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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/09/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1208/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. WALTER FABRIZIO BORGONOVO Parte_1
- parte attrice opponente contro
rappresentata e difesa dall'avv. GABRIELE VIASSONE e dall'avv. Controparte_1
FRANCESCA BOCCHINO
- parte convenuta opposta
OGGETTO: APPALTO: ALTRE IPOTESI EX ART. 1655 E SS. CC (IVI COMPRESA L'AZIONE EX 1669CC)
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE
In via principale: revocare o comunque dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni illustrate in narrativa con rigetto di ogni domanda avversaria per le ragioni tutte illustrate in narrativa.
In via istruttoria: si insiste perché venga disposta la CTU indicata nella nostra memoria n.2 e perché vengano rigettate tutte le istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso: con il favore di spese e competenze di causa.
1 CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Nel merito, in via principale: previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi, per le causali tutte di cui in narrativa, respingere l'avversaria opposizione e le domande tutte ivi contenute, giacché destituite di qualsiasi fondamento giuridico-fattuale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: dichiarare l'opponente tenuta e conseguentemente condannarla al pagamento, in favore della convenuta opposta, della capitale somma di euro 17.657,55 o della veriore altra somma ritenuta di giustizia, quale saldo delle prestazioni di cui alle fatture n. 20230754 del 31.05.2023 e n.
20230936 del 19.07.2023 rispettivamente per € 17.314,24 ed € 343,31, oltre interessi e spese stragiudiziali.
In ogni caso, con il favore delle spese della presente procedura, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto e ottenuto nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 426/2024 CP_1 CP_2
del 16 aprile 2024, mediante il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 18.847,18 oltre interessi e accessori quale residuo debito complessivo derivante dalla fornitura e installazione presso lo stabilimento dell'intimata sito in Cesana Brianza (LC) di un capannone frontale a tunnel, chiuso su tre lati, dotato di struttura metallica, telone di copertura e porta motorizzata, dall'esecuzione d'interventi di manutenzione e da spese di recupero del credito.
2. ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto e comunque il rigetto nel CP_2
merito della domanda avversaria.
A sostegno dell'opposizione ha sostenuto che il contratto stipulato tra le parti andava qualificato come appalto ed eccepito la sussistenza di vizi e difetti dell'opera consistenti, in sintesi, nella mancata tenuta all'acqua meteorica in corrispondenza del pavimento anche in ragione del sollevarsi delle patelette laterali laddove sollecitate da vento forte e della scarsa resistenza della porta a scorrimento verticale all'azione del vento.
Ha inoltre contestato l'addebito della somma di € 35.860,00 oltre iva invece che della somma di €
35.000,00 oltre iva pattuita nel contratto del 25.11.2022 e della somma di € 1.189,63 a titolo di spese legali per l'attività prestata prima del ricorso, non essendovi prova dell'esborso ed essendo lo stesso comunque sproporzionato rispetto all'attività prestata.
3. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo.
2 La convenuta ha eccepito la pattuizione di clausola solve et repete per paralizzare le avverse eccezioni;
ha sostenuto la necessità di qualificare il contratto in termini di vendita e non di appalto;
ha eccepito la tardività della denuncia di vizi in ragione di quanto previsto dalla disciplina generale della vendita e dalle specifiche clausole contrattuali;
ha negato la sussistenza di vizi dell'opera rilevando come l'ingresso di acque meteoriche a livello della pavimentazione del capannone o tunnel telato derivava dalla pendenza del piazzale e dall'assenza di opere a pavimento la cui esecuzione era esplicitamente esclusa dal contratto, ha contestato la sussistenza di vizi relativi alla porta motorizzata e, con riferimento alla somma di € 860,00, ulteriore rispetto a quella concordata nel contratto originario, ha rilevato che si trattava di una maggiorazione di prezzo proposta ed accettata dall'opponente con la sottoscrizione in data 24.01.2023 dell'integrazione dell'originario ordine del novembre 2022.
4. In corso di giudizio parte opponente ha pagato il corrispettivo portato dal decreto ingiuntivo opposto, con riserva di ripetizione all'esito del giudizio.
Le parti hanno depositato memorie e la causa è stata avviata a decisione.
Sono disponibili in atti i documenti prodotti dalle parti.
5. L'eccezione preliminare solve et repete, fondata sull'articolo 9 del contratto del 25.11.2022 e sul medesimo articolo dell'integrazione del gennaio successivo, si deve ritenere superata in ragione dell'incontestato pagamento della somma ingiunta.
6. Con riferimento alla qualificazione e al contenuto del contratto, si deve anzitutto rilevare che i documenti sottoscritti dalle parti in relazione al rapporto contrattuale in questione sono: il contratto originario del 25.11.2022 (doc. 2 opponente e 11 opposta), la modifica contrattuale del 24.1.2023 (doc.
24 opposta) e i disegni tecnici (doc. 1 opponente e 42 opposta).
In ordine a tali documenti si osserva che nel contratto originario e nella modifica del gennaio 2023 il testo del regolamento fa sempre riferimento al tipo di contratto della compravendita (cfr. riferimenti a
“condizioni di vendita”, “termini di vendita”, “condizioni generali di vendita”, “oggetto della compravendita”, “acquirente” e “venditore” – pp. 3 e 4 del contatto del 25.11.2022 e del 24.1.2023) e che tali contratti individuano quale oggetto della prestazione in capo all'odierna opposta la fornitura di un capannone frontale o tunnel in struttura metallica e copertura in telo, prevedendo la consegna e il montaggio quali servizi e oneri supplementari (pur inclusi nel prezzo) nonché l'esclusione di varie attività tra cui la custodia dei materiali, opere murarie ed a pavimento, tubazioni, linee elettriche, altre predisposizioni (cfr. la clausola Esclusioni dei termini di vendita, p. 3 dei contratti).
Non si rinvengono, invece, riferimenti testuali al contratto di appalto, salvo quanto previsto all'art. 20
“Subappalto” che però fa riferimento solo alla possibilità per la di subappaltare a terzi la CP_1 posa in opera dei “beni oggetto di compravendita”; dal che si comprende che il concetto di sub-
3 contratto fu inteso rispetto ad un contratto principale pur sempre qualificato testualmente in termini di compravendita.
Considerato, comunque, che il contratto prevede sia prestazioni di dare che di fare, merita richiamare la giurisprudenza secondo la quale, laddove il contratto abbia causa mista, si deve applicare la disciplina del contratto prevalente, con il limite dell'incompatibilità (cfr., tra le ultime, Cass. civ., Sez.
II, Ord., 22/06/2023, n. 17855: “…il contratto misto, costituito da elementi di tipi contrattuali diversi ha causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono (Cass. 21.12.1999, n. 14372); la disciplina è unitaria ed è quella del contratto prevalente, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili, dovendosi in tale caso applicare, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, il criterio dell'integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto (Cass. 2.12.1997, n. 12199; Sez. 3, n. 13399 del 22/06/2005)”.
La medesima sentenza, resa in un caso nel quale occorreva determinare il tipo prevalente di contratto tra l'appalto e la compravendita, illustra inoltre che: “Per valutare la prevalenza dell'uno o dell'altro tipo negoziale, è allora necessario considerare i principi elaborati da questa Corte per distinguere il contratto di vendita da quello di appalto, nell'ipotesi in cui oggetto della prestazione sia anche la fornitura dei materiali e non soltanto delle opere. Innanzitutto non è sufficiente, secondo
l'interpretazione consolidata e già risalente di questa Corte, il dato meramente oggettivo del valore venale di ciascuna prestazione, il cosiddetto criterio della prevalenza economica, come suggerito per
l'imposta di registro dalla L. 19/07/1941 n. 771, art. 1 (abrogato a decorrere dal 16 dicembre 2009, dal D.L. 22 dicembre 2008 n. 200, art. 2, comma 1, convertito, con modificazioni in L. 18 febbraio
2009, n. 9): ponderare il valore economico risulta utile a fini tributari, ma non è efficace per ricostruire l'effettiva volontà dei contraenti, non dipendendo necessariamente lo scopo perseguito dal valore di ciascun mezzo - materiale o opera - impiegato per conseguirlo (cfr. Cass. Sez. 3, n. 3367 del
13/11/1972). Quel che invece dev'essere valorizzata è, dunque, la volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione dell'opera e il lavoro sono lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha compravendita quando voluto è essenzialmente il trasferimento del bene, rispetto a cui la prestazione di un'opera o di un lavoro è stata prevista unicamente per assicurare l'utilità del bene ceduto (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3578 del 12/04/1999; Sez. 2, n. 5935 del 2018).”
I principi in questione costituiscono, del resto, giurisprudenza consolidata, come emerge da Cass. civ.,
Sez. II, Sent., 10/04/2025, n. 9389, ove si legge: “…il discrimine tra compravendita di cosa futura e appalto si fonda sul criterio della prevalenza: nei casi in cui la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia
4 prevalente rispetto alla fornitura del materiale ovvero se, al contrario, sia questa a costituire l'oggetto principale del negozio, rispetto al quale l'attività lavorativa, di adattamento della cosa alle specifiche esigenze della controparte, assume un rilievo accessorio e strumentale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5935 del 12/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 20301 del 20/11/2012; Sez. 2, Sentenza n. 6925 del 21/05/2001;
Sez. 2, Sentenza n. 8445 del 21/06/2000; Sez. 2, Sentenza n. 14209 del 17/12/1999; Sez. 2, Sentenza n.
20391 del 24/07/2008; Sez. 2, Sentenza n. 3807 del 30/03/1995). Con la conseguenza che il criterio della prevalenza deve essere interpretato, non tanto nel senso di prevalenza meramente economica ed oggettiva nel raffronto tra lavoro e materia, quanto come prevalenza che l'intento oggettivizzato delle parti abbia dato all'uno o all'altro elemento, per cui si ha appalto quando la somministrazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio;
per converso, si ricade nella vendita ove il lavoro sia il mezzo ulteriore per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa costituisce lo scopo del negozio. Orbene, ai fini della determinazione dell'elemento dominante, può assumere rilievo il profilo dell'accessorietà o della centralità delle modifiche demandate all'esecutore: nella prima ipotesi la priorità della fornitura della materia attrae la fattispecie al modello della vendita;
nella seconda la preminenza della prestazione
d'opera enuclea lo schema dell'appalto. In sostanza, quando le modifiche che il soggetto obbligato alla prestazione è tenuto ad apportare a cose che rientrano nella sua normale attività produttiva non si risolvano in accorgimenti secondari e marginali, per adattarli alle esigenze previste contrattualmente, ma siano tali da far luogo ad un opus perfectum, di valore determinante ai fini del risultato, si rientra nello schema dell'appalto (per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 7073 del
09/06/1992). Si ha cioè un prodotto diverso da quello normalmente realizzato dal fornitore, il che avviene quando sia necessario un cambiamento dei mezzi di produzione con una specifica attività di fabbricazione e di assemblaggio dei pezzi, compiuta con attrezzature idonee allo scopo (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7697 del 08/09/1994).”
Nel caso di specie, tutti gli indicatori presi in considerazione dalla giurisprudenza richiamata depongono nel senso della prevalenza della compravendita: la personalizzazione del bene trasferito è prevista per assicurare l'utilità del bene ceduto e quindi l'adattamento della struttura ai luoghi ed è, essenzialmente, limitata alle misure del manufatto;
l'opera è costituita da un bene usualmente prodotto da una delle parti senza che sussistano modifiche della sua organizzazione aziendale per la realizzazione della stessa;
al di là dell'aspetto economico, l'impegno anche temporale dedicato all'installazione (6/7 giorni) è nettamente inferiore di quello relativo alla produzione del bene (ordine definitivo di misure a gennaio 2023, consegna a giugno del medesimo anno).
La convergenza tra gli espliciti elementi testuali e quelli ritraibili dall'analisi del complesso delle
5 disposizioni contrattuali induce quindi a ritenere applicabile al contratto la disciplina della compravendita.
7. Tanto premesso in ordine alla qualificazione del contratto, si rileva che, secondo costante giurisprudenza: “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 30/09/2019, n. 24348) ed anche
“Sono esclusi dalla garanzia per vizi della cosa venduta quei difetti che erano visibili al momento della conclusione del contratto definitivo. Inoltre, la garanzia non opera in assenza di prova della tempestiva denuncia dei vizi” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/07/2024, n. 19275).
Nel presente caso, al di là della contestata qualificazione dell'adempimento in termini di mera consegna o collaudo, è incontestato e provato documentalmente che il bene è stato consegnato con completamento del montaggio in data 6.6.2023 (doc. 27 convenuta) e non vi sono in atti documenti che provino una denuncia di vizi prima del 15.6.2023 (quando l'opponente lamentò che il capannone telato non era assicurato a terra e alla struttura retrostante) con conseguente mancato rispetto del termine di 8 giorni dalla consegna di cui all'articolo 1495 c.c. e dell'articolo 14 delle condizioni generali di contratto che, per vizi palesi, decorrono appunto dalla consegna.
Anche con riferimento alla tempestività della denuncia relativa al presunto vizio relativo alla scarsa resistenza della porta motorizzata al vento (per la prima volta lamentato con mail del 25.6.2023), si rileva che, a fronte dell'eccezione di tardività sollevata dall'opposta, l'opponente non ha provato, né si
è offerta di provare, il momento della scoperta del vizio, determinante al fine di verificare il rispetto del termine decadenziale di 8 giorni, con la conseguenza per cui l'attrice va ritenuta decaduta dalla possibilità di far valere la garanzia. Sul punto, per altro, vale la pena osservare che il momento di scoperta del vizio in questione va ricondotto almeno all'insorgenza della deformazione di uno dei
“traversi della porta” che, secondo l'opponente, si sarebbe deformato per l'azione del vento e che l'opposta invece attribuisce ad un urto dall'interno del capannone. In proposito non sono state formulate istanze istruttorie.
8. In disparte la questione della qualificazione del contratto e della decadenza dal diritto di far valere la garanzia, si deve anche osservare che, comunque, le mancanze della struttura lamentate dall'opponente non si possono ritenere vizi e difetti in senso tecnico.
La congiunzione dei laterali telonati della struttura al terreno, così come la previsione di una chiusura a collegamento con il fabbricato dell'opponente erano, infatti, interventi esplicitamente esclusi dal contratto, come emerge dal paragrafo Esclusioni del regolamento contrattuale, dall'articolo 17 del
6 medesimo (docc. 2 opponente, 11 e 24 opposta) e dai disegni tecnici (doc. 1 opponente e 42 opposta).
Del resto oggetto del contratto era la fornitura ed erezione di una copertura o tunnel telonato “mobile”
e non di un vero e proprio edificio sigillato in ogni parte in prossimità del terreno o degli edifici circostanti, né simili caratteristiche potrebbero essere pretese sulla scorta degli avvertimenti che l'opponente aggiunse a penna sui disegni tecnici nel restituirli sottoscritti all'opposta (“Att.ne: Zona di forte vento progettare/rinforzare per resistere adeguatamente” – cfr. ancora doc. 1 opponente e 42 opposta). A proposito di tali aggiunte si osserva, infatti, in primo luogo che la richiesta in questione, accompagnata dalla sottoscrizione dei contratti e dei disegni tecnici, non si può ritenere abbia integrato il disposto contrattuale non essendo stata in alcun modo oggetto di accettazione da parte dell'opposta e non essendo, del resto ed a cagione della sua redazione in contemporanea alla sottoscrizione dei progetti definitivi con conseguente ambiguità, neppure qualificabile quale vera e propria controproposta contrattuale. In secondo luogo si rileva che, anche volendo fondare sulla richiesta manoscritta citata un'integrazione al regolamento contrattuale, non è possibile farne conseguire l'accettazione da parte dell'opposta dell'obbligo d'inserire elementi o fornire lavorazioni altrimenti esplicitamente esclusi dai medesimi documenti contrattuali o l'esecuzione di lavorazioni specifiche, mentre al più se ne potrebbe far derivare in capo all'opposta l'obbligo di realizzare una struttura nel complesso idonea a resistere a forti venti, il che è comunque avvenuto posto che non è lamentato che la struttura stessa sia crollata o sia comunque pregiudicata nella sua stabilità in ragione dei venti che la investono.
Analoghe osservazioni valgono per le lamentate difficoltà di funzionamento della porta motorizzata in presenza di forte vento, atteso che solo un'esplicita e specifica trattativa conclusasi positivamente sul punto potrebbe costituire il presupposto per il sorgere di un obbligo in capo all'opposta di rendere operativa in presenza di forti venti una porta in telo, mobile e motorizzata, stante l'assenza di correlazioni tra il concetto di progettazione o rinforzo dell'opera per resistere adeguatamente a forti venti e il funzionamento in condizioni ventose di una parte mobile realizzata in metallo e telo, per sua natura particolarmente suscettibile a tale genere di sollecitazioni.
9. Le eccezioni sollevate dall'opponente in riferimento al credito di € 17.314,24 portato dalla fattura n.
20230754 del 31.05.2023 e relativo al saldo del corrispettivo pattuito per la compravendita sono quindi infondate con conseguente debenza del credito in questione.
10. La ritenuta inoperatività della garanzia rende altresì fondata la domanda in relazione al credito di €
343,3 portato dalla fattura n. 20230936 del 19.07.2023.
11. Con riferimento alle spese stragiudiziali delle quali l'opposta chiede il ristoro, si rileva che sebbene sia vero che la giurisprudenza ritiene che: “Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di
7 danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi;
la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 02/02/2018, n. 2644 e sostanzialmente nello stesso senso Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
30/05/2023, n. 15265), si deve anche considerare che l'articolo 20 del D.M. 55/2014 prevede il ristoro delle sole spese stragiudiziali sostenute per l'assistenza legale che rivesta un'autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale svolta concomitantemente o successivamente.
Nel caso di specie non vi è prova di altra attività se non l'invio delle diffide dell'ottobre 2023 e del febbraio 2024, seguite dall'instaurazione della causa a mezzo deposito ricorso per decreto ingiuntivo sempre nel febbraio 2024.
Il dato temporale e il limitato oggetto dell'opera prestata impediscono di ritenere tali prestazioni autonomamente rilevanti rispetto all'attività giudiziale compiuta. Le stesse andranno quindi considerate nella liquidazione complessiva delle spese di lite.
12. In ragione dei rilievi di cui al punto 11 della presente sentenza occorre quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 17.657,55 oltre interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 a decorrere per la somma di € 17.314,24 dal 10.9.2023
(termine di pagamento indicato in fattura più favorevole rispetto alle condizioni contrattuali ma che si deve ritenere concessa dal creditore) e per la somma di € 343,31 dal 30.9.2023 (data anche in tal caso indicata in fattura).
Le spese seguono la soccombenza e, vista la nota spese, sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale svolta nella fase stragiudiziale, in quella monitoria, di quella esplicata ed effettivamente necessaria nella fase di merito con riduzione nei minimi della fase istruttoria e decisionale, caratterizzate da una ridotta attività defensionale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 426/2024 del 16 aprile 2024;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 17.657,55 oltre interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 a decorrere, per la somma di € 17.314,24, dal 10.9.2023 e, per la somma di €
343,31, dal 30.9.2023;
Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed €
4.200,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
8 Così deciso il 15 settembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1208/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. WALTER FABRIZIO BORGONOVO Parte_1
- parte attrice opponente contro
rappresentata e difesa dall'avv. GABRIELE VIASSONE e dall'avv. Controparte_1
FRANCESCA BOCCHINO
- parte convenuta opposta
OGGETTO: APPALTO: ALTRE IPOTESI EX ART. 1655 E SS. CC (IVI COMPRESA L'AZIONE EX 1669CC)
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE
In via principale: revocare o comunque dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni illustrate in narrativa con rigetto di ogni domanda avversaria per le ragioni tutte illustrate in narrativa.
In via istruttoria: si insiste perché venga disposta la CTU indicata nella nostra memoria n.2 e perché vengano rigettate tutte le istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso: con il favore di spese e competenze di causa.
1 CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Nel merito, in via principale: previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi, per le causali tutte di cui in narrativa, respingere l'avversaria opposizione e le domande tutte ivi contenute, giacché destituite di qualsiasi fondamento giuridico-fattuale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: dichiarare l'opponente tenuta e conseguentemente condannarla al pagamento, in favore della convenuta opposta, della capitale somma di euro 17.657,55 o della veriore altra somma ritenuta di giustizia, quale saldo delle prestazioni di cui alle fatture n. 20230754 del 31.05.2023 e n.
20230936 del 19.07.2023 rispettivamente per € 17.314,24 ed € 343,31, oltre interessi e spese stragiudiziali.
In ogni caso, con il favore delle spese della presente procedura, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto e ottenuto nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 426/2024 CP_1 CP_2
del 16 aprile 2024, mediante il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 18.847,18 oltre interessi e accessori quale residuo debito complessivo derivante dalla fornitura e installazione presso lo stabilimento dell'intimata sito in Cesana Brianza (LC) di un capannone frontale a tunnel, chiuso su tre lati, dotato di struttura metallica, telone di copertura e porta motorizzata, dall'esecuzione d'interventi di manutenzione e da spese di recupero del credito.
2. ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto e comunque il rigetto nel CP_2
merito della domanda avversaria.
A sostegno dell'opposizione ha sostenuto che il contratto stipulato tra le parti andava qualificato come appalto ed eccepito la sussistenza di vizi e difetti dell'opera consistenti, in sintesi, nella mancata tenuta all'acqua meteorica in corrispondenza del pavimento anche in ragione del sollevarsi delle patelette laterali laddove sollecitate da vento forte e della scarsa resistenza della porta a scorrimento verticale all'azione del vento.
Ha inoltre contestato l'addebito della somma di € 35.860,00 oltre iva invece che della somma di €
35.000,00 oltre iva pattuita nel contratto del 25.11.2022 e della somma di € 1.189,63 a titolo di spese legali per l'attività prestata prima del ricorso, non essendovi prova dell'esborso ed essendo lo stesso comunque sproporzionato rispetto all'attività prestata.
3. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo.
2 La convenuta ha eccepito la pattuizione di clausola solve et repete per paralizzare le avverse eccezioni;
ha sostenuto la necessità di qualificare il contratto in termini di vendita e non di appalto;
ha eccepito la tardività della denuncia di vizi in ragione di quanto previsto dalla disciplina generale della vendita e dalle specifiche clausole contrattuali;
ha negato la sussistenza di vizi dell'opera rilevando come l'ingresso di acque meteoriche a livello della pavimentazione del capannone o tunnel telato derivava dalla pendenza del piazzale e dall'assenza di opere a pavimento la cui esecuzione era esplicitamente esclusa dal contratto, ha contestato la sussistenza di vizi relativi alla porta motorizzata e, con riferimento alla somma di € 860,00, ulteriore rispetto a quella concordata nel contratto originario, ha rilevato che si trattava di una maggiorazione di prezzo proposta ed accettata dall'opponente con la sottoscrizione in data 24.01.2023 dell'integrazione dell'originario ordine del novembre 2022.
4. In corso di giudizio parte opponente ha pagato il corrispettivo portato dal decreto ingiuntivo opposto, con riserva di ripetizione all'esito del giudizio.
Le parti hanno depositato memorie e la causa è stata avviata a decisione.
Sono disponibili in atti i documenti prodotti dalle parti.
5. L'eccezione preliminare solve et repete, fondata sull'articolo 9 del contratto del 25.11.2022 e sul medesimo articolo dell'integrazione del gennaio successivo, si deve ritenere superata in ragione dell'incontestato pagamento della somma ingiunta.
6. Con riferimento alla qualificazione e al contenuto del contratto, si deve anzitutto rilevare che i documenti sottoscritti dalle parti in relazione al rapporto contrattuale in questione sono: il contratto originario del 25.11.2022 (doc. 2 opponente e 11 opposta), la modifica contrattuale del 24.1.2023 (doc.
24 opposta) e i disegni tecnici (doc. 1 opponente e 42 opposta).
In ordine a tali documenti si osserva che nel contratto originario e nella modifica del gennaio 2023 il testo del regolamento fa sempre riferimento al tipo di contratto della compravendita (cfr. riferimenti a
“condizioni di vendita”, “termini di vendita”, “condizioni generali di vendita”, “oggetto della compravendita”, “acquirente” e “venditore” – pp. 3 e 4 del contatto del 25.11.2022 e del 24.1.2023) e che tali contratti individuano quale oggetto della prestazione in capo all'odierna opposta la fornitura di un capannone frontale o tunnel in struttura metallica e copertura in telo, prevedendo la consegna e il montaggio quali servizi e oneri supplementari (pur inclusi nel prezzo) nonché l'esclusione di varie attività tra cui la custodia dei materiali, opere murarie ed a pavimento, tubazioni, linee elettriche, altre predisposizioni (cfr. la clausola Esclusioni dei termini di vendita, p. 3 dei contratti).
Non si rinvengono, invece, riferimenti testuali al contratto di appalto, salvo quanto previsto all'art. 20
“Subappalto” che però fa riferimento solo alla possibilità per la di subappaltare a terzi la CP_1 posa in opera dei “beni oggetto di compravendita”; dal che si comprende che il concetto di sub-
3 contratto fu inteso rispetto ad un contratto principale pur sempre qualificato testualmente in termini di compravendita.
Considerato, comunque, che il contratto prevede sia prestazioni di dare che di fare, merita richiamare la giurisprudenza secondo la quale, laddove il contratto abbia causa mista, si deve applicare la disciplina del contratto prevalente, con il limite dell'incompatibilità (cfr., tra le ultime, Cass. civ., Sez.
II, Ord., 22/06/2023, n. 17855: “…il contratto misto, costituito da elementi di tipi contrattuali diversi ha causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono (Cass. 21.12.1999, n. 14372); la disciplina è unitaria ed è quella del contratto prevalente, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili, dovendosi in tale caso applicare, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, il criterio dell'integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto (Cass. 2.12.1997, n. 12199; Sez. 3, n. 13399 del 22/06/2005)”.
La medesima sentenza, resa in un caso nel quale occorreva determinare il tipo prevalente di contratto tra l'appalto e la compravendita, illustra inoltre che: “Per valutare la prevalenza dell'uno o dell'altro tipo negoziale, è allora necessario considerare i principi elaborati da questa Corte per distinguere il contratto di vendita da quello di appalto, nell'ipotesi in cui oggetto della prestazione sia anche la fornitura dei materiali e non soltanto delle opere. Innanzitutto non è sufficiente, secondo
l'interpretazione consolidata e già risalente di questa Corte, il dato meramente oggettivo del valore venale di ciascuna prestazione, il cosiddetto criterio della prevalenza economica, come suggerito per
l'imposta di registro dalla L. 19/07/1941 n. 771, art. 1 (abrogato a decorrere dal 16 dicembre 2009, dal D.L. 22 dicembre 2008 n. 200, art. 2, comma 1, convertito, con modificazioni in L. 18 febbraio
2009, n. 9): ponderare il valore economico risulta utile a fini tributari, ma non è efficace per ricostruire l'effettiva volontà dei contraenti, non dipendendo necessariamente lo scopo perseguito dal valore di ciascun mezzo - materiale o opera - impiegato per conseguirlo (cfr. Cass. Sez. 3, n. 3367 del
13/11/1972). Quel che invece dev'essere valorizzata è, dunque, la volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione dell'opera e il lavoro sono lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha compravendita quando voluto è essenzialmente il trasferimento del bene, rispetto a cui la prestazione di un'opera o di un lavoro è stata prevista unicamente per assicurare l'utilità del bene ceduto (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3578 del 12/04/1999; Sez. 2, n. 5935 del 2018).”
I principi in questione costituiscono, del resto, giurisprudenza consolidata, come emerge da Cass. civ.,
Sez. II, Sent., 10/04/2025, n. 9389, ove si legge: “…il discrimine tra compravendita di cosa futura e appalto si fonda sul criterio della prevalenza: nei casi in cui la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia
4 prevalente rispetto alla fornitura del materiale ovvero se, al contrario, sia questa a costituire l'oggetto principale del negozio, rispetto al quale l'attività lavorativa, di adattamento della cosa alle specifiche esigenze della controparte, assume un rilievo accessorio e strumentale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5935 del 12/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 20301 del 20/11/2012; Sez. 2, Sentenza n. 6925 del 21/05/2001;
Sez. 2, Sentenza n. 8445 del 21/06/2000; Sez. 2, Sentenza n. 14209 del 17/12/1999; Sez. 2, Sentenza n.
20391 del 24/07/2008; Sez. 2, Sentenza n. 3807 del 30/03/1995). Con la conseguenza che il criterio della prevalenza deve essere interpretato, non tanto nel senso di prevalenza meramente economica ed oggettiva nel raffronto tra lavoro e materia, quanto come prevalenza che l'intento oggettivizzato delle parti abbia dato all'uno o all'altro elemento, per cui si ha appalto quando la somministrazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio;
per converso, si ricade nella vendita ove il lavoro sia il mezzo ulteriore per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa costituisce lo scopo del negozio. Orbene, ai fini della determinazione dell'elemento dominante, può assumere rilievo il profilo dell'accessorietà o della centralità delle modifiche demandate all'esecutore: nella prima ipotesi la priorità della fornitura della materia attrae la fattispecie al modello della vendita;
nella seconda la preminenza della prestazione
d'opera enuclea lo schema dell'appalto. In sostanza, quando le modifiche che il soggetto obbligato alla prestazione è tenuto ad apportare a cose che rientrano nella sua normale attività produttiva non si risolvano in accorgimenti secondari e marginali, per adattarli alle esigenze previste contrattualmente, ma siano tali da far luogo ad un opus perfectum, di valore determinante ai fini del risultato, si rientra nello schema dell'appalto (per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 7073 del
09/06/1992). Si ha cioè un prodotto diverso da quello normalmente realizzato dal fornitore, il che avviene quando sia necessario un cambiamento dei mezzi di produzione con una specifica attività di fabbricazione e di assemblaggio dei pezzi, compiuta con attrezzature idonee allo scopo (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7697 del 08/09/1994).”
Nel caso di specie, tutti gli indicatori presi in considerazione dalla giurisprudenza richiamata depongono nel senso della prevalenza della compravendita: la personalizzazione del bene trasferito è prevista per assicurare l'utilità del bene ceduto e quindi l'adattamento della struttura ai luoghi ed è, essenzialmente, limitata alle misure del manufatto;
l'opera è costituita da un bene usualmente prodotto da una delle parti senza che sussistano modifiche della sua organizzazione aziendale per la realizzazione della stessa;
al di là dell'aspetto economico, l'impegno anche temporale dedicato all'installazione (6/7 giorni) è nettamente inferiore di quello relativo alla produzione del bene (ordine definitivo di misure a gennaio 2023, consegna a giugno del medesimo anno).
La convergenza tra gli espliciti elementi testuali e quelli ritraibili dall'analisi del complesso delle
5 disposizioni contrattuali induce quindi a ritenere applicabile al contratto la disciplina della compravendita.
7. Tanto premesso in ordine alla qualificazione del contratto, si rileva che, secondo costante giurisprudenza: “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 30/09/2019, n. 24348) ed anche
“Sono esclusi dalla garanzia per vizi della cosa venduta quei difetti che erano visibili al momento della conclusione del contratto definitivo. Inoltre, la garanzia non opera in assenza di prova della tempestiva denuncia dei vizi” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/07/2024, n. 19275).
Nel presente caso, al di là della contestata qualificazione dell'adempimento in termini di mera consegna o collaudo, è incontestato e provato documentalmente che il bene è stato consegnato con completamento del montaggio in data 6.6.2023 (doc. 27 convenuta) e non vi sono in atti documenti che provino una denuncia di vizi prima del 15.6.2023 (quando l'opponente lamentò che il capannone telato non era assicurato a terra e alla struttura retrostante) con conseguente mancato rispetto del termine di 8 giorni dalla consegna di cui all'articolo 1495 c.c. e dell'articolo 14 delle condizioni generali di contratto che, per vizi palesi, decorrono appunto dalla consegna.
Anche con riferimento alla tempestività della denuncia relativa al presunto vizio relativo alla scarsa resistenza della porta motorizzata al vento (per la prima volta lamentato con mail del 25.6.2023), si rileva che, a fronte dell'eccezione di tardività sollevata dall'opposta, l'opponente non ha provato, né si
è offerta di provare, il momento della scoperta del vizio, determinante al fine di verificare il rispetto del termine decadenziale di 8 giorni, con la conseguenza per cui l'attrice va ritenuta decaduta dalla possibilità di far valere la garanzia. Sul punto, per altro, vale la pena osservare che il momento di scoperta del vizio in questione va ricondotto almeno all'insorgenza della deformazione di uno dei
“traversi della porta” che, secondo l'opponente, si sarebbe deformato per l'azione del vento e che l'opposta invece attribuisce ad un urto dall'interno del capannone. In proposito non sono state formulate istanze istruttorie.
8. In disparte la questione della qualificazione del contratto e della decadenza dal diritto di far valere la garanzia, si deve anche osservare che, comunque, le mancanze della struttura lamentate dall'opponente non si possono ritenere vizi e difetti in senso tecnico.
La congiunzione dei laterali telonati della struttura al terreno, così come la previsione di una chiusura a collegamento con il fabbricato dell'opponente erano, infatti, interventi esplicitamente esclusi dal contratto, come emerge dal paragrafo Esclusioni del regolamento contrattuale, dall'articolo 17 del
6 medesimo (docc. 2 opponente, 11 e 24 opposta) e dai disegni tecnici (doc. 1 opponente e 42 opposta).
Del resto oggetto del contratto era la fornitura ed erezione di una copertura o tunnel telonato “mobile”
e non di un vero e proprio edificio sigillato in ogni parte in prossimità del terreno o degli edifici circostanti, né simili caratteristiche potrebbero essere pretese sulla scorta degli avvertimenti che l'opponente aggiunse a penna sui disegni tecnici nel restituirli sottoscritti all'opposta (“Att.ne: Zona di forte vento progettare/rinforzare per resistere adeguatamente” – cfr. ancora doc. 1 opponente e 42 opposta). A proposito di tali aggiunte si osserva, infatti, in primo luogo che la richiesta in questione, accompagnata dalla sottoscrizione dei contratti e dei disegni tecnici, non si può ritenere abbia integrato il disposto contrattuale non essendo stata in alcun modo oggetto di accettazione da parte dell'opposta e non essendo, del resto ed a cagione della sua redazione in contemporanea alla sottoscrizione dei progetti definitivi con conseguente ambiguità, neppure qualificabile quale vera e propria controproposta contrattuale. In secondo luogo si rileva che, anche volendo fondare sulla richiesta manoscritta citata un'integrazione al regolamento contrattuale, non è possibile farne conseguire l'accettazione da parte dell'opposta dell'obbligo d'inserire elementi o fornire lavorazioni altrimenti esplicitamente esclusi dai medesimi documenti contrattuali o l'esecuzione di lavorazioni specifiche, mentre al più se ne potrebbe far derivare in capo all'opposta l'obbligo di realizzare una struttura nel complesso idonea a resistere a forti venti, il che è comunque avvenuto posto che non è lamentato che la struttura stessa sia crollata o sia comunque pregiudicata nella sua stabilità in ragione dei venti che la investono.
Analoghe osservazioni valgono per le lamentate difficoltà di funzionamento della porta motorizzata in presenza di forte vento, atteso che solo un'esplicita e specifica trattativa conclusasi positivamente sul punto potrebbe costituire il presupposto per il sorgere di un obbligo in capo all'opposta di rendere operativa in presenza di forti venti una porta in telo, mobile e motorizzata, stante l'assenza di correlazioni tra il concetto di progettazione o rinforzo dell'opera per resistere adeguatamente a forti venti e il funzionamento in condizioni ventose di una parte mobile realizzata in metallo e telo, per sua natura particolarmente suscettibile a tale genere di sollecitazioni.
9. Le eccezioni sollevate dall'opponente in riferimento al credito di € 17.314,24 portato dalla fattura n.
20230754 del 31.05.2023 e relativo al saldo del corrispettivo pattuito per la compravendita sono quindi infondate con conseguente debenza del credito in questione.
10. La ritenuta inoperatività della garanzia rende altresì fondata la domanda in relazione al credito di €
343,3 portato dalla fattura n. 20230936 del 19.07.2023.
11. Con riferimento alle spese stragiudiziali delle quali l'opposta chiede il ristoro, si rileva che sebbene sia vero che la giurisprudenza ritiene che: “Le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di
7 danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi;
la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 02/02/2018, n. 2644 e sostanzialmente nello stesso senso Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
30/05/2023, n. 15265), si deve anche considerare che l'articolo 20 del D.M. 55/2014 prevede il ristoro delle sole spese stragiudiziali sostenute per l'assistenza legale che rivesta un'autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale svolta concomitantemente o successivamente.
Nel caso di specie non vi è prova di altra attività se non l'invio delle diffide dell'ottobre 2023 e del febbraio 2024, seguite dall'instaurazione della causa a mezzo deposito ricorso per decreto ingiuntivo sempre nel febbraio 2024.
Il dato temporale e il limitato oggetto dell'opera prestata impediscono di ritenere tali prestazioni autonomamente rilevanti rispetto all'attività giudiziale compiuta. Le stesse andranno quindi considerate nella liquidazione complessiva delle spese di lite.
12. In ragione dei rilievi di cui al punto 11 della presente sentenza occorre quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 17.657,55 oltre interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 a decorrere per la somma di € 17.314,24 dal 10.9.2023
(termine di pagamento indicato in fattura più favorevole rispetto alle condizioni contrattuali ma che si deve ritenere concessa dal creditore) e per la somma di € 343,31 dal 30.9.2023 (data anche in tal caso indicata in fattura).
Le spese seguono la soccombenza e, vista la nota spese, sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale svolta nella fase stragiudiziale, in quella monitoria, di quella esplicata ed effettivamente necessaria nella fase di merito con riduzione nei minimi della fase istruttoria e decisionale, caratterizzate da una ridotta attività defensionale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 426/2024 del 16 aprile 2024;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 17.657,55 oltre interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 a decorrere, per la somma di € 17.314,24, dal 10.9.2023 e, per la somma di €
343,31, dal 30.9.2023;
Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed €
4.200,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
8 Così deciso il 15 settembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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