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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/01/2024, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 253/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 253/2022 tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO
ATTORE/I
e
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. GARONE SIMONA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 23 gennaio 2024 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Francesco Domenico Pugliese per Parte_1
L'avv Garone Simona per si Rocchi Andrea CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 253/2022 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Rappresentatae difesa dall'Avv. PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO (CF C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2 Rappresentata e difesa dall'Avv. GARONE SIMONA (CF ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per
1. In via preliminare: si chiede che il giudice , con l'ordinanza di Controparte_1
mutamento del rito, pronunciata ai sensi dell'art. 667 cpc, voglia disporre l'esperimento della mediazione obbligatoria con onere a carico del locatore-intimante, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto, con conseguente sospensione del giudizio 2. Nel
merito: rigettare in ogni caso la domanda avanzata da parte intimante e per l'effetto rigettare la richiesta di convalida delo sfratto per tutti i motivi meglio esposti nella presente memoria di costituzione 3. In
via ulteriore rigettare tutte le domande avanzate nell'atto introduttivo per tutte le motivazioni esposte nell'atto di costituzione 4. Accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto e, per l'effetto, non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti 5. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il locatore inadempiente in ordine all'obbligo di rendere il bene locato idoneo all'uso convenuto, obbligando lo pagina 2 di 6 stesso alla esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere detti ocali agibili ed idonei all'uso convenuto, mediante le modalità che verranno accertate in corso di causa, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla odierna convenuta, da determinarsi in prosieguo di trattazione 6. In ogni caso: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese legali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari
Per «Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Perugia, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, domanda, eccezione e deduzione,
dichiarare risolto il contratto di sub-locazione stipulato fra ed Parte_1 Controparte_1
in data 01 marzo 2019 per fatto e colpa della Conduttrice;
[...]
condannare al pagamento dei canoni scaduti e non versati, pari ad € Controparte_1
64.050,00;
condannare al pagamento di € 5.164,00 a titolo di risarcimento per i danni Controparte_1
prodotti all'immobile e presenti al momento del rilascio oltre ai danni al pavimento da liquidare in via equitativa;
respingere le domande della in quanto tardive e comunque infondate in Controparte_1
fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, sulla tardività del deposito della memoria integrativa da parte dell'opponente, a seguito del mutamento del rito, si osserva che i termini previsti dall'art 426 c.p.c. sono perentori;
conseguentemente, le deduzioni e le domande, compresi i documenti prodotti in allegato alla predetta memoria, non possono essere prese in considerazione, stante il mancato deposito nei termini concessi con l'ordinanza del 17.01.2022: l'oggetto della controversia rimane pertanto circoscritto alle richieste di cui alla fase sommaria. Si conferma che il mancato deposito della memoria integrativa da parte di pagina 3 di 6 non risulta imputabile ad errore scusabile né è stata data prova dell'effettivo inoltro della CP_1
predetta memoria nel termine concesso: il procuratore della se, come da lui sostenuto aveva CP_1
provveduto all'inoltro della memoria integrativa già in data 13 maggio 2022, e quindi entro il termine concesso, avrebbe dovuto accertarsi del buon esito del deposito, considerato che “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia” (Cass. N
12422/2021). Si ribadisce inoltre quanto già affermato con l'ordinanza di rilascio del 17 gennaio 2022 e cioè, che al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo , né di determinare unilateralmente il canone, anche laddove si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, seppure si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte (Cass. Sent. 261/2008), ovvero secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Ord 2154 del 29.01.2021) “il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento , ai sensi dell'art 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. In riferimento alla sollevata questione del particolare stato di emergenza sanitaria creata dal Covid-19, come rilevato dalla Corte di Cassazione nella relazione tematica n 56 del
