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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.5533/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.5533/2023 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica sig. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO 82, MILANO, presso lo studio Parte_2
dell'avv. ALIBRANDI MARIA LUISA ( ), che lo rappresenta e difende per C.F._1 procura in calce all'atto di citazione unitamente all'avv. CARUSO GENIALE ( ) C.F._2
VIA CARDUCCI 48, UDINE
ATTORE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, sig. CP_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in PIAZZA VIII NOVEMBRE 6, MILANO, presso lo studio degli
[...]
avvocati CORBETTA MARCO ( ) e LUCREZIA DE MARTINO C.F._3
( ), che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Nel merito: voglia il Giudice adito condannare a pagare in favore di a CP_1 Parte_1
titolo di provvigioni d'agente, l'importo di €43.877,67 o il diverso ammontare risultante di giustizia,
pagina 1 di 6 maggiorato degli interessi di mora al saggio di cui al D. Lgs. n.231/2002 dal dovuto al saldo e, in ogni caso, al saggio di cui all'art.1284, 4°comma c.c., dalla domanda giudiziale.
Con vittoria delle spese legali, anche della procedura di negoziazione assistita.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: nel merito, in via principale accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, a in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore a qualsiasi titolo per i motivi di cui in atti. In via istruttoria richiamate tutte le argomentazioni, le deduzioni e le eccezioni svolte dalla scrivente difesa, si chiede il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso avanzate e non accolte per i motivi illustrati in atti ed in udienza. In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA 4%, oneri ed accessori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 30.01.2023, la in concordato CP_1
preventivo, operante nel settore della produzione e commercializzazione di mobili e arredi, deduce di avere stipulato con la in data 31.08.2021, un contratto di agenzia a tempo Parte_1
determinato, volto a promuovere con diritto di esclusiva la vendita di propri prodotti nei territori di
Bielorussia, Russia e Kazakhstan;
la durata dell'incarico è stata fissata in un anno, con rinnovo automatico, salvo esercizio del diritto di recesso riconosciuto in capo ad entrambi i contraenti, con obbligo di rispettare un preavviso di tre mesi e provvigione pattuita nella misura del 10% del prezzo netto delle vendite concretamente realizzate dalla nei suddetti territori. CP_1
In data 31/1/2022, la convenuta ha esercitato il proprio diritto di recesso mediante comunicazione a mezzo PEC nei confronti di controparte, con conseguente sua efficacia dal 30/4/2022 in conformità con i relativi obblighi contrattuali. A ciò ha fatto seguito, in data 19/5/2022, la trasmissione a del Pt_1
prospetto delle provvigioni da questa maturate relativo al quarto trimestre 2021 ed al primo trimestre
2022, per un importo di €29.785,78. Su detta somma la ha effettuato una trattenuta di CP_1
€19.704,25, giustificandola quale escussione della garanzia che avrebbe offerto, per il Parte_1
caso di inadempimento della cliente con riguardo all'affare concluso per l'acquisto Parte_3 di merci per valore €22.704,25.
L'attrice ha contestato la descritta operazione negando la sussistenza di accordi in tal senso, a fronte anche della disciplina negoziale contenuta nel contratto di agenzia intercorrente con l'odierna convenuta, atta ad escludere qualsiasi responsabilità da parte dell'agente per eventuali inadempimenti pagina 2 di 6 dei clienti in questo modo reperiti, sollecitando, perciò, il pagamento delle provvigioni così come quantificate dalla stessa in €29.785,78 e, a fronte di inadempimento di controparte, nonché in CP_1 ragione del mancato raggiungimento di accordo nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, ha introdotto il presente giudizio.
L'attrice ha affermato l'illegittimità di qualsiasi accordo atto a garantire il corretto adempimento delle rispettive obbligazioni da parte dei clienti individuati nell'ambito del contratto di agenzia stipulato con la ciò, sia per il dettato dell'art.
