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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/12/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO -
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IS TI Presidente
Thomas Weissteiner Consigliere
Silvia Rosà Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di II grado iscritta sub n. 58/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZE AT del foro di Bolzano, presso la quale ha eletto domicilio;
- appellante - contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente p.t. dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti SEGNA JUTTA, TEBANO GIANLUIGI, FADANELLI LAURA e ROILO
ALEXANDRA dell'Avvocatura Provinciale, presso la quale ha eletto domicilio;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 135/2023 del Tribunale di Bolzano, pubblicata in data 16/11/2023;
Causa decisa all'udienza del 3.12.2025 ex art. 437 c.p.c. con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
1 CONCLUSIONI di parte appellante Parte_1
Nel merito, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto
1. dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 27 dicembre 2021 con il quale si è prorogata la sospensione dell'odierno appellante dal diritto al lavoro per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale e del tardivo decreto di accertamento
e sospensione dal servizio del 22.03.2022 con cui si è concluso il procedimento tardivamente attivato per l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, per tutto il tempo in cui essi hanno avuto effetti (1 maggio 2022 incluso), revocando, con effetto retroattivo a far data dal 27.12.2021 l'efficacia degli stessi;
2. in subordine, accertare l'inefficacia dei provvedimenti tutti impugnati e con conseguente loro disapplicazione.
In ogni caso, conseguentemente,
- condannare la alla corresponsione dei Controparte_1 trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non erogati in virtù del provvedimento illegittimamente emesso sino alla data della cessazione del provvedimento di sospensione per effetto di legge, o, comunque, in denegata ipotesi, a corrispondere all'appellante una somma pari all'importo dell'assegno alimentare per l'intero periodo.
- Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo.
2. Adottare ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione ritenuto conforme a legge e giustizia.
3. Con refusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
1. Si chiede che la S.V. voglia ordinare ex artt. 118 e 210 c.p.c. alla redazione di Fuori dal coro, con sede legale in via Paleocapa Controparte_3
Pietro 3, 20121 Milano (visura camerale di già sub doc. A.12 Controparte_3 fascicolo primo grado appellante), in primis al conduttore , di CP_4
2 voler esibire la documentazione interna dell'AIFA rivelata nelle sue varie trasmissioni di martedì sera ore 21.25 dal 15 marzo 2023 in poi.
La parte appellante si dichiara disponibile ad anticipare le eventuali spese necessarie per il richiesto ordine di esibizione della documentazione. di parte appellata : Controparte_1
“Voglia la Corte d'appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano, contrariis reiectis , previo rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza di prime cure
- nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, rigettare l'appello e respingere tutte le domande del ricorrente in appello in quanto sia inammissibili che infondate;
- in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84%
(23,80% 0,04 ) anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_5 CP_6
IN FATTO E SVOLGIMENTO PROCESSUALE
1. L'odierno appellante, insegnante presso l'
[...] alileo Galilei” di Bolzano, Controparte_7 con contratto a tempo indeterminato, ha adito, con ricorso depositato in data
20.7.2022, il Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del Lavoro per ottenere l'annullamento per illegittimità del provvedimento del 27.12.2021, con cui è stata prorogata fino al 31.3.2022 la sospensione dell'appellante dal servizio per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dal D.L.
44/2021 così come modificato dal D.L. 172/2021, e del successivo decreto di accertamento e sospensione dal servizio del 22.3.2022, con cui si sarebbe concluso il procedimento per l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, nonché per ottenere la condanna del convenuto
[...]
(“ ”, in veste datoriale, al Controparte_8 CP_9 pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori per la durata della sospensione, o in ogni caso, alla corresponsione di una somma pari all'assegno alimentare per l'intero periodo.
Egli aveva formulato in ricorso, a sostegno delle proprie domande, le seguenti censure di illegittimità avverso i sopra menzionati atti di accertamento e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione:
3 i) violazione da parte dell'istituto scolastico della procedura prevista dall'art.4 del D.L.44/2021 così come modificato dal D.L. 172/2021;
ii) violazione da parte dell'istituto scolastico della disciplina in materia di consenso informato come dettata dalla L. n. 219/2017, anche alla luce delle successive interpretazioni giurisprudenziali;
iii) manifesta illogicità e irragionevolezza della disciplina di cui al DL 44/2021
– L.76/2021; violazione di legge per disparità di trattamento tra il personale scolastico e tutti gli altri lavoratori, non essendo consentito al personale scolastico di ottenere il “green pass” sulla base della prova del “tampone”; iv) violazione di legge;
sospensione dal lavoro senza retribuzione in violazione del dettato costituzionale (Artt.1-2-3-4 Costituzione), essendo il diritto al lavoro incomprimibile nella modalità previste dal legislatore anti-Covid;
v) violazione dei principi costituzionali in materia di diritto al lavoro (artt. 1, 4,
35 e 36 Cost.) – interferenza con il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.;
Violazione dell'art. 3 Cost. per mancata estensione ai casi di sospensione per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale dell'art. 82 del DPR n. 3/1957, così creando ingiustificate situazioni di disparità di trattamento;
vi) violazione dell'art. 32 Cost. da parte del D.L. 44/2021 sotto il profilo degli obblighi assunti dallo Stato italiano in sede internazionale;
vii) violazione degli articoli 3 e 32 Cost. in considerazione della insufficienza del vaccino a preservare la salute altrui;
viii) contrasto con la normativa comunitaria e convenzionale, con conseguente accertamento e dichiarazione di inapplicabilità dell'obbligo di vaccinazione, nonché richiesta di declaratoria di non manifesta infondatezza delle questioni di incostituzionalità.
1.2.Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 20.9.2022 il
, che eccepiva in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_9
1.3. Disposta dal primo Giudice la chiamata in giudizio del terzo
[...]
, quale soggetto dotato di titolarità passiva del rapporto Controparte_1 rispetto alle domande svolte dal ricorrente, questa si costituiva in giudizio con
4 comparsa depositata il 17.3.2023.
1.4. Con comunicazione depositata in data 17.3.2023 il precedente difensore dell'odierno appellante Avv. E. Fusi dichiarava di rinunciare al mandato, per cui si costituiva in giudizio nuovo difensore Avv. R. Holzeisen con memoria dd.
24.3.2023.
In data 10.5.2023 il ricorrente depositava note difensive contenenti istanza di esibizione documentale ex artt. 210-118 c.p.c., istanza di accertamento della verità materiale, istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE e istanza di nomina di c.t.u.
Successivamente, la causa veniva discussa all'udienza del 16.11.2023, cui veniva data lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c.
1.5. Con la sentenza qui impugnata, il primo Giudice ha, in sintesi:
- accertato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_8
, condannando il ricorrente alla rifusione al delle
[...] CP_8 spese di giudizio;
- accertato l'inadempienza del ricorrente all'obbligo vaccinale imposto dal D.L.
44/2021, e rilevato la mancanza di specifica allegazione da parte del ricorrente in ordine alla violazione del termine che avrebbe determinato la tardività del provvedimento di sospensione;
- ritenuta non ravvisabile alcuna violazione da parte dell'istituto scolastico dell'obbligo di informare l'insegnante in ordine a rischi ed effetti secondari del trattamento sanitario;
- ritenuta inesistente la dedotta disparità di trattamento fra insegnanti e altre categorie di lavoratori;
- ritenuto inconferente la normativa eurounitaria invocata dal ricorrente, riferita non alla tutela della salute ma alla libera circolazione dei cittadini;
- ritenuti sicuri i vaccini somministrati alla luce dell'autorizzazione EMA mai revocata;
- ritenuta insussistente la dedotta violazione di principi convenzionali consacrati nella Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo;
5 - ritenuta non discriminatoria la condizione in cui versa il ricorrente per evidente disparità della sua situazione rispetto a quella dei sanitari vaccinati;
- ritenuto di porre a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dagli enti convenuti Controparte_10
.
[...]
2. Avverso tale decisione il lavoratore ha interposto appello, con ricorso depositato il 20.12.2023, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e il riconoscimento della retribuzione e contribuzione dovuta per il periodo di illegittima sospensione, oltre interessi e rivalutazione, previa declaratoria di illegittimità dell'atto dd. 27.12.2021 di proroga della sospensione dal servizio per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale e del successivo atto dd. 22.3.2022 di accertamento e sospensione dal servizio.
Formulava altresì istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata relativamente ai capi condannatori in punto spese di lite.
Contr 2.1. La (di seguito anche solo ) si è Controparte_1 costituita con comparsa del 14.2.2024, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza con il favore delle spese di lite.
2.2. La Corte fissava udienza di discussione davanti al Collegio per il
28.2.2024.
In data 27.2.2024, l'appellante depositava note difensive con istanza di ammissione di nuova prova documentale formatasi dopo il deposito del ricorso in appello e indispensabile ai fini della decisione.
Sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza del 28.2.2024, il Collegio sospendeva l'esecutorietà della sentenza di primo grado e rinviava per la discussione all'udienza del 12.2.2025, poi successivamente rinviata per ragioni organizzative al 22.10.2025.
In data 20.10.2025, l'appellante depositava note difensive con istanza di ammissione di nuova prova documentale indispensabile ai fini della decisione e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE, nonché contestuale istanza di ricusazione di due membri del Collegio giudicante.
6 L'istanza di ricusazione veniva ritenuta inammissibile dal Collegio competente per i procedimenti di ricusazione con ordinanza dd. 31.10.2025.
La Corte fissava quindi l'udienza del 3.12.2025 per la discussione.
2.3. In data 3.12.2025 l'appellante presentava istanza di ammissione di nuova prova documentale indispensabile ai fini della decisione, e all'udienza del
3.12.2025, il Collegio, assunta la documentazione di parte appellante ritenuta ammissibile, definiva la controversia con il dispositivo in calce, di cui dava lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. L'appello è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. In via pregiudiziale, si rende necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
L'atto di appello, sebbene non sia formalmente strutturato in specifici motivi di ricorso distintamente rubricati e presenti una tessitura argomentativa talvolta disorganica e poco lineare, permette comunque di individuare una critica sostanziale volta a censurare cinque distinte statuizioni dell'impugnata sentenza, rispetto alle quali sono esposte ampie doglianze.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Sez. U., 13/12/2022, n. 36481, Rv. 666375 - 01).
Per tali ragioni l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per
7 inosservanza dei requisiti formali previsti dall'art. 342 c.p.c., sollevata Contr dall'appellata , non risulta fondata.
3.2. Di seguito la disamina delle doglianze sviluppate dall'appellante avverso l'impugnata sentenza, nell'ordine esposto in atto di appello.
3.3. In primo luogo, l'appellante censura le seguenti parti motivazionali:
“(Primo e secondo capo della sentenza impugnati)
❖ Laddove il giudice al punto 5 commi 6 e segg. della sentenza afferma:
Con il terzo motivo deduce 'l'inesistenza dei vaccini” e la disparità di trattamento tra personale scolastico gli altri lavoratori. Sul punto la Corte
Costituzionale in una recente sentenza (n. 186/2023) ha dichiarato che “5.1. La soluzione della questione sottoposta deve, come di recente ribadito dalla sentenza relativa alla sentenza n. 185 del 2023, muovere dalla considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale e, in particolare, della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia (sentenza n. 14 del 2023). In tale contesto, nella gestione dell'emergenza sanitaria, il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico- scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta favorevole a una diffusa vaccinazione. Ha, quindi, posto in essere un apparato organizzativo deputato alla vaccinazione dell'intera popolazione, offerta gratuitamente sulla base di una massiccia campagna di raccomandazione, e, soprattutto, ha individuato una serie di categorie professionali per le quali la vaccinazione è stata resa obbligatoria. Con riguardo alla perimetrazione dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha quindi effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia … Tale scelta per categorie effettuata in base all'appartenenza a professionalità predeterminate dalla normativa settoriale e al luogo di svolgimento dell'attività professionale è già passata al vaglio di questa Corte che, con le sentenze n. 15 e n. 14 del 2023 e, soprattutto, di recente, con la sentenza n. 185 del 2023, ne ha affermato la compatibilità con
8 gli artt. 2 e 32 Cost”. La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato la costituzionalità della normativa impugnata, anche per quanto riguardano gli ulteriori profili di incostituzionalità indicati da parte opponente, indicando come la normativa all'epoca era stata adottata in base ai dati scientifici conosciuti in tale momento storico, ed in base a tali vanno valutati.
Posto che medio tempore il quadro pandemico è cambiato, si è evoluto il virus, lo stato della ricerca scientifica è un altro, anche la normativa adesso si è adeguata a tale nuovo contesto fattuale e l'obbligo vaccinale è venuto meno.”
❖ Laddove il giudice al punto 5 comma 5 afferma “Quanto al consenso informato, non è certo la scuola che doveva istruire il sig. n ordine a rischi Pt_1 ed effetti secondari del trattamento sanitario (vaccino). Un tanto vale anche per quanto poi sostenuto in un secondo momento con riferimento alla relativa normativa europea.”
Gli argomenti dell'appellante (da pag. 7 a pag. 35 dell'atto di appello), possono compendiarsi come segue: egli contesta la legittimità dell'obbligo vaccinale anti-Covid-19, introdotto in
Italia con il D.L. 44/2021, sostenendo in sintesi che tale obbligo si basasse su false affermazioni di efficacia dei vaccini nella prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2, smentite da documenti ufficiali e testimonianze rese pubbliche dopo l'introduzione dell'obbligo stesso;
infatti, secondo l'Assessment Report dell'European Medicines Agency (EMA), sin dall'inizio non vi erano prove che i vaccini potessero prevenire l'infezione o la trasmissione del virus, ma solo la malattia Covid-19 in forma sintomatica;
anche l'Istituto Superiore della Sanità (IS), nel rapporto 4/2021, ammetteva che non era noto se i vaccinati potessero ancora acquisire e trasmettere il virus, e che i vaccinati dovevano comunque adottare le stesse misure precauzionali dei non vaccinati;
ciò sarebbe stato confermato anche da un'audizione al Parlamento Europeo di una dipendente di Pfizer e da una trasmissione televisiva italiana, che avrebbe mostrato documenti interni dell'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA (oggetto di relativa istanza di esibizione da parte del ricorrente, rinnovata anche in grado
9 di appello), dai quali si evincerebbe che le autorità erano consapevoli dell'inefficacia dei vaccini già nelle fasi iniziali della campagna vaccinale;
in definitiva l'obbligo vaccinale sarebbe incostituzionale, in quanto basato su dati scientifici non veritieri o intenzionalmente travisati da parte delle autorità sanitarie, alla luce del carattere totalmente sperimentale dei vaccini e dell'assenza di trasparenza, con conseguente violazione dei diritti fondamentali dei cittadini.
Aggiunge l'appellante che l'obbligo vaccinale Covid-19 per il personale docente sarebbe illegittimo anche in quanto l'uso dei vaccini a fini di contenimento del contagio sarebbe un illecito uso off-label: l'obbligo vaccinale imposto dal legislatore italiano ai docenti si baserebbe su presupposti scientifici errati, non avendo i vaccini alcuna efficacia nella prevenzione dei contagi, e si tratterebbe per di più di un uso non autorizzato né prescritto da un medico, in contrarietà alla legge e al codice deontologico medico;
l'appellante non avrebbe quindi violato l'obbligo vaccinale, in quanto non era esistente alcun vaccino autorizzato per la prevenzione dell'infezione, di talché
l'obbligo risultava di fatto insussistente, e lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 44/2021, dell'art. 14 Preleggi (applicazione delle leggi penali e eccezionali), dell'art. 32 Costituzione, dell'art. 2697 comma 2 codice civile, art. 2729 codice civile, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 3 D.L.
23/1998, dell'art. 1 L. 219/2017, dell'art. 71 Direttiva 2001/83 Consiglio e
Parlamento CE, Allegato II Punto B) “Condizioni e Limiti dell'Uso” della rispettiva
Decisione della Commissione Europea di autorizzazione per l'immissione sul mercato, art. 13 Codice Deontologico dei Medici - Omesso accertamento della
“verità materiale”, motivazione errata e illogica”; il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere l'eccezionalità della disposizione normativa che imponeva l'obbligo vaccinale, ed interpretare l'art.
4-ter del D.L. 44/2001, che imponeva ai docenti la vaccinazione “per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2” secondo l'art. 14 delle Preleggi, e dunque non maniera estensiva anche ai fini
“della prevenzione della malattia Covid-19” nella persona contagiata dal virus;
adduce altresì che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto delle prove documentali prodotte in giudizio (che dimostrerebbero che i vaccini
10 Covid-19 non erano stati studiati e autorizzati ai fini della prevenzione del contagio), non avrebbe condotto adeguata istruttoria ed avrebbe richiamato pronunce della Corte Costituzionale prive di efficacia erga omnes e del tutto errate, in quanto fondate su falsi presupposti in fatto; censura in aggiunta l'assunto del primo giudice sull'assenza di discriminazione, in quanto dalla documentazione ufficiale, tra cui
l'Assessment Report dell'EMA, le delibere di autorizzazione all'immissione in commercio da parte della Commissione Europea e il Decreto del Ministero della Salute del 2.1.2021, risulterebbe che i vaccini contro il Covid-19 non erano stati autorizzati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, poiché privi di efficacia specifica a tal fine;
la circostanza che i soggetti vaccinati potessero trasmettere il virus in modo analogo ai non vaccinati era nota fin dall'inizio ai responsabili della campagna vaccinale in Italia, con la conseguenza che trattamenti differenziati o penalizzanti basati esclusivamente sullo status vaccinale costituirebbero una discriminazione.
