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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/10/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice dott.ssa Donatella Draetta, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, trattata nelle forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1087/2024 del R.G., promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANCONELLI PAOLO parte opponente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMUCCI MARCO parte opposta
Conclusioni per la parte opponente:
In via PRINCIPALE, dichiarare la simulazione del contratto di comodato per cui è causa, con contestuale accertamento, nonché sentenza costituiva, di contratto di locazione ad uso abitativo ex
Legge 438/1998 tra le parti, per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, stante la proroga dei termini di legge nell'efficacia del rapporto contrattuale, a tutela della parte più debole, nonché la necessaria scadenza contrattuale al mese di aprile 2025, rigettare integralmente l'intimazione di licenza e le domande avversarie tutte, giacché inammissibili.
Conclusioni per la parte opposta: respingere disattendere in toto l'opposizione proposta dal Sig. , nonché le domande e le Parte_1 eccezioni avanzate nel presente giudizio dall'opponente medesimo, poiché del tutto infondate in fatto
e in diritto e, conseguentemente: convalidare l'intimata licenza per finito comodato e, comunque, accertare e dichiarare la sopravvenuta risoluzione del contratto di comodato datato 21 aprile 2009, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Forlì il 22 aprile 2009, stipulato fra le parti, per intervenuta disdetta / diniego di rinnovo da parte del comodante, Sig. , effettuata Controparte_1
1 tramite la racc. A/R datata 16 giugno 2023 (doc. 2), a far data dal 20 aprile 2024 e, per l'effetto, condannare il Sig. , a rilasciare immediatamente in favore del Sig. , Parte_1 Controparte_1 libero da cose e persone l'immobile concesso in comodato tale contratto, sito in Forlì, Via Cucchiari,
17, piano primo, censito al catasto fabbricati del Comune di Forlì alla partita 1013177, foglio 202, particelle 451 sub 31 e sub 44, vani 5,5, cat. A/2; comunque, anche nelle denegata - e non creduta - ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dall'opponente di costituzione di un rapporto di locazione a uso abitativo fra le parti, a norma dell'art. 13, 5° comma L. 431/1998, nel testo di tale norma anteriore alla L. 208/2015, accertare e dichiarare la risoluzione di tale rapporto di locazione, per disdetta / diniego di rinnovo da parte del Sig. , effettuato tramite la racc. A/R Controparte_1 datata 16 giugno 2023 (doc. 2), a decorrere dal 20 aprile 2025 e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. , a rilasciare in favore del Sig. , libero da cose e persone il Parte_1 Controparte_1 suddetto immobile sito in Forlì, Via Cucchiari, 17, piano primo, censito al catasto fabbricati del
Comune di Forlì alla partita 1013177, foglio 202, particelle 451 sub 31 e sub 44, vani 5,5, cat. A/2,
a decorrere da tale data o nel diverso termine che verrà ritenuto di giustizia;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto introduttivo per convalida di licenza per finito comodato ex art. 657 c.p.c., ritualmente notificato, l'intimante a evocato in giudizio Controparte_1 Pt_1
- dopo aver esposto che tra le parti era intercorso un contratto di comodato, stipulato
[...] il 21 aprile 2009 e registrato il 22 aprile 2009, con il quale il primo aveva concesso in comodato al secondo l'immobile sito in Forlì, via Cucchiari, n. 17 piano primo, (censito al catasto partita 1013177, foglio 202, part. 451 sub 31 e sub 44, vani 5,5 cat A2) con decorrenza dal 20 aprile 2009 e scadenza il 19 aprile 2012; che con raccomandata A/R del
16 giugno 2023, l'intimante aveva comunicato la volontà di non rinnovare il suddetto contratto alla scadenza del 19 aprile 2024 – ha chiesto la convalida della licenza per finito comodato, nonché la fissazione di un termine per il rilascio dell'immobile.
2. Parte intimata si è costituita ritualmente per la prima udienza del giorno 8 maggio 2024, eccependo la simulazione del contratto di comodato d'uso gratuito e la natura di contratto di locazione ex art. 2, L. 431/1998, chiedendo la concessione di un termine di grazie e il rigetto delle domande di controparte.
3. All'udienza del giorno 8 maggio 2024, il Tribunale, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta e che non fosse documentato un contratto di locazione ad uso 2 abitativo utile ai fini della concessione di un termine di grazia, ha ordinato il rilascio dell'immobile entro il termine del 25 novembre 2024, disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. e fissato l'udienza del 4 dicembre 2024,
4. Con memoria depositata il 23 ottobre 2024, l'intimante opposto depositava il verbale negativo di mediazione ed insisteva nelle domande originariamente spiegate.
5. Costituitosi l'opponente con memoria depositata il 22 novembre 2024 e assegnato termine per note difensive, la causa veniva rinviata per l'escussione del teste addotto dall'opponente per il giorno 16 aprile 2024. Ritenuta l'incapacità a testimoniare del predetto teste ai sensi dell'art. 246 c.p.c., il Tribunale ha rinviato per la decisione all'udienza del 30 ottobre 2025, trattata nelle forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata decisa come da presente sentenza.
6. L'opposizione non merita accoglimento e l'intimazione di licenza per finito comodato deve essere convalidata.
7. Come chiarito dalla S.C. (cfr. ex multis sent. n. 22126/2020) in tema di prova della simulazione nei rapporti tra le parti, se il negozio è stato redatto per iscritto (come appunto nel caso di specie, il comodato dell'aprile 2009) vale la regola generale della limitazione dell'ammissibilità delle prove testimoniali (e dunque anche di quella per presunzioni, giusta il disposto dell'art. 2729 c.c., comma 2), onde, sia per la simulazione assoluta che per quella relativa, la prova può essere data - ove, come nella specie, si assuma che si tratti di patto coevo -soltanto in base a controdichiarazioni (art. 2722 c.c.; v., in tema di simulazione relativa del contratto di locazione, con riferimento al canone, Cass. 15/01/2003, n. 471).
Ai sensi dell'art. 1417 c.c., infatti, la prova per testi è ammessa senza limiti solo se la domanda è proposta da creditori o da terzi ovvero quando essa, anche se proposta dalle parti, sia diretta a far valere l'illiceità del contratto. E tuttavia l'illiceità del negozio dissimulato è configurabile solamente se il negozio persegua interessi che l'ordinamento reprime e sia pertanto contrario a norme imperative inderogabili, non già quando sia meramente illegale
(Cass. n. 16021/2002; Cass. n. 2763/1993). L'opponente non ha dedotto alcunché, neanche a livello meramente deduttivo, a sostegno di tale profilo e, del resto, il contratto di comodato che quello di locazione non rivestono di per sè connotati contra ius ed anzi sono negozi tipici con causa lecita per definizione.
3 8. Né può assegnarsi il valore di “principio di prova scritta” (legittimante, ai sensi dell'art. 2724 c.c., n. 1, il ricorso alla prova per testi o per presunzioni) alle stampe degli elenchi dei movimenti del conto corrente dell'opponente, dai quali emerge che, saltuariamente o comunque in maniera non costante, nel corso degli anni più recenti (in particolare tra il 2017 e il 2018) è stato bonificato all'opposto una somma di circa € 500,00, specificando, in alcuni casi, la causale “affitto”. In tema di simulazione del contratto, infatti, il principio di prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724 c.c., n. 1, consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento (cfr. Cass. 03/06/2016, n. 11467; 22/03/1990, n. 2401).
9. Nel caso di specie, i predetti elenchi dei movimenti riportano bonifici in parte senza causale e, comunque, relativi a un periodo di tempo molto ristretto (2017 e 2018), rispetto alla durata del rapporto di comodato iniziato nel 2009.
10. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- convalida la licenza per finito comodato intimata da nei confronti Controparte_1 di , con riferimento all'immobile sito in Forlì, via Cucchiari, n. 17, piano Parte_1 primo (censito al catasto partita 1013177, foglio 202, part. 451 sub 31 e sub 44, vani 5,5 cat
A2);
- conferma il provvedimento di rilascio già emesso ai sensi dell'art. 665 c.p.c. all'udienza dell'8 maggio 2024;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, liquidate in € 3.810,00, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Forlì, lì 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Draetta
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