Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6318/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 08 aprile 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Stellavatecascio
RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...], C.F.: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 08.04.2025, parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso introduttivo e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.08.2024 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con nel Comune di Battipaglia (Sa) in data 27.09.1997 CP_1
1
e che dalla loro unione erano nati (29.09.1998) e (06.09.2001), chiedeva la Per_1 Per_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, la ricorrente precisava che il Tribunale di Salerno con sentenza non definitiva n.
4556/2022 pubbl. il 23.12.2022 aveva dichiarato la loro separazione personale e con sentenza definitiva n. 5899/2023 pubblicata il 22.12.2023 aveva disposto, tra le condizioni accessorie, il versamento diretto da parte di alla figlia dell'assegno di mantenimento Parte_1 Per_2 pari ad € 150,00 mensili, oltre la partecipazione al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza prevedere alcuna condizione accessoria, né
l'obbligo al mantenimento diretto nei confronti della figlia in considerazione del Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. CP_1
2. In data 08 aprile 2025 la ricorrente compariva dinanzi al giudice delegato, il quale dichiarava la contumacia del resistente e invitava la ricorrente a concludere.
Parte ricorrente insisteva per la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto della rinuncia scritta della figlia a non aver interesse al mantenimento, stante il raggiungimento dell'indipendenza economica.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni di parte ricorrente, in assenza di domande accessorie, riservava la causa al collegio per la decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Salerno per la separazione.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che attesa la mancata costituzione della parte resistente e la mancata proposizione di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla può disporsi rispetto al mantenimento nei confronti della figlia essendo unica legittimata per Per_2
tale domanda la figlia.
2 R.G. 6318/2024
Devono essere compiute le formalità di legge.
4. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Battipaglia (Sa), in data 27.09.1997 tra , nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1
e , nato il [...] in [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di C.F._2
Battipaglia (al n. 187, parte II, Seria A, Anno 1997);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.;
D) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 08.04.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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