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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott.ssa AR RG, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 422 del registro generale affari civili dell'anno 2023
TRA
(cf: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.11.1954, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Luana Gambino, presso il cui studio, sito a Corleone in p.zza S. Agostino n. 2, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Accursio Gallo, presso il cui studio, sito a Palermo in via Noto n. 12, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 50/2022, depositata il 19.7.2022, con la quale il Giudice di Pace di Corleone, in parziale accoglimento delle domande spiegate dall'odierno appellante nei confronti di e aveva condannato i predetti convenuti in Controparte_1 Controparte_2 solido al pagamento della somma di € 1.642,23 (iva esclusa), a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'autovettura Toyota IS (tg CM667JY), ponendo a loro carico il pagamento delle spese di lite, quantificate in € 150,00 (oltre accessori), e quelle per l'occorsa ctu.
Si doleva, nello specifico, del capo della sentenza relativo alle spese di lite liquidate dal
Giudice di prime cure “macroscopicamente” al di sotto dei valori minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, oltre che in violazione degli artt. 91 cpc e 2233, co. 2, cc., non essendo il compenso così determinato consono al decoro professionale.
Domandava, dunque, la riforma della pronuncia chiedendo la quantificazione delle spese processuali in misura pari ad € 1.364,90 (oltre spese accessori), con distrazione in favore del difensore ex art. 93 cpc e la condanna degli appellati in solido al pagamento “della differenza tra la somma liquidata in riforma della sentenza di primo grado in accoglimento del presente appello e quella già corrisposta a titolo di spese legali (€ 150,00 oltre accessori (come risultante da relativa fattura), in virtù della liquidazione disposta con la sentenza impugnata)”.
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio, , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rilevava l'inammissibilità, l'improcedibilità, irricevibilità, ed improponibilità dell'appello, chiedendone in ogni caso il rigetto sul presupposto della correttezza della statuizione in punto di spese processuali contenuta nella sentenza oggetto di gravame.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 30.6.2025 emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di
, non costituitosi pur se ritualmente evocato in giudizio. Controparte_2
Ciò premesso, va detto che la censura formulata dall'appellante in relazione al capo sulle spese di lite contenuto nella sentenza n. 50/2022 del Giudice di pace di Corleone è fondata, trattandosi effettivamente di liquidazione al di sotto dei valori minimi contemplati dal d.m. n. 55/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis (quella anteriore alle modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 13.8.2022, pubblicato nella G.U.R.I. dell'8.10.2022).
Infatti, il Giudice di prime cure, pur condannando e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a corrispondere a un risarcimento del
[...] Parte_1 danno pari ad € 1.642,23 (iva esclusa), ha quantificato in € 150,00 (oltre spese e accessori) la somma dovuta dai predetti convenuti (in solido tra loro) a titolo di spese di lite, al di sotto del minimo dei valori dei parametri di cui al d.m n. 55/2014.
Deve richiamarsi a tale riguardo l'art. 1, co. 1, ultimo c.v. d.m. n. 55/2014 – nella formulazione introdotta dal d.n. n. 37/2018 –, ai sensi del quale “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione non oltre il 70 per cento”.
“Sulla questione dei minimi tariffari, l'orientamento oramai costante di questa Corte è nel senso della loro inderogabilità, atteso che il D.M. n. 37/2018 ha modificato l'art. 4 D.M. n. 55/2014 precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%.
La novità della rivista formulazione della disposizione consiste nell'aver eliminato, quanto al potere di riduzione del giudice, l'espressione "di regola" che aveva, invece, giustificato l'interpretazione precedente di questa Corte volta a consentire, sia pure con adeguata motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023, ove si ricostruiscono puntualmente le oscillazioni normative e giurisprudenziali sul tema;
conf. ex multis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12116 del
07.05.2025; Cass. Sez. 2, n. 9690 del 13.04.2021; in precedenza: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.
38506 del 06/12/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021; v. anche parere Consiglio di Stato n. 02703 del 27/12/2017) [Cass., n. 31672/2025].
“La novellata previsione dell'art. 4, comma 1, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass., n.
28325/2022; Cass., n. 14198/2022; Cass., n. 19989/2021; Cass., n. 89/2021; Cass., n.
10343/2020).
Ebbene, nel caso di specie, anche operando la massima riduzione consentita dall'art. 4, co.
1, ultimo c.v., d.m. n. 55/2014, l'importo non sarebbe mai stato pari a quello liquidato dal
Giudice di pace, bensì ad € 535,5, secondo le tabelle vigenti.
Del resto, l'indirizzo interpretativo granitico è concorde nell'affermare che “Il Decreto
Ministeriale n. 37/2018, che ha modificato l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce l'inderogabilità dei minimi tariffari per la liquidazione giudiziale delle spese legali. Pertanto, il giudice non può liquidare compensi al di sotto dei minimi tariffari, salve pattuizioni contrattuali tra le parti” (Cass.,
n. 31673/2025; Cass., n. 10466/2023; Cass., n. 9815/2023).
Dunque, a fronte di un danno complessivo pari ad € 1.642,23 (iva esclusa), il Giudice di
Pace, in aderenza ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, nella versione vigente ratione temporis (2014-2018), avrebbe dovuto liquidare un importo di gran lunga maggiore di quello stabilito per lo scaglione di riferimento, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (€ 1.101 – 5.200).
La sentenza appellata va pertanto riformata nel capo relativo alle spese di lite che va interamente “riscritto” in questa sede, non potendosi – nonostante l'avvenuto pagamento della somma liquidata a titolo di spese di lite dal Giudie di pace – emettere una statuizione condannatoria per la sola differenza tra l'importo qui liquidato e quello già liquidato (e corrisposto), in considerazione della natura sostitutiva della pronuncia di secondo grado, potendo simile profilo assumere rilevanza nella fase esecutiva (Cass., n. 7941/2020).
Le spese di lite si liquidano in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della singola controversia, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_2 disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 50/2022 del Giudice di pace di Corleone e in Parte_1 riforma della sentenza appellata, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite: condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite del Controparte_2 Parte_1 giudizio di primo grado e le liquida in € 602,5, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese di lite del presente giudizio e le liquida in € 662,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Termini Imerese, 17 dicembre 2025
Il Giudice
AR RG
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott.ssa AR RG, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 422 del registro generale affari civili dell'anno 2023
TRA
(cf: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.11.1954, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Luana Gambino, presso il cui studio, sito a Corleone in p.zza S. Agostino n. 2, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Accursio Gallo, presso il cui studio, sito a Palermo in via Noto n. 12, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 50/2022, depositata il 19.7.2022, con la quale il Giudice di Pace di Corleone, in parziale accoglimento delle domande spiegate dall'odierno appellante nei confronti di e aveva condannato i predetti convenuti in Controparte_1 Controparte_2 solido al pagamento della somma di € 1.642,23 (iva esclusa), a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'autovettura Toyota IS (tg CM667JY), ponendo a loro carico il pagamento delle spese di lite, quantificate in € 150,00 (oltre accessori), e quelle per l'occorsa ctu.
Si doleva, nello specifico, del capo della sentenza relativo alle spese di lite liquidate dal
Giudice di prime cure “macroscopicamente” al di sotto dei valori minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, oltre che in violazione degli artt. 91 cpc e 2233, co. 2, cc., non essendo il compenso così determinato consono al decoro professionale.
Domandava, dunque, la riforma della pronuncia chiedendo la quantificazione delle spese processuali in misura pari ad € 1.364,90 (oltre spese accessori), con distrazione in favore del difensore ex art. 93 cpc e la condanna degli appellati in solido al pagamento “della differenza tra la somma liquidata in riforma della sentenza di primo grado in accoglimento del presente appello e quella già corrisposta a titolo di spese legali (€ 150,00 oltre accessori (come risultante da relativa fattura), in virtù della liquidazione disposta con la sentenza impugnata)”.
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio, , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rilevava l'inammissibilità, l'improcedibilità, irricevibilità, ed improponibilità dell'appello, chiedendone in ogni caso il rigetto sul presupposto della correttezza della statuizione in punto di spese processuali contenuta nella sentenza oggetto di gravame.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 30.6.2025 emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di
, non costituitosi pur se ritualmente evocato in giudizio. Controparte_2
Ciò premesso, va detto che la censura formulata dall'appellante in relazione al capo sulle spese di lite contenuto nella sentenza n. 50/2022 del Giudice di pace di Corleone è fondata, trattandosi effettivamente di liquidazione al di sotto dei valori minimi contemplati dal d.m. n. 55/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis (quella anteriore alle modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 13.8.2022, pubblicato nella G.U.R.I. dell'8.10.2022).
Infatti, il Giudice di prime cure, pur condannando e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a corrispondere a un risarcimento del
[...] Parte_1 danno pari ad € 1.642,23 (iva esclusa), ha quantificato in € 150,00 (oltre spese e accessori) la somma dovuta dai predetti convenuti (in solido tra loro) a titolo di spese di lite, al di sotto del minimo dei valori dei parametri di cui al d.m n. 55/2014.
Deve richiamarsi a tale riguardo l'art. 1, co. 1, ultimo c.v. d.m. n. 55/2014 – nella formulazione introdotta dal d.n. n. 37/2018 –, ai sensi del quale “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione non oltre il 70 per cento”.
“Sulla questione dei minimi tariffari, l'orientamento oramai costante di questa Corte è nel senso della loro inderogabilità, atteso che il D.M. n. 37/2018 ha modificato l'art. 4 D.M. n. 55/2014 precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%.
La novità della rivista formulazione della disposizione consiste nell'aver eliminato, quanto al potere di riduzione del giudice, l'espressione "di regola" che aveva, invece, giustificato l'interpretazione precedente di questa Corte volta a consentire, sia pure con adeguata motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023, ove si ricostruiscono puntualmente le oscillazioni normative e giurisprudenziali sul tema;
conf. ex multis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12116 del
07.05.2025; Cass. Sez. 2, n. 9690 del 13.04.2021; in precedenza: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.
38506 del 06/12/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021; v. anche parere Consiglio di Stato n. 02703 del 27/12/2017) [Cass., n. 31672/2025].
“La novellata previsione dell'art. 4, comma 1, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass., n.
28325/2022; Cass., n. 14198/2022; Cass., n. 19989/2021; Cass., n. 89/2021; Cass., n.
10343/2020).
Ebbene, nel caso di specie, anche operando la massima riduzione consentita dall'art. 4, co.
1, ultimo c.v., d.m. n. 55/2014, l'importo non sarebbe mai stato pari a quello liquidato dal
Giudice di pace, bensì ad € 535,5, secondo le tabelle vigenti.
Del resto, l'indirizzo interpretativo granitico è concorde nell'affermare che “Il Decreto
Ministeriale n. 37/2018, che ha modificato l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce l'inderogabilità dei minimi tariffari per la liquidazione giudiziale delle spese legali. Pertanto, il giudice non può liquidare compensi al di sotto dei minimi tariffari, salve pattuizioni contrattuali tra le parti” (Cass.,
n. 31673/2025; Cass., n. 10466/2023; Cass., n. 9815/2023).
Dunque, a fronte di un danno complessivo pari ad € 1.642,23 (iva esclusa), il Giudice di
Pace, in aderenza ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, nella versione vigente ratione temporis (2014-2018), avrebbe dovuto liquidare un importo di gran lunga maggiore di quello stabilito per lo scaglione di riferimento, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (€ 1.101 – 5.200).
La sentenza appellata va pertanto riformata nel capo relativo alle spese di lite che va interamente “riscritto” in questa sede, non potendosi – nonostante l'avvenuto pagamento della somma liquidata a titolo di spese di lite dal Giudie di pace – emettere una statuizione condannatoria per la sola differenza tra l'importo qui liquidato e quello già liquidato (e corrisposto), in considerazione della natura sostitutiva della pronuncia di secondo grado, potendo simile profilo assumere rilevanza nella fase esecutiva (Cass., n. 7941/2020).
Le spese di lite si liquidano in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della singola controversia, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_2 disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 50/2022 del Giudice di pace di Corleone e in Parte_1 riforma della sentenza appellata, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite: condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite del Controparte_2 Parte_1 giudizio di primo grado e le liquida in € 602,5, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese di lite del presente giudizio e le liquida in € 662,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Termini Imerese, 17 dicembre 2025
Il Giudice
AR RG
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.