Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01711/2026REG.PROV.COLL.
N. 09165/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9165 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati AN Latessa, Maria Concetta Berarducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Pescara (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno;
Visto il decreto n. -OMISSIS- con cui è stata fissata l’udienza pubblica di trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere SA ME e uditi per le parti l’avvocato Alessandro Ferrara per AN Latessa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla determinazione M_D GMILREG 2020 0124803, del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, del 1° giugno 2020, notificata in data 22 giugno 2020, di rigetto dell’istanza di rimborso delle spese legali;
b) dal parere allegato reso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila CS 496/2020 del 7 aprile 2020;
c) dalla determinazione M_D GMIL REG2019 0547433, recante il preavviso di rigetto;
d) da ogni altro atto prodromico, presupposto, consequenziale, comunque connesso.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il -OMISSIS-, già brigadiere dell’Arma dei carabinieri in servizio presso la Compagnia carabinieri di Vasto, attualmente in pensione, veniva sottoposto a processo penale dalla Procura della Repubblica di Vasto nell’ambito del procedimento rgnr 429/2004 per i reati di cui ai capi A: artt. 110 e 416 c.p.; B: art. 12, commi 3, 3- bis e 3- ter del d. lgs. n. 286/1998; C: artt. 81 cpv. e 110 c.p., 3, comma 1 n. 7 e 8, 4 n. 6 della legge n. 75/1958; D: artt. 56 e 317 c.p.;
b con sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale di Vasto dichiarava di non doversi procedere, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione, per i capi A (“associazione per delinquere”) e C (“reclutamento di persone da destinare alla prostituzione” e “favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione”) e assolveva l’imputato perché “ il fatto non sussiste ” in ordine alle imputazioni di cui ai capi B (“procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato”) e D (tentata concussione); procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato;
c) per tale vicenda al militare veniva irrogata, al termine di un procedimento disciplinare di stato, la sanzione della “perdita del grado per rimozione”, adottata con determinazione ministeriale n. M_D GMIL REG2019 0026383 del 10 gennaio 2019;
d) in data 23 luglio 2018 il -OMISSIS- presentava istanza, ai sensi dell’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito con legge n. 135 del 23 maggio 1997, di rimborso delle spese legali sostenute in sede processuale;
e) con determinazione M_D GMIL REG2019 0547433, notificata il 16 ottobre 2019, l’Amministrazione comunicava il preavviso di rigetto in ordina al quale il -OMISSIS- esprimeva le proprie controdeduzioni;
f) parere sfavorevole veniva espresso anche dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, con nota CS 496/2020 del 7 aprile 2020;
g) in data 1° giugno 2020 il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, con determinazione M_D GMILREG 2020 0124803, notificata in data 22 giugno 2020, respingeva l’istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal -OMISSIS-;
h) con ricorso al T.a.r. per l’Abruzzo il ricorrente, odierno appellante, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 3 a pag. 10):
I. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 D.L. 67/1997 convertito in Legge 135/1997 Eccesso di potere per difetto di istruttoria – difetto di motivazione – travisamento dei fatti - illogicità ”.
3. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado.
4. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il gravame e ha condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori come per legge.
4.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ la giurisprudenza consolidata ha chiarito che l’art. 18 del d.l. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, è di stretta interpretazione e si applica quando il dipendente sia stato coinvolto nel processo per aver svolto il proprio lavoro, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto o del comportamento (e dunque quando l’assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva), e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere ‘in occasione’ dell’attività lavorativa ”;
- “ l’allegazione poi che la denuncia sia stata sporta per ritorsione da parte di un soggetto arrestato dallo stesso ricorrente non appare fornita di adeguata prova ”;
- “ risulta indimostrato che le sue condotte (e i conseguenti contrasti con soggetti che gravitavano in quell’ambiente) siano state svolte nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione e non invece anche nell’altro ruolo di partecipe e dirigente di organizzazione criminale, dalla quale non è dimostrata con formula piena la sua estraneità ”;
- “ non essendo stato assolto il ricorrente con formula piena per il reato associativo, non può pretendere che gli venga riconosciuta una stretta funzionalità di servizio e dunque il diritto al rimborso delle spese legali per l’assoluzione piena in alcuni specifici reati fine dell’associazione ”.
5. Avverso tale pronuncia il -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato il 21 novembre 2023, lamentando il seguente motivo di gravame (esteso da pag. 5 a pag. 9):
“ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DEL D.L. 67/1997 CONVERTITO IN LEGGE 135/1997. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - ILLOGICITA’ ”.
5.1. L’appellante ha rilevato:
- “ Appare evidente la sussistenza del nesso di strumentalità tra l’adempimento dei propri doveri e il compimento della condotta contestata all’odierno appellante atteso che, se non avesse ricoperto il ruolo di Carabiniere, lo stesso non si sarebbe trovato coinvolto in tale annosa vicenda e non sarebbe incorso in false accuse tali da portare ad un processo penale. ”;
- “ il Giudice di prime cure ha, erroneamente, rigettato il ricorso presentato da -OMISSIS- ritenendo che non è stato dimostrato che le condotte contestate all’odierno appellante siano state svolte nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione così negando, la sussistenza della stretta funzionalità di servizio delle stesse e, dunque, negando il diritto al rimborso delle spese legali sostenute. ”;
- “ sussiste la piena assoluzione del -OMISSIS- relativamente alla contestazione sollevata nel capo D) per il reato di concussione. Sul punto, a nulla rileva, l’apodittica ricostruzione del Giudice di prime cure che rimanda agli altri capi di imputazione, dove il -OMISSIS- è stato prosciolto per intervenuta prescrizione, considerando che l’accusa per la fattispecie di concussione è stata generata dall’esposto del soggetto arrestato e non riguarda il reato associativo a monte. Dunque, dinanzi all’assoluzione piena dell’imputato sorge il diritto a vedersi rimborsate dall’Ente di appartenenza le spese legali sostenute per la difesa svolta per quel fatto contestato (e non per gli altri). ”;
- “ Il -OMISSIS-, quindi, si è trovato coinvolto in tale vicenda proprio per aver compiuto condotte strettamente necessarie all’obietto di servizio, pagandone le conseguenze a causa di false accuse di terzi sulla base delle quali è stato poi sotto processo penale. ”;
- “ È chiaro che il -OMISSIS-, se non avesse svolto il proprio lavoro, se non avesse ricoperto il ruolo di carabiniere, se non avesse potuto accedere alle banche dati pubbliche, se non avesse dovuto creare dei rapporti-come infiltrato- con soggetti del sodalizio criminoso al fine di risolvere il caso, se non avesse arrestato uno di questi soggetti, certamente non sarebbe stato coinvolto nella vicenda in esame e mai avrebbe dovuto sostenere ingenti spese legali per difendersi da ingiuste, infondate e false accuse ”;
“ il -OMISSIS- mai poteva essere rinviato a giudizio per concussione se l’autorità giudicante non avesse ravvisato nelle condotte a lui ascritte una stretta connessione con l’esercizio di funzioni istituzionali, un abuso dei propri poteri e della propria qualità di pubblico ufficiale Ciò posto, analoghe considerazioni valgono per il capo di imputazione B) con cui il -OMISSIS- è stato accusato di aver violato l’art. 12 commi 3,3 bis, 3 ter TU Immigrazione. ”;
- “ Invero, come detto, è l’esposto presentato dal soggetto arrestato dal -OMISSIS- che ha generato il procedimento penale a suo carico per la fattispecie di concussione e non certamente il reato associativo in questione. Di conseguenza, è del tutto illogico e inconferente ritenere che vi sia un reato associativo a monte della fattispecie di concussione imputata al -OMISSIS-. È evidente il travisamento dei fatti in cui è incorso il Giudice di prime nel ricostruire, erroneamente, la fattispecie di concussione come reato fine dell’associazione, pur in difetto di un legame tra il reato associativo e l’accusa di concussione. ”.
5.2. L’appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l’effetto, la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
6. In data 21 novembre 2023 parte appellante ha formulato istanza di fissazione di udienza.
7. Il Ministero della difesa e il Ministero dell’interno si sono costituiti in giudizio con atto del 29 novembre 2023.
8. Nella memoria difensiva parte appellata, dopo avere evidenziato l’irricevibilità dell’appello poiché notificato fuori termine, ha chiesto la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.
9. In data 4 dicembre 2025 il Presidente di questa sezione seconda, con decreto n. -OMISSIS-, ha disposto che, attesa la soppressione dell’udienza pubblica e della camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la trattazione degli affari assegnati alla udienza – pubblica e camerale - del 10 febbraio 2026 è differita al giorno 12 febbraio 2026.
10. In data 30 dicembre 2025 la parte appellante ha depositato una mail diretta al gestore Aruba con la quale l’avvocato Bertoncini, legale del -OMISSIS- in primo grado, ha evidenziato: “ Lo scrivente ha avuto problemi con il servizio PEC nel periodo compreso tra il giorno 10.05.2023 e il giorno 14.05.2023. E' interesse del sottoscritto verificare se nell'arco di tempo indicato sia arrivato una notificazione: quindi l'esponente chiede se possibile ricevere l'elenco delle PEC ricevute in quell'arco di tempo. Accludo doc. identità, codi. fiscale e tesserino coa. Resto in attesa di cortese urgente riscontro ”.
11. In data 8 gennaio 2026 l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto il passaggio in decisione della causa “ senza la preventiva discussione sulla base degli atti difensivi depositati, il cui contenuto in questa sede deve intendersi integralmente riportato e trascritto, con verbalizzazione ed indicazione nel provvedimento che sarà adottato della formula suindicata «viste le conclusioni delle parti come da verbale», considerando così presente in udienza ad ogni effetto la difesa dell’Amministrazione. ”.
12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.
13. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare irricevibile e comunque infondato.
14. In via preliminare il Collegio rileva l’irricevibilità del gravame in quanto a differenza di quanto asserito nel ricorso, la sentenza è stata notificata il 12 maggio 2023, come dimostrato dall’attestazione allegata alla memoria di parte appellata, firmata digitalmente il 31 ottobre 2025, mentre il ricorso in appello è stato notificato a entrambi i Ministeri resistenti in data 21 novembre 2023. Su tale base oggettiva, a nulla rileva il messaggio del 23 dicembre 2025 del legale dell’odierno appellante nel giudizio in primo grado secondo cui “ Lo scrivente ha avuto problemi con il servizio PEC nel periodo compreso tra il giorno 10.05.2023 e il giorno 14.05.2023. E' interesse del sottoscritto verificare se nell'arco di tempo indicato sia arrivato una notificazione: quindi l'esponente chiede se possibile ricevere l'elenco delle PEC ricevute in quell'arco di tempo. Accludo doc. identità, codi. fiscale e tesserino coa. Resto in attesa di cortese urgente riscontro ”. Del resto, appare evidente come aldilà di questo messaggio parte appellante non abbia fornito prova sul se e quando l’abbia ricevuta ovvero su quanto fu il periodo di tempo in cui si protrasse il richiamato malfunzionamento.
15. Ciò detto, parte appellante lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e illogicità. La doglianza non merita favorevole considerazione in quanto l’assunto si scontra frontalmente con i consolidati orientamenti di questo Consiglio nonché con le risultanze della fattispecie in esame.
L’art. 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 dispone che: “ Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ”.
La finalità di tale norma risiede nell’esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento del servizio e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza.
Va anche ricordato che, anche prima dell’entrata in vigore della suddetta disposizione veniva riconosciuto in giurisprudenza un principio generale di rimborsabilità delle spese legali sopportate dal dipendente assolto da un qualsivoglia giudizio di responsabilità occorsogli per ragioni di servizio, in ossequio alla regola civilistica generale di cui all’art. 1720, comma 2, del c.c., dettata in tema di rapporti fra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto a esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incarico ( cfr ., Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 6 maggio1996, n. 4; sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681).