3.3 del medesimo accordo negoziale intercorrente fra le CP_1 parti oggi in giudizio, sia alla luce dell'art.1746, terzo comma c.c. che stabilisce l'illegittimità della garanzia dello “stare del credere” nell'ambito dei contratti di agenzia.
ha agito, inoltre, al fine di vedersi riconosciuta la corresponsione delle provvigioni Parte_1
per gli affari conclusi da controparte per il periodo successivo alla cessazione del contratto CP_1 individuato in sei mesi dall'art.
4.3 del contratto stesso, e frutto della intermediazione della stessa agente in conformità con il dettato dell'art.1748, terzo comma c.c. Pt_1
L'odierna attrice ha agito anche per vedersi riconosciuto l'importo di €11.759,62, relativo a due vendite concluse dalla convenuta con il cliente , di cui alle offerte al cliente del 12/10/2021 per Controparte_3
€71.062,38 e per €46.533,84, in quanto procurate a controparte dalla medesima Parte_1
S'è costituita, con comparsa depositata in data 01.06.2023 la che ha eccepito l'estraneità, CP_1
rispetto al contratto di agenzia in parola, dell'affare concluso col cliente , in quanto Parte_3 attività promozionale svoltasi nell'ambito di un evento fieristico da considerarsi a sé stante.
Dalla descritta estraneità del contratto stipulato con la stessa per l'acquisto di Parte_3 merci per un valore di € 22.704,25, parte convenuta ha dedotto l'impossibilità per l'agente
[...]
di maturare la relativa provvigione. ha eccepito, inoltre, come il suddetto affare sia Pt_1 CP_1 stato concluso su sollecitazione dell'odierna attrice, che si asserisce aver espressamente speso il proprio nome a garanzia del corretto e puntuale adempimento da parte del cliente , Parte_4
mediante una comunicazione avvenuta via mail con la medesima Rispetto alle provvigioni CP_1
relative ad affari conclusi successivamente alla cessazione del contratto di agenzia, parte convenuta ha eccepito anche che nulla è dovuto a controparte per il contratto tra e , in quanto CP_1 Controparte_3
stipulati dalla preponente senza intermediazione dell'attore, sussistendo tra preponente e cliente terzo rapporti già dal 2016. Espletata la prova orale ed esperita CTU contabile, la causa è passata in decisione, decorsi i termini ex art.190 cpc.
Ciò posto, con riguardo al primo profilo in discussione tra le parti, cioè la legittimità della condotta del pagina 3 di 6 preponente, che ha detratto dall'importo delle provvigioni dovute a controparte l'insoluto del cliente
-che ha acquistato prodotti per euro 22.704,25, versando soltanto un acconto di Parte_4
euro 3.000,00 -affermando, perciò, di essere debitore dell'agente per il residuo minor importo di euro
10.081,53, oggetto di ordinanza ex art.186 bis cpc a verbale d'udienza del 22.02.2024, osserva questo giudice che la e-mail datata 29.05.2023, a firma di (doc.3 allegato alla comparsa di CP_4 costituzione e risposta del convenuto), laddove il medesimo scrive, tra l'altro, che si farà CP_4 Pt_1 garante che i pagamenti siano rispettati dal cliente”, e che il convenuto pone a fondamento del proprio buon diritto a detrarre l'insoluto in parola, non è, per contro, sufficiente a fondare tale preteso diritto, dato che, come ha correttamente osservato il CTU nella propria relazione -par.6, pagg.9,10 –per un verso, il consulente d'ufficio non ha rilevato contratti o altri elementi di natura formale che possano giustificare un trattamento diverso dell'operazione rispetto alle altre normali operazioni di vendita regolamentate dal contratto di agenzia dell'agosto 2021, e, per altro verso, non risulta essere CP_4
titolare di cariche societarie né di procure ad agire in nome e per conto della parte attrice. Perciò, detto documento sub n.3 del convenuto non vale a fondare l'affermazione di per cui CP_1 Parte_1
avrebbe garantito il pagamento del cliente in parola, neppure come promessa del fatto del terzo, e l'importo non può essere detratto da quanto spettante all'attore per provvigioni.
Con riguardo al secondo profilo in discussione tra le parti, cioè se ed in quale misura spettino all'agente qui attore le provvigioni sulle due vendite effettuate direttamente dal preponente AS al cliente US , corretti e condivisibili appaiono i rilievi del CTU, secondo cui le trattative con il Controparte_3
Con cliente , sfociate nei successivi ordini a fronte dei quali parte attrice reclama le provvigioni, siano state sicuramente avviate nel mese di dicembre 2021 e, quindi, in costanza del rapporto di agenzia ed i successivi ordini, collegati alle originarie offerte, nonché i relativi pagamenti sono avvenuti entro i sei mesi dalla sua conclusione, decorrenti dal 30.04.2022, cioè dal termine del preavviso indicato nella lettera di recesso -relazione di CTU, punto c), pag.8.
Inoltre, sempre secondo quanto correttamente osserva il CTU nella propria relazione -punto 5.c, pag.
9 - il fatto che il cliente in questione fosse, peraltro, cliente “storico” di di per sé non esclude CP_1
l'intervento dell'agente, tanto che il cliente medesimo non risulta incluso nell'elenco dell'allegato “C” del contratto di agenzia, redatto proprio allo scopo di individuare i clienti “storici e abituali” della preponente, in relazione ai quali riservare un trattamento particolare in termini provvigionali.
Risulta, altresì, dalla prova testimoniale acquisita che parte attrice abbia svolto attività di intermediazione, per il tramite di , il quale, escusso a teste all'udienza 22.01.24, ha CP_4
confermato le circostanze capitolate nella seconda memoria di parte attrice, attinenti pagina 4 di 6 all'intermediazione svolta dall'attore; né le deposizioni di segno contrario, rese nella stessa udienza dalle testi responsabile commerciale della preponente da fine 2021, e da Testimone_1 Tes_2
impiegata nel settore commerciale della preponente, dal 2004, valgono ad inficiare la
[...]
deposizione di , poiché nessuna delle due testi ha saputo spiegare in modo persuasivo la ragione CP_4
per cui sia stato messo in copia conoscenza nelle missive di trattativa tra e il cliente CP_4 CP_1
US IDC -ciò che, per contro, si spiega perfettamente ove si ritenga che ha svolto il ruolo di CP_4
intermediario tra preponente e cliente, così che il convenuto ha di fatto ammesso che l'attore ha maturato il diritto alla provvigione anche per i due ordini in parola. Quanto, poi, alla deposizione resa dalla teste , responsabile amministrativa per la preponente, dal 2018, la stessa si limita Testimone_3
a riferire che il cliente US era gestito dalla preponente dal 2004, ma non esclude in alcun modo che possa avere svolto comunque un ruolo da agente. CP_4
Contrariamente, poi, a quanto allega parte attrice -ancora in comparsa conclusionale, punto d), pagg.12,13 -la base di calcolo della provvigione sull'affare concluso col cliente US è Controparte_3
proprio quella indicata dal CTU a par.5, a) e b), alle pagg.
6-9 della relazione, dato che nella questione in parola non rileva il tema dell'esclusiva dell'agente, bensì il diverso profilo per cui alle due “offerte”, del rispettivo valore di euro 71.062,38 ed euro 45.609,50 sono seguite le conferme d'ordine IMP/42 del
9 marzo 2022 con riferimento all'offerta OCL/444 e IMP/22 dell'11 febbraio 2022 con riferimento all'offerta OCL/448, ma la conferma d'ordine IMP/42 contiene i medesimi articoli, nelle medesime quantità, dell'OCL/444 ad eccezione di quelli contraddistinti dai codici 2724/2-A e 1266/KS/1, che non risultano riportati nella conferma d'ordine. Sottraendo dal totale dell'offerta di euro 71.062,38
l'importo di tali due articoli (il primo per euro 13.224,00 ed il secondo per euro 12.228,88), si ottiene un importo netto di euro 45.609,50; anche la conferma d'ordine IMP/22 dell'11 febbraio 2022 contiene gli stessi prodotti e le stesse quantità dell'offerta cliente OCL/448, con un'unica leggera differenza di prezzo per il prodotto identificato dal codice PR0603, valorizzato ad un prezzo di poco superiore nella conferma d'ordine rispetto all'offerta e così per complessivi euro 45.861,25. Dunque, rispetto al totale portato dai documenti OCL/444 e OCL/448, si è poi tramutato in veri e propri ordini un numero inferiore di prodotti, per le eventuali provvigioni spettanti si deve far riferimento ai minori importi rispettivamente di euro 45.609,50 e di euro 45.861,25.
Dunque, la provvigione spettante all'agente è pari ad euro 9.147,07.
Il complessivo importo spettante all'agente, qui attore, ammonta, quindi, ad euro 38.932,85, oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n231/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art.91 cpc, e sono liquidate come in dispositivo, secondo la pagina 5 di 6 vigente tabella forense, avuto riguardo al valore del cd decisum e ai parametri medi, tenuto conto anche della nota spese depositata in data 22.04.2025 -con la precisazione che il disposto ex art.186 bis cpc, diversamente da quello ex art.186 ter cpc, non prevede la liquidazione delle spese di procedimento. Le spese per la procedura di negoziazione assistita non risultano indicate nella detta nota spese, né risulta prodotta in atti la relativa quietanza di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento, in favore di del complessivo CP_1 Parte_1
importo di euro 38.932,85, oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002 -ivi compreso l'importo di cui all'ordinanza interinale resa ex art.186 bis cpc a verbale d'udienza del 22.02.2024;
2) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€545,00 per spese, €7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) pone in via definitiva a carico del solo convenuto l'importo liquidato al CTU col decreto del
25.10.2024 -euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Milano, 23 aprile 2022
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.5533/2023 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica sig. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO 82, MILANO, presso lo studio Parte_2
dell'avv. ALIBRANDI MARIA LUISA ( ), che lo rappresenta e difende per C.F._1 procura in calce all'atto di citazione unitamente all'avv. CARUSO GENIALE ( ) C.F._2
VIA CARDUCCI 48, UDINE
ATTORE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, sig. CP_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in PIAZZA VIII NOVEMBRE 6, MILANO, presso lo studio degli
[...]
avvocati CORBETTA MARCO ( ) e LUCREZIA DE MARTINO C.F._3
( ), che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Nel merito: voglia il Giudice adito condannare a pagare in favore di a CP_1 Parte_1
titolo di provvigioni d'agente, l'importo di €43.877,67 o il diverso ammontare risultante di giustizia,
pagina 1 di 6 maggiorato degli interessi di mora al saggio di cui al D. Lgs. n.231/2002 dal dovuto al saldo e, in ogni caso, al saggio di cui all'art.1284, 4°comma c.c., dalla domanda giudiziale.
Con vittoria delle spese legali, anche della procedura di negoziazione assistita.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: nel merito, in via principale accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, a in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore a qualsiasi titolo per i motivi di cui in atti. In via istruttoria richiamate tutte le argomentazioni, le deduzioni e le eccezioni svolte dalla scrivente difesa, si chiede il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso avanzate e non accolte per i motivi illustrati in atti ed in udienza. In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA 4%, oneri ed accessori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 30.01.2023, la in concordato CP_1
preventivo, operante nel settore della produzione e commercializzazione di mobili e arredi, deduce di avere stipulato con la in data 31.08.2021, un contratto di agenzia a tempo Parte_1
determinato, volto a promuovere con diritto di esclusiva la vendita di propri prodotti nei territori di
Bielorussia, Russia e Kazakhstan;
la durata dell'incarico è stata fissata in un anno, con rinnovo automatico, salvo esercizio del diritto di recesso riconosciuto in capo ad entrambi i contraenti, con obbligo di rispettare un preavviso di tre mesi e provvigione pattuita nella misura del 10% del prezzo netto delle vendite concretamente realizzate dalla nei suddetti territori. CP_1
In data 31/1/2022, la convenuta ha esercitato il proprio diritto di recesso mediante comunicazione a mezzo PEC nei confronti di controparte, con conseguente sua efficacia dal 30/4/2022 in conformità con i relativi obblighi contrattuali. A ciò ha fatto seguito, in data 19/5/2022, la trasmissione a del Pt_1
prospetto delle provvigioni da questa maturate relativo al quarto trimestre 2021 ed al primo trimestre
2022, per un importo di €29.785,78. Su detta somma la ha effettuato una trattenuta di CP_1
€19.704,25, giustificandola quale escussione della garanzia che avrebbe offerto, per il Parte_1
caso di inadempimento della cliente con riguardo all'affare concluso per l'acquisto Parte_3 di merci per valore €22.704,25.
L'attrice ha contestato la descritta operazione negando la sussistenza di accordi in tal senso, a fronte anche della disciplina negoziale contenuta nel contratto di agenzia intercorrente con l'odierna convenuta, atta ad escludere qualsiasi responsabilità da parte dell'agente per eventuali inadempimenti pagina 2 di 6 dei clienti in questo modo reperiti, sollecitando, perciò, il pagamento delle provvigioni così come quantificate dalla stessa in €29.785,78 e, a fronte di inadempimento di controparte, nonché in CP_1 ragione del mancato raggiungimento di accordo nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, ha introdotto il presente giudizio.
L'attrice ha affermato l'illegittimità di qualsiasi accordo atto a garantire il corretto adempimento delle rispettive obbligazioni da parte dei clienti individuati nell'ambito del contratto di agenzia stipulato con la ciò, sia per il dettato dell'art.
3.3 del medesimo accordo negoziale intercorrente fra le CP_1 parti oggi in giudizio, sia alla luce dell'art.1746, terzo comma c.c. che stabilisce l'illegittimità della garanzia dello “stare del credere” nell'ambito dei contratti di agenzia.
ha agito, inoltre, al fine di vedersi riconosciuta la corresponsione delle provvigioni Parte_1
per gli affari conclusi da controparte per il periodo successivo alla cessazione del contratto CP_1 individuato in sei mesi dall'art.
4.3 del contratto stesso, e frutto della intermediazione della stessa agente in conformità con il dettato dell'art.1748, terzo comma c.c. Pt_1
L'odierna attrice ha agito anche per vedersi riconosciuto l'importo di €11.759,62, relativo a due vendite concluse dalla convenuta con il cliente , di cui alle offerte al cliente del 12/10/2021 per Controparte_3
€71.062,38 e per €46.533,84, in quanto procurate a controparte dalla medesima Parte_1
S'è costituita, con comparsa depositata in data 01.06.2023 la che ha eccepito l'estraneità, CP_1
rispetto al contratto di agenzia in parola, dell'affare concluso col cliente , in quanto Parte_3 attività promozionale svoltasi nell'ambito di un evento fieristico da considerarsi a sé stante.
Dalla descritta estraneità del contratto stipulato con la stessa per l'acquisto di Parte_3 merci per un valore di € 22.704,25, parte convenuta ha dedotto l'impossibilità per l'agente
[...]
di maturare la relativa provvigione. ha eccepito, inoltre, come il suddetto affare sia Pt_1 CP_1 stato concluso su sollecitazione dell'odierna attrice, che si asserisce aver espressamente speso il proprio nome a garanzia del corretto e puntuale adempimento da parte del cliente , Parte_4
mediante una comunicazione avvenuta via mail con la medesima Rispetto alle provvigioni CP_1
relative ad affari conclusi successivamente alla cessazione del contratto di agenzia, parte convenuta ha eccepito anche che nulla è dovuto a controparte per il contratto tra e , in quanto CP_1 Controparte_3
stipulati dalla preponente senza intermediazione dell'attore, sussistendo tra preponente e cliente terzo rapporti già dal 2016. Espletata la prova orale ed esperita CTU contabile, la causa è passata in decisione, decorsi i termini ex art.190 cpc.
Ciò posto, con riguardo al primo profilo in discussione tra le parti, cioè la legittimità della condotta del pagina 3 di 6 preponente, che ha detratto dall'importo delle provvigioni dovute a controparte l'insoluto del cliente
-che ha acquistato prodotti per euro 22.704,25, versando soltanto un acconto di Parte_4
euro 3.000,00 -affermando, perciò, di essere debitore dell'agente per il residuo minor importo di euro
10.081,53, oggetto di ordinanza ex art.186 bis cpc a verbale d'udienza del 22.02.2024, osserva questo giudice che la e-mail datata 29.05.2023, a firma di (doc.3 allegato alla comparsa di CP_4 costituzione e risposta del convenuto), laddove il medesimo scrive, tra l'altro, che si farà CP_4 Pt_1 garante che i pagamenti siano rispettati dal cliente”, e che il convenuto pone a fondamento del proprio buon diritto a detrarre l'insoluto in parola, non è, per contro, sufficiente a fondare tale preteso diritto, dato che, come ha correttamente osservato il CTU nella propria relazione -par.6, pagg.9,10 –per un verso, il consulente d'ufficio non ha rilevato contratti o altri elementi di natura formale che possano giustificare un trattamento diverso dell'operazione rispetto alle altre normali operazioni di vendita regolamentate dal contratto di agenzia dell'agosto 2021, e, per altro verso, non risulta essere CP_4
titolare di cariche societarie né di procure ad agire in nome e per conto della parte attrice. Perciò, detto documento sub n.3 del convenuto non vale a fondare l'affermazione di per cui CP_1 Parte_1
avrebbe garantito il pagamento del cliente in parola, neppure come promessa del fatto del terzo, e l'importo non può essere detratto da quanto spettante all'attore per provvigioni.
Con riguardo al secondo profilo in discussione tra le parti, cioè se ed in quale misura spettino all'agente qui attore le provvigioni sulle due vendite effettuate direttamente dal preponente AS al cliente US , corretti e condivisibili appaiono i rilievi del CTU, secondo cui le trattative con il Controparte_3
Con cliente , sfociate nei successivi ordini a fronte dei quali parte attrice reclama le provvigioni, siano state sicuramente avviate nel mese di dicembre 2021 e, quindi, in costanza del rapporto di agenzia ed i successivi ordini, collegati alle originarie offerte, nonché i relativi pagamenti sono avvenuti entro i sei mesi dalla sua conclusione, decorrenti dal 30.04.2022, cioè dal termine del preavviso indicato nella lettera di recesso -relazione di CTU, punto c), pag.8.
Inoltre, sempre secondo quanto correttamente osserva il CTU nella propria relazione -punto 5.c, pag.
9 - il fatto che il cliente in questione fosse, peraltro, cliente “storico” di di per sé non esclude CP_1
l'intervento dell'agente, tanto che il cliente medesimo non risulta incluso nell'elenco dell'allegato “C” del contratto di agenzia, redatto proprio allo scopo di individuare i clienti “storici e abituali” della preponente, in relazione ai quali riservare un trattamento particolare in termini provvigionali.
