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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5461 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2854 / 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. PARISI VALENTINA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA Controparte_1
GIOVNN)
resistente
◊
All'udienza del 12/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU di entrambe le
Tribunale di Palermo sez. Lavoro fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento;
- premesso che il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e, quindi, introduceva ricorso in opposizione;
-premesso che, regolarmente citata, l' si costituiva in giudizio, chiedendo a CP_1
vario titolo il rigetto del ricorso;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto che nella dichiarazione ex art. 152 disp.
att. cpc, nella formulazione attualmente in vigore, in atti ha dichiarato un reddito di euro 29.923,25 superiore al limite previsto per l'anno 2023 ai fine dell'esenzione dalle spese di lite in caso di soccombenza ( € 25.676,02).
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Restano definitivamente a carico del ricorrente le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 12.12.2025.
IL GIUDICE
NN IF
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2854 / 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. PARISI VALENTINA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA Controparte_1
GIOVNN)
resistente
◊
All'udienza del 12/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU di entrambe le
Tribunale di Palermo sez. Lavoro fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento;
- premesso che il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e, quindi, introduceva ricorso in opposizione;
-premesso che, regolarmente citata, l' si costituiva in giudizio, chiedendo a CP_1
vario titolo il rigetto del ricorso;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto che nella dichiarazione ex art. 152 disp.
att. cpc, nella formulazione attualmente in vigore, in atti ha dichiarato un reddito di euro 29.923,25 superiore al limite previsto per l'anno 2023 ai fine dell'esenzione dalle spese di lite in caso di soccombenza ( € 25.676,02).
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Restano definitivamente a carico del ricorrente le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 12.12.2025.
IL GIUDICE
NN IF
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro