Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2900 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Napoli alla via B.
Cavallino 87 presso lo studio dell'avv. Fausta Longobardi che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2
difeso dall'avv. GIANFRANCO PEPE ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via A. DE GASPERI N.55
APPELLATO
NONCHÉ in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 25.11.2023, l'
[...]
ha impugnato sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione Parte_1
di giudice del lavoro, n. 3655/2023 pubblicata in data 30.05.2023, con la quale il giudice così provvedeva: “a) dichiara non dovuti dalla ricorrente le somme CP_ vantate dall' negli avvisi di addebito nn. 37120120002183589000,
371201300166403325000, 37120140005754250000, 37120140012128285000,
3720150010569916000, 3720160007534152000 e 3720160018598930000;
b) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna l' e CP_2
l' in solido tra loro a pagare in Parte_1
favore della ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € 1.700,00 oltre Iva e
Cpa e rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario”.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto della legge di bilancio 2023 che ha previsto l'annullamento automatico
("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, - affidati ad
[...]
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi Controparte_4
dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali - anche con riferimento agli avvisi di addebito n.
37120140005754250000, n. 37120140012128285000 e n.
37120150010569916000, per il quali è stata dichiarata la prescrizione;
evidenzia, ancora, che “gli avvisi di addebito n. 37120160007534152000 e n.
37120160018598930000, anch'essi ingiustamente annullati ed oggetto del presente gravame, non risultano per nulla prescritti non avendo il giudice di prime cure tenuto in debito conto delle sospensioni dell'attività di riscossione affidata all'attuale appellante, a seguito dei diversi interventi normativi per la nota problematica COVID. Ha, infatti, rimarcato all'uopo che è pacifica la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 37120160007534152000 in data
11.06.2016, dell'avviso di addebito n. 37120160018598930000 in data
18.12.2016 e dell'intimazione di pagamento n. 07120219016067422000 in data
19/2/2022; pertanto, considerato il disposto degli artt. 68 del D.L. n. 18/2020
(Decreto Cura Italia) convertito in L. n. 27/2020, come modificato dal D.L. n.
41/2021 (Decreto Sostegni) convertito dalla L. n. 69/2021 e successivamente modificato dal “Decreto Omnibus” (DL 99/2021) e 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015, ha sottolineato che “i termini di prescrizione, con originaria scadenza
11.06.2021 e 18.12.2021, hanno subito l'arresto della prescrizione per 541 gg che rendono, per effetto l'intimazione del 19.02.2022 del tutto tempestiva. Infatti, contrariamente a quanto riferito in sentenza, rispetto all'avviso di addebito notificato 11.06.2016, con scadenza 11.06.2021 ai fini della prescrizione, per effetto della sospensione, la stessa sarebbe maturata solo in data 18.04.2022; del pari, con riferimento all'avviso di addebito, notificato in data 18.12.2016, con scadenza 18.12.2021, la prescrizione, per effetto della sospensione, sarebbe maturata solo in data 25.10.2022. In entrambi i casi l'intimazione opposta, risultata notificata il 19.02.2022”. Da ultimo ha censurato la sentenza impugnata con riferimento al regime delle spese processuali, posto che l' Parte_1
, alla luce dei rilievi sopra riportati, non poteva considerarsi soccombente.
[...]
Ha concluso nei seguenti termini: “1) accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto in riforma della sentenza n. 3655/23 pronunciata dal
Tribunale di Napoli Dott.ssa Francesca Alfano del 30.05.2023 accertare e dichiarare che alcuna prescrizione e/o decadenza è maturata relativamente agli avvisi di addebito nn.: 37120160007535152000 e 37120160018598930000, quali atti sottesi all'intimazione opposta e quindi per l'effetto confermare la piena esigibilità ed efficacia dei relativi ruoli. 2) In riforma dell'impugnata sentenza, disporsi per la condanna di parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si è ritualmente costituito l' che ha aderito all'appello dell' CP_2 Pt_1
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituita Controparte_1
All'odierna udienza, su richiesta delle parti, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.
Preliminarmente – premesso che la proponeva opposizione CP_1
avverso l'intimazione di pagamento che aveva ad oggetto una pluralità di cartelle esattoriali e avvisi di addebito e che la ricorrente limitava specificamente la
CP_ domanda ai crediti vantati dall' negli avvisi di addebito nn.
37120120002183589000, 371201300166403325000, 37120140005754250000,
37120140012128285000, 3720150010569916000, 3720160007534152000 e
3720160018598930000 – si deve evidenziare che il giudice di primo grado ha CP_ dichiarato non dovute dalla ricorrente le somme vantate dall' negli avvisi di addebito nn. 37120120002183589000, 371201300166403325000, 37120140005754250000, 37120140012128285000, 3720150010569916000.
