Ordinanza cautelare 6 aprile 2018
Sentenza 4 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/10/2022, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2022
N. 01533/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Faggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Salvatore Trinchese, n. 68;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dei decreti prot. -OMISSIS- del 10.1.2018 per la pratica n. -OMISSIS- e prot. n-OMISSIS- del 10.1.2018 per la pratica n. -OMISSIS-, emessi dall'U.T.G. - Prefettura di Lecce (Sportello Unico per l’Immigrazione) e notificati il 20.1.2018, recanti rigetto delle istanze di nulla osta al lavoro stagionale presentate dal ricorrente per due cittadini stranieri;
- nonché di tutti gli atti connessi, precedenti e/o conseguenti, in particolare, i pareri negativi della D.P.L. di Lecce e la risposta negativa n. -OMISSIS- del 29.11.2017 dell'I.T.L. di Lecce;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il datore di lavoro ricorrente - titolare della Ditta -OMISSIS- ubicata sulla -OMISSIS- con annesso Bar e Caffè - impugna, con ricorso notificato il 26/02/2018 e depositato in giudizio il 14/03/2018, i due decreti del 10.1.2018, con i quali lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce ha respinto le istanze di nulla osta al lavoro stagionale presentate per due cittadini stranieri indiani, nonché i pareri/risposta negativi della D.P.L. di Lecce e dell’I.T.L. di Lecce.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1. Eccesso di potere: travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
2. Eccesso di potere: violazione e vizi del procedimento.
3. Violazione di legge: difetto di motivazione e di istruttoria; mancata valutazione della documentazione e delle osservazioni inviate dal ricorrente.
Il 16/03/2018, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 30/03/2018, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio documentazione di causa, tra cui la Relazione dell'Amministrazione (Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce) del 27.03.2018.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 06/04/2018, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistite dal necessario “fumus boni iuris” in quanto:
- da un lato, i provvedimenti impugnati sembrano fare corretta applicazione dell’art. 24, primo comma, T.U. n. 286/1998 e ss.mm. (come interpretato alla luce della Circolare n. 37 del 16/12/2016 del M.L.P.S. e del D.P.R. n. 1525/1963), che consente l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero esclusivamente nelle imprese operanti “nei settori agricolo e turistico/alberghiero”, poiché l’attività di gestione di un Distributore di carburanti, nemmeno ove munita di attività integrativa “non oil” di Bar e Caffè, non rientra tra quelle previste dalla normativa sopra citata per cui è prevista la stagionalità;
- e, dall’altro lato, le doglianze di carattere formale e/o procedimentale sono irrilevanti ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, prima parte, L. 241/1990, avuto riguardo alla natura vincolata degli atti finali impugnati ed essendo palese che il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato alla luce di quanto sopra indicato.
Ritenuti, pertanto, insussistenti i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta.
Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare”.
A seguito della predetta ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 06/04/2018 (che non risulta appellata), le parti non hanno depositato in giudizio ulteriori scritti difensivi.
Nella pubblica udienza del 19/07/2022 (alla quale è stata da ultimo rinviata d’ufficio), la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Con il primo ed il terzo motivo di gravame parte ricorrente solleva - essenzialmente - doglianze di carattere formale e/o procedimentale nei confronti dei due provvedimenti di rigetto impugnati, lamentando, in particolare, con il primo motivo di gravame, che “ E’ totalmente erroneo quanto riportato nei provvedimenti di rigetto con riferimento alla mancata produzione di osservazioni e chiarimenti da parte del ricorrente che invece sono stati inviati nei termini di legge, precisamente, sette giorni dopo il ricevimento delle comunicazioni di preavviso di rigetto. Infine, non è stata presentata alcuna istanza di riesame in data 18.9, anche perché il procedimento amministrativo non era ancora concluso e il ricorrente, avendo ricevuto l’avviso di cui all’art.10 bis L.n.241/90 il 13 settembre e non il 1°, era ancora nei termini per produrre le osservazioni e la documentazione. I provvedimenti impugnati sono altresì inficiati da ‘eccesso di potere’ a causa di erronea valutazione dei fatti: il ricorrente ha prodotto osservazioni e documentazione in risposta alla comunicazione di cui ai sensi dell’art.10 bis L.n.241/90 che evidentemente sono stati valutati erroneamente ” e, con il terzo motivo di gravame, che “ Nei provvedimenti impugnati non si fa alcun riferimento alla documentazione prodotta dal sig. -OMISSIS-, che da sola sarebbe stata sufficiente a far comprendere alla PA l’erronea valutazione e il travisamento dei fatti in cui è incorsa. La motivazione è del tutto carente anche sulle osservazioni presentate dal ricorrente, che non sono state valutate in alcun modo dalla PA. ”.
Parte ricorrente solleva, poi, con il secondo motivo di gravame, doglianze di carattere sostanziale, lamentando che “ I due provvedimenti di reiezione delle istanze di nulla osta al lavoro stagionale sono stati emessi sul presupposto di pareri della PA viziati da errore e travisamento di fatto. Le comunicazioni di preavviso di rigetto, inviate in data 1-13.9.2017, si basavano esclusivamente sul parere negativo espresso dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce che si riporta di seguito: “Dalla banca dati del Registro delle imprese si rileva che l’attività esercitata (distributore di carburanti) non rientra tra quelle previste dal D.P.C.M. 13.3.2017 e art.24 T.U.I. (settori occupazionali agricolo e turistico alberghiero) nonché nel D.P.R. n.1525 del 7.10.1963 e circ. n.37 del 16.12.2016 del M.L.P.S. ”, nel mentre “ Non è stata svolta una adeguata istruttoria che avrebbe permesso alla PA di verificare che all’interno dell’area di servizio del distributore ubicato sulla -OMISSIS-dal 13.3.2013 è presente anche l’attività di Bar e Caffè ”.
1.1. - Tutte le predette censure sono infondate, come già rilevato nella motivata ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 06/04/2018 di questa Sezione, avverso la quale non risulta interposto appello al Consiglio di Stato e a seguito della quale parte ricorrente non ha depositato scritti difensivi.
Osserva, infatti, il Tribunale che, da un lato, i provvedimenti impugnati fanno corretta applicazione dell’art. 24, primo comma, T.U. n. 286/1998 e ss.mm. (come interpretato alla luce della Circolare n. 37 del 16/12/2016 del M.L.P.S. e del D.P.R. n. 1525/1963), che consente l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero esclusivamente nelle imprese operanti “ nei settori agricolo e turistico/alberghiero ”, nel mentre l’attività di gestione di un Distributore di carburanti non è tale nemmeno ove munita di attività integrativa “non oil” di Bar e Caffè, come nella specie, e, pertanto, non rientra tra quelle previste dalla normativa sopra citata per cui è prevista la stagionalità.
Dall’altro lato, in disparte ogni altra considerazione, le doglianze di carattere formale e/o procedimentale sono irrilevanti ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, prima parte, L. n. 241/1990 e ss.mm., avuto riguardo alla natura vincolata degli atti finali impugnati ed essendo palese che il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato alla luce di quanto sopra indicato.
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente osservato, il ricorso deve essere respinto.
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Da Assegnare Magistrato, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'ArpeDa Assegnare Magistrato |
IL SEGRETARIO