Risulta, altresì, dalla prova testimoniale acquisita che parte attrice abbia svolto attività di intermediazione, per il tramite di , il quale, escusso a teste all'udienza 22.01.24, ha CP_4
confermato le circostanze capitolate nella seconda memoria di parte attrice, attinenti pagina 4 di 6 all'intermediazione svolta dall'attore; né le deposizioni di segno contrario, rese nella stessa udienza dalle testi responsabile commerciale della preponente da fine 2021, e da Testimone_1 Tes_2
impiegata nel settore commerciale della preponente, dal 2004, valgono ad inficiare la
[...]
deposizione di , poiché nessuna delle due testi ha saputo spiegare in modo persuasivo la ragione CP_4
per cui sia stato messo in copia conoscenza nelle missive di trattativa tra e il cliente CP_4 CP_1
US IDC -ciò che, per contro, si spiega perfettamente ove si ritenga che ha svolto il ruolo di CP_4
intermediario tra preponente e cliente, così che il convenuto ha di fatto ammesso che l'attore ha maturato il diritto alla provvigione anche per i due ordini in parola. Quanto, poi, alla deposizione resa dalla teste , responsabile amministrativa per la preponente, dal 2018, la stessa si limita Testimone_3
a riferire che il cliente US era gestito dalla preponente dal 2004, ma non esclude in alcun modo che possa avere svolto comunque un ruolo da agente. CP_4
Contrariamente, poi, a quanto allega parte attrice -ancora in comparsa conclusionale, punto d), pagg.12,13 -la base di calcolo della provvigione sull'affare concluso col cliente US è Controparte_3
proprio quella indicata dal CTU a par.5, a) e b), alle pagg.
6-9 della relazione, dato che nella questione in parola non rileva il tema dell'esclusiva dell'agente, bensì il diverso profilo per cui alle due “offerte”, del rispettivo valore di euro 71.062,38 ed euro 45.609,50 sono seguite le conferme d'ordine IMP/42 del
9 marzo 2022 con riferimento all'offerta OCL/444 e IMP/22 dell'11 febbraio 2022 con riferimento all'offerta OCL/448, ma la conferma d'ordine IMP/42 contiene i medesimi articoli, nelle medesime quantità, dell'OCL/444 ad eccezione di quelli contraddistinti dai codici 2724/2-A e 1266/KS/1, che non risultano riportati nella conferma d'ordine. Sottraendo dal totale dell'offerta di euro 71.062,38
l'importo di tali due articoli (il primo per euro 13.224,00 ed il secondo per euro 12.228,88), si ottiene un importo netto di euro 45.609,50; anche la conferma d'ordine IMP/22 dell'11 febbraio 2022 contiene gli stessi prodotti e le stesse quantità dell'offerta cliente OCL/448, con un'unica leggera differenza di prezzo per il prodotto identificato dal codice PR0603, valorizzato ad un prezzo di poco superiore nella conferma d'ordine rispetto all'offerta e così per complessivi euro 45.861,25. Dunque, rispetto al totale portato dai documenti OCL/444 e OCL/448, si è poi tramutato in veri e propri ordini un numero inferiore di prodotti, per le eventuali provvigioni spettanti si deve far riferimento ai minori importi rispettivamente di euro 45.609,50 e di euro 45.861,25.
Dunque, la provvigione spettante all'agente è pari ad euro 9.147,07.
Il complessivo importo spettante all'agente, qui attore, ammonta, quindi, ad euro 38.932,85, oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n231/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art.91 cpc, e sono liquidate come in dispositivo, secondo la pagina 5 di 6 vigente tabella forense, avuto riguardo al valore del cd decisum e ai parametri medi, tenuto conto anche della nota spese depositata in data 22.04.2025 -con la precisazione che il disposto ex art.186 bis cpc, diversamente da quello ex art.186 ter cpc, non prevede la liquidazione delle spese di procedimento. Le spese per la procedura di negoziazione assistita non risultano indicate nella detta nota spese, né risulta prodotta in atti la relativa quietanza di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento, in favore di del complessivo CP_1 Parte_1
importo di euro 38.932,85, oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002 -ivi compreso l'importo di cui all'ordinanza interinale resa ex art.186 bis cpc a verbale d'udienza del 22.02.2024;
2) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€545,00 per spese, €7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) pone in via definitiva a carico del solo convenuto l'importo liquidato al CTU col decreto del
25.10.2024 -euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Milano, 23 aprile 2022
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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