Art. 22. 1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.