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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 155/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Nella causa promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Maria Gabriella Del Rosso
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti Patrizia Colella e Paola Forgione
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 gennaio 2025 parte ricorrente, titolare di pensione categoria IOSPET, ha esposto di aver ricevuto dall' in data 24.07.2023 la comunicazione con la quale gli è stato CP_1 ricalcolato l'assegno a far data dal 1° gennaio 2020, con la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite pari a € 8.067,80, per integrazioni non dovute per le annualità 2020-2021, a causa del superamento dei limiti di reddito. Ha riferito di avere proposto ricorso in via amministrativa, dichiarato inammissibile per superamento del termine per presentarlo;
ha invocato l'applicazione al caso di specie dell'art. 13 della L. 412/91, deducendo la tardività della richiesta di restituzione delle somme, avvenuta oltre il termine annuale ivi indicato.
Ha concluso chiedendo fosse dichiarato che l' non ha diritto alla restituzione della somma di CP_1
€ 8.067,80 o della diversa – maggiore o minore – ritenuta di giustizia. Si è costituito l' evidenziando che la dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2020 è
CP_1 stata liquidata dall'Agenzia delle Entrate il 3.03.2022, e pertanto è stata resa consultabile all' solo dopo tale data;
parimenti, ha evidenziato che la dichiarazione dei redditi relativa
CP_1 all'annualità 2021 è stata liquidata dall'Agenzia delle Entrate il 3.03.2023, risultando consultabile dall' solamente dopo tale data. A fronte di tali circostanze l' ha dedotto di avere
CP_1 CP_1 proceduto ad annullare in autotutela la richiesta di restituzione relativa all'annualità 2020, rideterminando la somma richiesta nell'ammontare di € 4.033,90, ritenendo non superato il termine annuale per l'annualità 2021, decorrendo tale termine dall'effettiva messa a disposizione all' dei dati reddituali da parte del pensionato.
CP_1 Ha concluso chiedendo di accertare il diritto dell' a ripetere l'importo complessivo di € CP_1
4.033,90 con condanna al pagamento.
All'odierna udienza le parti hanno effettuato la discussione, riportandosi alle difese svolte in atti e chiedendo entrambe la cessata materia del contendere per l'importo relativo all'annualità 2020.
Alla luce del provvedimento di convalida in autotutela a firma del Direttore della sede di CP_1
Firenze (docc. 4 e 5 convenuto), va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di restituzione dell'indebito relativo all'annualità 2020.
Rimane da esaminare l'eccepita tardività della richiesta restituzione delle somme relative all'annualità 2021, sulla quale resiste la difesa dell CP_1
Dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti si ricava che tale eccezione non risulta fondata.
Esaminando la stampa della pagina del programma “punto fisco” in uso all la CP_1 dichiarazione dei redditi del ricorrente per l'anno d'imposta 2021, depositata all l 15.06.2022, CP_2 risulta “liquidata in data 13.03.23” (doc. 3), e pertanto solo dopo tale giorno il dato reddituale diventa definitivo e consultabile da parte dell' CP_1
Ma ancor più risulta tempestiva la richiesta di restituzione delle somme relative all'annualità 2021 alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente: infatti, il modello RED trasmesso tramite il
CAAF CGIL Toscana s.r.l. all' (doc. 7 ricorrente) risulta presentato il 10.02.2023, e anche CP_1 la decorrenza da tale data rispetto a quella del 24.07.2023, data della comunicazione della richiesta non comporta la decadenza annuale. Tale documento integra quella comunicazione del CP_1 dato reddituale completo da parte del titolare di pensione che la giurisprudenza individua come momento iniziale della decorrenza del termine annuale di decadenza (in tal senso Cass. 15039/19;
Cass. 3802/19; Cass. 953/12).
Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
Risultano ultronee le domande di accertamento e di condanna proposte dall già legittimato CP_1 al recupero del credito residuo a seguito del rigetto della domanda di accertamento negativo promossa dal ricorrente.