L nel proporre appello – pur evidenziando che per gli avvisi di addebito Pt_1
n. 37120140005754250000, n. 37120140012128285000 e n.
37120150010569916000 il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 1, comma
222, della L. 197/2022 (come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lett. D) del DL
198/2022 convertito in L. 14/2023 – nelle conclusioni ha chiesto la riforma della sentenza limitatamente agli avvisi nn. 3720160007534152000 e
3720160018598930000. Pertanto, sui rimanenti avvisi deve ritenersi caduto il giudicato.
Nel merito l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, come correttamente rimarcato dall'appellante è necessario preliminarmente analizzare la normazione emergenziale in tema di sospensione dei termini di prescrizione.
L'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n.
73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell' e dall' dagli Parte_1 Controparte_5 avvisi di addebito emessi dall' , dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, CP_2
“emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma
792, della legge n. 160/2019.
La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente prevede:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per
i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_6
pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ciò posto, deve ritenersi che la sospensione opera per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi.
In punto di fatto, può ritenersi accertato che le notifiche degli avvisi di addebito nn. 37120160007534152000 e 37120160018598930000 siano avvenute nelle date indicate anche in sentenza (la prima in data 11.06.2016, la seconda in data
18.12.2016), dal momento che anche su tale punto è caduto il giudicato in assenza di specifiche censure. Pertanto, in applicazione del pacifico termine quinquennale, i crediti si sarebbero prescritti rispettivamente in data 11.06.2021 e in data 18.12.2021.
Ma nel frattempo, il termine veniva sospeso dall'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto
2021, in ragione della suddetta legislazione emanata nel periodo emergenziale.
Cosicché, per il primo avviso, considerato che dal 11.06.2016 all'8/3/2020 erano trascorsi 3 anni, 8 mesi e 25 giorni e che il termine riprendeva a decorrere dall'1.9.2021, la scadenza risultava posticipata al 18.4.2022. Analogamente per il secondo avviso, considerato che dal 18.12.2016 all'8/3/2020 erano trascorsi 3 anni, 2 mesi e 20 giorni e che il termine riprendeva a decorrere dall'1.9.2021, la scadenza risultava posticipata al 25.10.2022.
Pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, n.
07120218016067422000 (avvenuta in data 19.02.2022), era assolutamente tempestiva dal momento che tra la data di notifica degli avvisi testè citati e quella dell'intimazione opposta non era decorso un quinquennio.
In conclusione, in questi termini la sentenza impugnata va riformata.
Da ultimo, anche con riferimento al regime delle spese, a parere della Corte la sentenza non può essere confermata. Ed invero, il Tribunale ha giustificato la parziale compensazione “In ragione della non debenza di parte delle somme oggetto di domanda esclusivamente in ragione dell'entrata in vigore in corso di causa della suindicata norma”, ponendo la restante parte delle spese a carico dei due convenuti per l'accoglimento della domanda in virtù dell'eccezione di prescrizione.
Senonché, i due avvisi di addebito del 2016 sono relativi a crediti non prescritti per quanto sopra evidenziato. E, di conseguenza, la domanda su punto andava rigettata. Inoltre, deve rilevarsi che anche con riferimento agli avvisi di addebito n. 37120140005754250000, n. 37120140012128285000, n.
37120150010569916000 – vale quanto rilevato dal Tribunale con riferimento agli ulteriori avvisi e cioè che essi “sono stati affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e che - computati secondo il criterio indicato dalla suindicata disposizione in relazione ai “singoli carichi” - non eccedono il valore di € 1.000,00, essi sono stati tutti “automaticamente annullati”
e, dunque, non sono più dovuti”.
Di conseguenza, l'accoglimento dell'opposizione per prescrizione dei relativi crediti era soltanto parziale in quanto limitato agli avvisi nn.
37120120002183589000 e 371201300166403325000 e, dunque, molto limitato.
Alla luce di tali considerazioni, proprio l'accoglimento della domanda per la più parte dovuto all'applicazione della normativa sopra richiamata e solo in minima parte all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione giustificavano una compensazione integrale delle spese di lite.
In tali termini va ulteriormente modificata la sentenza impugnata. Compensate le spese anche di questo grado con l' che ha aderito CP_2 all'appello proposto dall' con considerati i motivi Pt_1 Controparte_1
sottesi all'accoglimento parziale dell'opposizione all'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nella restante parte conferma, dichiara non dovute
CP_ da le somme vantate dall' negli avvisi di addebito nn. Controparte_1
37120120002183589000, 371201300166403325000, 37120140005754250000,
37120140012128285000, 3720150010569916000; rigetta per la restante parte l'opposizione. Compensa tra tutte le parti le spese del primo grado;
compensa tra tutte le parti le spese del secondo grado.
Napoli 21/03/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro