Articolo 2 della Legge 23 giugno 1927, n. 1630
Articolo 1Articolo 3
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8 ottobre 1927
Art. 2.

Il Ministro per l'aeronautica stabilisce altresi', con suo decreto, le singole opere da eseguirsi agli effetti del precedente articolo, comprese fra esse la demolizione o rimozione di ogni fabbricato, costruzione, linea elettrica o filovia, chiusura, siepe, piantagione o deposito, riempimento o spianamento di fossi e, in genere, di quanto altro sia da eliminarsi per la piu' conveniente utilizzazione dei campi di fortuna, a giudizio della Commissione consultiva di cui all'articolo stesso.

Per i fabbricati e per le opere demaniali e per gli impianti di pubblici servizi, saranno presi i necessari accordi preventivi con le competenti Amministrazioni statali. A tale scopo un delegato dell'Amministrazione interessata sara' aggregato alla suindicata Commissione consultiva.

Entrata in vigore il 8 ottobre 1927