Sostiene infine l'appellante di non avere potuto prestare un consenso propriamente informato, per le ragioni sopra indicate, e neppure libero, visto che condizionato alla sanzione della sospensione dal lavoro, con violazione dei propri diritti fondamentali consacrati nella Costituzione italiana e nelle fonti sovranazionali, della L. 219/2017 sul consenso informato e della normativa di fonte eurounitaria sulle condizioni di uso dei medicinali.
3.3.1. Le censure dell'appellante non colgono nel segno per le ragioni di seguito esposte.
Il primo giudice è infatti correttamente pervenuto alla conclusione che l'appellante si era reso inadempiente all'obbligo imposto dall'art.
4-ter del D.L.
n. 44/2021, convertito nella legge n. 76/2021.
3.3.2. In primo luogo, giova ribadire ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
l'indirizzo già più volte espresso da questa Corte in recenti decisioni circa la legittimità dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario introdotto dall'art. 4 del d.l. 44/2021 (si vedano le precedenti sentenze n. 16/2024 e 18/2024), indirizzo da cui questo Collegio non intende discostarsi e le cui motivazioni risultano pertinenti anche per la diversa categoria di lavoratori costituita dal
11 personale scolastico e docente.
In particolare, per quando riguarda l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, questo è stato introdotto a far data dal 15.12.2021 dall'art.
4-ter del d.l. 44/2021 (nella versione ratione temporis applicabile, ed in particolare,
a seguito della modifica introdotta dal d.l. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3).
Ebbene, questa Corte rileva come gran parte delle questioni sollevate dal ricorrente dinnanzi al Tribunale ed ora riproposte in grado di appello siano già state risolte dalle pronunce n. 14, 15, 16, 185 e 186 della Corte Costituzionale, che hanno respinto o dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della normativa emergenziale che ha imposto l'obbligo vaccinale al personale sanitario, estendendolo successivamente ad altre categorie di lavoratori.
Giova qui richiamare in particolare i seguenti passaggi della sentenza n.
18/2024 di questa Corte, segnatamente per quanto riguarda in primo luogo la dedotta violazione dell'art. 14 delle Preleggi:
“… 1.3. Nella relazione (Senato, atto parlamentare n. 2167) al D.L. n. 44/2021 si legge: “In considerazione dei dati sulla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, in termini di numero di casi e dell'indice di trasmissibilità dell'infezione, nonché in relazione al tasso di occupazione delle strutture ospedaliere e dei reparti di terapia intensiva, è ormai evidente come la vaccinazione costituisca un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva. Con tale consapevolezza, la norma proposta introduce al comma 1
l'obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie … di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, individuata come requisito sanitario essenziale per il mantenimento dell'idoneità allo svolgimento di queste attività lavorative, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica
e di garantire adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività e prestazioni di cura ed assistenza. … L'introduzione di un siffatto obbligo … nasce dalla constatazione che la vaccinazione degli operatori sanitari, unitamente alle altre misure di protezione collettiva e individuale per la
12 prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi nelle strutture sanitarie e negli studi professionali, ha valenza multipla: consente di salvaguardare
l'operatore rispetto al rischio infettivo professionale, contribuisce a proteggere i pazienti dal contagio in ambiente assistenziale e serve a difendere l'operatività dei servizi sanitari, garantendo la qualità delle prestazioni erogate, e contribuisce a perseguire gli obiettivi di sanità pubblica.”
(…)
1.6. L'appellante invoca una violazione dell'art. 14 delle Preleggi, che pone il divieto dell'applicazione analogica delle leggi penali e di quelle “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi”.
(…)
1.8. L'appellante non indica la norma generale rispetto alla quale l'obbligo vaccinale dei sanitari di cui all'originario art. 4 del D.L. n. 44/2021 si porrebbe come norma eccezionale.
1.9. Il legislatore della pandemia ha elevato la vaccinazione Covid-19 – solo temporaneamente – a “requisito sanitario essenziale” per l'esercizio delle professioni sanitarie in ambito pubblico e privato. L'obbligo vaccinale in questione afferiva, quindi, all'ambito del lavoro dipendente, che in questa sede interessa, integrando e completando – temporaneamente - i requisiti sanitari di cui gli operatori devono disporre per potere svolgere l'attività lavorativa ovvero la professione sanitaria. Si può, quindi, dubitare della stessa “eccezionalità” ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi.
1.10. Ma anche se si dovesse accedere alla tesi dell'eccezionalità della norma in questione propugnata dall'appellante con richiamo dell'art. 32 comma 2
Cost., perché il meccanismo escogitato dal legislatore emergenziale indubbiamente ha limitato il diritto al lavoro di quei lavoratori che per legittima scelta hanno optato di non consentire alla somministrazione di alcuno dei vaccini disponibili, non risulterebbe alcuna violazione del divieto di applicazione analogica di cui all'art. 14 delle Preleggi.
1.11. Alla luce della volontà del legislatore come sopra accennata e il contenuto precettivo correttamente ricostruito nella sentenza impugnata, l'obbligo vaccinale in questione è stato introdotto dal legislatore emergenziale in una prospettiva con valenza multipla, non limitata esclusivamente alla protezione
13 della salute dei lavoratori (art. 2087 cc) e, quindi, della prevenzione del contagio del singolo operatore, ma estesa alla riduzione della trasmissione dell'agente infettivo in ambito sanitario a tutela dei pazienti e utenti nonché alla difesa dell'operatività del servizio sanitario nazionale (cfr. la relazione al provvedimento normativo sopra citata e il testo della stessa norma). La norma impositiva dell'obbligo vaccinale temporaneo, quindi, va letta nel contesto delle finalità espresse (“al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”) e delle condizioni di efficacia e proprietà dei vaccini appena immessi nel mercato comune, per cui oltre al contenuto testuale (“… per la prevenzione dell'infezione
…”) vi è uno implicito individuabile nell'efficacia dei vaccini ad evitare le forme più sintomatiche e gravi della malattia Covid-19, la maggiore diffusività dell'agente infettivo in ipotesi di malattia sintomatica, la conseguente maggiore ospedalizzazione, etc.
1.12. Sicché non vi sarebbe comunque violazione dell'art. 14 delle Preleggi, che vieta l'analogia, ma non l'interpretazione estensiva, che si limita a ricondurre entro l'ambito di applicazione della norma quei casi che solo apparentemente ne sembrano esclusi ma che in realtà il legislatore, stando all'obiettiva ratio della disposizione, ha inteso ricomprendervi (…)”.
Le considerazioni sin qui richiamate in materia di obbligo vaccinale per il personale sanitario sono applicabili anche alla categoria professionale del personale scolastico docente, attesa la sua esposizione al contatto con il pubblico e l'importanza del servizio pubblico prestato, e dunque la necessaria continuità della prestazione professionale a tutela dell'istruzione pubblica.
3.3.3. Quanto poi all'ulteriore argomento speso dall'appellante, afferente alla dedotta inidoneità dei vaccini a prevenire il contagio con l'agente infettivo
Sars-Cov-2, si richiama di seguito quanto già argomentato da questa Corte:
“1.13. Si può, poi, anche convenire con l'appellante che all'atto dell'autorizzazione, dapprima condizionata e poi definitiva (ottobre 2022), dei vaccini in questione, non era nota la misura dell'efficacia di questi a prevenire, oltre le forme di malattia più grave di Covid-19, anche il contagio con l'agente infettivo SARS-CoV-2, o meglio, con le relative varianti di quell'agente che andavano a svilupparsi nel corso del periodo pandemico.
14
1.14. Sotto questo profilo non vi è alcuna necessità di procedere a particolare istruttoria per la ricerca di “una verità materiale”. Dalla documentazione relativa alla procedura di autorizzazione del vaccino Pfizer/Biontech (vaccino
TY), dimessa dall'appellante in primo grado, emerge, infatti, che lo scopo perseguito dal produttore non era quello specifico di prevenzione certa dal contagio, ma quello dell'“immunizzazione attiva per la prevenzione di Covid-19, malattia causata dal virus SARS CoV-2”. Anche il Regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 (su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla
COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19) dava atto che le evidenze mediche all'epoca a disposizione facevano solo “sembrare” che le persone vaccinate e guarite da Covid 19 nei sei mesi precedenti abbiano “un rischio ridotto di contagiare altre persone con il Sars-CoV-2.” Analoghe considerazioni valgono per le pubblicazioni dell'EMA di dicembre 2020, citate dall'appellante alle pagine 22 e ss. dell'atto d'appello, che descrivono uno scenario medico e scientifico in evoluzione.
1.15. Le conclusioni che l'appellante trae dalla considerazione corretta - che i vaccini non siano stati efficaci al 100% o quantomeno con percentuali altissime
(99%) a prevenire anche il contagio – e, cioè, che “è agli occhi di tutti che i vaccini non funzionano”, sono purtuttavia non condivisibili.
1.16. Nel comunicato IS (istituzionalmente investito – tra altre – delle funzioni di ricerca e controllo in materia di salute pubblica - art. 1 del relativo Statuto, approvato con DM 24.10.2014), n. 36/2021 del 9 luglio 2021, allegato dall'appellata nel giudizio di primo grado, veniva in quella fase rilevata un'efficacia contro l'infezione del ciclo completo di vaccinazione tra il 79,8% e
l'81,5%, a seconda della fascia d'età.
1.17. Il successivo bollettino IS del 1° settembre 2021, citato nella sentenza impugnata, che considerava i dati relativi a tutti i casi di infezione da virus SARS
Cov 2 registrati nel periodo 4 aprile – 31 agosto 2021 confermati tramite positività ai test molecolari e antigenici, ha rilevato che “l'efficacia complessiva della vaccinazione incompleta nel prevenire l'infezione è pari al 63,2% (95%IC:
62,8% - 63,5%), mentre quella della vaccinazione completa è pari al 78,1%
15 (95%IC: 77,9%-78,3%). Questo risultato indica che nel gruppo dei vaccinati con ciclo completo il rischio di contrarre l'infezione si riduce del 78% rispetto a quello tra i non vaccinati”.
1.18. Nel periodo successivo, poi, con la comparsa di nuove varianti (che a fronte di una sempre più facile trasmissibilità/alta contagiosità hanno, però, avuto sintomi mediamente più moderati), l'efficacia anche preventiva dei vaccini rispetto al contagio si è progressivamente ridotta, come risulta sempre dai rapporti dell'Istituto Superiore della Sanità. Nella nota tecnica dell'Istituto
Superiore di Sanità (IS) pubblicata nella primavera del 2022 dal titolo
“Infezioni da SARS-CoV-2, ricoveri e decessi associati a COVID-19 direttamente evitati dalla vaccinazione. Italia 27/12/2020 – 31/01/2022”, avente per oggetto una stima del numero di infezioni sintomatiche o asintomatiche, di ricoveri in qualsiasi reparto o in terapia intensiva e di decessi associati a SARS-
CoV-2, direttamente evitati nel periodo compreso tra gennaio 2021 e gennaio
2022 grazie alla vaccinazione anti-COVID-19, l'IS stima che sono state evitate circa 8 milioni di infezioni, oltre 500.000 ricoveri, oltre 55.000 ricoveri in terapia intensiva e circa 150.000 decessi. L'IS afferma nel documento in questione:
“La vaccinazione anti-COVID-19 ha permesso di ridurre significativamente
l'impatto della pandemia in termini di morbilità e mortalità, permettendo un importante allentamento delle misure restrittive dalla primavera/estate del
2021”.
1.19. Se è certamente vero, quindi, che l'avvento delle varianti ha determinato una riduzione dell'efficacia protettiva (contro l'infezione) esercitata dai vaccini, i dati dell'ultimo Report dell'IS, aggiornato al 28 settembre 2022, dimostrano comunque quanto importante sia stata la protezione esercitata dal vaccino, nonostante la diffusione delle varianti e nonostante i vaccini somministrati fino ad oggi siano vaccini costruiti attorno al ceppo Sars-CoV-2 originario. Da tale report emerge che i non vaccinati avevano un rischio relativo di ospedalizzazione, in specie di ricovero in terapia intensiva, causata da COVID-
19 di molto maggiore rispetto ai vaccinati con dose booster. Dal medesimo report emerge, infine, che la vaccinazione aveva un'efficacia anche preventiva rispetto alle varianti in circolazione nell'estate – autunno 2022, se pure ridotta rispetto all'anno precedente.
16
1.20. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata va sul punto confermata, nel senso che l'odierna appellante era inadempiente all'obbligo di vaccinazione di cui all'art. 4 del D.L. n. 44/2021. (…)”.
Tali argomenti in punto sicurezza, finalità ed efficacia dei vaccini Covid-19 appaiono, come già evidenziato, pienamente spendibili anche nel caso di specie, relativo al rapporto di pubblico impiego del personale scolastico docente, stante l'identità delle censure mosse dall'odierno appellante avverso la previsione legislativa dell'obbligo vaccinale.
3.3.4. Questo Collegio evidenzia inoltre che la Corte Costituzionale, nelle pronunce n. 14 e 15 del 2023, ha ribadito l'importanza, nel conflitto dei diritti i cui all'art. 32 Cost. nella dimensione collettiva (della salute pubblica) e in quella soggettiva (diritto all'autodeterminazione e al consenso informato e libero a un trattamento terapeutico) e nel conflitto del diritto alla salute con altri diritti di rango costituzionale (diritto al lavoro, ecc.), che la discrezionalità del legislatore venga esercitata “alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte”, e che non la “pura discrezionalità legislativa” può giustificare una qualsiasi scelta negli ambiti tutelati dalle norme costituzionali richiamate, ma simili imposizioni devono essere fondate, per resistere al giudizio di legittimità costituzionale, “sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali -
a ciò deputati.”
Se la scelta è compiuta sulla base di dette conoscenze scientifiche ed evidenze sperimentali acquisite, si può pervenire – ciononostante - a un giudizio di illegittimità della norma, soltanto se “i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo un'interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice”.
La Corte Costituzionale ha quindi concluso, nelle pronunce citate, che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, anche alla luce della situazione pandemica esistente, fosse coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, quali risultanti dalle rilevazioni e dagli studi elaborati dagli organismi (nazionali e sovranazionali)
17 istituzionalmente preposti al settore, e in particolare dall'AIFA, dall'IS e dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
Sul punto la Corte Costituzionale ha sottolineato come gli organi nazionali preposti a tale valutazione hanno “concordemente” attestato “la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS –
CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa, risalente a marzo-aprile 2021 (…)”, di talché è emersa di tutta evidenza
“in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, a fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.” (così Corte
Cost. n. 14/2023).
3.3.5. Circa la presunta inutilità dei vaccini, come dedotta a più riprese da parte appellante, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “… gli stessi dati esposti nei rapporti dell'IS menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale.
«[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del
2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale
18 vaccinazione era destinata ad affrontare.
La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini.
La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il salute Controparte_8 abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza.
Come osservato dall'IS, «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus
SARS CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico- scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del
2023, punti 10 e seguenti).
In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. (Corte Cost. 15/2023, par. 11).
3.3.6. Tanto premesso, è rimasta del tutto indimostrata la presunta falsità dei dati scientifici su cui la Corte Costituzionale avrebbe fondato le argomentazioni sopra riportate.
19 Infatti, le argomentazioni e i documenti prodotti dall'appellante (si veda in particolare quanto argomentato e prodotto nelle note difensive depositate in giudizio di appello dall'appellante in data 27.2.2024 e 16.12.2024, e nelle note difensive con istanza di ricusazione depositate dall'appellante in data
20.10.2025) sono del tutto inidonei ad inficiare le argomentazioni della Corte
Costituzionale in punto utilità dei vaccini e ragionevolezza della previsione legislativa dell'obbligo vaccinale a carico di determinate categorie di lavoratori, sulla base dei dati e delle evidenze scientifiche disponibili all'epoca.
Quanto in particolare agli studi scientifici, successivi all'instaurazione del presente giudizio e citati dall'appellante nelle note depositate in data
16.12.2024 e 20.10.2025 quali prove indispensabili ai fini dell'accertamento della verità materiale (in particolare lo studio del dott. Persona_1 pubblicato su Vaccines 12/2024 prodotto sub doc.to 36.1, lo studio di
[...] et al. pubblicato su Science, Public Health Policy and the Law 2024 Per_2 sub doc.to 40, lo studio di et al. pubblicato su Biomarker Persona_3
Research 2025 sub doc.to 57, e gli altri studi scientifici internazionali prodotti dall'appellante sub doc.ti da 58 a 64), si evidenzia che tali studi risalgono tutti ad epoca ampiamente successiva (anni 2024-2025) all'introduzione da parte del legislatore italiano dell'obbligo vaccinale per determinate categorie professionali, e che pertanto non sono in ogni caso idonei ad intaccare la valutazione di ragionevolezza del detto obbligo, già sancita dalla Consulta sulla base delle evidenze scientifiche disponibili al momento dell'introduzione dell'obbligatorietà.
