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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 18.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. M.P. Forleo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 6.8.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il ripristino dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha evidenziato come le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti, attestante - al contrario di quanto sostenuto dall'ausiliare d'ufficio - un quadro patologico grave tale da determinare il riconoscimento del predetto requisito sanitario.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato, dott. ha diagnosticato a carico dell'istante “Deficit della postura Per_1 seduta prolungata, della stazione eretta, della deambulazione e dei passaggi posturali in paziente affetta da spondilodiscoastrosi cervicale e lombo-sacrale a più che significativo impatto funzionale;
associata ipotonotrofia diffusa dei muscoli delle gambe con significativa sofferenza algodistrofica;
edemi da insufficienza linfatica e venosa cronica degli arti inferiori.
Deficit funzionale delle articolazioni coxo-femorali, specie a destra in coxartrosi bilaterale.
Asma bronchiale allergica (anche al polline di ulivo) in trattamento inalatorio continuativo.
Iniziale cardiopatia ipertensiva con associata extrasitolia sopraventricolare sintomatica. Esiti di pregresso intervento di resezione parziale della mammella sinistra per carcinoma duttale infiltrante, cT2c N1 M0, con recettori ormonali negativi e con HER2 positivo, trattato inizialmente con chemioterapia neoadiuvante, intervento chirurgico, immuno-chemioterapia adiuvante e radioterapia, in attuale follow-up negativo” e ha ritenuto che siffatto quadro patologico renda la ricorrente invalida “in misura superiore ai 2/3 in considerazione delle mansioni lavorative specifiche di sarta – operatrice che richiedono una postura seduta fissa con contestuale utilizzo di pedaliera e quella di bracciante agricola occasionale remunerata a giornata con impegno funzionale del rachide e degli arti inferiori, oltre che nelle occupazione confacenti alle sue attitudini”. E tanto a decorrere da maggio 2024, tenuto conto della visita specialistica ortopedica del luglio 2024 e del fatto che il “complessivo quadro clinico del presente accertamento appare complessivamente aggravato rispetto alla visita di revisione dei sanitari . CP_1
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti – differenti da quelle inoltrate nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. e dall'ausiliare già valutate in maniera condivisibile – idonee ad infirmarne la valenza.
Il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario giustifica la compensazione delle spese nella misura di 1/2 . La residua parte va posta a carico dell' secondo la soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa a decorrere da maggio 2024, come da CTU depositata in data 5.8.2025; compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna al pagamento della residua parte CP_1 che liquida in € 1300,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 18.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere