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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IN AL - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.967/2023 R.G. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avvocato Lavinia Cipollina. Parte_1
- APPELLANTE - contro rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Calì. Controparte_1
-APPELLATA -
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza del 9.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.04.2019 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Termini Imerese G.L. rappresentando di aver Controparte_2 prestato attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, senza un regolare contratto, dal 01.12.2016 al 31.12.2018, con mansioni “di manutentore della casa e lavori agricoli”, per sei giorni alla settimana, dalle 8:00 alle 18:00 (con un'ora di pausa pranzo) e dalle 16:00 alle 22:00 (il venerdì dalle 17:00 alle 22:00). Tanto premesso chiedeva la condanna di controparte al pagamento dell'importo complessivo di euro 21.891,31 a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, TFR e indennità per ferie non godute. Indi deceduta , interrotto il giudizio, riassunto lo stesso nei riguardi della Controparte_2 figlia , costituitasi quest'ultima, escussi quattro testi, l'adito Controparte_1 magistrato, con sentenza n.821/2023, pubblicata il 25.08.2023, rigettava il ricorso per assenza di prova ritenendo che i testi avessero “permesso soltanto di acclarare l'espletamento di un'attività lavorativa per il ricorrente in favore della senza, CP_2 però, riuscire a dimostrare che tale attività fosse riconducibile all'esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 24.09.2023, , lamentando l'erronea valutazione del materiale istruttorio Parte_1 per avere i testi “confermato tutte le circostanze dedotte dal ricorrente, sia con riferimento al rapporto di lavoro, sia con riferimento alle mansioni effettivamente svolte”. Ha resistito in giudizio, con memoria, del 22.07.2025, insistendo per Controparte_1 la conferma della sentenza. Indi, all'udienza del 9.10.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non può trovare accoglimento. Ritiene, infatti, questo collegio che all'esito dell'espletata prova testimoniali non siano emersi sufficienti elementi atti a sostenere l'assunto attoreo in merito alla sussistenza, alla durata e all'impegno orario giornaliero e/o settimanale del rapporto lavorativo di natura subordinata prospettato in ricorso. Nel dettaglio, “Conosco anche il sig. in quanto accompagnava la Tes_1 Pt_1 signora al mio negozio e perché lavorava nel terreno di proprietà della signora CP_2 che si trova di fronte la mia abitazione, a 500/700 mt sotto il nostro capannone che affaccia sul terreno della sig.ra . Abbiamo un capannone dietro la nostra CP_2 abitazione e da lì si vede a vista di sotto il terreno della sig. e per questo vedevo CP_2 il sig lavorare le terre. Il Sig. aveva una Fiat Uno rossa ed era sempre Pt_1 Pt_1 parcheggiata lì, durante il giorno”; “confermo che il sig. lavorò per un paio d'anni Pt_1 dalla signora dal 2016”; “Posso riferire che lavorava lì e per lei ( in quanto CP_2
l'accompagnava anche in negozio), ma non posso riferire se la sig. gli impartiva CP_2 direttive”; “non posso riferire se avesse orari di lavoro prestabiliti, né se percepisse un salario con cadenza mensile, né di quale importo eventualmente fosse”; “Era sempre lì, ma si spostavano anche con la sig.ra, ma non posso riferire orari di lavoro”; “Ricordo che la sig.ra aveva una persona che l'accompagnava per i viaggi più Controparte_2 lunghi, mentre lui si occupava delle faccende domestiche e di accompagnarla nelle zone limitrofe all'abitazione per sbrigare faccende quotidiane”. La teste non può, dunque, riferire nulla in ordine all'eterodirezione datoriale, agli orari di lavoro osservati, all'eventuale corresponsione di una retribuzione fissa e periodica;
così di fatto non confermando ella nessuno dei c.d. “indici della subordinazione”. Fra l'altro le occasioni nelle quali riuscendo a distinguerlo ad una distanza Pt_2 superiore ai 500 metri, vedeva il ricorrente “lavorare le terre” dovevano essere davvero sporadiche laddove all'epoca, per sua stessa ammissione, la teste era titolare di un esercizio commerciale, circostanza che le avrebbe presumibilmente impedito di scrutare quotidianamente e costantemente, da un capannone posto alle spalle della propria abitazione, il terreno (non certo limitrofo) sul quale si trovava l' Pt_1 Analogamente generica in merito alla sussistenza degli indici della subordinazione è la deposizione della teste “No, non posso riferire se la signora gli desse Testimone_2 direttive ... ma non posso riferire l'orario osservato, né se fosse prestabilito e né sono a conoscenza della circostanza che ricevesse una retribuzione fissa”. Inoltre, i testi (“confermo che il sig. ha lavorato la terra della Testimone_3 Pt_1 sig. per un certo periodo, ma su richiesta, non ricordo quando fu, ma non nel CP_2
2016, poiché all'epoca già “mia cugina” viveva nella casa di riposo ed usciva solo per sbrigare qualcosa con una signora che l'accompagnava all'occorrenza su richiesta. Da quando ha vissuto nella casa di riposo non si è presa più cura di casa sua”) e Tes_4
(“non so se lui [l' andasse a trovare mia cugina nella casa di riposso, ma
[...] Pt_1 posso riferire che nel 2004 mio cugino ebbe un ictus ed entrambi si trasferirono a vivere nella casa di riposo;
“si qualche volta usciva mia cugina dalla casa di riposo, ma sempre con qualche parente”), sono molto precisi nel ricordare che all'epoca dei fatti la fosse ospite di una struttura di assistenza per anziani (scelta alla quale si era CP_2 determinata dopo l'ictus che aveva colpito il marito), dalla quale sporadicamente usciva, ma sempre accompagna da “una signora” o da “qualche parente”, soggetti evidentemente non identificabili all' Pt_1
È vero, come evidenziato in appello, che i testi e ricordano di un Tes_3 Tes_4 impegno lavorativo dell'istante alle dipendenze della , ma lo collocano con CP_2 certezza in epoca diversa rispetto all'odierna causa petendi. Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.821/2023 del Tribunale di Termini Imerese G.L. pubblicata il 4 agosto 2023. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in
€1.984,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Così deciso in Palermo il 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
IN AL