TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. ha emesso, la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 8563/23 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv Maria Tornabene, giusta procura in atti;
CONTRO
ente pubblico economico, con sede in Roma, Controparte_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. IVA n. che, in forza del disposto di P.IVA_1
cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del
Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni della CP_2 Controparte_3
riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, , autorizzato per procura speciale autenticata per atto Notaio Persona_1 [...]
in Roma, repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/23, Per_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Malvagna, giusta procura in atti;
-Resistente-
Opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320229015593358000, depositato in data 02/08/23 ed iscritto al n. 8563/23 RG, notificato al Concessionario il 03/08/23, cui sono sottesi gli avvisi di addebito, n. 59320140005095019000; n.
59320140009211477000; n. 59320150003407608000; n. 59320160006954977000; n.
59320170005417430000 con i quali gli è stato intimato il pagamento della complessiva
CP_ somma di €. 10.996,65 iscritta a ruolo dall' di Catania;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere cosi come richiesto dalla in relazione agli avvisi di addebito n. CP_3
59320140005095019000; n. 59320140009211477000; n. 59320150003407608000 sottesi all'intimazione di pagamento in quanto oggetto di sgravio come da documentazione versata in atti.
Con riferimento invece agli avvisi di addebito nn. 59320160006954977000; n.
59320170005417430000 non oggetto di sgravio va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5, Decreto Legislativo n. 46/99.
Relativamente all'opposizione nel merito della pretesa contributiva (qual è nella specie l'eccezione di prescrizione del credito), deve preliminarmente essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta dalle parti resistenti, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Pag. 2 di 5 Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del
Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007 Cassazione n.
3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n.
46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008,
n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pag. 3 di 5 Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione acquisita in atti risulta che l'avviso di addebito n. 59320160006954977000 è stato notificato il 24/11/16 mentre l'avviso di addebito n. 59320170005417430000 è stato notificato il 16/11/17.
In mancanza di validi atti interruttivi con riferimento all'avviso di addebito n.
59320160006954977000 va dichiarata l'intervenuta prescrizione successiva essendo stata natificata l'intimazione di pagamento impugnata oltre il quinquennio, conseguentemente l'avviso di intimazione non ha avuto efficacia interruttiva ed il credito va dichiarato prescritto.
Con riferimento invece all'avviso di addebito n. n. 59320170005417430000 notificato in data il 16/11/17, nessuna prescrizione successiva è maturata a seguito della sospensione dei termini processuali pari a 542 gg a seguito della nomativa emergenziale COVID.
In ragione dell'intervenuto stralcio di buona parte dei crediti e delle oscillazioni giurisprudenziali in punto al regime della prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito rimasti in essere e sottesi all'intimazione di pagamento impugnata si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa cosi statuisce;
per la causale di cui in parte motiva, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi nn 59320140005095019000; n.
59320140009211477000; n. 59320150003407608000 oggetto di sgravio;
Pag. 4 di 5 dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n. n. 59320160006954977000 per l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica, che per l'effetto non dovra essere portato in esecuzione;
nel resto rigetta l'opposizione;
spese compensate.
Catania 24.01.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. ha emesso, la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 8563/23 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv Maria Tornabene, giusta procura in atti;
CONTRO
ente pubblico economico, con sede in Roma, Controparte_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. IVA n. che, in forza del disposto di P.IVA_1
cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del
Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni della CP_2 Controparte_3
riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, , autorizzato per procura speciale autenticata per atto Notaio Persona_1 [...]
in Roma, repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/23, Per_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Malvagna, giusta procura in atti;
-Resistente-
Opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320229015593358000, depositato in data 02/08/23 ed iscritto al n. 8563/23 RG, notificato al Concessionario il 03/08/23, cui sono sottesi gli avvisi di addebito, n. 59320140005095019000; n.
59320140009211477000; n. 59320150003407608000; n. 59320160006954977000; n.
59320170005417430000 con i quali gli è stato intimato il pagamento della complessiva
CP_ somma di €. 10.996,65 iscritta a ruolo dall' di Catania;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere cosi come richiesto dalla in relazione agli avvisi di addebito n. CP_3
59320140005095019000; n. 59320140009211477000; n. 59320150003407608000 sottesi all'intimazione di pagamento in quanto oggetto di sgravio come da documentazione versata in atti.
Con riferimento invece agli avvisi di addebito nn. 59320160006954977000; n.
59320170005417430000 non oggetto di sgravio va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5, Decreto Legislativo n. 46/99.
Relativamente all'opposizione nel merito della pretesa contributiva (qual è nella specie l'eccezione di prescrizione del credito), deve preliminarmente essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta dalle parti resistenti, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Pag. 2 di 5 Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del
Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007 Cassazione n.
3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n.
46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008,
n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pag. 3 di 5 Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione acquisita in atti risulta che l'avviso di addebito n. 59320160006954977000 è stato notificato il 24/11/16 mentre l'avviso di addebito n. 59320170005417430000 è stato notificato il 16/11/17.
In mancanza di validi atti interruttivi con riferimento all'avviso di addebito n.
59320160006954977000 va dichiarata l'intervenuta prescrizione successiva essendo stata natificata l'intimazione di pagamento impugnata oltre il quinquennio, conseguentemente l'avviso di intimazione non ha avuto efficacia interruttiva ed il credito va dichiarato prescritto.
Con riferimento invece all'avviso di addebito n. n. 59320170005417430000 notificato in data il 16/11/17, nessuna prescrizione successiva è maturata a seguito della sospensione dei termini processuali pari a 542 gg a seguito della nomativa emergenziale COVID.
In ragione dell'intervenuto stralcio di buona parte dei crediti e delle oscillazioni giurisprudenziali in punto al regime della prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito rimasti in essere e sottesi all'intimazione di pagamento impugnata si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa cosi statuisce;
per la causale di cui in parte motiva, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi nn 59320140005095019000; n.
59320140009211477000; n. 59320150003407608000 oggetto di sgravio;
Pag. 4 di 5 dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n. n. 59320160006954977000 per l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica, che per l'effetto non dovra essere portato in esecuzione;
nel resto rigetta l'opposizione;
spese compensate.
Catania 24.01.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 5