Articolo 207 ter del Codice delle assicurazioni private
Articolo 207 bisArticolo 182
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30 giugno 2015
Art. 207-ter. (( (Consultazione tra autorita' di vigilanza) )) (( 1. Fatti salvi gli articoli 206-bis e 206-ter, 207-septies e 212-bis, le autorita' di vigilanza interessate, quando una decisione e' rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorita' di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza sui seguenti aspetti:
a) le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'autorizzazione delle autorita' di vigilanza;
b) la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorita' di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilita' ai sensi dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' conformemente agli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorita' di vigilanza sul gruppo e' sempre consultata.
2. In ogni caso le autorita' di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorita' di vigilanza.
3. Fatti salvi gli articoli 206-bis, 206-ter, 207-septies e 212-bis, un'autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo puo' decidere di non consultare le altre autorita' di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre autorita' di vigilanza interessate. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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