08.07.2020, “il mancato o tardivo pagamento di somme dovute rimane, allo stato, e in linea di principio, ingiustificato e imputabile. Pur nel quadro costituzionale del principio solidaristico, il concetto di impossibilità della prestazione non ricomprende, infatti, la c.d. impotenza finanziaria, per quanto determinata dalla causa di forza maggiore in cui si compendia l'attuale emergenza sanitaria. Il
pagina 4 di 6 principio non scalfito rimane quello che nega all'impotenza in questione, sebbene incolpevole, una vis liberatoria del debitore dall'obbligazione pecuniaria”. Quanto alla lamentata inidoneità tecnica dei locali affittati, la mancanza di licenza di abitabilità/agibilità non è ritenuta come causa di nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto quando, come nel caso concreto, non ne ha impedito concretamente ed in modo assoluto il godimento. Il difetto di licenza di abitabilità/agibilità non impedisce la valida costituzione di un contratto di locazione e viene in rilievo solo quando tale licenza sia stata definitivamente negata dall'Amministrazione competente: nel caso di specie, dalla documentazione allegata in atti, si evince che i locali erano idonei all'uso e l'agibilità definitiva condizionata ad interventi esterni di piccola entità convertibili peraltro dal pagamento al di CP_2
una somma di denaro. Quanto infine ai danni lamentati da dal verbale di Parte_1
riconsegna dell'immobile, si evince che gli unici danni riscontrati, sono quelli relativi a n 12 fori sul pavimento e n 35 fori sul soffitto, mentre nello stesso verbale, si da atto che un controsoffitto è stato realizzato a cura e spese della per cui si ritiene che queste ultime possano compensare quelle CP_1
necessarie all'eliminazione dei danni rilevati dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione;
[... dichiara risolto il contratto di sub-locazione stipulato fra ed Parte_1 CP_1
in data 01 marzo 2019 per colpa della Conduttrice;
CP_1
condanna al pagamento dei canoni scaduti e non versati, pari ad € Controparte_1
64.050,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
.
condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in € 286,00 per spese ed € 7500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese pagina 5 di 6 generali 15%
PERUGIA, 23 gennaio 2024 Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 253/2022 tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO
ATTORE/I
e
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. GARONE SIMONA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 23 gennaio 2024 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Francesco Domenico Pugliese per Parte_1
L'avv Garone Simona per si Rocchi Andrea CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 253/2022 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Rappresentatae difesa dall'Avv. PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO (CF C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2 Rappresentata e difesa dall'Avv. GARONE SIMONA (CF ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per
1. In via preliminare: si chiede che il giudice , con l'ordinanza di Controparte_1
mutamento del rito, pronunciata ai sensi dell'art. 667 cpc, voglia disporre l'esperimento della mediazione obbligatoria con onere a carico del locatore-intimante, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto, con conseguente sospensione del giudizio 2. Nel
merito: rigettare in ogni caso la domanda avanzata da parte intimante e per l'effetto rigettare la richiesta di convalida delo sfratto per tutti i motivi meglio esposti nella presente memoria di costituzione 3. In
via ulteriore rigettare tutte le domande avanzate nell'atto introduttivo per tutte le motivazioni esposte nell'atto di costituzione 4. Accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto e, per l'effetto, non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti 5. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il locatore inadempiente in ordine all'obbligo di rendere il bene locato idoneo all'uso convenuto, obbligando lo pagina 2 di 6 stesso alla esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere detti ocali agibili ed idonei all'uso convenuto, mediante le modalità che verranno accertate in corso di causa, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla odierna convenuta, da determinarsi in prosieguo di trattazione 6. In ogni caso: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese legali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari
Per «Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Perugia, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, domanda, eccezione e deduzione,
dichiarare risolto il contratto di sub-locazione stipulato fra ed Parte_1 Controparte_1
in data 01 marzo 2019 per fatto e colpa della Conduttrice;
[...]
condannare al pagamento dei canoni scaduti e non versati, pari ad € Controparte_1
64.050,00;
condannare al pagamento di € 5.164,00 a titolo di risarcimento per i danni Controparte_1
prodotti all'immobile e presenti al momento del rilascio oltre ai danni al pavimento da liquidare in via equitativa;
respingere le domande della in quanto tardive e comunque infondate in Controparte_1
fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, sulla tardività del deposito della memoria integrativa da parte dell'opponente, a seguito del mutamento del rito, si osserva che i termini previsti dall'art 426 c.p.c. sono perentori;
conseguentemente, le deduzioni e le domande, compresi i documenti prodotti in allegato alla predetta memoria, non possono essere prese in considerazione, stante il mancato deposito nei termini concessi con l'ordinanza del 17.01.2022: l'oggetto della controversia rimane pertanto circoscritto alle richieste di cui alla fase sommaria. Si conferma che il mancato deposito della memoria integrativa da parte di pagina 3 di 6 non risulta imputabile ad errore scusabile né è stata data prova dell'effettivo inoltro della CP_1
predetta memoria nel termine concesso: il procuratore della se, come da lui sostenuto aveva CP_1
provveduto all'inoltro della memoria integrativa già in data 13 maggio 2022, e quindi entro il termine concesso, avrebbe dovuto accertarsi del buon esito del deposito, considerato che “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia” (Cass. N
12422/2021). Si ribadisce inoltre quanto già affermato con l'ordinanza di rilascio del 17 gennaio 2022 e cioè, che al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo , né di determinare unilateralmente il canone, anche laddove si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, seppure si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte (Cass. Sent. 261/2008), ovvero secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Ord 2154 del 29.01.2021) “il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento , ai sensi dell'art 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. In riferimento alla sollevata questione del particolare stato di emergenza sanitaria creata dal Covid-19, come rilevato dalla Corte di Cassazione nella relazione tematica n 56 del
08.07.2020, “il mancato o tardivo pagamento di somme dovute rimane, allo stato, e in linea di principio, ingiustificato e imputabile. Pur nel quadro costituzionale del principio solidaristico, il concetto di impossibilità della prestazione non ricomprende, infatti, la c.d. impotenza finanziaria, per quanto determinata dalla causa di forza maggiore in cui si compendia l'attuale emergenza sanitaria. Il
pagina 4 di 6 principio non scalfito rimane quello che nega all'impotenza in questione, sebbene incolpevole, una vis liberatoria del debitore dall'obbligazione pecuniaria”. Quanto alla lamentata inidoneità tecnica dei locali affittati, la mancanza di licenza di abitabilità/agibilità non è ritenuta come causa di nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto quando, come nel caso concreto, non ne ha impedito concretamente ed in modo assoluto il godimento. Il difetto di licenza di abitabilità/agibilità non impedisce la valida costituzione di un contratto di locazione e viene in rilievo solo quando tale licenza sia stata definitivamente negata dall'Amministrazione competente: nel caso di specie, dalla documentazione allegata in atti, si evince che i locali erano idonei all'uso e l'agibilità definitiva condizionata ad interventi esterni di piccola entità convertibili peraltro dal pagamento al di CP_2
una somma di denaro. Quanto infine ai danni lamentati da dal verbale di Parte_1
riconsegna dell'immobile, si evince che gli unici danni riscontrati, sono quelli relativi a n 12 fori sul pavimento e n 35 fori sul soffitto, mentre nello stesso verbale, si da atto che un controsoffitto è stato realizzato a cura e spese della per cui si ritiene che queste ultime possano compensare quelle CP_1
necessarie all'eliminazione dei danni rilevati dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione;
[... dichiara risolto il contratto di sub-locazione stipulato fra ed Parte_1 CP_1
in data 01 marzo 2019 per colpa della Conduttrice;
CP_1
condanna al pagamento dei canoni scaduti e non versati, pari ad € Controparte_1
64.050,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
.
condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in € 286,00 per spese ed € 7500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese pagina 5 di 6 generali 15%
PERUGIA, 23 gennaio 2024 Il Giudice dott. Giulio Berti
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