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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2496/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2496/2021 avente ad oggetto AZIONE DI RIPETIZIONE DI
INDEBITO E DI RISARCIMENTO DEL DANNO, pendente
TRA
, (C.F. ) nata a [...], il [...], ivi elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in via D'Orso, n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Michele Marra e Antimo Valle giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice
E
(P.IVA C.F e n. di iscrizione Controparte_1 P.IVA_1
al Registro delle Imprese di Roma n. ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_2 legale in Roma, via XX Settembre, n. 30, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5578, ivi elettivamente domiciliata, Piazzale delle Belle Arti, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Gino D. Grilli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandata a/r in data 18.03.2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la e Controparte_1
deduceva di aver stipulato, in data 17.11.2016, un contratto di mutuo per un capitale netto pari ad €
57.938,22, a cui aggiungere i costi sostenuti pari ad € 24.021,78 (di cui € 16.210,81 per interessi;
€
680,00 a titolo di spese di istruttoria;
€ 164,37 per oneri erariali ed € 6.966,60 per costi di intermediazione) e, dunque, per un capitale lordo pari ad € 81.960,00, da restituire a mezzo cessione pro solvendo di quote della retribuzione in n. 120 rate mensili dell'ammontare di € 683,00 con prima
1 rata a scadenza il 31.01.2017. La parte attrice deduceva altresì di aver negoziato con la banca la rimodulazione del finanziamento in data 1.05.2019, per un importo rata pari ad € 296,12 da corrispondere in n. 92 rate mensili e che la banca medesima tratteneva i costi sostenuti per l'erogazione del primo finanziamento del 17.11.2016, estinto anticipatamente il 10.08.2020 senza che l'istituto mutuante provvedesse alla restituzione degli oneri up front quantificati in € 7.810,97.
Secondo la prospettazione attorea, l'istituto bancario, nell'erogazione del finanziamento, si sarebbe reso responsabile (i) della violazione degli artt. 33 e 35 del Codice del Consumo in considerazione della vessatorietà delle clausole contrattuali e della violazione dell'art. 125 sexies Tub, per avere la banca circoscritto i costi interessati dalla restituzione in caso di estinzione anticipata ai soli costi
Con recurring; (ii) della violazione delle norme sulla trasparenza bancaria per non avere la rilasciato la documentazione relativa al contratto di finanziamento, in violazione dell'art. 117 Tub;
(iii) della violazione delle norme imperative in tema di determinazione degli interessi affetti da nullità, ex art. 1418 co 2 c.c. perché indicati mediante rinvio usi piazza e della nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., per la pattuizione di interessi ultralegali in assenza di specifica indicazione in forma scritta del regime di capitalizzazione applicato.
Sulla scorta di tali argomenti, chiedeva di accertare e dichiarare che i costi up Parte_1
front quantificati in € 13.579,76 sono dovuti ai sensi dell'art. 125 sexies TUB e comunque per nullità delle condizioni contrattuali pattuite al punto 4.4. in quanto vessatorie e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito alla restituzione delle spese e delle commissioni pagate in anticipo e non maturate all'atto dell'estinzione anticipata, come sopra quantificate, ovvero al pagamento della somma minore o maggiore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione al soddisfo;
accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale che limita il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata determinante uno squilibrio a carico del consumatore, in violazione dell'art. 33 D.Lgs. 206/2005 e dell'art. 125 sexies Tub e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito al risarcimento dei danni morali e materiali da accertarsi in corso di causa. Il tutto con Con vittoria di spese con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari e con condanna della al risarcimento dei danni ex art. 96 co 3 c.p.c. per non avere la stessa preso parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
In via istruttoria, l'attrice ha chiesto disporsi consulenza tecnico-contabile volta alla verifica degli importi percepiti illegittimamente dalla banca e alla rideterminazione dell'esatto importo da restituirsi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico il 23.07.2021, si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai Controparte_1 sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., per la genericità delle domande
2 spiegate, per essere state le stesse formulate in assenza di specifici riferimenti al caso concreto.
Sempre in via preliminare, l'istituto di credito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione dei costi di intermediazione, evidenziando che l'attrice avrebbe dovuto agire nei confronti dell'intermediario finanziario a cui liberamente si sarebbe CP_2 rivolta, destinatario della somma di € 6.966,00.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda di ripetizione spiegata, stante CP_1
l'avvenuta sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. da parte della mutuataria della clausola contrattuale di cui al punto 4.4, pienamente conforme al disposto di cui all'art. 125 sexies Tub, che prevede la non rimborsabilità degli importi indicati alla lettera SIP (Spese istruttoria pratica), A
(Oneri Erariali) e B (Costi di intermediazione) di cui al “Prospetto Economico” e al “Dettaglio
Oneri dovuti a perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del Parte_2 contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli del successivo articolo 13. In ogni caso, secondo la prospettazione della convenuta, non sarebbero ripetibili i costi c.d. up front perché sorti in occasione della stipula del contratto e non afferenti la sua vita residua.
La banca eccepiva ancora che con la domanda proposta, l'attrice richiedeva la restituzione integrale delle somme e non la quota parte relativa alle rate non maturate, sicché la convenuta concludeva per il rigetto della domanda attorea e per la condanna della controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., contestando altresì la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni morali e materiali pure spiegata dall'attrice perché formulata in maniera generica e sfornita di adeguato supporto probatorio. Infine, l'istituto di credito convenuto eccepiva la genericità delle eccezioni attoree proposte in punto di applicazione di interessi mediante usi piazza, anatocistici e asseritamente non pattuiti per iscritto, perché prive di riferimento al contratto oggetto del giudizio, non accettando, dunque, il contraddittorio sul punto.
Opponendosi alla CTU richiesta, concludeva per il rigetto delle domande, con Controparte_1
vittoria di spese di lite.
Acquisito il verbale conclusivo del procedimento di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., rigettata la richiesta CTU contabile, la causa è stata rinviata al 27.02.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, considerata la necessità di definire procedimenti di più risalente iscrizione, con ordinanza del 19.07.2024, la scrivente ha rimesso la causa sul ruolo, rinviando all'1.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118
3 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva con riguardo alla domanda di ripetizione delle commissioni per l'attività svolta dall'intermediario sollevata dalla convenuta Controparte_1
L'eccezione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La domanda proposta dall'attrice deve essere qualificata come di restituzione di indebito e perciò di restituzione dei costi connessi all'erogazione del credito che assume non dovuti.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016); tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della S.C. e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione.
Orbene, nel caso di specie, nel contratto sottoscritto tra le parti in giudizio, le commissioni da versare a titolo di costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione sono quantificate in €
6.966,60 (cfr. p. 1, contratto di mutuo contro cessione pro solvendo, doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta da . A tali costi, invero, si riferisce anche il documento Controparte_1
contenente le informazioni europee di base sul credito ai consumatori, laddove viene indicato quale intermediario del credito nonché che per tale attività l'intermediario del credito ha diritto CP_2
di percepire direttamente dal cliente un compenso. Detto compenso è indicato sulla base di quanto concordato tra il cliente e l'intermediario del credito, nella sezione 3 “costi del credito” e sarà versato a quest'ultimo direttamente dal finanziatore trattenendo in caso di concessione del prestito
l'importo sul relativo netto ricavo. Tale ultimo assunto è confermato anche nel documento di
“Conferimento di incarico di mediazione creditizia per finanziamenti sotto forma di cessione del quinto dello stipendio e forme contrattuali assimilate” (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di laddove alla p. 2 è espressamente previsto che le Controparte_1 provvigioni dovute dal richiedente saranno trattenute diversamente dall'istituto bancario o dall'intermediario finanziario concedente il finanziamento al momento della sua erogazione.
La prova della ricezione del pagamento delle commissioni di agenzia da parte dell'intermediario assicurativo è stata resa dalla convenuta attraverso l'allegazione non solo della fattura CP_2 emessa dall'intermediario, da cui si evincono chiaramente i compensi dovuti per l'attività di
4 intermediazione con l'odierna attrice, per € 6.966,60 (cfr. doc. 9 allegato alla Parte_1 Pt_1
comparsa di costituzione e risposta di ma anche dalla contabile di pagamento Controparte_1
emesso dalla banca in favore della società (doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di . Da tanto deriva necessariamente che l'eccezione può che essere accolta, con la Controparte_1 conseguenza che nessuna pretesa può essere avanzata dall'attrice nei confronti della Controparte_1 relativamente al rimborso degli oneri sostenuti per l'attività di intermediazione.
Sempre in via preliminare, vanno dichiarate inammissibili le domande specificate dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. quanto alla nullità del contratto per indeterminatezza degli interessi calcolati mediante rinvio alle clausole usi piazza e per violazione dell'art. 1283 c.c. in considerazione dell'applicazione di interessi anatocistici derivante dalla costruzione di un piano di rientro con il sistema dell'ammortamento alla francese.
Sul punto, il Tribunale osserva che nel sistema di preclusioni designato dal legislatore antecedentemente alla novella attuata con il d.lgs. n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia) l'art. 183 c. 6
n. 1 c.p.c. costituisce il momento ultimo fino al quale le parti hanno la facoltà di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte. La precisazione delle domande formulate quanto alla nullità delle clausole applicative degli interessi per indeterminatezza degli stessi in virtù del rinvio uso piazza e per la generazione di interessi anatocistici intervenuta solo con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. destinata alla replica delle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e al deposito delle prove precostituite.
Ad abundantiam, va evidenziato che le domande proposte sono comunque infondate per le causali di cui in motivazione.
Il contratto di mutuo con cessione del quinto prevede espressamente l'indicazione del TAN nella misura del 4,55% e l'indicazione del TAEG nella misura del 7,60%, sicché tanto è sufficiente ad escludere la rilevanza dell'affermazione di parte attrice quando alla determinazione degli interessi mediante la tecnica del rinvio alle clausole usi piazza. Del pari infondata è l'affermazione della generazione di interessi anatocistici attraverso lo sviluppo di un piano di ammortamento alla francese.
In disparte il rilievo per il quale non è stata dimostrata in alcun modo dall'attrice la ricostruzione del piano di ammortamento attraverso il sistema dell'ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, questo Giudice deve necessariamente constatare come la più recente giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'ammortamento alla francese determini la produzione di interessi anatocistici, osservando che In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento "alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di
5 interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. (cfr.
Cass. 17.01.2025, n. 1168).
2.Sul merito.
Nel merito, le domande di ripetizione di somme indebiti e di risarcimento del danno sono infondate e devono essere rigettate per le causali di cui in motivazione.
Occorre rilevare che il contratto di finanziamento sottoscritto dall'attrice con la è Controparte_1 stato concluso in data 17.11.2016 e, dunque, nella vigenza dell'art. 125 sexies del D.Lgs n. 385/1993, come introdotto dal d. lgs. n. 141/2010, che ha recepito nell'ordinamento italiano l'art. 16 della direttiva UE 2008/48. La norma, modificando la precedente disposizione di cui all'art 125 comma 2 del testo unico bancario, ha disposto che il consumatore ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e “In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. La disposizione è stata interpretata da Banca d'Italia nel senso che solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, sicché è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring” perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata. Sulla scia, dunque, degli orientamenti maturati in seno all'ABF, la giurisprudenza di merito si era pronunciata nel senso della sola rimborsabilità dei costi recurring, ossia legati alla durata del contratto di finanziamento al ricorrere delle seguenti condizioni: a) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up front e recurring anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35 comma 2 d. lgs n.
206 del 2005, secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più
6 favorevole al consumatore e l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
c) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.
La questione della individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento ha registrato nuovi interrogativi all'indomani della pronuncia da parte della Corte di Giustizia dell'11.09.2019 (cd. Lexitor) che, decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal tribunale polacco di Lublino, ha statuito che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Nella decisione sulla questione pregiudiziale sollevata, la Corte di Giustizia ha premesso che
“un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione”, atteso che alcune di esse, sembrano indicare la “restante durata del contratto” come criterio di calcolo del rimborso e altre, tra cui l'art. 125 sexies T.U.B. sembrano fare riferimento come criterio di selezione dei costi da rimborsare, a quelli “dovuti”, cioè “scadenti”, in data successiva all'estinzione anticipata.
Esclusa la decisività dell'argomento letterale, la Corte di Giustizia ha riconosciuto preminenza ad un argomento di carattere storico e ad uno di natura teleologica. In particolare, la Corte ha osservato che l'obiettivo della direttiva 2008/48 è quello di garantire una elevata protezione del consumatore, che si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (cfr. sentenza del 21 aprile 2016, e Per_1
C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63)” (punto 29) e al fine di garantire tale protezione, Persona_2
l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti. Ne deriva che la finalità dell'art. 16 della direttiva è quella di garantire “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito” e al contempo evitare di concedere all'intermediario margini di manovra per ridurre o vanificare tale diritto. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro
7 ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”. Infine, la stessa divisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e/o per tempo di maturazione, è in grado di pregiudicare l'effettività del diritto del consumatore, visto che “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”.
In tal senso la Corte di Giustizia arriva alla conclusione per cui formano oggetto di rimborso tutti i costi connessi al credito, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro connessione o meno alla durata del contratto, senza che ciò determini un pregiudizio per il soggetto finanziatore che, da un lato, ha la possibilità di reimpiegare la somma ottenuta e lucrare un'ulteriore commissione e, dall'altro, può ottenere un indennizzo per i costi collegati al rimborso anticipato del credito, che sia adeguato alle condizioni di mercato.
Tale conclusione è stata condivisa dalla giurisprudenza più recente dell'ABF il cui Collegio di
Coordinamento con decisione n. 26525/2019 ha nuovamente confermato che il consumatore ha diritto alla ripetizione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front e tanto in considerazione dell'efficacia vincolante della sentenza che trova applicazione anche ai CP_3
contratti conclusi prima della sua pronuncia con l'unica eccezione al principio della rimborsabilità delle imposte che sono a carico del cliente e ammettere il loro rimborso significherebbe eludere la disciplina tributaria (cfr. ABF decisione n. 16060/2020).
Da ultimo, anche la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema affermando che La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cass., Ord. n. 25977/2023).
Come osservato dalla Suprema Corte con la appena citata ordinanza, il paragrafo 16 della direttiva
2008/48 ha ricevuto trasposizione nell'art. 125 sexies Tub che quindi diventa fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali.
Ne deriva che, contrariamente rispetto a quanto affermato dall'istituto di credito, sussiste in capo agli organi degli Stati membri e, perciò, anche in capo agli organi giurisdizionali, il dovere di
8 interpretazione uniforme delle norme nazionali tenendo conto della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguirne il risultato. Del resto, la natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche dalla Cassazione (cfr. Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità”. Nella specie, “la necessità che le direttive dell'Unione vengano interpretate in modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente, e impone, invece, che esso venga interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali [..] Inoltre, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte” (Corte Giustizia UE, 15.4.2010, causa C-511/08). Questo Tribunale, allora concorda con quanto affermato da altra giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, 21.03.2020) per cui la necessaria uniformità nell'interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione comporta altresì che l'interpretazione dichiarata dalla Corte di giustizia, benché sollecitata dai dubbi innescati dalla versione in lingua polacca faccia stato con riguardo a tutte le altre, riassorbendo e superando equivocità e differenze, vere o apparenti che siano. La trasposizione del significato “indicato” dalla sentenza della Corte di giustizia, dalla direttiva alle norme di diritto interno adottate al fine dell'attuazione dei relativi obblighi è un secondo passaggio agevole, visto che secondo lo stabile e convincente orientamento della Corte di Giustizia, quando la controversia sottoposta al giudice nazionale verte proprio sull'applicazione delle norme interne di attuazione della direttiva, ed è questo il caso, “questo giudice, visto l'art. 249, terzo comma, CE [ora art. 288 comma 3 TFUE], deve presumere che lo Stato, essendosi avvalso del margine di discrezionalità di cui gode in virtù di tale norma, abbia avuto l'intenzione di adempiere pienamente gli obblighi derivanti dalla direttiva considerata” (Corte giustizia UE 5.10.2004, cit., punto 112; in precedenza Corte giustizia UE,
16.12.1993 causa C-334/92, punto 20). La presunzione non esclude la possibilità che Persona_3
la direttiva sia stata trasposta in modo non fedele nell'ordinamento nazionale, ma confina il caso dell'interpretazione contra legem del diritto nazionale – comunque non consentita (Corte giustizia
UE 24.1.2012, causa C-282/10 e altre ivi richiamate) – a casi di manifesta ed eclatante violazione, quando cioè alla disposizione di diritto interno non possa essere assegnato alcun ragionevole significato compatibile con il significato della direttiva “dichiarato” dalla Corte di giustizia. Al contrario, se tra i plurimi significati che possono trarsi dalla disposizione di diritto interno ce ne è
9 almeno uno compatibile, il giudice è tenuto a conformare la propria interpretazione a quella della
Corte).
Ora, come ha già osservato il Collegio di coordinamento dell'ABF nella ricordata decisione dell'11.12.2019, l'art. 125 sexies co. 1 T.U.B. costituisce trasposizione pressoché letterale dell'art. 16 par. 1, con un'unica variante lessicale, visto che la norma UE si riferisce ad una riduzione “che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, mentre la norma interna si riferisce a una riduzione “pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” senza che tale unica differenza terminologica conduca a risultati differenti, in quanto il costo totale del credito è definito in modo perfettamente identico nella dir. 2008/48/CE (art. 3 lett. g)
e nella disciplina di attuazione (art. 121 lett. e) e che tutte le voci che compongono il “costo totale del credito” sono comunque riconducibili alle stesse categorie espressamente menzionate, onde “la restante durata del contratto” non è un criterio di selezione dei costi ammissibili a riduzione, ma un'indicazione, sia pure approssimativa, della misura della riduzione.
Non convince, ancora, l'argomento utilizzato dall'istituto di credito della limitazione degli effetti della sentenza Lexitor ai soli contratti conclusi successivamente alla pronuncia della stessa.
Invero, il potere di limitare nel tempo l'efficacia di una decisione compete alla stessa autorità decidente, che in specie non ha ritenuto di esercitarlo. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, la limitazione degli effetti temporali di un'interpretazione: 1) ha carattere dichiaratamente eccezionale (da ultimo Corte di giustizia UE 12.2.2000, causa C-372/98, punto 42); 2) necessita che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (Corte di giustizia UE 23.5.2000, causa C-104/98, e a., punto 39; Per_4
28.9.1994, causa C-57/93, Vroege, punto 21); 3) soprattutto, può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta (Corte di Giustizia UE 28.9.1994, causa C-57/93,
Vroege, punto 31; 16.7.1992, causa C-163/90, Legros e a., punto 30; 2.2.1988, causa 24/86, Per_5
e a., punto 27-28), questione che la Corte non ha ritenuto di dover affrontare.
Posta allora l'applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia, deve essere ulteriormente rilevato che, contrariamente rispetto a quanto affermato dalla convenuta banca, non esiste allo stato nel nostro ordinamento la distinzione tra oneri up front e recurring.
Il decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, ha novellato l'art. 125 sexies d. lgs n.
385/1993 disponendo all'art. 11 octies che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Orbene in relazione a tale disposizione
10 normativa il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, accolta dal
Giudice delle leggi che, con pronuncia del 22 dicembre 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Corte Cost. n. 263 del 22.12.2022). Con la decisione citata, la Consulta ha inteso affermare il principio per il quale la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma richiede
“una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”. Ne consegue che la divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, oltre a essere scarsamente compatibile con il paradigma della riduzione, costituito dal “costo totale del credito”, rappresenta anche una minaccia all'effettività del diritto all'estinzione anticipata del contratto, concesso dalla dir. 2008/48 al consumatore in modo sostanzialmente incondizionato (“in ogni momento”), senza che tale pericolo possa essere arginato dalla pura e semplice trasparenza contrattuale o dall'eventuale reazione contro una non corretta presentazione dei costi.
Ciò posto, la ha evidenziato l'infondatezza della domanda anche in ragione della Controparte_1 clausola di cui all'art.
4.4 delle Condizioni Generali di contratto per l'avvenuta doppia sottoscrizione, ex artt. 1341 e 1342 c.c., per cui resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi alle lettere SIP (spese di istruttoria pratica), A (oneri erariali) e B (costi di intermediazione) di cui al Prospetto Economico e al Dettaglio Oneri Dovuti a Soggetti terzi perché maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 13 (ovvero le spese e tasse di bollo e di registro).
L'argomento non coglie nel segno.
Ritiene il Tribunale che l'irripetibilità di tutte le commissioni versate dal consumatore - indipendentemente dalla circostanza che siano riferite esclusivamente al momento genetico del contratto (qualificabili dunque quali commissioni up-front) ovvero che attengano all'intera durata del rapporto contrattuale (quindi definibili quali commissioni recurring) - comporti un indebito vantaggio per l'istituto di credito nella misura in cui costituisce un fattore che incide in maniera determinante a disincentivare la parte contraente a recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale in quanto, così facendo, eviterebbe la corresponsione dei soli interessi scalari residui.
Né si rinvengono nel contratto norme di contrappeso che impongano un "sacrificio" di pari o simile portata in capo all'istituto di credito in modo tale da realizzare un equo bilanciamento dei rispettivi interessi. Infatti, la non esigibilità da parte dell'istituto di credito degli interessi scalari residui non può intendersi come rinuncia a somme cui la banca avrebbe avuto astrattamente diritto a percepire e
11 conseguentemente non può qualificarsi, ai fini di un bilanciamento dei rispettivi oneri contrattuali, quale sacrificio da contrapporre alla rinuncia imposta al cliente alle somme corrisposte in anticipo a titolo di commissioni dal momento che, ove la banca li dovesse esigere nonostante l'estinzione anticipata che comporta una rimodulazione dell'originario ammortamento, terrebbe una condotta contraria ai principi generali dell'ordinamento giuridico sotto il profilo dell'indebito arricchimento
(cfr. in tal senso Trib. Milano, 22.11.2019, n. 2573).
Così delineato il quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame, l'attrice non ha assolto all'onere di allegazione e di prova su di essa gravante perché a fronte del rimborso ottenuto a titolo di interessi e a fronte del difetto di legittimazione relativo alla ripetizione degli oneri di intermediazione, non è dato comprendere l'importo richiesto dalla parte relativamente alle residue voci né è stato indicato il relativo criterio di calcolo. Ne deriva che in assenza della specificazione delle singole somme residue e in assenza di fatti costituivi idonei a dimostrare la fondatezza della domanda di ripetizione, questa non può che essere respinta.
Del pari va respinta la domanda di risarcimento del danno.
La parte attrice ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla condanna della al risarcimento dei CP_1
danni patiti per violazione delle regole di trasparenza e di buona fede nella regolamentazione del rapporto contrattuale.
In linea generale, la responsabilità dell'intermediario deve ritenersi senza dubbio di natura precontrattuale (e quindi extracontrattuale) in caso di violazione dei doveri comportamentali derivanti da principi generali (quali la buona fede e la correttezza) ovvero da norme di settore (primarie e secondarie) disciplinanti la fase delle trattative che precedono la formazione del contratto quadro;
la sua responsabilità è invece contrattuale quando vengono prospettate violazioni dei doveri comportamentali richiesti nell'esecuzione delle prestazioni, alle quali l'intermediario deve ritenersi tenuto nei confronti del cliente in forza del contratto quadro e delle nome integrative di settore. Nel caso di specie, la parte attrice ha prospettato la violazione delle regole di trasparenza da parte di
[...]
asserendo di aver dovuto adempiere a clausole contrattuali dal contenuto vessatorio. CP_1
Orbene, la domanda formulata è priva di supporto probatorio.
Ed invero, non solo il contratto sottoscritto dalla mutuataria presenta specifiche clausole di regolamentazione, sicché alcun obbligo di trasparenza e buona fede è stato violato dalla banca, ma deve aggiungersi come sia stato rispettato il principio della doppia sottoscrizione e della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c.. Ed infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato il principio per il quale l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima
12 ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (cfr. Cass.
15.02.2024, n. 4126). Nel contratto in esame sono per l'appunto riportate le clausole approvate specificamente dal cliente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. con indicazione sommaria del relativo contenuto, con la conseguenza che alcuna violazione quanto agli obblighi di trasparenza e buona fede può essere imputata all'istituto mutuante. In assenza del riscontro di tali violazioni, dunque, la domanda di risarcimento del danno non può che essere respinta.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Il Tribunale, poi, in considerazione del comportamento pretestuoso della parte attrice, ritiene sussistere i presupposti per la condanna della stessa al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.
3 c.p.c. Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente dalla responsabilità aggravata e con questa cumulabile. Essa richiede una condotta oggettivamente valutabile in termini di abuso del processo.
Tale si configura l'aver agito o resistito pretestuosamente, ovvero nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (cfr. Cass. 25.06.2019 n. 16898). Nel caso di specie le domande di nullità del contratto per illegittima applicazione di interessi anatocistici e mediante rinvio ad usi piazza rispecchiano gli elementi di domande pretestuose, completamente avulse dal petitum e dalla causa petendi del giudizio finalizzate unicamente ad ostacolare il ragionevole impiego delle risorse necessarie a garantire il buon andamento della giurisdizione.
Per tali ragioni, la parte soccombente va condannata al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in € 2.538,50 pari in termini di proporzionalità (cfr. Cass. SS.UU. 16601/2017), alla metà dei compensi liquidati in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa di AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO E DI RISARCIMENTO DEL DANNO, iscritta al R.G.A.C. n. 2496/2021 pendente tra – attrice – e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. - convenuta – ogni Controparte_1
contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta le domande formulate dall'attrice;
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4
[...]
[...] in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022,
[...] si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre il
15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Condanna al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento Parte_1 Controparte_1
del danno di € 2.538,50 ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.03.2025
Il Giudice
Marta Sodano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2496/2021 avente ad oggetto AZIONE DI RIPETIZIONE DI
INDEBITO E DI RISARCIMENTO DEL DANNO, pendente
TRA
, (C.F. ) nata a [...], il [...], ivi elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in via D'Orso, n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Michele Marra e Antimo Valle giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice
E
(P.IVA C.F e n. di iscrizione Controparte_1 P.IVA_1
al Registro delle Imprese di Roma n. ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_2 legale in Roma, via XX Settembre, n. 30, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5578, ivi elettivamente domiciliata, Piazzale delle Belle Arti, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Gino D. Grilli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandata a/r in data 18.03.2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la e Controparte_1
deduceva di aver stipulato, in data 17.11.2016, un contratto di mutuo per un capitale netto pari ad €
57.938,22, a cui aggiungere i costi sostenuti pari ad € 24.021,78 (di cui € 16.210,81 per interessi;
€
680,00 a titolo di spese di istruttoria;
€ 164,37 per oneri erariali ed € 6.966,60 per costi di intermediazione) e, dunque, per un capitale lordo pari ad € 81.960,00, da restituire a mezzo cessione pro solvendo di quote della retribuzione in n. 120 rate mensili dell'ammontare di € 683,00 con prima
1 rata a scadenza il 31.01.2017. La parte attrice deduceva altresì di aver negoziato con la banca la rimodulazione del finanziamento in data 1.05.2019, per un importo rata pari ad € 296,12 da corrispondere in n. 92 rate mensili e che la banca medesima tratteneva i costi sostenuti per l'erogazione del primo finanziamento del 17.11.2016, estinto anticipatamente il 10.08.2020 senza che l'istituto mutuante provvedesse alla restituzione degli oneri up front quantificati in € 7.810,97.
Secondo la prospettazione attorea, l'istituto bancario, nell'erogazione del finanziamento, si sarebbe reso responsabile (i) della violazione degli artt. 33 e 35 del Codice del Consumo in considerazione della vessatorietà delle clausole contrattuali e della violazione dell'art. 125 sexies Tub, per avere la banca circoscritto i costi interessati dalla restituzione in caso di estinzione anticipata ai soli costi
Con recurring; (ii) della violazione delle norme sulla trasparenza bancaria per non avere la rilasciato la documentazione relativa al contratto di finanziamento, in violazione dell'art. 117 Tub;
(iii) della violazione delle norme imperative in tema di determinazione degli interessi affetti da nullità, ex art. 1418 co 2 c.c. perché indicati mediante rinvio usi piazza e della nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, in violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., per la pattuizione di interessi ultralegali in assenza di specifica indicazione in forma scritta del regime di capitalizzazione applicato.
Sulla scorta di tali argomenti, chiedeva di accertare e dichiarare che i costi up Parte_1
front quantificati in € 13.579,76 sono dovuti ai sensi dell'art. 125 sexies TUB e comunque per nullità delle condizioni contrattuali pattuite al punto 4.4. in quanto vessatorie e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito alla restituzione delle spese e delle commissioni pagate in anticipo e non maturate all'atto dell'estinzione anticipata, come sopra quantificate, ovvero al pagamento della somma minore o maggiore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione al soddisfo;
accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale che limita il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata determinante uno squilibrio a carico del consumatore, in violazione dell'art. 33 D.Lgs. 206/2005 e dell'art. 125 sexies Tub e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito al risarcimento dei danni morali e materiali da accertarsi in corso di causa. Il tutto con Con vittoria di spese con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari e con condanna della al risarcimento dei danni ex art. 96 co 3 c.p.c. per non avere la stessa preso parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
In via istruttoria, l'attrice ha chiesto disporsi consulenza tecnico-contabile volta alla verifica degli importi percepiti illegittimamente dalla banca e alla rideterminazione dell'esatto importo da restituirsi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico il 23.07.2021, si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai Controparte_1 sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., per la genericità delle domande
2 spiegate, per essere state le stesse formulate in assenza di specifici riferimenti al caso concreto.
Sempre in via preliminare, l'istituto di credito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione dei costi di intermediazione, evidenziando che l'attrice avrebbe dovuto agire nei confronti dell'intermediario finanziario a cui liberamente si sarebbe CP_2 rivolta, destinatario della somma di € 6.966,00.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda di ripetizione spiegata, stante CP_1
l'avvenuta sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. da parte della mutuataria della clausola contrattuale di cui al punto 4.4, pienamente conforme al disposto di cui all'art. 125 sexies Tub, che prevede la non rimborsabilità degli importi indicati alla lettera SIP (Spese istruttoria pratica), A
(Oneri Erariali) e B (Costi di intermediazione) di cui al “Prospetto Economico” e al “Dettaglio
Oneri dovuti a perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del Parte_2 contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli del successivo articolo 13. In ogni caso, secondo la prospettazione della convenuta, non sarebbero ripetibili i costi c.d. up front perché sorti in occasione della stipula del contratto e non afferenti la sua vita residua.
La banca eccepiva ancora che con la domanda proposta, l'attrice richiedeva la restituzione integrale delle somme e non la quota parte relativa alle rate non maturate, sicché la convenuta concludeva per il rigetto della domanda attorea e per la condanna della controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., contestando altresì la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni morali e materiali pure spiegata dall'attrice perché formulata in maniera generica e sfornita di adeguato supporto probatorio. Infine, l'istituto di credito convenuto eccepiva la genericità delle eccezioni attoree proposte in punto di applicazione di interessi mediante usi piazza, anatocistici e asseritamente non pattuiti per iscritto, perché prive di riferimento al contratto oggetto del giudizio, non accettando, dunque, il contraddittorio sul punto.
Opponendosi alla CTU richiesta, concludeva per il rigetto delle domande, con Controparte_1
vittoria di spese di lite.
Acquisito il verbale conclusivo del procedimento di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., rigettata la richiesta CTU contabile, la causa è stata rinviata al 27.02.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, considerata la necessità di definire procedimenti di più risalente iscrizione, con ordinanza del 19.07.2024, la scrivente ha rimesso la causa sul ruolo, rinviando all'1.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118
3 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva con riguardo alla domanda di ripetizione delle commissioni per l'attività svolta dall'intermediario sollevata dalla convenuta Controparte_1
L'eccezione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La domanda proposta dall'attrice deve essere qualificata come di restituzione di indebito e perciò di restituzione dei costi connessi all'erogazione del credito che assume non dovuti.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016); tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della S.C. e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione.
Orbene, nel caso di specie, nel contratto sottoscritto tra le parti in giudizio, le commissioni da versare a titolo di costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione sono quantificate in €
6.966,60 (cfr. p. 1, contratto di mutuo contro cessione pro solvendo, doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta da . A tali costi, invero, si riferisce anche il documento Controparte_1
contenente le informazioni europee di base sul credito ai consumatori, laddove viene indicato quale intermediario del credito nonché che per tale attività l'intermediario del credito ha diritto CP_2
di percepire direttamente dal cliente un compenso. Detto compenso è indicato sulla base di quanto concordato tra il cliente e l'intermediario del credito, nella sezione 3 “costi del credito” e sarà versato a quest'ultimo direttamente dal finanziatore trattenendo in caso di concessione del prestito
l'importo sul relativo netto ricavo. Tale ultimo assunto è confermato anche nel documento di
“Conferimento di incarico di mediazione creditizia per finanziamenti sotto forma di cessione del quinto dello stipendio e forme contrattuali assimilate” (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di laddove alla p. 2 è espressamente previsto che le Controparte_1 provvigioni dovute dal richiedente saranno trattenute diversamente dall'istituto bancario o dall'intermediario finanziario concedente il finanziamento al momento della sua erogazione.
La prova della ricezione del pagamento delle commissioni di agenzia da parte dell'intermediario assicurativo è stata resa dalla convenuta attraverso l'allegazione non solo della fattura CP_2 emessa dall'intermediario, da cui si evincono chiaramente i compensi dovuti per l'attività di
4 intermediazione con l'odierna attrice, per € 6.966,60 (cfr. doc. 9 allegato alla Parte_1 Pt_1
comparsa di costituzione e risposta di ma anche dalla contabile di pagamento Controparte_1
emesso dalla banca in favore della società (doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di . Da tanto deriva necessariamente che l'eccezione può che essere accolta, con la Controparte_1 conseguenza che nessuna pretesa può essere avanzata dall'attrice nei confronti della Controparte_1 relativamente al rimborso degli oneri sostenuti per l'attività di intermediazione.
Sempre in via preliminare, vanno dichiarate inammissibili le domande specificate dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. quanto alla nullità del contratto per indeterminatezza degli interessi calcolati mediante rinvio alle clausole usi piazza e per violazione dell'art. 1283 c.c. in considerazione dell'applicazione di interessi anatocistici derivante dalla costruzione di un piano di rientro con il sistema dell'ammortamento alla francese.
Sul punto, il Tribunale osserva che nel sistema di preclusioni designato dal legislatore antecedentemente alla novella attuata con il d.lgs. n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia) l'art. 183 c. 6
n. 1 c.p.c. costituisce il momento ultimo fino al quale le parti hanno la facoltà di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte. La precisazione delle domande formulate quanto alla nullità delle clausole applicative degli interessi per indeterminatezza degli stessi in virtù del rinvio uso piazza e per la generazione di interessi anatocistici intervenuta solo con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. destinata alla replica delle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e al deposito delle prove precostituite.
Ad abundantiam, va evidenziato che le domande proposte sono comunque infondate per le causali di cui in motivazione.
Il contratto di mutuo con cessione del quinto prevede espressamente l'indicazione del TAN nella misura del 4,55% e l'indicazione del TAEG nella misura del 7,60%, sicché tanto è sufficiente ad escludere la rilevanza dell'affermazione di parte attrice quando alla determinazione degli interessi mediante la tecnica del rinvio alle clausole usi piazza. Del pari infondata è l'affermazione della generazione di interessi anatocistici attraverso lo sviluppo di un piano di ammortamento alla francese.
In disparte il rilievo per il quale non è stata dimostrata in alcun modo dall'attrice la ricostruzione del piano di ammortamento attraverso il sistema dell'ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, questo Giudice deve necessariamente constatare come la più recente giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'ammortamento alla francese determini la produzione di interessi anatocistici, osservando che In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento "alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di
5 interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. (cfr.
Cass. 17.01.2025, n. 1168).
2.Sul merito.
Nel merito, le domande di ripetizione di somme indebiti e di risarcimento del danno sono infondate e devono essere rigettate per le causali di cui in motivazione.
Occorre rilevare che il contratto di finanziamento sottoscritto dall'attrice con la è Controparte_1 stato concluso in data 17.11.2016 e, dunque, nella vigenza dell'art. 125 sexies del D.Lgs n. 385/1993, come introdotto dal d. lgs. n. 141/2010, che ha recepito nell'ordinamento italiano l'art. 16 della direttiva UE 2008/48. La norma, modificando la precedente disposizione di cui all'art 125 comma 2 del testo unico bancario, ha disposto che il consumatore ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e “In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. La disposizione è stata interpretata da Banca d'Italia nel senso che solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, sicché è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring” perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata. Sulla scia, dunque, degli orientamenti maturati in seno all'ABF, la giurisprudenza di merito si era pronunciata nel senso della sola rimborsabilità dei costi recurring, ossia legati alla durata del contratto di finanziamento al ricorrere delle seguenti condizioni: a) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up front e recurring anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35 comma 2 d. lgs n.
206 del 2005, secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più
6 favorevole al consumatore e l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
c) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.
La questione della individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento ha registrato nuovi interrogativi all'indomani della pronuncia da parte della Corte di Giustizia dell'11.09.2019 (cd. Lexitor) che, decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal tribunale polacco di Lublino, ha statuito che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Nella decisione sulla questione pregiudiziale sollevata, la Corte di Giustizia ha premesso che
“un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione”, atteso che alcune di esse, sembrano indicare la “restante durata del contratto” come criterio di calcolo del rimborso e altre, tra cui l'art. 125 sexies T.U.B. sembrano fare riferimento come criterio di selezione dei costi da rimborsare, a quelli “dovuti”, cioè “scadenti”, in data successiva all'estinzione anticipata.
Esclusa la decisività dell'argomento letterale, la Corte di Giustizia ha riconosciuto preminenza ad un argomento di carattere storico e ad uno di natura teleologica. In particolare, la Corte ha osservato che l'obiettivo della direttiva 2008/48 è quello di garantire una elevata protezione del consumatore, che si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (cfr. sentenza del 21 aprile 2016, e Per_1
C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63)” (punto 29) e al fine di garantire tale protezione, Persona_2
l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti. Ne deriva che la finalità dell'art. 16 della direttiva è quella di garantire “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito” e al contempo evitare di concedere all'intermediario margini di manovra per ridurre o vanificare tale diritto. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro
7 ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”. Infine, la stessa divisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e/o per tempo di maturazione, è in grado di pregiudicare l'effettività del diritto del consumatore, visto che “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”.