I presupposti applicativi dell’art. 18, comma 1, del decreto legge n. 67 del1997, su cui si è formata una univoca e convergente giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questo Consiglio di Stato, sono due:
i ) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;
ii ) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
Con riguardo al primo presupposto, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il rimborso delle spese legali non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità e cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando sia intervenuto un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell’azione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n.25/2022; sez. IV, n. 8144/2019 e n. 8139/2019; sez. IV, n. 4176/2017; sez. VI, n. 2041/2005). Alla luce di questo indirizzo, il rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti presuppone che il giudizio di responsabilità penale si sia concluso con sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità dell’imputato, ossia che da tale accusa il pubblico dipendente sia stato pienamente assolto, ovvero sia stata comunque accertata l’assenza della sua responsabilità.
Il secondo requisito, invece, può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente all’Amministrazione di appartenenza, in quanto vi sia un rapporto di immedesimazione organica con l’Amministrazione di appartenenza.
Il fatto oggetto del giudizio deve essere in particolare compiuto nell’esercizio delle attribuzioni o delle mansioni affidate al dipendente e deve sussistere un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta, e deve intendersi quale azione strumentale allo svolgimento del servizio e all’assolvimento dei doveri istituzionali ( cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 1533/2026; sez. VI, n. 9028/2025; sez. IV, n. 3427/2018 e n. 4584/2017; sez. V, n. 4448/2015).
Su queste basi, la norma non si applica quando la contestazione in sede penale si sia riferita ad un atto o ad un comportamento che: a ) di per sé costituisca una violazione dei doveri d’ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3427/2018,); b ) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e “in occasione” dello svolgimento del servizio (Cass. civ., sez. I, n. 3026/2019; sez. lav., n. 17874/2019, n. 2297/2014, n. 25379/2011, n. 5718/2011; Cons. Stato, sez. V, n. 1816/2016; sez. III, n. 4849/2013; sez. IV, n. 1190/2013); c ) sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare (Cons. Stato sez. IV, n.8070/2019, n. 4176/2017, cit. n.1190/2013, n. 423/2012; sez. II, n.2055/2018).
Ciò detto, premessa l’inconferenza del fatto che l’appellante “ Per tutto il periodo in cui ha prestato servizio presso i Carabinieri di Vasto si è distinto per l’elevata professionalità e per il senso di giustizia che ha contraddistinto il suo operato; spesso ritrovandosi, per motivi di servizio, in situazioni-limite e in contatto con soggetti malviventi al solo fine di ottenere indicazioni determinanti la risoluzione dei casi e la scoperta della verità. ”, il Collegio ritiene che il giudice di primo grado ha fatto buongoverno dell’art. 18 del decreto-legge n. 67/1997 e della relativa consolidata ermeneutica giurisprudenziale.
Nel caso di specie, infatti, appare evidente il difetto di entrambi i presupposti per l’applicabilità di tale articolo: la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente e la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
Per quanto concerne in particolare il primo profilo emerge per tabulas che nei confronti dell’odierno appellante la sentenza che ha escluso definitivamente la sua responsabilità penale sia intervenuta solo per i delitti di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e di tentata concussione, poiché in ordine ai delitti, parimenti gravi, di associazione per delinquere e di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione e di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione il processo penale si è concluso con una dichiarazione di non doversi procedere, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione. Ne discende che, non essendo stato il brigadiere pienamente assolto, il rimborso delle spese legali non può essere invocato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 25/2022; sez. IV, n. 8144/2019 e n. 8139/2019; sez. IV, n. 4176/2017; sez.VI, n. 2041/2005).
In ordine al secondo presupposto, in disparte del fatto che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, l’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67/1997 non trova applicazione quando la contestazione in sede penale si sia riferita ad un atto o ad un comportamento di per sé meritevole di una sanzione disciplinare, circostanza questa occorsa nel caso di specie, non può ritenersi che le condotte poste in essere dell’allora brigadiere dei carabinieri -OMISSIS- e come tali valutate in sede penale possano considerarsi compiute nell'esercizio di un suo dovere istituzionale attribuitogli per competenza e quindi come tali teleologicamente preordinate all’esclusivo fine pubblico, che solo giustifica l’aggravio patrimoniale a carico della pubblica amministrazione.
Per il diritto al rimborso è rilevante cioè il rapporto causale che intercorre tra la prestazione di lavoro e l’evento che determina l’insorgere dell’ipotizzata responsabilità, in guisa che l’evento determinante deve costituire una parte o una modalità della prestazione lavorativa ed essersi concretizzato non soltanto durante e in occasione della prestazione del rapporto di servizio, ma altresì a causa di esso, ovverosia deve essere finalizzato alla corretta prestazione lavorativa (cfr. ex aliis Cons. Stato, Sez. II, n. 2586/2025).
L’interessato non ha agito per il conseguimento di finalità istituzionali, sicché il rapporto di servizio è stato un mero presupposto di fatto o, al più, ha rappresentato soltanto l’occasione di un’azione che si è posta al di fuori dell’espletamento degli obblighi lavorativi. L’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali va inteso, invero, nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all’attività funzionale del dipendente, in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendosi trattare di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione, in circostanze in cui è possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza, il che dalla documentazione in atti non è ravvisabile nella fattispecie in esame.
A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, non vi è un nesso stringente – e nemmeno lato – tra la condotta oggetto dell’accusa in sede penale e l’attività istituzionale, poiché la vicenda de qua non è sussumibile in tale quadro, dove non solo le azioni od omissioni devono avere come presupposto logico necessario lo svolgimento di date mansioni, ma vanno poste in essere dal dipendente nel perseguimento esclusivo degli scopi istituzionali a cui è preposta la specifica amministrazione di appartenenza.
Pertanto non assume valore dirimente la tesi dell’appellante secondo cui “ Appare evidente la sussistenza del nesso di strumentalità tra l’adempimento dei propri doveri e il compimento della condotta contestata all’odierno appellante atteso che, se non avesse ricoperto il ruolo di Carabiniere, lo stesso non si sarebbe trovato coinvolto in tale annosa vicenda e non sarebbe incorso in false accuse tali da portare ad un processo penale. ”, in quanto le condotte dallo stesso poste in essere appaiono più propriamente ascrivibili a rapporti relazionali privati del ricorrente del tutto estranei al servizio. Esse sono comunque non legate né direttamente né indirettamente alla propria funzione (ed infatti l’appellante non riesce a chiarire la circostanza da lui richiamata per la quale “ si è trovato coinvolto in tale vicenda proprio per aver compiuto condotte strettamente necessarie all’obietto di servizio ”) e tanto è sufficiente a reputare infondato l’appello.
Del resto, qualora il comportamento del brigadiere fosse stato effettivamente diretto, come evidenziato nell’atto di appello, a “ creare dei rapporti-come infiltrato- con soggetti del sodalizio criminoso al fine di risolvere il caso ” questo avrebbe potuto essere facilmente dimostrato sulla base di un ordine di servizio o da una dichiarazione in tal senso del Comando di appartenenza che tuttavia non solo non sono stati prodotti ma sono stati contestati dalla parte appellata che nel caso di specie nega l’asserita connessione tra le condotte realizzate e l’adempimento degli obblighi istituzionale di un appartenente all’Arma dei carabinieri.
Ne è disceso, in definitiva, il rispetto da parte dell’amministrazione resistente di un preciso iter valutativo, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo amministrativo, normativamente prestabilito.
16. Tanto premesso, l’appello è irricevibile e comunque deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9165/2023), lo dichiara irricevibile e comunque lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio, che quantifica in euro 3.000/00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore del Ministero della difesa e del Ministero dell’interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB AO, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
SA ME, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA ME | AB AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.