui è stata accolta l'istanza ex art. 156, co. VI c.c. presentata dalla sig.ra (che ha originato il procedimento allibrato al Pt_1
R.G. 465/2024).
Peraltro, ai fini dell'aumento del contributo di mantenimento dei figli, occorre valutare non soltanto (e semplicisticamente) le accresciute esigenze dei minori rispetto al tempo della separazione, ma anche ulteriori elementi, quali, inter alia, le risorse economiche di ciascun genitore (cfr. Cass. civ., sez.
I, ordinanza n. 16316 del 17 giugno 2025).
Ebbene, nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, ed in particolare delle buste paga di novembre 2024 e dicembre 2024 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa) e delle ultime due buste paga di maggio 2025 e giugno
2025 (cfr. documentazione allegata alle note di precisazione delle conclusioni depositate il 29 luglio 2025), risulta che il sig. è attualmente in Cassa CP_1
Integrazione Guadagni autorizzata (cfr. codice “9092” riportato nella busta paga), subisce la trattenuta diretta mensile di € 300,00 (cfr. codice “1819” riportato nella busta paga) per effetto della sopra citata sentenza n. 928/2024 dell'intestato Tribunale, nella quale si dà altresì atto dell'accordo intervenuto fra le parti nel corso di quel giudizio in relazione alle mensilità pregresse
(accordo in virtù del quale il sig. si è impegnato a corrispondere alla CP_1 sig.ra 'importo mensile di € 250,00 e che medio tempore sta rispettando, Pt_1 come dimostrato dai bonifici bancari prodotti sub doc. 2 alla comparsa), è gravato da una cessione volontaria di 1/5 per € 220,00 al mese (cfr. codice
7 “819” riportato nella busta paga) ed ha contratto contratti di finanziamento con rata mensile di € 210,02 (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione).
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, quindi, la domanda relativa alla revisione in aumento dell'assegno di mantenimento per la prole non può trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che le stesse, in ragione della disponibilità manifestata dal resistente sia alla modifica del regime di affidamento (da condiviso a esclusivo) sia alla percezione integrale dell'assegno unico in favore della ricorrente, debbano essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 2652/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. in parziale modifica del decreto collegiale n. cron. 17650/2013 emesso in data 26 luglio 2013 dall'adito Tribunale di omologa delle condizioni di separazione consensuale, DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli minori e in favore della ricorrente Persona_3 Persona_4
presso la quale sono già collocati;
Parte_1
2. CONFERMA, per il resto, le altre statuizioni vigenti di cui al decreto collegiale n. cron. 17650/2013 emesso in data 26 luglio 2013 dall'intestato
Tribunale;
3. RIGETTA la domanda avanzata da parte ricorrente di modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole;
4. DICHIARA le spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa OR Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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