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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/02/2024, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 6855/2023
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 15/12/2023
da:
, con il patrocinio dell'avv. FABRIS LUISA e Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. DE RUOS MICHELE CP_1
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
2/02/2024, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
1/02/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 6855/2023:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF n. a CRAIOVA - ROMANIA il 03/07/1986 e
[...] C.F._1
(CF: ) n. a CONEGLIANO (TV) il CP_1 C.F._2
18/09/1976 , che hanno contratto matrimonio il 3/01/2006 a RB
(TV), atto trascritto al n. 1, parte I, anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
1. Si autorizzano i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
3. La sig.ra a totale regolamentazione dei Parte_1
rapporti economici tra i coniugi, rinuncia all'assegnazione dell'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Spresiano (TV) Via
Gritti, n. 165 – Lettera: A – Interno: 6 di proprietà esclusiva del sig. che quindi continuerà ad abitarvi e ne avrà la CP_1
piena disponibilità unitamente ai mobili, arredi e pertinenze.
4. I figli e restano Persona_1 Persona_2
affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli vengono collocati prevalentemente presso la dimora materna in Spresiano (TV) Via Croda Granda 2 int. 14/a e il padre potrà
esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: - potrà
vedere il figlio (diciasettenne) quando vorrà, previo Persona_1
accordo col medesimo e preavviso alla madre di almeno due giorni;
-
potrà vedere e tenere con sé il figlio (5 anni) secondo Persona_2
il seguente calendario: • il mercoledì dalle ore 19,30 alle ore 8,00
del mattino seguente quando il padre lo accompagnerà a scuola;
• a week end alterni dal venerdì sera alle ore 19,30 fino alla domenica alle 21.00 con riaccompagnamento presso la casa materna. Durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Il sig. versa alla sig.ra CP_1 Parte_1
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma omnicomprensiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno ex lege degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono suddivise secondo il seguente criterio: - le spese della retta dell'asilo di
, le tasse e iscrizioni scolastiche di entrambi i figli Persona_2
e l'abbonamento del treno/pullman di sono a carico Persona_1
del padre per l'intero e in via esclusiva. Il sig. a fronte CP_1
dell'incasso per intero dell'assegno unico universale di cui al successivo punto 8), si farà altresì carico per l'intero e in via esclusiva della spesa relativa all'abbigliamento (comprese scarpe/vestiti/ giubbotti) per tutte le stagioni di entrambi i figli;
- tutte le altre spese sono suddivise fra genitori al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso con impegno al rimborso entro
8 giorni dal ricevimento del documento attestante la spesa a favore del genitore che l'ha anticipata.
8. L'assegno unico universale viene attribuito per l'intero al sig.
la sig.ra s'impegna a non avanzare richiesta CP_1 Pt_1
della propria quota.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Il sig. si obbliga a rimborsare alla sig.ra CP_1 Pt_1
l'importo di € 9.000,00 dalla stessa prestato per l'acquisto
[...]
della casa coniugale intestata al sig. in 36 mesi, con ratei CP_1
dell'importo di € 250,00 mensili.
11. Le parti attestano di aver, per il resto, già definito qualsiasi rapporto patrimoniale esistente tra gli stessi e di avere risolto ogni questione tra loro esistente, inerente e conseguente il rapporto matrimoniale e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, fatta eccezione per il regolare adempimento delle obbligazioni contenute nel presente ricorso.
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di RB (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di divorzio;
- spese al definitivo.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 06/02/2024.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi