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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2078/2024 promossa da
(C.F. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
31/07/1986; rappresentata e difesa dall'Avv. BOCCHI ALESSANDRA
ATTORE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MELINATO BARBARA e dall'Avv. GUIDOLIN DEVIS
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
pagina 1 di 7 pagina 2 di 7 Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2024 esponeva: di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Camerun in data 03/11/2021; che dal matrimonio Controparte_1
nascevano le figlie in data 08/04/2004, maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, e in data 11/02/2024, minore;
di essere stata vittima, nel corso Persona_2
della vita matrimoniale, di plurimi episodi di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia da parte del marito;
che, a seguito della denuncia di tali fatti, veniva attivato il c.d. “Codice rosso” e madre e figlie venivano accolte presso una Casa rifugio di Vicenza. La ricorrente chiedeva, pertanto, in via preliminare, che venisse disposto l'ordine di cessazione degli abusi nei propri confronti ed in quelli delle figlie e di pagina 3 di 7 allontanamento dalla casa familiare ex artt. 473 bis.70 – 71 c.p.c. nei confronti del marito e che venisse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con diritto del padre di vedere la figlia in modalità protetta pressi i Servizi Sociali territorialmente competenti. In via principale, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale delle parti con addebito al convenuto;
che venisse disposto un assegno di mantenimento a favore della ricorrente di € 350,00 mensili e che venisse disposto un assegno di mantenimento a favore delle figlie di € 700,00 (€ 350,00 ciascuna) a carico del padre, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice Delegato, in via provvisoria ed urgente, disponeva che il resistente cessasse immediatamente le condotte pregiudizievoli nei confronti della moglie e della figlia maggiorenne convivente con allontanamento dello stesso dalla casa familiare e divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse per la durata di mesi sei dall'esecuzione del provvedimento;
disponeva l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento e residenza presso il domicilio della medesima;
stabiliva che il padre potesse vedere la figlia minore, su sua richiesta, presso i Servizi Sociali competenti per territorio in modalità protetta e secondo un calendario stabilito dai Servizi medesimi;
disponeva che il resistente versasse alla ricorrente, a titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed € 150,00 per la moglie, con pagamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente mediante prelievo dagli emolumenti spettanti al medesimo.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva che venisse revocato l'ordine di Controparte_1
allontanamento e divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla signora
[...]
e dalla figlia non sussistendone i presupposti;
Parte_1 Persona_3
che venisse revocato l'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro delle somme mensilmente dovute da parte del signor a titolo di contributo al mantenimento;
che venisse disposto l'affido CP_1
condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ovvero che venisse stabilita la diversa modalità di affido che dovesse emergere come più rispondente agli interessi della minore all'esito del giudizio, dando incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di individuare i tempi e le modalità per ripristinare le visite tra il padre e la figlia anche dando il supporto ritenuto idoneo alla bambina e alla coppia genitoriale;
che venisse disposto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia di € 100,00, o la diversa maggiore o minore Persona_2
somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di Vicenza;
che venissero rigettate le ulteriori domande di parte ricorrente.
Incardinato il giudizio, il Giudice Delegato, sentite le parti, letti gli atti di indagine e la richiesta di archiviazione del fascicolo dal P.M. e sentita la figlia maggiorenne Persona_3
quale informatore sui fatti oggetto delle querele, confermava i propri provvedimenti urgenti
[...]
pagina 4 di 7 limitatamente ai provvedimenti economici riguardanti la figlia minore e l'attrice, nonché confermando l'affido esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso la medesima e possibilità per il padre di vederla mediante visite protette presso i Servizi Sociali incaricati, secondo un calendario dagli stessi predisposto.
Alla successiva udienza, le parti davano atto della disponibilità a trovare un accordo conciliativo secondo le linee tracciate dai precedenti provvedimenti giudiziari e dalla relazione dei Servizi Sociali, depositata in data 2.12.2024, che pur dando atto della positività degli incontri protetti del padre con la figlia minore ha comunque suggerito, a causa delle difficoltà comunicative dei genitori, di mantenere le visite in spazio neutro. Le parti, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione di conclusioni di competenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dalle parti.
Va, innanzitutto, dichiarata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi
è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato non riveste più alcun rilievo processuale, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia espressa alla domanda di addebito ed all'ordine di protezione, nonché alle ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, stante la tenera età della stessa e l'attuale difficoltà di comunicazione tra i genitori, puntualmente segnalata dai Servizi Sociali incaricati. La figlia minore avrà altresì collocamento prevalente e residenza anagrafica e abituale presso la madre.
Quanto ai tempi di permanenza della figlia minore con il padre, proseguiranno gli incontri in spazio neutro, durante il quale verrà fornito uno spazio di sostegno ai genitori con l'obiettivo di ripristinare una minima ed essenziale comunicazione tra loro. Saranno, dunque, i Servizi Sociali a concordare con il padre il calendario degli incontri e a proporre ai genitori un successivo progetto relativo ai tempi di permanenza della figlia con il padre quando termineranno gli incontri in spazio neutro e se ne sussisteranno i presupposti. I genitori sono comunque sempre liberi di assumere accordi diversi nel più ampio spirito di collaborazione. pagina 5 di 7 Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore. Il pagamento del contributo al mantenimento della figlia minore verrà effettuato mediante trattenuta sulla busta paga da parte del datore di lavoro, come già avviene.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Nulla va previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, essendo la stessa economicamente autosufficiente.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla attrice, a titolo di mantenimento, la somma di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con pagamento tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla stessa;
il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Anche la richiesta di vietare l'espatrio della minore in assenza del consenso di entrambi i genitori va integralmente recepita.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Va, infine, disposta la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio in Camerun in data 03/11/2021 alle seguenti condizioni:
[...]
(i) DISPONE l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_2 Parte_1
con collocamento prevalente e residenza presso la medesima;
[...]
(ii) DISPONE che la madre condivida con il padre tutte le informazioni riguardanti la minore, incluse quelle di tipo sanitario, con impegno a reperire il consenso informato del padre, qualora richiesto;
(iii) DISPONE che le visite tra la minore ed il padre si svolgano in modalità Controparte_1
protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti secondo un calendario predisposto dai Servizi medesimi e con predisposizione di un progetto dei tempi di permanenza della figlia presso il padre pagina 6 di 7 quando termineranno gli incontri in spazio neutro. Sempre salva la facoltà delle parti di assumere accordi diversi;
(iv) DISPONE che versi a titolo di mantenimento a Controparte_1 Parte_1
uro 150,00 entro il giorno 15 di ogni mese, previa rivalutazione annuale sul conto corrente indicato
[...]
in epigrafe (punto 8);
(v) DISPONE che versi a titolo di mantenimento ordinario per la figlia minore Controparte_1
euro 200,00 al mese, oltre rivalutazione Istat, tramite trattenuta in busta paga del datore di lavoro;
(vi) DISPONE che le spese straordinarie siano a carico delle parti al 50%, alle condizioni riportate in epigrafe (punto 10);
(vii) VIETA l'espatrio della minore in assenza di consenso scritto di entrambi i genitori;
(viii) DICHIARA la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Persona_1
(ix) DA ATTO che la madre ha dato il consenso affinché la minore acquisisca il cognome del padre.
2. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 18/02/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2078/2024 promossa da
(C.F. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
31/07/1986; rappresentata e difesa dall'Avv. BOCCHI ALESSANDRA
ATTORE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MELINATO BARBARA e dall'Avv. GUIDOLIN DEVIS
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
pagina 1 di 7 pagina 2 di 7 Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2024 esponeva: di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Camerun in data 03/11/2021; che dal matrimonio Controparte_1
nascevano le figlie in data 08/04/2004, maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, e in data 11/02/2024, minore;
di essere stata vittima, nel corso Persona_2
della vita matrimoniale, di plurimi episodi di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia da parte del marito;
che, a seguito della denuncia di tali fatti, veniva attivato il c.d. “Codice rosso” e madre e figlie venivano accolte presso una Casa rifugio di Vicenza. La ricorrente chiedeva, pertanto, in via preliminare, che venisse disposto l'ordine di cessazione degli abusi nei propri confronti ed in quelli delle figlie e di pagina 3 di 7 allontanamento dalla casa familiare ex artt. 473 bis.70 – 71 c.p.c. nei confronti del marito e che venisse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con diritto del padre di vedere la figlia in modalità protetta pressi i Servizi Sociali territorialmente competenti. In via principale, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale delle parti con addebito al convenuto;
che venisse disposto un assegno di mantenimento a favore della ricorrente di € 350,00 mensili e che venisse disposto un assegno di mantenimento a favore delle figlie di € 700,00 (€ 350,00 ciascuna) a carico del padre, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice Delegato, in via provvisoria ed urgente, disponeva che il resistente cessasse immediatamente le condotte pregiudizievoli nei confronti della moglie e della figlia maggiorenne convivente con allontanamento dello stesso dalla casa familiare e divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse per la durata di mesi sei dall'esecuzione del provvedimento;
disponeva l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento e residenza presso il domicilio della medesima;
stabiliva che il padre potesse vedere la figlia minore, su sua richiesta, presso i Servizi Sociali competenti per territorio in modalità protetta e secondo un calendario stabilito dai Servizi medesimi;
disponeva che il resistente versasse alla ricorrente, a titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed € 150,00 per la moglie, con pagamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente mediante prelievo dagli emolumenti spettanti al medesimo.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva che venisse revocato l'ordine di Controparte_1
allontanamento e divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla signora
[...]
e dalla figlia non sussistendone i presupposti;
Parte_1 Persona_3
che venisse revocato l'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro delle somme mensilmente dovute da parte del signor a titolo di contributo al mantenimento;
che venisse disposto l'affido CP_1
condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ovvero che venisse stabilita la diversa modalità di affido che dovesse emergere come più rispondente agli interessi della minore all'esito del giudizio, dando incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di individuare i tempi e le modalità per ripristinare le visite tra il padre e la figlia anche dando il supporto ritenuto idoneo alla bambina e alla coppia genitoriale;
che venisse disposto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia di € 100,00, o la diversa maggiore o minore Persona_2
somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di Vicenza;
che venissero rigettate le ulteriori domande di parte ricorrente.
Incardinato il giudizio, il Giudice Delegato, sentite le parti, letti gli atti di indagine e la richiesta di archiviazione del fascicolo dal P.M. e sentita la figlia maggiorenne Persona_3
quale informatore sui fatti oggetto delle querele, confermava i propri provvedimenti urgenti
[...]
pagina 4 di 7 limitatamente ai provvedimenti economici riguardanti la figlia minore e l'attrice, nonché confermando l'affido esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso la medesima e possibilità per il padre di vederla mediante visite protette presso i Servizi Sociali incaricati, secondo un calendario dagli stessi predisposto.
Alla successiva udienza, le parti davano atto della disponibilità a trovare un accordo conciliativo secondo le linee tracciate dai precedenti provvedimenti giudiziari e dalla relazione dei Servizi Sociali, depositata in data 2.12.2024, che pur dando atto della positività degli incontri protetti del padre con la figlia minore ha comunque suggerito, a causa delle difficoltà comunicative dei genitori, di mantenere le visite in spazio neutro. Le parti, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione di conclusioni di competenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dalle parti.
Va, innanzitutto, dichiarata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi
è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato non riveste più alcun rilievo processuale, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia espressa alla domanda di addebito ed all'ordine di protezione, nonché alle ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, stante la tenera età della stessa e l'attuale difficoltà di comunicazione tra i genitori, puntualmente segnalata dai Servizi Sociali incaricati. La figlia minore avrà altresì collocamento prevalente e residenza anagrafica e abituale presso la madre.
Quanto ai tempi di permanenza della figlia minore con il padre, proseguiranno gli incontri in spazio neutro, durante il quale verrà fornito uno spazio di sostegno ai genitori con l'obiettivo di ripristinare una minima ed essenziale comunicazione tra loro. Saranno, dunque, i Servizi Sociali a concordare con il padre il calendario degli incontri e a proporre ai genitori un successivo progetto relativo ai tempi di permanenza della figlia con il padre quando termineranno gli incontri in spazio neutro e se ne sussisteranno i presupposti. I genitori sono comunque sempre liberi di assumere accordi diversi nel più ampio spirito di collaborazione. pagina 5 di 7 Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore. Il pagamento del contributo al mantenimento della figlia minore verrà effettuato mediante trattenuta sulla busta paga da parte del datore di lavoro, come già avviene.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Nulla va previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, essendo la stessa economicamente autosufficiente.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla attrice, a titolo di mantenimento, la somma di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con pagamento tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla stessa;
il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Anche la richiesta di vietare l'espatrio della minore in assenza del consenso di entrambi i genitori va integralmente recepita.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Va, infine, disposta la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio in Camerun in data 03/11/2021 alle seguenti condizioni:
[...]
(i) DISPONE l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_2 Parte_1
con collocamento prevalente e residenza presso la medesima;
[...]
(ii) DISPONE che la madre condivida con il padre tutte le informazioni riguardanti la minore, incluse quelle di tipo sanitario, con impegno a reperire il consenso informato del padre, qualora richiesto;
(iii) DISPONE che le visite tra la minore ed il padre si svolgano in modalità Controparte_1
protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti secondo un calendario predisposto dai Servizi medesimi e con predisposizione di un progetto dei tempi di permanenza della figlia presso il padre pagina 6 di 7 quando termineranno gli incontri in spazio neutro. Sempre salva la facoltà delle parti di assumere accordi diversi;
(iv) DISPONE che versi a titolo di mantenimento a Controparte_1 Parte_1
uro 150,00 entro il giorno 15 di ogni mese, previa rivalutazione annuale sul conto corrente indicato
[...]
in epigrafe (punto 8);
(v) DISPONE che versi a titolo di mantenimento ordinario per la figlia minore Controparte_1
euro 200,00 al mese, oltre rivalutazione Istat, tramite trattenuta in busta paga del datore di lavoro;
(vi) DISPONE che le spese straordinarie siano a carico delle parti al 50%, alle condizioni riportate in epigrafe (punto 10);
(vii) VIETA l'espatrio della minore in assenza di consenso scritto di entrambi i genitori;
(viii) DICHIARA la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Persona_1
(ix) DA ATTO che la madre ha dato il consenso affinché la minore acquisisca il cognome del padre.
2. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 18/02/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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