Sentenza breve 17 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 17/12/2021, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01528/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2021, proposto da
IO CH, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Furlan, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Albignasego, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Albignasego prot. 27281 dell'11 agosto 2021, recante comunicazione della decadenza della d.i.a. edilizia n. 2014d/103;
- dell'ordine di demolizione n. 3/2021 assunto dal Comune di Albignasego in data 12 agosto 2021;
e in via subordinata per la condanna del Comune di Albignasego alla restituzione al sig. CH, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., della quota del contributo di costruzione versato allo stesso Comune e riferita al fabbricato (denominato B1), che è oggetto del suddetto ordine di demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Si controverte sulla legittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati con i quali il Comune di Albignasego, in esito a un precedente annullamento giurisdizionale (Tar Veneto n. 900/2021), ha comunicato al ricorrente la decadenza della d.i.a. edilizia n. 2014d/103 (nota prot. 27281 dell'11 agosto 2021) e disposto la demolizione delle opere ritenute abusive (ord. n. 3/2021): il tutto sul presupposto che dette opere sarebbero state eseguite successivamente all’intervenuta decadenza del titolo abilitativo (ottobre 2018) ovvero dopo la scadenza della d.i.a. edilizia n. 2014d/103, presentata dal ricorrente per la ristrutturazione ed ampliamento di due fabbricati di sua proprietà, in applicazione della L.R.14/09.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, lamentando l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale, il difetto d’istruttoria, la violazione del principio di affidamento e sostenendo che il Comune, con gli atti impugnati, avrebbe di fatto inibito in via postuma la s.c.i.a. edilizia n. 2020s166 al di fuori dei casi, dei modi e delle garanzie previste dalla legge.
L’Ente Civico, benchè ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio in epigrafe indicata, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito sinteticamente esposti.
Il provvedimento che ha dichiarato la decadenza del titolo edilizio, adottato in data 11 agosto 2021 ovvero un giorno prima dell’ordine di demolizione dd 12 agosto 2021, è illegittimo poiché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
In materia di decadenza dei titoli edilizi, la giurisprudenza ha precisato che “la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti dall’art. 15, c. 2, del d.P.R. 380/2001, deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento del competente organo comunale all’esito di apposita istruttoria, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza” (così, ex multis, T.a.r. Liguria, sez. I, 25 maggio 2021, n. 479; T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 27 luglio 2020, n. 3344, § 3.1; T.a.r. Campania, Napoli, sez. II, 3 aprile 2020, n. 1322, § 4; Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2011, n. 2821, § 4.1).
Il contraddittorio procedimentale era necessario nel caso di specie in quanto la P.A. e il privato hanno “posizioni diverse” sul momento di avvio e svolgimento dei lavori e, conseguentemente, sul decorso del termini triennale di decadenza previsto dalla legge; il ricorrente sostiene, inoltre, che le opere edilizie che la P.A. reputa abusive sarebbero, comunque, legittimate da una segnalazione di inizio attività del 31 ottobre 2020, da ritenersi ormai consolidata.
In una situazione di questo tipo, pur avendo la dichiarazione di decadenza del titolo edilizio natura dichiarativa (di un effetto già prodottosi ex lege) e vincolata, l’instaurazione del contraddittorio procedimentale risultava certamente utile e necessaria per accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che condizionano l’esercizio del potere esercitato e non poteva essere omessa dalla P.A..
L’omissione delle garanzie partecipative rende illegittimo il provvedimento di decadenza del titolo edilizio e si riverbera negativamente sull’ordine di demolizione, che viene travolto e caducato per illegittimità derivata.
L’accoglimento dell’azione di annullamento degli atti impugnati (dichiarazione di inefficacia del titolo abilitativo e ordine di demolizione) determina l’assorbimento della domanda restitutoria subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Albignasego a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1500, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO