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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/01/2026, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1079/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13095/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Meta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.7680 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 390/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Illustra dettagliatamente i motivi di ricorso su cui insiste rilevando la mancata notifica di prodromici avvisi di accertamento in rettifica e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: Rileva la definitivià del pregresso accertamento e l'estensibilità ai successivi anni impositivi e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il Ricorrente_1 (C.F. CF_1), difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1
, il sollecito-avviso di accertamento esecutivo dell'imposta IMU n. 7680 per l'anno 2022, notificato il
22/4/2025 ed emesso dal Comune di Meta (NA), avente ad oggetto l'immobile sito in Meta (NA) alla Indirizzo_1 (foglio 5, n.902, sub 2) per una superficie accertata di mq 91 (categoria Utenza domestica Abitazione
- 4 Occupanti), per un importo totale di euro 661,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Espone parte ricorrente che l'impugnato avviso di accertamento era stato già preceduto dalla notificazione dell'avviso di accertamento n. 4556/2022 (periodo anni 2016/2020) con cui veniva accertato per il suddetto immobile sito alla Indirizzo_1 una superficie imponibile ai fini TARI di mq 214 a fronte della superficie dichiarata di mq 54,00 e che tale accertamento era stato rettificato in autotutela, e deposita, quindi, perizia tecnica (già trasmessa al Comune di Meta in sede di autotutela) con cui risulta periziato con rilievi anche fotografici che l'immobile accertato alla Indirizzo_1 consiste di due unità fra loro indipendenti, con ingressi separati (piano Terra e piano primo), di cui l'unità sita al primo piano di mq 91,00 è ancora alla data odierna allo stato grezzo, inabitata e priva di allacci idrici, elettrici e di servizi igienici e l'unità sita al primo piano di mq 94,90 è abitabile ed utilizzata quale studio professionale del ricorrente ed ove l'imposta è stata ed è regolarmente assolta dal ricorrente.
Da tanto eccepisce parte ricorrente, sulla base della su indicata documentazione, che la superficie totale è di mq 185,60 di cui sottoponibili a tassazione solo mq 95,00, superficie su cui è stata regolarmente pagata l'imposta TARI, risultando inabitato l'altro immobile accertato, e rileva, altresì, di aver presentato Istanza di annullamento in autotutela a cui la concessionaria della Riscossione per il comune di Meta Andreani Tributi ha dato esito negativo per la presenza dell'accertamento esecutivo.
Si è regolarmente costituito il Comune di Meta che ha insistito sulla legittimità dell'avviso di accertamento
( da intendersi a suo parere quale atto di mera liquidazione) e sulla definitività del pregresso accertamento così come richiamato dal ricorrente e facente stato nel presente procedimento.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la normativa vigente, la TARI è dovuta per il solo fatto di possedere o detenere locali potenzialmente in grado di produrre rifiuti, indipendentemente dall'effettivo utilizzo o dalla presenza di utenze attive.
Deve essere ricordato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di pagamento sussiste anche se l'immobile non è utilizzato, purché sia predisposto all'uso (Cass. sent. n. 21703/2022, n.
9872/2023). Questo significa che non è sufficiente non avere un contratto con la società fornitrice di luce, acqua o gas: affinché la TARI non sia dovuta, devono mancare le diramazioni per portare le utenze nell'immobile, o queste devono essere completamente chiuse. In pratica, se l'immobile è pronto per attivare le utenze con un semplice contratto, la tassa è dovuta. Al contrario, se sono necessarie opere strutturali per rendere l'immobile servibile, l'obbligo di pagamento non sussiste.
Ancora, è bene ricordare che l'onere probatorio dell'effettiva inutilizzabilità dell'immobile grava esclusivamente sul ricorrente per cui è necessario dimostrare che l'immobile in questione è diventato oggettivamente inutilizzabile e, in quanto tale, inidoneo a produrre rifiuti.
Inidoneità che non deve essere presunta ma “riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione” (cfr. Cass. n. 1711/2017).
Ancora è bene ricordare che all'uopo risulta necessario che tale situazione sia stata regolarmente denunciata al Comune.
Al fine della decisione deve essere, inoltre, richiamato il regolamento del medesimo Comune di Meta che così statuisce:
a) all'articolo 10: “ Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, sono disciplinate ai sensi del successivo art. 15 del presente Regolamento.”
b) all'articolo 15 “Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.”.
Sulla base di quanto sopra osservato deve essere constatato che parte ricorrente ha in effetti trasmesso al
Comune di Meta una pregressa istanza in autotutela con cui già in sede di accertamento per il periodo
2016/2020, (accertamento divenuto definitivo in quanto non impugnato), ha depositato la documentazione volta a dimostrare lo stato di inagibilità/inutillizzabilità dell'immobile oggetto dell'accertamento così come statuito dal medesimo regolamento del Comune di Meta ai su richiamati art.li 10 e 15.
Dalla suddetta documentazione risulta che l'immobile è ancora allo stato grezzo, privo di qualunque allaccio idrico, elettrico e senza servizi igienici e, quindi, certamente inidoneo, non essendo agibile, all'uso di civile abitazione ed utenza domestica così come risultante dall'accertamento, indicante, per di più, il numero di quattro occupanti.
Sotto tale profilo non può che essere atto che parte ricorrente ha assolto pienamente all'onere probatorio su di lui incombente risultando del tutto ininfluente per la decisione relativa all'annualità 2022 la definitività del pregresso accertamento per gli anni 2016/2020, così come contestato dal Comune resistente, stante l'acclarata autonomia dei periodi impositivi per i tributi locali e trarttandosi di periodi impositivi diversi.
A fronte della documentazione prodotta nulla ha contestato parte resistente Comune di Meta che si è limitata ad insistere sulla legittimità dell'accertamento, sulla definitività del pregresso accertamento per il periodo
2016/2020, sostenendo, inoltre, la sua estensibilità, per quanto in esso accertato anche agli anni successivi, contestando, inoltre, l'impugnabilità dell'atto accertativo.
Premessa l'impugnabilità dell'atto oggetto del presente giudizio stante l'acclarata e precisa pretesa impositiva in esso portata, non può che essere osservato che a fronte della produzione documentale già inviata al
Comune di Meta, il Comune non porta elemento utile a contrastare la tesi del ricorrente e la documentazione prodotta (elementi utili quali effettivi consumi elettrici, utenze e/o allacci di qualsivoglia genere) volta a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva.
Da tanto il ricorso non può che essere accolto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il resistente Comune di Meta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13095/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Meta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.7680 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 390/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Illustra dettagliatamente i motivi di ricorso su cui insiste rilevando la mancata notifica di prodromici avvisi di accertamento in rettifica e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: Rileva la definitivià del pregresso accertamento e l'estensibilità ai successivi anni impositivi e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il Ricorrente_1 (C.F. CF_1), difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1
, il sollecito-avviso di accertamento esecutivo dell'imposta IMU n. 7680 per l'anno 2022, notificato il
22/4/2025 ed emesso dal Comune di Meta (NA), avente ad oggetto l'immobile sito in Meta (NA) alla Indirizzo_1 (foglio 5, n.902, sub 2) per una superficie accertata di mq 91 (categoria Utenza domestica Abitazione
- 4 Occupanti), per un importo totale di euro 661,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Espone parte ricorrente che l'impugnato avviso di accertamento era stato già preceduto dalla notificazione dell'avviso di accertamento n. 4556/2022 (periodo anni 2016/2020) con cui veniva accertato per il suddetto immobile sito alla Indirizzo_1 una superficie imponibile ai fini TARI di mq 214 a fronte della superficie dichiarata di mq 54,00 e che tale accertamento era stato rettificato in autotutela, e deposita, quindi, perizia tecnica (già trasmessa al Comune di Meta in sede di autotutela) con cui risulta periziato con rilievi anche fotografici che l'immobile accertato alla Indirizzo_1 consiste di due unità fra loro indipendenti, con ingressi separati (piano Terra e piano primo), di cui l'unità sita al primo piano di mq 91,00 è ancora alla data odierna allo stato grezzo, inabitata e priva di allacci idrici, elettrici e di servizi igienici e l'unità sita al primo piano di mq 94,90 è abitabile ed utilizzata quale studio professionale del ricorrente ed ove l'imposta è stata ed è regolarmente assolta dal ricorrente.
Da tanto eccepisce parte ricorrente, sulla base della su indicata documentazione, che la superficie totale è di mq 185,60 di cui sottoponibili a tassazione solo mq 95,00, superficie su cui è stata regolarmente pagata l'imposta TARI, risultando inabitato l'altro immobile accertato, e rileva, altresì, di aver presentato Istanza di annullamento in autotutela a cui la concessionaria della Riscossione per il comune di Meta Andreani Tributi ha dato esito negativo per la presenza dell'accertamento esecutivo.
Si è regolarmente costituito il Comune di Meta che ha insistito sulla legittimità dell'avviso di accertamento
( da intendersi a suo parere quale atto di mera liquidazione) e sulla definitività del pregresso accertamento così come richiamato dal ricorrente e facente stato nel presente procedimento.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la normativa vigente, la TARI è dovuta per il solo fatto di possedere o detenere locali potenzialmente in grado di produrre rifiuti, indipendentemente dall'effettivo utilizzo o dalla presenza di utenze attive.
Deve essere ricordato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di pagamento sussiste anche se l'immobile non è utilizzato, purché sia predisposto all'uso (Cass. sent. n. 21703/2022, n.
9872/2023). Questo significa che non è sufficiente non avere un contratto con la società fornitrice di luce, acqua o gas: affinché la TARI non sia dovuta, devono mancare le diramazioni per portare le utenze nell'immobile, o queste devono essere completamente chiuse. In pratica, se l'immobile è pronto per attivare le utenze con un semplice contratto, la tassa è dovuta. Al contrario, se sono necessarie opere strutturali per rendere l'immobile servibile, l'obbligo di pagamento non sussiste.
Ancora, è bene ricordare che l'onere probatorio dell'effettiva inutilizzabilità dell'immobile grava esclusivamente sul ricorrente per cui è necessario dimostrare che l'immobile in questione è diventato oggettivamente inutilizzabile e, in quanto tale, inidoneo a produrre rifiuti.
Inidoneità che non deve essere presunta ma “riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione” (cfr. Cass. n. 1711/2017).
Ancora è bene ricordare che all'uopo risulta necessario che tale situazione sia stata regolarmente denunciata al Comune.
Al fine della decisione deve essere, inoltre, richiamato il regolamento del medesimo Comune di Meta che così statuisce:
a) all'articolo 10: “ Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, sono disciplinate ai sensi del successivo art. 15 del presente Regolamento.”
b) all'articolo 15 “Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.”.
Sulla base di quanto sopra osservato deve essere constatato che parte ricorrente ha in effetti trasmesso al
Comune di Meta una pregressa istanza in autotutela con cui già in sede di accertamento per il periodo
2016/2020, (accertamento divenuto definitivo in quanto non impugnato), ha depositato la documentazione volta a dimostrare lo stato di inagibilità/inutillizzabilità dell'immobile oggetto dell'accertamento così come statuito dal medesimo regolamento del Comune di Meta ai su richiamati art.li 10 e 15.
Dalla suddetta documentazione risulta che l'immobile è ancora allo stato grezzo, privo di qualunque allaccio idrico, elettrico e senza servizi igienici e, quindi, certamente inidoneo, non essendo agibile, all'uso di civile abitazione ed utenza domestica così come risultante dall'accertamento, indicante, per di più, il numero di quattro occupanti.
Sotto tale profilo non può che essere atto che parte ricorrente ha assolto pienamente all'onere probatorio su di lui incombente risultando del tutto ininfluente per la decisione relativa all'annualità 2022 la definitività del pregresso accertamento per gli anni 2016/2020, così come contestato dal Comune resistente, stante l'acclarata autonomia dei periodi impositivi per i tributi locali e trarttandosi di periodi impositivi diversi.
A fronte della documentazione prodotta nulla ha contestato parte resistente Comune di Meta che si è limitata ad insistere sulla legittimità dell'accertamento, sulla definitività del pregresso accertamento per il periodo
2016/2020, sostenendo, inoltre, la sua estensibilità, per quanto in esso accertato anche agli anni successivi, contestando, inoltre, l'impugnabilità dell'atto accertativo.
Premessa l'impugnabilità dell'atto oggetto del presente giudizio stante l'acclarata e precisa pretesa impositiva in esso portata, non può che essere osservato che a fronte della produzione documentale già inviata al
Comune di Meta, il Comune non porta elemento utile a contrastare la tesi del ricorrente e la documentazione prodotta (elementi utili quali effettivi consumi elettrici, utenze e/o allacci di qualsivoglia genere) volta a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva.
Da tanto il ricorso non può che essere accolto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il resistente Comune di Meta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300 oltre accessori di legge se dovuti.