Art. 2.
Il Ministro per l'aeronautica stabilisce altresi', con suo decreto, le singole opere da eseguirsi agli effetti del precedente articolo, comprese fra esse la demolizione o rimozione di ogni fabbricato, costruzione, linea elettrica o filovia, chiusura, siepe, piantagione o deposito, riempimento o spianamento di fossi e, in genere, di quanto altro sia da eliminarsi per la piu' conveniente utilizzazione dei campi di fortuna, a giudizio della Commissione consultiva di cui all'articolo stesso.
Per i fabbricati e per le opere demaniali e per gli impianti di pubblici servizi, saranno presi i necessari accordi preventivi con le competenti Amministrazioni statali. A tale scopo un delegato dell'Amministrazione interessata sara' aggregato alla suindicata Commissione consultiva.
Il Ministro per l'aeronautica stabilisce altresi', con suo decreto, le singole opere da eseguirsi agli effetti del precedente articolo, comprese fra esse la demolizione o rimozione di ogni fabbricato, costruzione, linea elettrica o filovia, chiusura, siepe, piantagione o deposito, riempimento o spianamento di fossi e, in genere, di quanto altro sia da eliminarsi per la piu' conveniente utilizzazione dei campi di fortuna, a giudizio della Commissione consultiva di cui all'articolo stesso.
Per i fabbricati e per le opere demaniali e per gli impianti di pubblici servizi, saranno presi i necessari accordi preventivi con le competenti Amministrazioni statali. A tale scopo un delegato dell'Amministrazione interessata sara' aggregato alla suindicata Commissione consultiva.