Articolo 22 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
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17 dicembre 1988
Art. 22. 1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988