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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1070 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
SIMONINI STEFANIA
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati CP_1 C.F._2
ZANOLINI GIOVANNA e REGGIANINI STEFANO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'attrice in data 22/04/2024 e dal convenuto in data 16/04/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Formigine (MO) in data 15/10/2011 e dalla loro unione è nato il figlio in data 16/01/2012. Per_1
2. I coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita del 07/10/2016, autorizzato dalla
Procura il successivo 11/10/2016.
3. Con ricorso del 16/02/2021, ha chiesto dichiararsi cessati gli effetti civili del Parte_1
matrimonio, nonché statuizioni accessorie, di natura personale ed economica, inerenti ai rapporti tra i genitori e il figlio minore.
4. Nel giudizio così radicato, si è costituito , concordando con la cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, ma a differenti condizioni.
5. All'esito della prima udienza del 22/04/2021, sono stati provvisoriamente confermati gli accordi separativi.
6. La causa non è stata istruita, poiché di natura documentale. Superfluo, per le medesime ragioni, anche l'ascolto del figlio minore della coppia.
§
A) La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
B) Non sussistono ragioni per mutare il regime di affidamento condiviso del figlio minore già pattuito in sede separativa. Dalla stessa disamina delle allegazioni dei contendenti risulta, infatti, come entrambi i genitori siano sinceramente affezionati a abbiano un buon rapporto con il Per_1
ragazzino e risultino adeguati a prendersi cura delle sue esigenze. I soli concreti elementi di contrasto tra le parti attengono, infatti, a questioni economiche, di cui si dirà tra breve, e dunque non concernono la rispettiva idoneità a svolgere il proprio ruolo genitoriale, per certo sussistente.
C) Non c'è disaccordo sulla collocazione prevalente di con la madre, che dunque si Per_1
mantiene.
D) Così da garantire al ragazzino la fruizione di reale, e non meramente apparente, bigenitorialità, il calendario ordinario di frequentazioni con il padre concordato in separazione viene leggermente ampliato, come in dispositivo, di una giornata nella settimana il cui weekend è di spettanza materna
(in quella settimana, altrimenti, resterebbe assieme al padre un solo giorno, il che si giudica Per_1
non rispondere al suo interesse); con la stessa finalità, si prevedono tempi paritari durante i periodi di vacanza.
Si tratta, del resto, di fisiologica evoluzione del rapporto conseguente all'accrescimento del minore
2 (si ricorda, infatti, che il precedente, più ristretto, calendario è stato pattuito dai genitori quando il bambino aveva soli 4 anni).
E) Questi sono, poi, gli elementi che il Tribunale considera per determinare la misura del contributo per il mantenimento ordinario di a carico del padre ai sensi dell'art. 337 ter, quarto comma, Per_1
c.c.:
- il fatto che, dall'accordo separativo (del 07/10/2016), nel cui ambito l'assegno di cui si discute venne concordemente quantificato dai genitori in euro 200,00 mensili (attualmente ammontanti a euro
240,40 in forza della rivalutazione ISTAT di legge), sono trascorsi più di 8 anni, durante i quali il minore, che ora ne ha 13, è cresciuto, così come le sue esigenze e i costi per soddisfarle (cfr. Cass.
29.2.2022, n. 13664);
- le frequentazioni di con i due genitori, come stabilite in dispositivo, e i conseguenti carichi Per_1
di mantenimento diretto;
- il fatto che le entrate della si attestino intorno agli euro 1.400,00 mensili, mentre quelle del Pt_1
in circa euro 2.350,00, sulla base della documentazione rispettivamente prodotta. CP_1
La valutazione complessiva di tali circostanze, conduce il Collegio a quantificare il contributo di cui si discute in euro 350,00 mensili;
le spese straordinarie continueranno, invece, a essere suddivise tra i genitori in ragione della metà ciascuno.
L'assegno unico per la prole erogato dall'INPS spetterà, infine, in toto alla madre.
F) L'esito complessivo della lite, qualificabile in termini di reciproca soccombenza, giustifica la compensazione integrale delle relative spese ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 15/10/2011 in
FORMIGINE (MO) da nata a [...] il [...]) con Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile
[...]
del Comune di FORMIGINE (MO), atto n. 53, parte 2, serie A, anno 2011;
2. affida il figlio minore della coppia nato il [...], a [...] i genitori, dunque in Per_1
modo condiviso;
3. colloca il figlio minore della coppia in via prevalente presso la madre nella sua abitazione di residenza;
4. così regola le frequentazioni tra e il padre: Per_1
calendario ordinario su base bisettimanale: prima settimana: il martedì dalle ore 18:30, prelevandolo a casa della madre, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno
3 successivo, e il weekend dal venerdì sera, sempre dalle ore 18:30 con la modalità di cui sopra, fino alla domenica sera alle ore 20:00, quando verrà riaccompagnato dalla madre ove cenerà; seconda settimana: dal mercoledì, sempre alle ore 18:30, continuativamente fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (pernottamenti, dunque, nelle notti di mercoledì e giovedì e relativi trasporti da e per la scuola a carico del padre); vacanze natalizie: ad anni alterni, o il periodo dal 23 al 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al
6 gennaio;
vacanze pasquali: 3 giorni con ciascun genitore, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; vacanze estive: 3 settimane con ciascun genitore, di cui massimo 2 consecutive, da concordare entro il 5 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni pari deciderà la madre e quelli dispari il padre;
nel restante periodo estivo di assenza scolastica si osserverà il calendario ordinario;
5. obbliga il padre a versare alla madre euro 350,00 mensili con decorrenza dalla presente sentenza,
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del
25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
4 • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
6. autorizza la madre a fare domanda all'INPS e a incassare integralmente l'assegno Parte_1
unico per la prole erogato dall'Ente;
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
8. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORMIGINE (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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