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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/12/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1209/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
LI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1209/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NC ER, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NC ER
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA ( ) C.F._2
VIA NC PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA
RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Deve essere accolta la domanda di parte ricorrente, stante l'acquiescenza di parte resistente in ordine all'an e all'adesione di parte ricorrente al riconteggio di parte resistente. La richiesta rivalutazione monetaria non spetta, trattandosi di lavoro alle dipendenze della P.A.
Le spese di lite seguono la soccombenza e ben possono essere contenute nei valori minimi dello scaglione di riferimento stante il comportamento processuale collaborativo di ambo le parti.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la voce retributiva del “Compenso Individuale Accessorio” per il periodo indicato in fatto;
2. NN l'Amministrazione resistente alla corresponsione del
“Compenso Individuale Accessorio”, illegittimamente non corrisposto, per il periodo di servizio prestato dalla ricorrente. per un ammontare di €1.135,43
oltre interessi, previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio, così come dedotti in fatto ed erogare le somme così determinate in favore del ricorrente.
3. NN parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente
– delle spese di lite, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 03/12/2025
Il giudice
Giorgio LI
2
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
LI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1209/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NC ER, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NC ER
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA ( ) C.F._2
VIA NC PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA
RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Deve essere accolta la domanda di parte ricorrente, stante l'acquiescenza di parte resistente in ordine all'an e all'adesione di parte ricorrente al riconteggio di parte resistente. La richiesta rivalutazione monetaria non spetta, trattandosi di lavoro alle dipendenze della P.A.
Le spese di lite seguono la soccombenza e ben possono essere contenute nei valori minimi dello scaglione di riferimento stante il comportamento processuale collaborativo di ambo le parti.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la voce retributiva del “Compenso Individuale Accessorio” per il periodo indicato in fatto;
2. NN l'Amministrazione resistente alla corresponsione del
“Compenso Individuale Accessorio”, illegittimamente non corrisposto, per il periodo di servizio prestato dalla ricorrente. per un ammontare di €1.135,43
oltre interessi, previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio, così come dedotti in fatto ed erogare le somme così determinate in favore del ricorrente.
3. NN parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente
– delle spese di lite, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 03/12/2025
Il giudice
Giorgio LI
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