Alla luce della riduzione dell'indebito a seguito dell'autotutela operata dall' conseguente CP_1 all'introduzione del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso promosso da , spese Parte_1 di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 24/03/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Nella causa promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Maria Gabriella Del Rosso
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti Patrizia Colella e Paola Forgione
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 gennaio 2025 parte ricorrente, titolare di pensione categoria IOSPET, ha esposto di aver ricevuto dall' in data 24.07.2023 la comunicazione con la quale gli è stato CP_1 ricalcolato l'assegno a far data dal 1° gennaio 2020, con la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite pari a € 8.067,80, per integrazioni non dovute per le annualità 2020-2021, a causa del superamento dei limiti di reddito. Ha riferito di avere proposto ricorso in via amministrativa, dichiarato inammissibile per superamento del termine per presentarlo;
ha invocato l'applicazione al caso di specie dell'art. 13 della L. 412/91, deducendo la tardività della richiesta di restituzione delle somme, avvenuta oltre il termine annuale ivi indicato.
Ha concluso chiedendo fosse dichiarato che l' non ha diritto alla restituzione della somma di CP_1
€ 8.067,80 o della diversa – maggiore o minore – ritenuta di giustizia. Si è costituito l' evidenziando che la dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2020 è
CP_1 stata liquidata dall'Agenzia delle Entrate il 3.03.2022, e pertanto è stata resa consultabile all' solo dopo tale data;
parimenti, ha evidenziato che la dichiarazione dei redditi relativa
CP_1 all'annualità 2021 è stata liquidata dall'Agenzia delle Entrate il 3.03.2023, risultando consultabile dall' solamente dopo tale data. A fronte di tali circostanze l' ha dedotto di avere
CP_1 CP_1 proceduto ad annullare in autotutela la richiesta di restituzione relativa all'annualità 2020, rideterminando la somma richiesta nell'ammontare di € 4.033,90, ritenendo non superato il termine annuale per l'annualità 2021, decorrendo tale termine dall'effettiva messa a disposizione all' dei dati reddituali da parte del pensionato.
CP_1 Ha concluso chiedendo di accertare il diritto dell' a ripetere l'importo complessivo di € CP_1
4.033,90 con condanna al pagamento.
All'odierna udienza le parti hanno effettuato la discussione, riportandosi alle difese svolte in atti e chiedendo entrambe la cessata materia del contendere per l'importo relativo all'annualità 2020.
Alla luce del provvedimento di convalida in autotutela a firma del Direttore della sede di CP_1
Firenze (docc. 4 e 5 convenuto), va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di restituzione dell'indebito relativo all'annualità 2020.
Rimane da esaminare l'eccepita tardività della richiesta restituzione delle somme relative all'annualità 2021, sulla quale resiste la difesa dell CP_1
Dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti si ricava che tale eccezione non risulta fondata.
Esaminando la stampa della pagina del programma “punto fisco” in uso all la CP_1 dichiarazione dei redditi del ricorrente per l'anno d'imposta 2021, depositata all l 15.06.2022, CP_2 risulta “liquidata in data 13.03.23” (doc. 3), e pertanto solo dopo tale giorno il dato reddituale diventa definitivo e consultabile da parte dell' CP_1
Ma ancor più risulta tempestiva la richiesta di restituzione delle somme relative all'annualità 2021 alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente: infatti, il modello RED trasmesso tramite il
CAAF CGIL Toscana s.r.l. all' (doc. 7 ricorrente) risulta presentato il 10.02.2023, e anche CP_1 la decorrenza da tale data rispetto a quella del 24.07.2023, data della comunicazione della richiesta non comporta la decadenza annuale. Tale documento integra quella comunicazione del CP_1 dato reddituale completo da parte del titolare di pensione che la giurisprudenza individua come momento iniziale della decorrenza del termine annuale di decadenza (in tal senso Cass. 15039/19;
Cass. 3802/19; Cass. 953/12).
Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
Risultano ultronee le domande di accertamento e di condanna proposte dall già legittimato CP_1 al recupero del credito residuo a seguito del rigetto della domanda di accertamento negativo promossa dal ricorrente.
Alla luce della riduzione dell'indebito a seguito dell'autotutela operata dall' conseguente CP_1 all'introduzione del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso promosso da , spese Parte_1 di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 24/03/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.