In tal senso la Corte di Giustizia arriva alla conclusione per cui formano oggetto di rimborso tutti i costi connessi al credito, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro connessione o meno alla durata del contratto, senza che ciò determini un pregiudizio per il soggetto finanziatore che, da un lato, ha la possibilità di reimpiegare la somma ottenuta e lucrare un'ulteriore commissione e, dall'altro, può ottenere un indennizzo per i costi collegati al rimborso anticipato del credito, che sia adeguato alle condizioni di mercato.
Tale conclusione è stata condivisa dalla giurisprudenza più recente dell'ABF il cui Collegio di
Coordinamento con decisione n. 26525/2019 ha nuovamente confermato che il consumatore ha diritto alla ripetizione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front e tanto in considerazione dell'efficacia vincolante della sentenza che trova applicazione anche ai CP_3
contratti conclusi prima della sua pronuncia con l'unica eccezione al principio della rimborsabilità delle imposte che sono a carico del cliente e ammettere il loro rimborso significherebbe eludere la disciplina tributaria (cfr. ABF decisione n. 16060/2020).
Da ultimo, anche la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema affermando che La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cass., Ord. n. 25977/2023).
Come osservato dalla Suprema Corte con la appena citata ordinanza, il paragrafo 16 della direttiva
2008/48 ha ricevuto trasposizione nell'art. 125 sexies Tub che quindi diventa fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali.
Ne deriva che, contrariamente rispetto a quanto affermato dall'istituto di credito, sussiste in capo agli organi degli Stati membri e, perciò, anche in capo agli organi giurisdizionali, il dovere di
8 interpretazione uniforme delle norme nazionali tenendo conto della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguirne il risultato. Del resto, la natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche dalla Cassazione (cfr. Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità”. Nella specie, “la necessità che le direttive dell'Unione vengano interpretate in modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente, e impone, invece, che esso venga interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali [..] Inoltre, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte” (Corte Giustizia UE, 15.4.2010, causa C-511/08). Questo Tribunale, allora concorda con quanto affermato da altra giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, 21.03.2020) per cui la necessaria uniformità nell'interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione comporta altresì che l'interpretazione dichiarata dalla Corte di giustizia, benché sollecitata dai dubbi innescati dalla versione in lingua polacca faccia stato con riguardo a tutte le altre, riassorbendo e superando equivocità e differenze, vere o apparenti che siano. La trasposizione del significato “indicato” dalla sentenza della Corte di giustizia, dalla direttiva alle norme di diritto interno adottate al fine dell'attuazione dei relativi obblighi è un secondo passaggio agevole, visto che secondo lo stabile e convincente orientamento della Corte di Giustizia, quando la controversia sottoposta al giudice nazionale verte proprio sull'applicazione delle norme interne di attuazione della direttiva, ed è questo il caso, “questo giudice, visto l'art. 249, terzo comma, CE [ora art. 288 comma 3 TFUE], deve presumere che lo Stato, essendosi avvalso del margine di discrezionalità di cui gode in virtù di tale norma, abbia avuto l'intenzione di adempiere pienamente gli obblighi derivanti dalla direttiva considerata” (Corte giustizia UE 5.10.2004, cit., punto 112; in precedenza Corte giustizia UE,
16.12.1993 causa C-334/92, punto 20). La presunzione non esclude la possibilità che Persona_3
la direttiva sia stata trasposta in modo non fedele nell'ordinamento nazionale, ma confina il caso dell'interpretazione contra legem del diritto nazionale – comunque non consentita (Corte giustizia
UE 24.1.2012, causa C-282/10 e altre ivi richiamate) – a casi di manifesta ed eclatante violazione, quando cioè alla disposizione di diritto interno non possa essere assegnato alcun ragionevole significato compatibile con il significato della direttiva “dichiarato” dalla Corte di giustizia. Al contrario, se tra i plurimi significati che possono trarsi dalla disposizione di diritto interno ce ne è
9 almeno uno compatibile, il giudice è tenuto a conformare la propria interpretazione a quella della
Corte).
Ora, come ha già osservato il Collegio di coordinamento dell'ABF nella ricordata decisione dell'11.12.2019, l'art. 125 sexies co. 1 T.U.B. costituisce trasposizione pressoché letterale dell'art. 16 par. 1, con un'unica variante lessicale, visto che la norma UE si riferisce ad una riduzione “che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, mentre la norma interna si riferisce a una riduzione “pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” senza che tale unica differenza terminologica conduca a risultati differenti, in quanto il costo totale del credito è definito in modo perfettamente identico nella dir. 2008/48/CE (art. 3 lett. g)
e nella disciplina di attuazione (art. 121 lett. e) e che tutte le voci che compongono il “costo totale del credito” sono comunque riconducibili alle stesse categorie espressamente menzionate, onde “la restante durata del contratto” non è un criterio di selezione dei costi ammissibili a riduzione, ma un'indicazione, sia pure approssimativa, della misura della riduzione.
Non convince, ancora, l'argomento utilizzato dall'istituto di credito della limitazione degli effetti della sentenza Lexitor ai soli contratti conclusi successivamente alla pronuncia della stessa.
Invero, il potere di limitare nel tempo l'efficacia di una decisione compete alla stessa autorità decidente, che in specie non ha ritenuto di esercitarlo. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, la limitazione degli effetti temporali di un'interpretazione: 1) ha carattere dichiaratamente eccezionale (da ultimo Corte di giustizia UE 12.2.2000, causa C-372/98, punto 42); 2) necessita che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (Corte di giustizia UE 23.5.2000, causa C-104/98, e a., punto 39; Per_4
28.9.1994, causa C-57/93, Vroege, punto 21); 3) soprattutto, può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta (Corte di Giustizia UE 28.9.1994, causa C-57/93,
Vroege, punto 31; 16.7.1992, causa C-163/90, Legros e a., punto 30; 2.2.1988, causa 24/86, Per_5
e a., punto 27-28), questione che la Corte non ha ritenuto di dover affrontare.
Posta allora l'applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia, deve essere ulteriormente rilevato che, contrariamente rispetto a quanto affermato dalla convenuta banca, non esiste allo stato nel nostro ordinamento la distinzione tra oneri up front e recurring.
Il decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, ha novellato l'art. 125 sexies d. lgs n.
385/1993 disponendo all'art. 11 octies che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Orbene in relazione a tale disposizione
10 normativa il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, accolta dal
Giudice delle leggi che, con pronuncia del 22 dicembre 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Corte Cost. n. 263 del 22.12.2022). Con la decisione citata, la Consulta ha inteso affermare il principio per il quale la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma richiede
“una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”. Ne consegue che la divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, oltre a essere scarsamente compatibile con il paradigma della riduzione, costituito dal “costo totale del credito”, rappresenta anche una minaccia all'effettività del diritto all'estinzione anticipata del contratto, concesso dalla dir. 2008/48 al consumatore in modo sostanzialmente incondizionato (“in ogni momento”), senza che tale pericolo possa essere arginato dalla pura e semplice trasparenza contrattuale o dall'eventuale reazione contro una non corretta presentazione dei costi.
Ciò posto, la ha evidenziato l'infondatezza della domanda anche in ragione della Controparte_1 clausola di cui all'art.
4.4 delle Condizioni Generali di contratto per l'avvenuta doppia sottoscrizione, ex artt. 1341 e 1342 c.c., per cui resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi alle lettere SIP (spese di istruttoria pratica), A (oneri erariali) e B (costi di intermediazione) di cui al Prospetto Economico e al Dettaglio Oneri Dovuti a Soggetti terzi perché maturati interamente all'atto di perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 13 (ovvero le spese e tasse di bollo e di registro).
L'argomento non coglie nel segno.
Ritiene il Tribunale che l'irripetibilità di tutte le commissioni versate dal consumatore - indipendentemente dalla circostanza che siano riferite esclusivamente al momento genetico del contratto (qualificabili dunque quali commissioni up-front) ovvero che attengano all'intera durata del rapporto contrattuale (quindi definibili quali commissioni recurring) - comporti un indebito vantaggio per l'istituto di credito nella misura in cui costituisce un fattore che incide in maniera determinante a disincentivare la parte contraente a recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale in quanto, così facendo, eviterebbe la corresponsione dei soli interessi scalari residui.
Né si rinvengono nel contratto norme di contrappeso che impongano un "sacrificio" di pari o simile portata in capo all'istituto di credito in modo tale da realizzare un equo bilanciamento dei rispettivi interessi. Infatti, la non esigibilità da parte dell'istituto di credito degli interessi scalari residui non può intendersi come rinuncia a somme cui la banca avrebbe avuto astrattamente diritto a percepire e
11 conseguentemente non può qualificarsi, ai fini di un bilanciamento dei rispettivi oneri contrattuali, quale sacrificio da contrapporre alla rinuncia imposta al cliente alle somme corrisposte in anticipo a titolo di commissioni dal momento che, ove la banca li dovesse esigere nonostante l'estinzione anticipata che comporta una rimodulazione dell'originario ammortamento, terrebbe una condotta contraria ai principi generali dell'ordinamento giuridico sotto il profilo dell'indebito arricchimento
(cfr. in tal senso Trib. Milano, 22.11.2019, n. 2573).
Così delineato il quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame, l'attrice non ha assolto all'onere di allegazione e di prova su di essa gravante perché a fronte del rimborso ottenuto a titolo di interessi e a fronte del difetto di legittimazione relativo alla ripetizione degli oneri di intermediazione, non è dato comprendere l'importo richiesto dalla parte relativamente alle residue voci né è stato indicato il relativo criterio di calcolo. Ne deriva che in assenza della specificazione delle singole somme residue e in assenza di fatti costituivi idonei a dimostrare la fondatezza della domanda di ripetizione, questa non può che essere respinta.
Del pari va respinta la domanda di risarcimento del danno.
La parte attrice ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla condanna della al risarcimento dei CP_1
danni patiti per violazione delle regole di trasparenza e di buona fede nella regolamentazione del rapporto contrattuale.
In linea generale, la responsabilità dell'intermediario deve ritenersi senza dubbio di natura precontrattuale (e quindi extracontrattuale) in caso di violazione dei doveri comportamentali derivanti da principi generali (quali la buona fede e la correttezza) ovvero da norme di settore (primarie e secondarie) disciplinanti la fase delle trattative che precedono la formazione del contratto quadro;
la sua responsabilità è invece contrattuale quando vengono prospettate violazioni dei doveri comportamentali richiesti nell'esecuzione delle prestazioni, alle quali l'intermediario deve ritenersi tenuto nei confronti del cliente in forza del contratto quadro e delle nome integrative di settore. Nel caso di specie, la parte attrice ha prospettato la violazione delle regole di trasparenza da parte di
[...]
asserendo di aver dovuto adempiere a clausole contrattuali dal contenuto vessatorio. CP_1
Orbene, la domanda formulata è priva di supporto probatorio.
Ed invero, non solo il contratto sottoscritto dalla mutuataria presenta specifiche clausole di regolamentazione, sicché alcun obbligo di trasparenza e buona fede è stato violato dalla banca, ma deve aggiungersi come sia stato rispettato il principio della doppia sottoscrizione e della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c.. Ed infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato il principio per il quale l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima
12 ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (cfr. Cass.
15.02.2024, n. 4126). Nel contratto in esame sono per l'appunto riportate le clausole approvate specificamente dal cliente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. con indicazione sommaria del relativo contenuto, con la conseguenza che alcuna violazione quanto agli obblighi di trasparenza e buona fede può essere imputata all'istituto mutuante. In assenza del riscontro di tali violazioni, dunque, la domanda di risarcimento del danno non può che essere respinta.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Il Tribunale, poi, in considerazione del comportamento pretestuoso della parte attrice, ritiene sussistere i presupposti per la condanna della stessa al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.
3 c.p.c. Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente dalla responsabilità aggravata e con questa cumulabile. Essa richiede una condotta oggettivamente valutabile in termini di abuso del processo.
Tale si configura l'aver agito o resistito pretestuosamente, ovvero nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (cfr. Cass. 25.06.2019 n. 16898). Nel caso di specie le domande di nullità del contratto per illegittima applicazione di interessi anatocistici e mediante rinvio ad usi piazza rispecchiano gli elementi di domande pretestuose, completamente avulse dal petitum e dalla causa petendi del giudizio finalizzate unicamente ad ostacolare il ragionevole impiego delle risorse necessarie a garantire il buon andamento della giurisdizione.
Per tali ragioni, la parte soccombente va condannata al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in € 2.538,50 pari in termini di proporzionalità (cfr. Cass. SS.UU. 16601/2017), alla metà dei compensi liquidati in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa di AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO E DI RISARCIMENTO DEL DANNO, iscritta al R.G.A.C. n. 2496/2021 pendente tra – attrice – e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. - convenuta – ogni Controparte_1
contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta le domande formulate dall'attrice;
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4
[...]
[...] in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022,
[...] si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre il
15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Condanna al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento Parte_1 Controparte_1
del danno di € 2.538,50 ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.03.2025
Il Giudice
Marta Sodano
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