Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Caterina Garufi Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.3452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 23-1-2025 e vertente tra
in RO (cf. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in RO, via Paolo Emilio n.28, presso lo studio dello avv. Giampaolo Fantozzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ), elett.te dom.ta in RO, piazzale Controparte_1 CodiceFiscale_1
Clodio n.32, presso lo studio dell'avv. Pasquale Bertone che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.6101/2021 emessa dal Tribunale di RO
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellata: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Controparte_1
opposizione, innanzi al Tribunale di RO, avverso il decreto ingiuntivo n.23063/18, emesso ad istanza del per l'importo di €.9.176,43 oltre interessi e Parte_1
spese, somma dovuta in virtù di delibera assembleare del 21-2-2018 per spese condominiali relative all'anno 2017 (€.5.176,43 a titolo di spese ordinarie ed €.4.000,00 per spese straordinarie) nonché in virtù del bilancio preventivo 2018 e relativo piano di riparto.
Deduceva che dai documenti contabili il suo debito ammontava a soli €.3.050,42 e riguardo alle spese straordinarie non esisteva alcuna approvazione assembleare.
Assumeva di vantare un credito nei confronti dell'ente di gestione pari ad €.7.815,84, importo comprensivo di sorta capitale e spese legali, dovuto in virtù di un provvedimento emesso in data 17-9-2018 dal Tribunale di RO e riferito a danni subiti a causa di infiltrazioni.
Eccepiva la compensazione e chiedeva accertarsi l'esistenza di un residuo credito ammontante ad €.4.764,12, con condanna del alla restituzione delle somme Parte_1
pagate in eccesso pari ad €.3.674,74 oltre interessi.
Resisteva il Controparte_2
La causa veniva definita, allo stato degli atti, con sentenza n.6101/21: il Tribunale di RO, in accoglimento dell'opposizione a) revocava il decreto ingiuntivo b) condannava il alla restituzione dell'importo di €.3.674,74 c) condannava Parte_1
l'ente al pagamento delle spese processuali. 3
Osservava il Tribunale che
-gli oneri a carico dei condòmini ed oggetto di ripartizione, approvati con delibera del 21-2-
2018, ammontavano, riguardo alla posizione dell'opponente, ad €.3.050,42;
-nulla emergeva dagli atti sulle ulteriori somme di cui al titolo monitorio, non risultando che fosse stata oggetto di approvazione la ripartizione di €.2.058,00 relativa a quote per lavori di manutenzione, di €.12,69 quale saldo per lavori eseguiti al cancello e di €.124,00 riferite alla
“quinta rata ascensore”;
-non veniva prodotta dalle parti la delibera assembleare assunta in data 4-7-2012;
-riguardo ai lavori straordinari (€.4.000,00 posti a carico dell'opponente) non emergeva l'effettiva approvazione né nella seduta del 21-2-2018 né in precedenti riunioni;
-l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente meritava accoglimento limitatamente alla somma di €.7.024,64, importo dovuto in virtù dell'ordinanza resa dal Tribunale di RO nel procedimento Rg. 9064/2018;
-l'ente di gestione aveva riconosciuto il debito portandolo in parziale compensazione del credito vantato nei confronti dell'opponente;
-il titolo monitorio doveva, quindi, essere revocato ed il condannato alla Parte_1
restituzione di €.3.674,74.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, il Parte_1
chiedendone la riforma.
[...]
Resisteva EC OC . CP_1
La causa all'udienza del 23-1-2025, sulle conclusioni in atti, assegnati termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione 4
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che in data 21-2-2018 l'assemblea condominiale aveva approvato la costituzione di un fondo spese di €.25.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria e che la somma di €.2.057,26 rappresentava la quota dovuta da
, titolare di 82,29 millesimi. Controparte_1
Assume che la circostanza secondo cui non era stato approvato il piano di ripartizione non incideva sull'esistenza del credito condominiale.
Adduce che il 2-12-2020 l'assemblea approvava il rendiconto consuntivo e che si era provveduto alla contabilizzazione del pagamento di €.2.058,00, somma versata dall' appellata a seguito della emissione del titolo monitorio.
Con il secondo motivo di gravame l'ente di gestione deduce che la somma di €.4.000,00 era riferita ad una pregressa posizione debitoria dell'appellata maturata negli anni e riportata nel rendiconto approvato in data 21-2-2018.
Assume che l'unico rimedio previsto dall'ordinamento per contestare il documento contabile
è costituito dall'impugnazione ai sensi dell'art. 1137 c.c., azione mai proposta.
Adduce che il credito, trattandosi di spesa straordinaria, non poteva ritenersi prescritto e rileva che in riferimento alla somma di €.124,00 (lavori ascensore) ed €.12,69 (lavori cancello) il Tribunale, a fronte di una generica eccezione di prescrizione sollevata dalla condòmina, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, aveva dichiarato che tali somme non trovavano riscontro nel piano di ripartizione.
I motivi appaiono infondati.
Osserva la Corte che
-dall'esame della documentazione prodotta in sede monitoria emerge che il credito del nei confronti dell'appellata, risultante dal rendiconto 2017 nonché dal bilancio Parte_1
preventivo 2018, approvati dall'assemblea condominiale in data 21-2-2018, ammonta complessivamente ad €.3.050,42 a titolo di oneri condominiali, di cui €.1.389,74 per spese ordinarie anno 2017, €.1.454,95 per spese ordinarie anno 2018 ed €.205,73 per fondo spese legali annualità 2018; 5
-come correttamente affermato dal giudice di prime cure, l'ulteriore credito di €.2.057,26 richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo riferito a lavori straordinari non risulta in alcun modo documentato;
-nel verbale assembleare del 21-2-2018 si legge testualmente “l'assemblea approva all'unanimità l'esecuzione dei lavori ritenuti dal tecnico necessari in ragione del progetto che sarà
all'uopo redatto .….. riferiti quanto alle parti comuni ai lastrici solari di copertura, ai pilastri ed ai bocchettoni che evidenziano criticità nonché ai frontalini del solaio lato garage”……..Viene confermato l'apprezzamento e l'appalto all' impresa Promotea stanziamento all'uopo la somma
prudenziale massima per le sole opere comuni di €.25.000,00 comprensive di iva, oneri direzione lavori, responsabile per la sicurezza e gestione amministrativa”;
-il credito preteso dal non può trarre origine “dalla costituzione di un fondo spese Parte_1
di €.25.000,00”, atteso che alla delibera impugnata in riferimento ai lavori di straordinaria manutenzione deve essere riconosciuto carattere meramente preparatorio ed interlocutorio;
-qualora volesse ritenersi che la deliberazione sopra citata sia idonea alla costituzione del fondo sarebbe stato necessario, in mancanza di un piano di ripartizione (documento che non deve ritenersi, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, strettamente necessario ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo qualora sprovvisto di provvisoria esecuzione), che l'ente di gestione avesse specificato i criteri e le modalità di riparto;
-in relazione alla somma di €.4.000,00, pretesa dal per residue quote riguardanti Parte_1
lavori straordinari riferiti ad anni precedenti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la debitoria non emerge in alcun modo dalla documentazione versata in atti;
-quanto agli importi di €.124,00 (quinta quota lavori ascensore) ed €.12,69 (saldo lavori cancello), infondata risulta l'eccezione di non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato atteso che parte appellata aveva contestato in primo grado l'insussistenza del credito in quanto non provato.
La richiesta dell'appellata di condanna dell'ente di gestione al risarcimento del danno per lite temeraria non può trovare accoglimento in mancanza dei presupposti di cui all'art.96 c.p.c.. 6
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M.55/2014), con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto dal Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, nei confronti di
[...] [...]
avverso la sentenza n.6101/2021, emessa dal Tribunale di RO, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.3.966,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in RO, il 15-5-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano