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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10434/2024 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi Pt_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Ursula Gamberini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso, chiedendo l'omologa della separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 4 febbraio 2025; chiede altresì che, passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine di legge, sia pronunciato il divorzio, riportandosi al ricorso introduttivo”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, 1 visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 9 settembre 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 [...]
Pt_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 4 febbraio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 30 giugno 2001 a Bologna e che dalla loro unione non sono nati figli;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 4 febbraio 2025, è previsto un trasferimento immobiliare, regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono Parte_1 Parte_2
effettuare il seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione
3.1) CONSENSO ED OGGETTO
Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta ed Parte_1 Parte_2
acquista, la piena proprietà del seguente immobile:
2 -porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna in via Agucchi 183/B costituito da appartamento al piano terzo con annessi un vano cantina e un posto auto, il tutto identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al Foglio 45, Particella 129,
Sub. 7, Zona Cens. 2, Cat. A/3, Classe 3, Cons. 7 Vani, Rendita Catastale Euro
1.084,56 (appartamento); e al Foglio 45, Particella 129, Subalterno 20, Zona Cens. 2,
Cat. C/7, Classe 1, Cons. 10 Mq. Rendita Catastale Euro 28,41 (posto auto).
In confine con parti comuni da più lati e ragioni (appartamento). Persona_1
Parti comuni da più lati e ragioni Polmonari (posto auto).
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, come descritte nell'infracitato atto di provenienza del 4 maggio 1989.
3.2) PROVENIENZA
Il bene in oggetto è pervenuto alla parte cedente quanto al diritto di superficie, per acquisto con atto del notaio di Bologna in data 4 maggio 1989 Persona_2
repertorio n. 36060/3798 registrato a Bologna Atti Pubblici il 24/5/1989 al n. 5647 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna il 13/5/1989 al n.14514 Reg. Gen. e n. 9126 Reg. Part.; quanto al diritto di proprietà dell'area per acquisto fattone con atto del notaio di Bologna in data 1 aprile 2005 Persona_3
Rep. n. 90606/21449, trascritto a Bologna il 14 aprile 2005 al n. 21941 Reg. Gen. e n.
12889 Reg. Part..
Il bene immobile con le relative pertinenze viene trasferito a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
3.3) GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima
3 provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
3.4) DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente signor Pt_1
dichiara che:
[...]
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza di licenze di costruzione rilasciate dal Sindaco di Bologna in data
5.12.1976, protocollo generale n. 33574 e in data 26.10.1980 protocollo generale n.
34754 e dichiarato abitabile su domanda registrata in data 31.7.1980 protocollo generale n. 40563;
- dichiara inoltre che presso il Comune di Bologna risultano i seguenti provvedimenti urbanistici:
- in data 2 giugno 1993 Prot. n. 52943, Comunicazione per asseverazione opere interne ex art. 26 legge 47/85;
- in data 3 luglio 2012 Prot. n. 163014, SCIA per chiusura di tettoia con passaggio da superficie accessoria ad utile;
- in data 4 aprile 2013 Prot. n. 77365 CILA manutenzione straordinaria (art 26 RUE);
- in data 16 maggio 2013 Prot. 118599 nuova agibilità (appartamento);
- dichiara infine che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
3.5) CONFORMITÀ CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 il signor - precisa che i dati di identificazione catastale, come Parte_1
sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data 6/5/2013 Prot. n. BO0068257 (appartamento) e in data
4 22/7/1980 Prot .n 10255 (posto auto) che sia allegano sub A) alle quali le parti fanno riferimento.
- dichiara il cedente e la cessionaria signora ne prende atto, che i dati catastali Pt_2
e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
3.6) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera B) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 10101-584470-
2024 rilasciato in data 3 luglio 2024 dal geometra quale tecnico abilitato. CP_1
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
3.7) ASSENZA DI MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) che il corrispettivo del presente trasferimento pari a euro 50.000,00 (cinquantamila) viene pagato in data odierna mediante assegno circolare n. 7405012500-02 emesso dalla Banca UNICREDIT filiale di Bologna Piazza Trento e Trieste in data 23 gennaio
2025, somma per la quale che la parte cedente, con questo atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.
5 3.8) RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
3.9) EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa del presente verbale.
3.10) RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
3.11) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione
Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 1° ottobre
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 27 gennaio 2025); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi
6 riconciliare, con la conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione della causa e che pertanto la clausola n. 15 riportata a verbale, nella parte relativa alla regolamentazione delle spese del processo e sotto riportata, dovrà essere confermata dai ricorrenti nel prosieguo del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 6 Parte_1
giugno 1957 e nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_2
matrimonio a Bologna il 30 giugno 2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 285, parte I, dell'anno 2001;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
c) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto fanno.
2) Le parti nulla si corrisponderanno a titolo di reciproco mantenimento, essendo le stesse economicamente autosufficienti”.
3)”A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile”, “il signor cede e trasferisce alla signora Parte_1
che accetta ed acquista, la piena proprietà del seguente immobile: - Parte_2
porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna in via Agucchi 183/B costituito da appartamento al piano terzo con annessi un vano cantina e un posto auto, il tutto identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al Foglio 45, Particella 129,
Sub. 7, Zona Cens. 2, Cat. A/3, Classe 3, Cons. 7 Vani, Rendita Catastale Euro
1.084,56 (appartamento); e al Foglio 45, Particella 129, Subalterno 20, Zona Cens. 2,
Cat. C/7, Classe 1, Cons. 10 Mq. Rendita Catastale Euro 28,41 (posto auto). In confine
7 con parti comuni da più lati e ragioni (appartamento). Parti comuni da Persona_1
più lati e ragioni Polmonari (posto auto). All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”, come descritte nell'atto di provenienza del 4 maggio 1989. Le parti dichiarano “che il corrispettivo del presente trasferimento pari a euro 50.000,00
(cinquantamila) viene pagato in data” 4 febbraio 2025 “mediante assegno circolare n.
7405012500-02 emesso dalla Banca UNICREDIT filiale di Bologna Piazza Trento e
Trieste in data 23 gennaio 2025, somma per la quale che la parte cedente” “rilascia ampia e liberatoria quietanza”. “La parte cedente signor rinuncia Parte_1
all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa del presente verbale”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 4 febbraio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“4) Con la definizione dell'accordo di cui sopra le parti danno atto di avere così tra loro regolato ogni rapporto, di non avere alcuna ulteriore reciproca pretesa di carattere patrimoniale, nonché di avere tra loro definito ogni diverso rapporto, anche passato e derivante da qualsivoglia titolo, ad eccezione delle pattuizioni di cui al presente ricorso.
5) Le spese del presente procedimento si vogliono compensate e poste al 50% di ciascuna parte. Tutte le spese inerenti al trasferimento immobiliare saranno a carico della parte acquirente, OR;
Parte_2
d) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale;
e) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
f) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
4 febbraio 2025.
8 Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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