Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025 , nella causa iscritta al n. 4114 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'avvocato
Francesco Pacelli, nel cui studio, sito in S.Salvatore Telesino alla Via Cerreto
n.44,elegge domicilio;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 CP_ rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in via
Foschini 28 Benevento, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale, giusta procura generale alle liti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente con ricorso depositato in data 17.10.2023 ha impugnato la CP_ comunicazione con la quale l' ha richiesto la restituzione di € 4.104,22 versati a titolo di assegno sociale.
Parte ricorrente ha, eccepito la mancanza di prova del credito, la prescrizione dei crediti e la loro irripetibilità per mancanza di dolo. CP_ Si è costituito l' con memoria depositata il 7.3.2024 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* La controversia riguarda la legittimità delle comunicazioni del 20.3.2024 con cui l' CP_1 ha chiesto al ricorrente la restituzione della somma di € 4.104,2 pagata sulla pensione
* In primo luogo il ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa restitutoria.
Nelle ipotesi di indebito, deve applicarsi la prescrizione decennale decorrente dalla data del pagamento in quanto il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta della sfera giuridica (Cass. 2287/2004). Dunque, in tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli artt. 2033
e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 cod. civ. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale (Cass. 16612/2008). CP_ L' ha provato di aver interrotto la prescrizione avendo richiesto la restituzione dell'indebito relativo al periodo 1.1.2019 al 31.12.2017 con le richieste e solleciti notificati in data 30.1.2019, 5.11.2019 ed in data 11.6.2021, pertanto nel rispetto del termine di prescrizione decennale.
* In punto di diritto va premesso che l'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale. All'indebito relativo ad una prestazione assistenziale non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019, Cass n.24180/2022), alla fattispecie in discorso si applicano i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte di legittimità ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del
2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile"
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura liter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". Con la sentenza n.28163/2018 la Suprema Corte ha precisato “ Come già affermato da Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) e le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonché nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988” . Quindi, la Cassazione, dando atto di dare continuità ad un proprio orientamento, ha pure affermato che “ Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art.2033 cod. civ. che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. 12 luglio 2017, n.17216) che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte"
In particolare - come di recente precisato dalla Suprema Corte proprio sulla questione che qui viene in rilievo con la sentenza 30 giugno 2020, n. 13223 e con la sentenza 15 ottobre 2019, n. 26036 - l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale, o di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato-
Sulla scorta di tali argomenti si ricava dunque il principio secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento nel percettore e la regolazione indebita non gli sia addebitabile.
Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza 13915 del 20.05.2021 ha recentemente affermato che “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili – quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 – a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. In senso conforme anche Cass. 30.06.2020 n. 13223 , secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali,abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione, comunque, non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o Controparte_2 ha l'onere di conoscere”.
*
Tanto permesso nel caso si specie, la parte non contesta affatto la sussistenza dell'indebito e la sua causale, non avendo negato di essere effettivamente titolare di una pensione estera, limitandosi a contestare la richiesta di restituzione avanzata dall' CP_1 deducendo l'assenza di dolo . Ebbene è evidente che l'omessa dichiarazione del possesso della pensione estera, mai comunicata all' , integra l'elemento soggettivo del dolo e determina, pertanto, la CP_1 ripetibilità dell'assegno sociale indebitamente percepito. CP_ In mancanza di comunicazione l' certamente non avrebbe potuto risalire all'esistenza dell'ulteriore reddito da pensione estera, neppure interrogando gli archivi dell'Amministrazione finanziaria. Nella specie, concernendo l'indebito importi erogati a titolo di assegno sociale, e dunque relativi a somme aventi, per natura e funzione, indubbia natura assistenziale
[riguardando misure previste dal legislatore a sostegno del reddito (vd. in motivazione, tra le altre, Cass. n. 16859/2005 e, per l'assegno, Cass. n. 3214/2018, n. 635 del 2015 e n. 13200 del 2013)], tale fattispecie deve essere vagliata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua l'indebito determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale deve considerarsi ripetibile solo a partire dalla data di emissione del provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludevano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens" e che configurino una situazione di dolo (comunque non riscontrabile a fronte della mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosceva Controparte_2
o che avrebbe dovuto conoscere).
Nel caso di specie, in cui il reddito da pensione estera non era conosciuto né conoscibile dall' , non essendo stato comunicato né inserito nelle dichiarazioni reddituali, deve CP_1 ritenersi che ricorra l'ipotesi del dolo idoneo a consentire l'integrale ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Il ricorso va quindi rigettato.
*
Le spese seguono la soccombenza e sono liquida nella misura indicata in dispositivo in misura minima attesa la natura interpretativa delle questioni affrontate
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2.condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 886,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Benevento, 8.6.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana Mari