Decreto cautelare 12 maggio 2023
Decreto cautelare 12 maggio 2023
Ordinanza collegiale 25 maggio 2023
Sentenza 4 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 04/09/2023, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/09/2023
N. 00535/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2023 REG.RIC.
N. 00194/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Discepolo, Federico Vallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Discepolo in Ancona, via Matteotti 99;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, U.T.G. - Prefettura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Discepolo, Federico Vallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Discepolo in Ancona, via Matteotti 99;
contro
Questura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
U.T.G. - Prefettura di Ancona, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 193 del 2023:
del decreto datato -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- (n. prot. -OMISSIS-) con cui il Questore della Provincia di Ancona ha rigettato l' istanza avanzata dalla ricorrente diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e con cui ha altresì rigettato la richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell' art. 3 TUI, nonché di ogni altro atto inerente, presupposto, connesso e consequenziale, tra cui il provvedimento del Prefetto della Provincia di Ancona del -OMISSIS-, notificato in pari data, che ha decretato l' espulsione della ricorrente dal territorio nazionale e il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ancona in data -OMISSIS-, e notificato in pari data, con cui è stato intimato alla ricorrente di lasciare entro sette giorni l' Italia, visto il provvedimento di espulsione emesso nei confronti del medesimo.
quanto al ricorso n. 194 del 2023:
del decreto datato -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- (n. prot. -OMISSIS-) con cui il Questore della Provincia di Ancona ha rigettato l' istanza avanzata dal ricorrente diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e con cui ha altresì rigettato la richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell' art. 3 TUI, nonché di ogni altro atto inerente, presupposto, connesso e consequenziale, tra cui il provvedimento del Prefetto della Provincia di Ancona del -OMISSIS-, notificato in pari data, che ha decretato l' espulsione del ricorrente dal territorio nazionale e il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ancona in data -OMISSIS-, e notificato in pari data, con cui è stato intimato al ricorrente di lasciare entro sette giorni l' Italia, visto il provvedimento di espulsione emesso nei confronti del medesimo;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Ancona e dell’U.T.G. - Prefettura di Ancona,;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono cittadini extracomunitari di nazionalità cinese da diversi anni in Italia.
Entrambi hanno chiesto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che gli è stato negato con provvedimenti impugnati.
La Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- e il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- hanno impugnato, con i ricorsi in epigrafe, i provvedimenti rispettivamente del -OMISSIS- e del -OMISSIS- della Questura di Ancona con cui, oltre a negare il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è stata rigettata la richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 286/1998. Inoltre sono impugnati gli atti prefettizi del -OMISSIS- con cui è stata decretata l'espulsione dei ricorrenti dal territorio nazionale e i provvedimenti in pari data emessi dal Questore della Provincia di Ancona contenenti l’intimazione a lasciare l’Italia entro 7 giorni.
La Questura di Ancona ha attribuito rilevanza al reato commesso dai coniugi (in concorso), nei confronti dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e 1.000 euro di multa in quanto giudicati responsabili dei reati di cui agli artt. 81 comma 1 c.p., 110 c.p., 3, 4 e n. 5, 7 L. 75/1958 per fatti commessi a Senigallia dal mese di novembre 2014 al mese di marzo 2015. La condanna ha portato, per entrambi, alla perdita della licenza di esercizio e alle contestuali pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dall’esercizio della tutela e curatela per la durata di anni 2.Si menziona inoltre, per la ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-, la presenza di una condanna ex art. 495 c. 1 c.p. e di una multa ex art. 6 comma 3 del d.lgs n. 286/98. Inoltre i ricorrenti sarebbero sconosciuti all’anagrafe del Comune di Ancona.
I ricorsi r.g 193/2023 194/2023, sostanzialmente analoghi, contestano gli atti impugnati, anche nella parte in cui è stata respinta la richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell' art. 3 del d.lgs n. 286/1998.
In particolare, con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere nella forma dello sviamento dalla causa tipica, abnormità e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. Si deduce come entrambi i ricorrenti abbiano attualmente un regolare contratto di lavoro e si contesta la mancata valutazione della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dei due coniugi, da tempo in Italia e conviventi con il figlio. Mancherebbe qualunque giudizio sulla pericolosità a fronte di un reato risalente al 2014/2015. Con il secondo motivo si contesta la mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari.
L’Amministrazione intimata si è costituita resistendo a entrambi i ricorsi.
Con ordinanza n.316/2023 il Tribunale ha dato comunicazione, ai sensi dell’art. 73 comma Cpa e per entrambi i ricorsi, del possibile difetto di giurisdizione di questo giudice, limitatamente all’impugnazione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e del connesso decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di e dato avviso della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 Cpa per la camera di consiglio fissata per il prosieguo.
Alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2023 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
1 Preliminarmente, i ricorsi n.193/2023 e 194/2023 devono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Sussistono altresì i presupposti per la decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
2 I ricorsi sono infondati
2.1 Come rilevato dalla più recente giurisprudenza l'art. 4 del d.lgs n. 286/1998 pone un automatismo secondo cui "Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2.2 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (Cons. Stato III 9 giugno 2022 n. 4706).
2.3 L’automatismo viene mitigato dalla disposizione di cui al comma 5 dell'articolo immediatamente successivo, come modificato dal d.lgs. n. 5/2007 e ulteriormente novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013 n. 202, secondo cui: "nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale"
2.4 Il caso in esame non rientra nei casi in cui deve essere effettuata tale valutazione. Difatti, i due ricorrenti sono coniugi, ed entrambi sono destinatari del diniego di permesso di soggiorno in base alla condanna riportata da entrambi per il reato, pacificamente ostativo, commesso in concorso. Sotto altro profilo, non può essere oggetto di positivo apprezzamento la censura con la quale i ricorrenti contestano la mancata effettuazione da parte dell'Amministrazione di un bilanciamento tra gli interessi di tutela della sicurezza pubblica e gli opposti interessi di tutela della vita familiare. Occorre infatti evidenziare che il Questore è tenuto a procedere al suddetto bilanciamento solamente laddove risulti la presenza in Italia di quei legami familiari ai quali l'art. 29, d.lgs. n. 286 del 1998 subordina la possibilità di richiedere il ricongiungimento e, segnatamente, dei seguenti rapporti di parentela: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (Cons. Stato III, 17 agosto 2022 n.7220). Dato che i presupposti devono essere valutati al momento del diniego, risulta incontestato che il figlio dei ricorrenti è maggiorenne e non rientra nelle condizioni di cui al punto c) sopra ricordato (circostanza peraltro neanche dichiarata nei ricorsi, ove si lamenta solo la mancata considerazione del legame familiare in questione). Conseguentemente, non vi era un obbligo specifico di motivazione sulla situazione familiare e lavorativa dei ricorrenti, in quanto i provvedimenti impugnati danno specificamente atto che il figlio dei ricorrenti è maggiorenne.
2.5 Con riguardo all’impugnazione del provvedimento nella parte in cui nega il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Difatti, la pretesa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è oggetto di un diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del d.lgs. n. 286/1998 (Tar Marche 3 novembre 2022 n. 643).
2.6 Allo stesso modo è inammissibile l’impugnazione contro i provvedimenti di espulsione e i conseguenti ordini di lasciare il territorio nazionale adottati nei confronti dei ricorrenti il -OMISSIS-. Infatti, il giudice amministrativo non ha giurisdizione né per quanto concerne l'impugnazione del decreto di espulsione né per quanto attiene all'impugnazione di tutti gli altri atti che fanno parte del complesso procedimento disciplinato dagli artt. 13 e 14 del d.lgs n. 286/1998 (Tar Marche 24 novembre 2020, n.689, peraltro i ricorrenti risultano avere regolarmente contestato l’espulsione dinanzi al giudice di pace).
3 Per quanto sopra, i ricorsi n. 193/2023 e 194/2023 devono essere in parte dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per il resto respinti, come sopra specificato.
3.1 Le particolarità della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), riuniti per la decisione i ricorsi n. 193 e 194 del 2023, in parte li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione e per il resto li respinge, come specificato in motivazione.
Spese compensate per entrambi i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare condanne penali e reati.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.