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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso la seguente
ORDINANZA ex art. 702 ter cpc
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5049/2020, decisa a seguito della emissione del decreto ex art 127 ter cpc,udienza del 27 05 2025, tra
, elettivamente domiciliata come in atti ,rappresentata e difesa dall'Avv Parte_1
Vincenzo Mautone,
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato come in atti ,rappresentata e difeso CP_1
dall'Avv.Roberto Oratino,
CONVENUTO
Nonché
AVV. ROBERTO ORATINO, da sé medesimo difeso,
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 27/05/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è meritevole di accoglimento. AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”).
- AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA,
NUMERO 4), DEL CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA
CAUSA E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A
PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI
UNICAMENTE GLI EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE.
La controversia ha per oggetto l' accertamento del diritto alla restituzione degli importi calcolati nella sentenza resa, in sede di gravame, in data 39 12 2018, n. 19-2019, con la quale il Tribunale di Nola, in riforma della decisione resa dal Giudice di Pace di di
Marigliano n.4516-2011, riduceva il petitum processuale accertato in prima istanza , compensando, altresì, le spese e competenze di giudizio.
Ciò posto, l'attuale ricorrente provvedeva ad incoare il presente giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'indebito rappresentato dalle somme ottenute tramite la procedura esecutiva fondata sul titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo emesso in prima battuta.
Costituitisi i convenuti in epigrafe, ritenuto di non dover procedere alla conversione del rito, il giudizio è stato fissato per gli incombenti di cui all'art .703 cpc comma ter.
In prima battuta va certificata la procedibilità della azione proposta, tanto in virtù del fatto che, con provvedimento reso in data 23 03 2021, veniva disposta, previa fichiarazione di nullità della notifica del libello introduttivo e disposta la rinnovazione unitamente al decreto di fissazione ex art. 702 cpc bis.
Va, altresì, dichiarata la procedibilità del giudizio promosso ex art. 702 cpc bis, stante la natura prettamente documentale della fattispecie in esame, non ritenendosi necessario provvedere alla conversione del rito da sommario ad ordinario in virtù di ultronee attività istruttorie.
NEL MERITO. L'evoluzione giurisprudenziale in subiecta materia ha, di recente, trovato un arresto giurisprudenziale in seno alla richiesta della ripetizione delle somme scaturenti dalla condanna di una sentenza impugnata ed emendata, costituendosi, pertanto, il seguente principio ..” L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perchè si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento” ( Cass. civ, Sez. III, 6 marzo 2023,
n. 6621; Cass. civ. 901 , 14 01 2025).
E' stato, altresì, affermato che ..” In tema di restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenza di primo grado successivamente riformata in appello, l'azione restitutoria non è riconducibile allo schema della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ma trova fondamento nell'art. 336, comma 2, c.p.c., in quanto diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza riformata. La riforma della sentenza di primo grado determina infatti il venir meno immediato sia dell'efficacia esecutiva della stessa, sia degli atti di esecuzione spontanea o coattiva, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate, senza che rilevi la buona o mala fede dell'accipiens. Tale domanda restitutoria può essere proposta anche in appello, non integrando una domanda nuova ex art. 345 c.p.c., in quanto conseguenza diretta della richiesta di modifica della decisione impugnata, ed è ammissibile fino alla precisazione delle conclusioni anche per le somme versate dopo la notificazione dell'atto di impugnazione. Il giudice d'appello può inoltre disporre d'ufficio la restituzione, avendo il potere di adottare direttamente i provvedimenti necessari al ripristino della situazione patrimoniale.. “(Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7942 del 20 marzo 2023). La somma di tali principi postula, in sintesi , che la riforma della sentenza dichiarata passata in giudicato non ingenera un mero diritto alla restituzione delle somme ma unicamente costituisce un ripristino della situazione patrimoniale della parte che , nelle more della pronunzia definitiva, abbia subito il pregiudizio economico del pagamento di somme scaturenti da un provvedimento con effetti provvisoriamente esecutivi.
Tanto, sulla scorta dei principi generali disposti dal'art. 336 cpc a mente del quale..”
La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata .
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata..”
Si tratta del c.d. effetto “espansivo interno” della riforma o della cassazione del provvedimento impugnato.
Esso trova applicazione rispetto ai capi della sentenza, non impugnati autonomamente, dipendenti da quelli riformati o cassati.
Ad esempio, se viene impugnata la sentenza che ha riconosciuto il diritto al risarcimento, se la pronuncia viene riformata in senso opposto, cadrà anche la parte del provvedimento che ha quantificato l'entità del risarcimento.
Tanto è accaduto , ripercorrendo le fasi dei giudizi succedutisi nel tempo, nella presente controversia ove, fronte di una sentenza di primo grado conclusasi con la condanna di pagamento della società convenuta a favore di , Parte_2
quantificata in € 2.734,00, oltre € 1.500,00 per spese e compensi liquidate ex art. 93 cpc, tale decisione è stata riformata riducendo il petitum risarcitorio ad € 590,00, con delibazione definitiva confermata dalla pronunzia della Cassazione n. 3106-2024 ( tanto idoneamente documentato in atti).
Orbene, va osservato che parte ricorrente esprime una domanda di ripristino della posizione economica supportata dalla circostanza della avvenuta messa in esecuzione della sentenza di prime cure pendente il giudizio di appello, subendo l'esecutato azione di pignoramento presso terzi , escutendo in favore di la somma di € Parte_2
4.371,60 a seguito della ordinanza di assegnazione, e pari importo a favore del difensore antistatario Roberto Oratino.
Come sopra dedotto la riforma della sentenza di primo grado determina il venir meno dell'efficacia esecutiva della stessa, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate.
Il debitore esecutato ha, pertanto, diritto alla restituzione non solo del capitale, ma anche degli accessori (interessi, spese) , precisando che la domanda di restituzione può essere proposta in appello o con un procedimento monitorio autonomo.
Nel caso di specie parte istante ha individuato una strada processuale alternativa costituita dal procedimento sommario ex art. 702 bis cpc , fondandosi la pretesa creditoria su documenti , nello specifico, su sentenze passate in giudicato.
Che tale via intrapresa debba considerarsi corretta instà nel fatto che l'importo di cui si richiede la restituzione non è rappresentato unicamente dalla differenza tra la somma definitivamente riconosciuta e quella accertata in prima istanza , oltre gli interessi di legge, bensì dalle somme percepite dalla parte esecutrice della sentenza di primo grado e del difensore attributario, titoli costituitisi al di fuori del processo cognitivo ordinario e conseguenti il pignoramento eseguito.
Ritenuta, pertanto, fondata in punto di diritto l'azione proposta occorre verificare , in seno alle prove documentali versate in atti, la congruità della richiesta economica formulata dalla ricorrente.
Come sopra evidenziato risulta creditore per la definitiva somma di € Parte_2
590,00.
Parte istante documenta in atti estratto conto attestante gli addebiti eseguiti a carico dell'esecutata società , riportante il totale della somma di € 4.371,60 per sorta capitale, interessi decorsi ed € 4.371,60 per spese e competenze maturate ex art. 93 cc a favore dell'Avv .Roberto Oratino.
In punto di diritto , in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento ( ex multis, Cass. Civ., sez. III, sentenza 4 aprile 2013, n. 8215; Cass.Sentenza 27 gennaio
2016, n. 1526.).
Ergo, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di certo va respinta.
Va, pertanto, verificato il compendio istruttorio formatosi in sede prettamente documentale versato in atti dai contendenti.
Si è già fatto cenno ai documenti attestanti l'estratto conto fornito dal terzo nel pignoramento eseguito contro la Parte_1
di contro, la difesa di parte convenuta eccepisce l'incongruità di tali somme nella misura in cui l'esecuzione forzata si fondava sui decreti di assegnazione delle somme pignorate il cui ammontare attestava un versamento a , quale parte Parte_2
creditrice, la somma di euro 2.784,56 e al procuratore distrattario la somma complessiva pari ad euro 2.778,836.
Pertanto, la somma di tali importi sarebbe pari a complessivi euro 5.693,236.
Orbene , a prescindere dalla circostanza che tali allegazioni difensive sono rimaste prive di riscontro effettivo , vale osservare che i due distinti atti di precetto contengono già somme sensibilmente diverse a quelle dedotte dalla difesa di parte convenuta, ovvero € 2.914,40 per sorta capitale e diritti di precetto,per la somma capitale interessi e di € 1.958,44 per l'attribuzione.
Va , poi, considerato che con succesivi atti di pignoramento il creditore esecutante richiedeva gli interessi decorsi e le spese successive sino ai decreti di assegnazione, maturando, pertanto, ulteriori poste di credito risultate effettivamente versate come da attestazione dell'estratto conto emesso dal terzo PS .
Che tale consistenza debitoria si sia, poi, formata in contraddittorio tra le parti si desume dalla circostanza ineccepita della opposizione ex art 615 cpc, conseguendone che il totale dedotto in atti dalla attuale ricorrente sia verosimilmente quello desumibile dalla prefata attestazione bancaria.
Ciò posto, appare congrua la richiesta di restituzione dell'importo in sorta capitale derivante dalla sottrazione della somma di € 590,00 a quella erogata pari ad €
4.371,60, ovvero, ammontante ad € 3.781,60.
Stante, infine, la compensazione totale delle spese e competenze di giudizio ex art. 92 cpc disposta nei due distinti gradi di giudizio appare , altresì, congrua la richiesta della restituzione della somma di € 4.371,60 per l'attribuzione e la successiva fase esecutiva.
Come sopra evidenziato, la “restitutio “è da intendersi integrale per cui sono da comprendere non solo le spese legali eventualmente liquidate in primo grado, ma anche le eventuali spese/onorari liquidati nella fase esecutiva.
Infatti, pubblicata la sentenza di riforma, viene meno tanto l'efficacia esecutiva della condanna resa nel primo grado, tanto la giustificazione degli atti di esecuzione compiuti, siano essi spontanei o coattivi, con conseguente ripristino dello status quo ante.
Pertanto, gli importi sopra indicati vanno restituiti alla parte ricorrente unitamente alla decorrenza degli interessi di legge dalla domanda giudiziale.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio queste seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico delle parti convenute in solido tra loro ex art. 93 cpc, proprzionalmente ridotte in virtù di una fase istruttoria piena.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede:
- accoglie la domanda di restituzione e per lo effetto condanna:
- alla restituzione della somma di € 3.781,60 oltre interessi dalla Parte_2
domanda sino al soddisfo;
- condanna l'Avv. Oratino Roberto alla restituzione della somma di €4.371,60, oltre interessi di legge dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida, con attribuzione ex art. 93 cpc, in € 145,50, per verosimili esborsi ed €3.397,00 per compensi parametrati.
Così deciso in Nola 09 06 2025 IL GU.
Dr.Alfredo Granata