Ed infatti, la Corte Costituzionale (sent. n. 14/2023, par. 8.2) ha già sottolineato la necessità che l'accertamento in ordine alla ragionevolezza dell'esercizio del potere discrezionale da parte del legislatore debba avvenire sulla base dei dati scientifici e delle migliori conoscenze raggiunte in quel determinato momento storico: “Questa Corte accerta, innanzitutto, se il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, si sia tenuto all'interno di un'area di attendibilità scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte.
20 Ciò che la Corte può e deve verificare, pertanto, è, innanzitutto, se la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, anche alla luce della situazione pandemica esistente, sia suffragata e coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.
E in questa scelta, come già affermato da questa Corte, «la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia» (sentenza n. 37 del 2021). Dover effettuare una scelta tempestiva comporta che essa venga fatta, necessariamente, allo stato delle conoscenze scientifiche del momento e nella consapevolezza della loro fisiologica provvisorietà. Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte.
D'altro canto, è innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell'evoluzione medico-scientifica.
E però, di contro, proprio perché il legislatore deve esercitare la propria discrezionalità sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell'assunzione della decisione, è fondamentale una piena valorizzazione della «dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario» (sentenza n. 5 del 2018). Come chiarito già in passato da questa
Corte, un intervento non irragionevole alla luce delle condizioni epidemiologiche
e delle conoscenze scientifiche in atto non esclude, e anzi impone, che, mutate
21 le condizioni, la scelta possa (e debba) essere rivalutata e riconsiderata”.
3.3.7. Quanto alla decisione del Tribunale di Asti dd. 26.9.2025, citata dall'appellante nelle note difensive del 20.10.2025, e che attesterebbe a suo dire la pericolosità e l'inefficacia dei vaccini Covid-19, il Collegio ne evidenzia l'inconferenza rispetto al presente thema decidendum. La detta decisione riguardava infatti l'accertamento del nesso di causalità tra la vaccinazione anti-SARS-COV-2 con TY e la grave sindrome sviluppata dal danneggiato, ai fini dell'indennizzo da parte dello Stato ai sensi degli artt. 1 e
1bis della L. 210/92, nesso ritenuto sussistente secondo il criterio probatorio del “più probabile che non”.
La sussistenza di rari effetti collaterali, anche gravi dei vaccini Covid-19, era tuttavia già stata considerata anche dalla Consulta (pronuncia n. 14/2023), che - anche alla luce delle analisi dell'AIFA (secondo cui “Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione”)-, ha ritenuto, in punto sicurezza dei vaccini, che “Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)”.
Peraltro, sulla base di un precedente orientamento giurisprudenziale, la Corte
Costituzionale ha ulteriormente stabilito che “devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di 'conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile'” (Corte
Cost. 118/1996).
3.3.8. Quanto poi alla scelta del legislatore di estendere l'obbligo vaccinale anche ad altre categorie professionali (fra cui il personale scolastico), oltre al personale sanitario, essa va collocato nel contesto storico-temporale sopra
22 delineato, in cui il legislatore ha effettuato la valutazione “sul necessario bilanciamento tra costi e benefici”, e sulla base dei dati scientifici raccolti sopra citati nel corso dell'andamento della situazione emergenziale.
Va, per completezza, osservato, con riferimento alla scelta legislativa delle categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale ed alla verifica del suo carattere non discriminatorio rispetto ad altre, che sul punto si è già espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 185 del 2023, con la quale ha dato atto che il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino, ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta in favore di una diffusa vaccinazione e ha individuato una serie di categorie professionali per le quali la vaccinazione è stata resa obbligatoria. Ha precisato, quindi, che con riguardo alla perimetrazione dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia (Corte Cost. sent. 185/2023 cit., par.5).
La stessa Corte ha, dunque, dichiarato legittima l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate, dovendo considerarsi detta scelta per categorie predeterminate una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, precisando che "qualsiasi sistema improntato all'identificazione di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti e, in particolare, alla tipologia dell'attività lavorativa ... avrebbe infatti comportato un aggravio — che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi, e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti — nella fase dell'individuazione in concreto dei destinatari dell'obbligo, tramite l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti, oltre che nella successiva fase di monitoraggio e controllo della loro perdurante sussistenza ... sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle singole amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte)
e controllo (a valle) delle singole tipologie di attività professionali" (ibidem, par.
23 6).
Nel ricordato contesto, pertanto, la scelta legislativa dell'imposizione dell'obbligo vaccinale a carico del personale scolastico (maggiormente esposto al costante contatto con gli alunni e che è chiamato a rendere un servizio di pubblica utilità), si poneva come scelta ragionevole e appropriata, a tutela della salute sia del singolo lavoratore che della collettività.
3.3.9. Circa il dedotto utilizzo off-label del vaccino (in quanto non assicurerebbe l'immunità dalla contrazione della malattia né impedirebbe il contagio e la trasmissibilità del virus), e la conseguente violazione del diritto sovranazionale e del codice deontologico medico, esso è del tutto da escludersi, atteso che l'utilizzo dei vaccini è avvenuto in conformità alle finalità dell'autorizzazione ordinaria rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE)
726/2004 dalla Commissione Europea con le decisioni n. C(2022) 7342 (final) rispettivamente n. C(2022) 7163 (final), ovvero per l' “immunizzazione attiva per la prevenzione di Covid-19” (come si evince anche dalle rispettive delibere
AIFA sub doc.ti 46 e 47 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Come già evidenziato anche nei precedenti di questa Corte, lo scopo perseguito dai vaccini in questione non era infatti quello di prevenzione certa dal contagio, ma di “immunizzazione attiva per la prevenzione di Covid-19” (si veda anche comunicazione di EMA dd. 18.10.2023 sub doc.to 47 fascicolo di primo grado parte ricorrente, e risposta AIFA dd. 19.7.2024 sub doc.to 43 fascicolo di secondo grado parte appellante, secondo cui “allo stato attuale, nessun vaccino COVID-19 approvato presenta l'indicazione “prevenzione della trasmissione dell'infezione dall'agente Sars cov-2”. L'indicazione terapeutica per la quale sono stati approvati i vaccini COVID-19 è riportata nei rispettivi
RCP, al paragrafo 4.1.”).
Alla luce di tale chiara indicazione circa la funzione del vaccino, l'istanza di esibizione formulata dall'appellante ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto la
“documentazione interna dell'AIFA rivelata nella trasmissione televisiva 'Fuori dal Coro' di martedì sera ore 21.25 dal 15 marzo 2023 in poi”, tesa a dimostrare, a suo dire, l'inefficacia dei vaccini ai fini della prevenzione della diffusione dell'infezione da virus Sars-Covid e la natura sperimentale degli
24 stessi, risulta inammissibile, prima ancora che per la sua genericità (non vi è un'individuazione specifica dei documenti AIFA richiesti né l'offerta di prova circa l'impossibilità di acquisire diversamente gli stessi), soprattutto per la sua inconferenza ai fini del decidere.
3.3.10. In merito alla dedotta violazione del diritto a prestare un consenso informato, l'appellante non si confronta minimamente con la ratio dell'argomento del primo giudice, secondo cui non sussisteva alcun obbligo in capo all'istituto scolastico di procedere ad informare il docente in merito al trattamento sanitario in questione.
L'appellante non spende alcuna critica specifica rispetto alla decisione del giudicante, salvo richiamarsi al diritto a prestare un consenso libero ed informato anteriormente all'erogazione di un trattamento sanitario (su cui vedi infra, punto 3.4.3. e 3.4.4.).
3.3.11. Anche l'argomento della supposta discriminazione dell'appellante per trattamento deteriore rispetto al personale vaccinato, e quindi dell'illegittimità del provvedimento di sospensione per violazione del principio costituzionale di eguaglianza e per violazione della normativa giuslavoristica, va disatteso:
l'appellante non fornisce indicazione alcuna di quale sarebbe, nella specie, il fattore di discriminazione oggetto di protezione, e comunque, essendo la sospensione dell'appellante una condotta imposta dal legislatore al datore di lavoro, non risulta rinvenibile, in tale misura, alcun comportamento discriminatorio, persecutorio o ritorsivo.
In ogni caso, stante la ragionevolezza e proporzionalità dell'obbligo vaccinale a carico dei docenti, anche una supposta discriminazione per "convinzioni personali" di coloro che sono per scelta contrari alla vaccinazione, e, quindi, una violazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti ed autonomi, non sarebbe sussistente, così come neppure potrebbe configurarsi una “discriminazione indiretta” a mente dell'art. 2 comma 2, lett. b) della citata
Direttiva.
Giova sul punto richiamare le recenti conclusioni dell'Avvocato Generale
AM ĆA del 20.11.2025, rese nella causa C-522/24 (BG c. Ministero
25 Difesa), sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Consiglio di Stato italiano in una controversia vertente fra un militare e il , in cui il primo, Controparte_12 che aveva rifiutato di sottoporsi al vaccino Covid-19, lamentava la discriminatorietà della conseguente sospensione, adducendo che essa sarebbe stata fondata esclusivamente sulle sue opinioni personali contrarie al vaccino anti COVID-19, ciò che costituirebbe una violazione delle disposizioni stabilite dalla direttiva del Consiglio 2000/78/CE.
L'Avvocato Generale ha concluso proponendo che la CGUE dichiari che la
Direttiva 2000/78/CE non osta a un obbligo vaccinale imposto dalla normativa nazionale a un militare in contrasto con le sue opinioni personali, in quanto le opinioni personali basate su preoccupazioni relative alla salute o su dissensi rispetto alla politica governativa non costituiscono "convinzioni personali" protette ai sensi della Direttiva;
in subordine, anche laddove la
Corte considerasse il d.l. 44/2021 qualificabile come una discriminazione indiretta fondata su «convinzioni personali» ai sensi della Direttiva 2000/78, tale normativa perseguirebbe un obiettivo legittimo – ossia la protezione della salute pubblica, inclusa la salute del personale militare impiegato dal
–, e dunque sarebbe giustificata, ai sensi dell'art. 2, Controparte_12 paragrafo 2, lettera b), i), della Direttiva, dal duplice obiettivo legittimo di tutela della salute pubblica e dalla garanzia del corretto svolgimento delle funzioni militari durante l'emergenza pandemica.
3.3.12. Risultando, quindi, la legittimità dell'obbligo vaccinale nella sua dimensione storico-giuridica, questo motivo d'appello va disatteso.
3.4. L'appellante impugna successivamente il “terzo e quarto capo” della sentenza di prime cure:
“❖ Laddove il giudice al punto 5 comma 14 afferma:
“Quanto alle questioni di sicurezza del farmaco, va sottolineato che l'EMA, ossia
l'autorità competente, ha considerato sicuri i vaccini, per cui nulla è stato sperimentato sulle persone. Il farmaco ha seguito l'ordinario iter autorizzativo.
In caso di sopravvenienza di fatti nuovi, come per esempio per i vaccini di
26 e , si procede alla revoca o limitazione delle CP_13 Per_4 autorizzazioni.”;
❖ Laddove il giudice al punto 5 comma 15 afferma che:
“Quanto alla violazione della CEDU, la relativa Corte con sentenza 116/2021 dell'8 aprile 2021 ha ritenuto che “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto” … “a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale , o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Tali valutazioni richieste sono state valutate sia dal legislatore, sia successivamente dalla Corte Costituzionale.”
Afferma l'appellante, in sintesi (pgg. 45-118 dell'atto di appello), che l'obbligo vaccinale previsto dal legislatore italiano introdotto per alcune categorie professionali, fra cui il personale scolastico, sarebbe in contrasto con il diritto nazionale e sovranazionale: in particolare le disposizioni normative di cui al d.l. 44/2021 sono censurate per contrasto con gli articoli 2, 4, 32 e 97 Cost., nonché con i principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
e dal Regolamento (UE) n. 536/2014, in materia di sperimentazioni cliniche;
allega che le sostanze oggetto di somministrazione obbligatoria si configurerebbero, in base alla documentazione scientifica e regolatoria prodotta dall'appellante, come preparati ancora sperimentali, non pienamente testati sotto il profilo della sicurezza, dell'efficacia a lungo termine, della genotossicità e della cancerogenicità, con un rischio di morte ufficialmente accertato fra gli effetti collaterali, a contraddizione della presunta sicurezza dedotta dal giudice di prime cure;
aggiunge che l'obbligo vaccinale sarebbe altresì stato attuato in violazione dei principi fondamentali in materia di trattamento sanitario: la partecipazione alla somministrazione sarebbe avvenuta in modo coattivo, sotto minaccia della perdita dell'occupazione, in assenza delle garanzie previste dalle fonti di diritto sovranazionali (informazione completa e veritiera, libertà di
27 autodeterminazione, facoltà di recesso, colloquio informativo con personale qualificato e sistema di indennizzo), ed in assenza della necessaria prescrizione medica, pur imposta da EMA;
tali inosservanze renderebbero la normativa interna incompatibile con il diritto UE, con la conseguente disapplicazione della stessa;
rileva che le Autorità Sanitarie italiane avrebbero adottato una sistematica condotta di omissione, reticenza e manipolazione informativa, come riportato dalla stampa e da trasmissioni televisive di inchiesta e come comprovato da atti interni dell'AIFA, resi di pubblico dominio nel corso dell'anno 2023, con occultamento o manipolazione di rilevanti dati scientifici (“truffa aggravata” a danno della collettività); tali condotte avrebbero dunque determinando un vizio radicale nelle valutazioni di legittimità delle misure restrittive e degli obblighi sanitari;
richiama inoltre due ricorsi ex art. 263 TFUE pendenti dinnanzi al Tribunale dell'Unione Europea (procedimenti T-108/23 e T-109/23), aventi ad oggetto l'annullamento delle decisioni della Commissione Europea di autorizzazione condizionata all'immissione in commercio dei prodotti TY
(Pfizer/BioNTech) e EV (Moderna), di cui cita per esteso i motivi di impugnazione;
nei detti procedimenti sarebbe stato depositato ampio materiale scientifico e giuridico a comprova della mancanza di studi fondamentali richiesti per legge, nonché della presenza di rischi gravi, potenziali o ancora ignoti, già evidenziati nei Piani di Gestione del Rischio (Risk
Management Plan) degli stessi produttori;
l'appellante reitera dunque l'istanza istruttoria già formulata in primo grado ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c., relativa all'esibizione della documentazione interna dell'AIFA citata nelle suddette fonti giornalistiche, ritenendola rilevante ai fini della prova del dolo informativo, nonché dell'inattendibilità delle fonti di convincimento del legislatore.
3.4.1. Anche tale motivo d'appello è infondato.
In merito, innanzitutto, al presunto utilizzo di farmaci sperimentali, in asserito contrasto con il Regolamento CE 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, giova evidenziare che le argomentazioni
28 dell'appellante sono del tutto superate, essendo medio tempore sopravvenuta l'autorizzazione EMA ordinaria all'utilizzo dei vaccini in questione.
In ogni caso, anche se i vaccini impiegati nell'ambito della campagna vaccinale sono stati autorizzati dalla Commissione Europea, previa valutazione scientifica e raccomandazione dell'EMA, attraverso la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio condizionata (disciplinata dall'art. 14-bis del Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, nonché dal Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione), siffatta autorizzazione, pur essendo rilasciata in presenza di dati clinici non ancora completi, non incideva negativamente sul profilo di sicurezza, efficacia e qualità del prodotto, che deve comunque soddisfare i rigorosi standard previsti dalla normativa dell'Unione Europea (v. anche sentenza Cons. Stato
20.10.2021, n. 7045).
La concessione in forma condizionata non rappresenta pertanto una forma autorizzativa di minor valore giuridico, ma comporta esclusivamente l'obbligo, in capo al titolare dell'autorizzazione, di completare gli studi in corso o di avviarne di nuovi per confermare il rapporto beneficio/rischio favorevole del medicinale, e non implica che il vaccino si trovi ancora in fase sperimentale, essendo la stessa rilasciata a valle del completamento delle fasi previste di sperimentazione clinica e di una rigorosa valutazione scientifica.
Nel frattempo, il Tribunale Europeo ha poi dichiarato, con ordinanze emesse in data 11.12.2023, l'inammissibilità delle domande di nullità pendenti sub
T-108/23 e T-109/23, richiamate dall'appellante in ricorso di appello e presentate ex art. 263 TFUE avverso le autorizzazioni condizionate e definitive dei vaccini dei produttori e (TY). La Corte di Giustizia Parte_2 dell'Unione Europea, con le recenti ordinanze dd.
3.7.2025 rese nelle cause C-
139/24P e C-148/ 24P sugli appelli proposti avverso le citate ordinanze del
Tribunale UE, ha infine respinto gli appelli dichiarandoli in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondati.
3.4.2. L'appellante introduce nelle note difensive dd. 20.10.2025 un ulteriore profilo di censura delle Decisioni esecutive della Commissione Europea di autorizzazione (prima condizionata e poi definitiva) dei vaccini AR e
29 EV, lamentando che, nella parte in cui tali farmaci sono stati classificati come vaccini e non come “medicinali per terapie avanzate (terapia genica)”, le
Decisioni violerebbero i principi di tutela della salute pubblica dei cittadini UE di cui all'art. 168 TFUE, di tutela del diritto di informazione e sicurezza dei consumatori di cui all'art. 169 TFUE, ed i principi di inviolabilità della dignità umana, di rispetto del consenso libero e informato del paziente e di elevata protezione della salute umana di cui agli artt. 1, 3 e 35 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
Eccepisce su tali basi l'illegittimità dell'obbligo vaccinale, che lo avrebbe costretto a sottoporsi all'inoculazione di un farmaco in realtà non appartenente alla categoria dei vaccini, ma a quella diversa dei farmaci sperimentali per terapie geniche avanzate.
Chiede che il Collegio sollevi questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ai sensi dell'Articolo 267, comma 1, lettera b), TFUE, della validità delle Decisioni che hanno concesso l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), prima condizionata e poi definitiva, ai vaccini TY (Pfizer-BioNTech) e EV (Moderna), per contrarietà delle stesse alle fonti primarie di diritto UE.
Rileva il Collegio la fallacia dell'argomento qui sintetizzato, atteso che già nel
2009 la Direttiva 2009/120/CE (di modifica della direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate), nel dettare la definizione di “Medicinale di terapia genica”, ha espressamente escluso che i vaccini contro le malattie infettive costituiscano terapie geniche (v. Allegato, Parte IV,
Punto 2.1.: “I medicinali di terapia genica non comprendono i vaccini contro le malattie infettive”), distinguendo fra vaccini e medicinali per terapie avanzate.
Il Collegio non ravvisa pertanto che le Decisioni della Commissione Europea, condizionate prima e definitive poi, sollevino dubbi di illegittimità per contrarietà agli artt. 168 e 169 TFUE o ai principi fondamentali sanciti dalla
CDFUE.
Da ultimo, si osservi che la citata “dichiarazione di Helsinki” (World Medical
Association Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Participants, adottata nel 1964 a Helsinki) è poi del tutto
30 inconferente, non trattandosi nel caso di specie dell'effettuazione di “un progetto di ricerca medica”.
3.4.3. Quanto alla presunta assenza di consenso libero ed informato da parte dell'appellante al trattamento sanitario in oggetto, deve evidenziarsi che la pronuncia n. 14/2023 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato non fondate, tra l'altro, sia la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con riguardo all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario e per effetto dell'inadempimento dello stesso la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, sia le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell'art. 1 della L. n. 219/2017, nella parte in cui non prevedeva l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, nella parte in cui non escludeva l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria) ha chiarito con riguardo alla necessità di raccogliere il consenso informato del vaccinando, che “la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. 39 L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino".
Nel caso di specie il motivo di doglianza dell'appellante si appalesa pertanto come del tutto inconferente, avendo egli volontariamente scelto di sottrarsi all'obbligo vaccinale in questione e di non adempiere ad esso.
Anche su tale punto la decisione di prime cure va così confermata.
3.4.4. Sulla presunta illegittimità della previsione della sospensione dal servizio, inficiante, a dire dell'appellante, la possibile formazione in capo al lavoratore di un consenso “libero”, in violazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 3
31 CDFUE, evidenzia questo Collegio che la scelta del legislatore di sospendere il lavoratore che rifiuta di sottoporsi all'obbligo vaccinale, rappresenta (sul solco della sentenza n. 14/2023 della Corte Cost., resa in materia di sospensione del personale sanitario), “una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione.”.
La Consulta (sentenza n. 15/2023) ha poi chiarito che la scelta operata dal legislatore di sospendere il sanitario non vaccinato risulta non sproporzionata, essendo “destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica. Il correlato sacrificio del diritto dell'operatore sanitario non ha la natura e gli effetti di una sanzione …, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine”.
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino all'adempimento dell'obbligo vaccinale, risulta, quindi, “in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279
32 per i lavoratori addetti a particolari attività”.
Ebbene, la Corte Costituzionale nelle citate pronunce n. 14 e n. 15 del 2023 ha così ritenuto che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars.Cov-2 (prima per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, e poi per altre categorie di lavoratori, tra cui il personale scolastico), nel bilanciamento dell'interesse individuale e di quello della collettività, sia ragionevole e proporzionata.
Infatti, la previsione dell'obbligo vaccinale, nei limiti temporali e soggettivi sopra indicati, è stata ritenuta non irragionevole, in quanto "sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che la vaccinazione era destinata ad affrontare" (v.
Corte. Cost. sent n. 15/2023), a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso diffuso in tutto il mondo, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio (v. sent. Corte Cost. n. 14/ 2023).
E' stato, inoltre, affermato che il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 della Costituzione, non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e di assistenza e che la suddetta sospensione (nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge) non è in contrasto con gli articoli 4, 32 e 35 Cost., risultando, sotto tale profilo, rispettosa dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.
Nel solco di tali insegnamenti, risulta pertanto non irragionevole ed idonea allo scopo la valutazione compiuta dal legislatore con riguardo al personale scolastico, ben potendosi fare applicazione anche confronti dei lavoratori di tale comparto dei principi affermati dalla Corte Cost. nelle sent. n. 14 e 15 con riferimento al personale sanitario.
È evidente, infatti, che anche per i lavoratori del settore scolastico l'obbligo
33 vaccinale ha consentito di perseguire il duplice scopo di proteggere sia gli insegnanti e in generale il personale scolastico che quanti con loro sono entrati in contatto e di evitare così l'interruzione di un servizio essenziale per la collettività, come quello dell'istruzione.
In tale prospettiva, la scelta del legislatore di estendere l'obbligo vaccinale anche al personale scolastico e docente, con le relative misure sanzionatorie in caso di inosservanza, nell'ottica di contenimento della diffusione dei contagi nel settore della scuola, deve ritenersi ragionevole ed anche proporzionata rispetto al fine perseguito, atteso che il sacrificio della sospensione dall'attività lavorativa imposto dal legislatore (che rappresenta una compressione solo temporanea del diritto al lavoro, con reintegro al momento del venir meno dell'inadempimento dell'obbligo), non eccedeva quanto necessario per il raggiungimento dello scopo pubblico della riduzione della circolazione del virus.
In linea con i precedenti della Corte Costituzionale sopra richiamati – che ha validato l'intervento legislativo in questione in quanto misura eccezionale, fondata su valide evidenze scientifiche offerte nella situazione emergenziale e dotata di efficacia limitata nel tempo – non risultano elementi di novità sufficienti a indurre questa Corte a sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale della norma contestata. Le censure rilevanti proposte dall'appellante, sono infatti già state decise in senso contrario alle sue tesi.
3.4.5. Anche la censura relativa all'inosservanza dell'obbligo di prescrizione medica per i vaccini anti-COVID-19, e la conseguente dedotta contrarietà al diritto unionale, si appalesa come infondata.
L'appellante lamenta che l'art. 4 del D.L. 44/2021 (che sancisce l'obbligatorietà del vaccino per gli esercenti le professioni sanitarie, poi estesa ad altre categorie professionali, e prevede l'esenzione solo in caso di accertato pericolo per la salute) sia in contrasto con l'art. 71 della Direttiva 2001/83/CE
(Codice comunitario sui medicinali), che stabilisce l'obbligo di prescrizione medica per determinati farmaci, tra cui anche i vaccini come TY e
EV.
Secondo l'appellante, l'obbligo imposto dal legislatore italiano di
34 somministrare un vaccino senza una prescrizione medica preventiva contravverrebbe alla norma unionale, la quale esige una valutazione libera, individuale e discrezionale del medico per ogni singolo caso, cosa che la disciplina interna avrebbe del tutto obliterato.
Chiede pertanto che la Corte sollevi questione di rinvio pregiudiziale dinnanzi alla CGUE ai sensi dell'art. 267 lett. a) (rectius lett. b) TFUE per contrarietà della disciplina interna rispetto alle disposizioni unionali sull'obbligatorietà della prescrizione medica di determinate categorie di farmaci.
Il Collegio ritiene che la supposta antinomia tra la norma interna e il diritto unionale sia insussistente.
Invero, secondo le modalità di somministrazione dei vaccini anti-COVID-19 introdotte dal D.L. 44/2021 (e dal piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ivi richiamato), l'inoculazione del vaccino avviene comunque ad opera di un medico, previa anamnesi approfondita del soggetto, valutazione clinica dell'idoneità del paziente e raccolta del consenso informato.
Prevede l'art. 4 comma 2 del D.L. 44/2001 che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
In presenza di un'obbligatorietà vaccinale disposta ex lege per determinate categorie professionali, l'attività del medico si concentra dunque necessariamente sulla verifica della sussistenza di controindicazioni cliniche al vaccino per quel specifico soggetto.
A giudizio di questa Corte, tale attività clinica corrisponde pienamente alla
"prescrizione medica" come definita all'art. 1 della Direttiva 2001/83/CE (e ripresa testualmente dal D.Lgs. 219/2006 traspositivo della fonte eurounionale), prevista come obbligatoria per determinate categorie di farmaci, e che consiste nella “ricetta medica rilasciata da un professionista
35 autorizzato a prescrivere medicinali”.
La prescrizione medica, quale atto che autorizza la dispensazione di un medicinale, nel contesto dell'obbligo vaccinale si traduce non tanto nella scelta da parte del medico del farmaco da somministrare per la cura, quanto nella valutazione dell'opportunità clinica dell'inoculazione per quel determinato soggetto, risolvendosi nella verifica della non sussistenza di controindicazioni che ne impongano l'esenzione o il differimento.
Poiché il rispetto della valutazione clinica e dell'anamnesi da parte del medico
è stato dunque garantito nella specie, non si ravvisa alcun sospetto di antinomia tra la fonte interna e quella unionale, che possa indurre questa
Corte a sollevare questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267 lett. b) TFUE.
3.5. Con un ulteriore motivo di appello, l'appellante censura il seguente capo dell'impugnata sentenza:
“❖ il giudice afferma “Merita, poi, un breve cenno la memoria conclusionale di parte attrice. Allega che EMA avrebbe inserito o fatto inserire nel foglio illustrativo di due vaccini come eventi secondari indesiderati anche eventi letali.
Su base di tale considerazione “le scandalose sentenze della Corte (allo stato
In-) Costituzionale in punto obbligo “vaccinale”-Covid-19 a maggior ragione non hanno alcun valore (cfr. pag. 4 della memoria conclusionale). A tal proposito va solo aggiunto che finché EMA non revoca l'autorizzazione il farmaco esso potrà essere utilizzato nei limiti dell'autorizzazione.
Ma più importante, se anche una Sentenza della Corte Costituzionale fosse
“scorretta”, allora comunque in uno stato di diritto il Giudice deve attenersi a ciò che è il quadro normativo attuale. Il Tribunale non è autorizzato in nessun modo
a sindacare sulle sentenze della Corte Costituzionale, o a disattendere le sue pronunce, o a disapplicare la legge. In altri termini, se anche la Sentenza della
Suprema Corte fosse “sbagliata” e quindi incostituzionale, a tanto il Giudice non può porre rimedio con un comportamento manifestamente contrario all'assetto costituzionale. Ciò posto, il Tribunale non può che applicare le leggi vigenti”.
36 Afferma l'appellante che tale parte motivazionale non è corretta in quanto avrebbe travisato i principi costituzionali e di diritto unionale: in particolare, il giudice di prime cure avrebbe acriticamente aderito ai precedenti costituzionali (peraltro di rigetto e dunque privi di efficacia erga omnes), obliterando l'obbligo di accertamento della verità materiale ex artt. 24, co. 1,
e 101 Cost., nonché artt. 99, 112, 115 e 420 c.p.c. e art. 2907 c.c.; evidenzia inoltre che le sentenze della Consulta (tra cui n. 14/2023, n.
185/2023, n. 186/2023), che hanno ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale per
Covid-19, non hanno preso in considerazione la documentazione ufficiale dell'EMA, della Commissione Europea e dei produttori, dalla quale risulta l'assenza di prova sull'efficacia preventiva dei vaccini rispetto all'infezione virale e alla trasmissibilità, la presenza di gravi effetti collaterali, ivi inclusa la morte, indicata tra gli eventi avversi noti e previsti, la natura sperimentale e a base genica delle sostanze somministrate, la mancata previsione e applicazione della prescrizione medica obbligatoria, condizione imposta dal diritto europeo per la somministrazione di tali medicinali;
la Corte
Costituzionale avrebbe invece fondato le proprie decisioni esclusivamente su relazioni e materiali forniti da enti nazionali (AIFA, IS, Ministero della Salute), omettendo di considerare gli atti delle istituzioni sovranazionali competenti
(EMA, Commissione UE).
3.5.1. Ebbene, occorre rilevare come tali doglianze si risolvano in definitiva in una reiterazione degli argomenti già spesi nelle precedenti censure sollevate ai sopra menzionati capi della sentenza di prime cure, per cui si fa richiamo alle considerazioni già sopra estese ai punti 3.3 e 3.4., anche circa l'assenza di ragioni fattuali per sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 4ter D.L. 44/2001 dinnanzi alla Corte Costituzionale.
3.5.2. L'appellante lamenta altresì, rispetto a tale capo della decisione impugnata, la specifica violazione dei diritti fondamentali, in particolare degli artt. 2, 3, 13, 32, 101 Cost., nonché dell'art. 8 CEDU, in quanto l'imposizione del trattamento obbligatorio sarebbe avvenuta in assenza di reali garanzie di efficacia, sicurezza e proporzionalità, con minaccia di perdita del lavoro e del sostentamento e senza il rilascio di prescrizione medica, in violazione del
37 diritto all'autodeterminazione e alla tutela della salute;
di qui la richiesta che il giudice del merito proceda all'accertamento autonomo dei fatti di causa, senza considerazione delle citate pronunce della Corte Costituzionale.
Con specifico riguardo alla dedotta violazione dell'art. 8 della CEDU, evidenza questo Collegio che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la
Corte EDU con la pronuncia VA e altri c. CA CE (8 aprile
2021), interpretando la portata dell'art. 8 della CEDU, ha affermato il principio di diritto secondo cui, nonostante un obbligo vaccinale imposto da uno Stato costituisca una pregnante ingerenza nel godimento dei diritti garantiti dalla Convenzione, tuttavia esso non rappresenta ex se una violazione della medesima, dovendosi piuttosto valutare ai fini della conformità dell'obbligo vaccinale introdotto dalla disposizione interna, la sussistenza di proporzionalità tra il fine perseguito e le relative misure adottate.
Nel caso delle vaccinazioni Covid 19, le misure adottate normativamente risultavano dunque verosimilmente necessarie, giustificate e proporzionate come già sopra evidenziato, a fronte della portata e della straordinarietà di una pandemia sviluppatasi su scala mondiale.
3.6. Con ulteriore motivo l'appellante censura la seguente parte di sentenza:
“(Sesto Capo della sentenza impugnato)
❖ Laddove il giudice afferma che: “Infine, per quanto riguarda il contratto di acquisto dei vaccini richiamato nelle note finali di parte ricorrente, si tratta del contratto quadro d'acquisto del 2020, ed è chiaro che al momento non si potevano sapere e conoscere l'effetto e l'efficacia del vaccino, che al momento era solo in via di sviluppo. L'eccezione è quindi priva di prego logico giuridico.”
Afferma l'appellante che il contratto quadro di acquisto sarebbe stato firmato un mese prima dell'autorizzazione per l'immissione sul mercato ed il contestuale inizio della campagna “vaccinale”, quando i vaccini si trovavano già in piena fase di produzione;
nel contratto il produttore avrebbe esplicitamente dichiarato che la sostanza avrebbe dovuto essere studiata anche dopo la fornitura e inoculazione nei cittadini.
38 3.6.1. Il motivo, per come formulato, non lascia intendere quale sia la critica alla motivazione del primo giudice, né la pertinenza rispetto alla validità dell'obbligo vaccinale contestata dall'appellante.
In ogni caso si evidenzia che da tale affermazione in contratto non emerge il presunto carattere “sperimentale” dei farmaci in oggetto, su cui si richiamano le considerazioni già spese al punto 3.4.
3.7. Infine, l'appellante impugna il capo della sentenza (“settimo capo”) relativo alle spese di lite, lamentando che la condanna a suo carico sarebbe ingiusta e clamorosa espressione dell'assenza dello Stato di diritto.
Tale motivo è assorbito dalla statuizione sulle spese di lite conseguente al rigetto dell'appello.
4. Vista la soccombenza dell'appellante anche nel grado di appello, egli è tenuto alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado agli enti convenuti ed all'appellata ex art. 91 c.p.c.
Quanto alle spese di primo grado, trova conferma la statuizione del Tribunale.
Quanto a quelle del secondo grado, esse vengono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (Tab. 12 – valore di lite da € 5.200,00 a € 26.000,00), con utilizzo dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, e dunque in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali sui compensi, oltre accessori previsti per legge.
Si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta – definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti della Parte_1 [...]
[...]
[...] con ricorso in appello avverso la sentenza del Controparte_14
Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 135/2023, pubblicata in data
16.11.2023, rigetta
l'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente giudizio d'appello, che liquida in € 5.809,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per spese generali sui compensi, oltre accessori di legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto, se dovuto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi di a Parte_1 norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
La Presidente dott.ssa IS TI
La Consigliera est. dott.ssa Silvia Rosà
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