Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 11/07/2025, n. 13644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13644 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13644/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12412/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12412 del 2023, proposto da
NZ EO, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Acconcia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Ladispoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota – provvedimento della Regione Lazio - Direzione per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, prot. RIF.AUT167-375261-2015 (registro ufficiale U. 0550774) datata 22 maggio 2023 e comunicata a mezzo racc. R/R ricevuta in data 08/06/2023, recante all'oggetto la dichiarazione di inammissibilità e archiviazione del procedimento afferente all'accertamento della compatibilità paesaggistica (prot. 375261 del 10/07/2015). Di ogni altro atto conseguente o presupposto, comunque connesso, non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 28 luglio 2023 e depositato il 21 settembre 2023, NZ EO ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, affidando il gravame a un motivo (così rubricato: “ Violazione di legge: D.lgs. n. 42 / 2004 (art. 167) – violazione del termine di conclusione del procedimento; errata e falsa applicazione del Protocollo d’Intesa del 18/12/2007; errata e falsa applicazione della Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. n. 131/2003, tra il Governo le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all’art. 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Allegato A). Eccesso di potere: errore nei presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità, perplessità, sviamento ”).
1.1. Con il mezzo in esame, parte ricorrente lamenta: i) che il provvedimento gravato avrebbe erroneamente definito l’intervento oggetto di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica come portico anziché come tettoia; ii) la mancata applicazione dell’art. 3, comma 2, del Protocollo d’Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio del 18 dicembre 2007 (ai sensi del quale « Le Parti convengono che per “lavori”, termine di cui al quarto comma dell’art. 167 del Codice si intendono “gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti e adottati »); iii) che sarebbe stato violato il termine di 180 giorni previsto dall’art. 167 D.Lgs. 42/2004; iv) che nel provvedimento gravato non si sarebbe tenuto conto dell’esiguità della superficie in ipotesi eccedente rispetto a quella consentita; v) che l’intervento per cui è causa sarebbe consentito dal Regolamento consortile di Marina di San Nicola.
2. La Regione Lazio si è costituita in resistenza il 6 ottobre 2023.
3. All’udienza pubblica del 13 maggio 2025, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4.1. La differenza tra tettoia e portico è stabilita, ai fini che qui interessano (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. II, 22 aprile 2024, n. 3645), dal Regolamento edilizio tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni, siglata in attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies del d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e pubblicato sulla G.U. n. 268 del 16 novembre 2016 (cfr. doc. 7-bis di parte ricorrente), ai sensi del quale per tettoia si intende un « elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali » e per portico un « elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio ».
4.2. Come riconosciuto da entrambe le parti, per struttura discontinua si intende – cfr. p. 2 della memoria ex art. 73 c.p.a. di parte ricorrente e 5 della memoria ex art. 73 c.p.a. della Regione Lazio – una costruzione con propria autonomia strutturale.
4.3. Ebbene, la foto di p. 4 della memoria ex art. 73 di parte resistente, così come le foto prodotte dalla stessa parte ricorrente in data 1° aprile 2025, dimostrano che tale autonomia non sussiste nel caso di specie, trattandosi di struttura posta in adiacenza all’edificio principale, aperta non già su tutti, ma “su uno o più” lati.
4.3.1. Ne deriva che, in base alla definizione del Regolamento edilizio tipo sopra riportato, e a prescindere dalla scelta terminologica a suo tempo assunta dall’ordinanza di demolizione del 2006 del Comune di Ladispoli (doc. 2 di parte ricorrente), la struttura di cui si discute non può essere ritenuta una tettoia, ma un portico.
4.4. Il provvedimento gravato ha a questo punto rilevato che “ dall’esame della documentazione emerge che la superficie della tettoia realizzata, pari a mq 19,04, eccede il limite del 25% ammissibile alla procedura di compatibilità paesaggistica ”, applicando l’art. 3, comma 3 del richiamato Protocollo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio, ai sensi del quale « Le Parti convengono che per “superfici utili”, di cui al comma 4 dell’articolo 167 del Codice, si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione”. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso ».
4.4.1. Pertanto, in applicazione dell’art. 4, commi 3, 4 e 6, del medesimo Protocollo, l’ufficio regionale non ha provveduto alla trasmissione dell’istanza alla Soprintendenza competente per territorio dichiarandola inammissibile.
4.5. Il ricorrente non ha contestato il dato del superamento del limite del 25% dell’area di sedime del fabbricato principale, essendosi limitato ad allegare la minima entità di tale eccedenza, che corrisponderebbe a “circa 3 mq”, dolendosi che la Regione non avrebbe considerato che tale ridotta superficie utile in eccesso “ non poteva e non può avere alcuna incidenza sul contesto peculiare del paesaggio da tutelare, tanto meno può avere rilievo significativo sulle caratteristiche di questo ” (p. 6 del ricorso).
4.6. Detta doglianza – al di là della mancanza di offerta di prova a sostegno del rilievo circa la ridotta incidenza sul contesto paesaggistico – non è fondata, dal momento che non si confronta con il disposto degli artt. 3 e 4 del Protocollo (non impugnato nel presente giudizio) sopra trascritti, al quale si ritiene che la Regione resistente abbia dato corretta applicazione.
4.7. Non ha, poi, rilievo il lamentato superamento del termine di 180 giorni previsto dall’art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, in quanto al ricorrere di tale superamento il codice non prevede né la perdita del potere di provvedere, né alcuna ipotesi di silenzio qualificato o significativo (Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1935 e T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 16 maggio 2024, n. 9718).
4.8. Da ultimo (anche a voler ammettere che tale evenienza possa rilevare nella prospettiva dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004) non risulta provata la conformità dell’opera al Regolamento Consortile di Marina di San Nicola di cui parte ricorrente ha lamentato la violazione, in quanto l’art. 6 del Regolamento per la realizzazione di tettoie, pensiline, porticati e simili (doc. 7 di parte ricorrente) stabilisce che “ la distanza da ciascun confine del lotto, misurata alla proiezione del bordo del tetto (filo esterno di copertura) sul piano di calpestio, non deve essere inferiore al doppio dell’altezza minima di gronda del lato prospiciente ciascun confine e, comunque, mai inferiore a mi 3,00 ” mentre nell’ordinanza di demolizione del 2006 – a suo tempo impugnata da parte ricorrente, con gravame respinto dalla sentenza di questo Tribunale n. 3731/2015 – si legge che “ la tettoia risulta realizzata in aderenza ai due confini laterali del giardino di pertinenza con altrui proprietà ”.
5. In conclusione, il ricorso va respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra Regione Lazio e parte ricorrente e, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico di quest’ultima.
6.1. Nulla deve disporsi sulle spese relativamente ai rapporti tra la parte ricorrente e il Comune di Ladispoli, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere alla Regione Lazio le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Nulla sulle spese nei rapporti tra parte ricorrente e il Comune di Ladispoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO