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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/11/2025, n. 6765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6765 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA così composta:
Dr. Franca Mangano Presidente Dr. Gisella Dedato Consigliere relatore Dr. Adolfo Ceccarini Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2620 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
NE CE, come da procura in atti
APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pagano Andrea, come Controparte_1 da procura in atti
APPELLATO
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stingone Carmine, Controparte_2 come da procura in atti
APPELLATA
E
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Falivene Filippo, come Persona_1 da procura in atti
APPELLATI
E
r.g. n. 1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Petrone Angelo, come da CP_6 procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4917/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 27/03/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri Per_1 Pt_2 Pt_1 convenivano in giudizio il Sig. per ivi sentire accogliere le
[...] Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Roma, contrariis reiectis, 1) dichiarare che e in quanto figli legittimi di Pt_2 Pt_1 Persona_1 Persona_2 deceduta a Roma il 12.02.2005, hanno diritto, ex art. 537 c.c. alla riserva di 2/9 (due noni) ciascuno dell'asse relitto della propria madre, e così in totale di quota pari a 2/3 dello stesso;
2) accertare e dichiarare che le disposizioni di ultima volontà della predetta, di cui al testamento olografo pubblicato con verbale rep. 71544 del
05.05.2005 del notaio Dott. Prof. di Roma sono lesive dei diritti degli Persona_3 istanti, legittimari pretermessi nella misura indicata sub. 1); 3) per l'effetto, accertare, con efficacia costitutiva ed effetto retroattivo – relativamente all'entità della lesione – delle disposizioni testamentarie di in favore di 4) Persona_2 Controparte_1 con vittoria di spese tutte di lite, e con espressa riserva, all'esito vittorioso del presente giudizio, dell'azione di restituzione ex art. 563 c.c. a carico dei terzi acquirenti con sede in 60122 Ancona (AN) al corso Stamira n° 16, codice fiscale Controparte_7
, e con sede in 00146 Roma (RM) al Viale Guglielmo P.IVA_1 CP_8
Marconi n° 440, codice fiscale , in relazione, rispettivamente ai seguenti P.IVA_2 beni immobili: - n° 4 (quattro) magazzini in Roma (RM) alla Via Sassonegro n° 98, rispettivamente descritti con la lettera “A” di metri quadrati 265, con lettera “B” di metri quadrati 263, con lettera “C” di metri quadrati 324 e con lettera “D” di metri quadrati 328, censiti nel Catastato Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1024, particella 483, rispettivamente con i subalterni 2,3,4 e 5; - appartamento sito in Roma
(RM) sulla via Caio Canuleio n° 83 ed il box n°24 di Via Sestio Calvino n° 130, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1965, rispettivamente con la particella 182 subalterno 92 e con la particella 660 subalterno 24”.
Benché ritualmente intimato, rimaneva contumace. Controparte_1
r.g. n. 2 Interveniva la rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_9 al Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere con qualsiasi statuizione le domande tutte promosse da e contro per i Pt_2 Per_1 Parte_1 Controparte_1 motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
Interveniva, altresì, rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia CP_10 il Tribunale, limitatamente a quando pretese dagli attori con riferimento agli immobili di proprietà del Sig. siti in Via San Liberato n. 7 NT (RI) ed CP_1 esattamente 1) immobile in catasto Terreni, foglio 11, particella 251; 2) immobile in catasto Terreni, foglio 11, particella 244; 3) immobile in catasto Terreni, foglio 11, particella 240; 4) immobile in catasto Urbano al foglio 11, particella 242, sub. 1 categoria A/5, classe 1, consistenza 6 vani, piano T-1-2; 5) immobile in catasto Urbano al foglio 11, particella 655, categoria A/3, classe 2, consistenza 2,5 vani, piano T-1 (per
1/19) respingere ogni domanda promossa dai Sigg.ri e Pt_2 Per_1 Pt_1 contro il Sig. anche previo accertamento della natura
[...] Controparte_1 simulata del giudizio in cui si interviene”
Nel corso della fase di istruttoria veniva disposta c.t.u., dal precedente giudice istruttore, sul patrimonio ereditario della Sig.ra e, in data 17/01/2017, Persona_2 il procedimento veniva interrotto per il decesso del Sig. per poi Persona_1 essere riassunto dai Sigg.ri e con ricorso depositato in data Pt_1 Parte_2
24/02/2017 e notificato agli eredi del Sig. che non si costituivano in Persona_1 giudizio. (..)
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“- respinge la domanda per le ragioni indicate in parte motiva;
- condanna e , in solido, al pagamento in favore Parte_2 Parte_1 di e la delle spese di lite, che liquida, per ciascuno, CP_10 Controparte_9 in € 37.951,00 quale compenso professionale (di cui € 5.989,00 fase studio, € 3.951,00 fase introduttiva, € 17.594,00 fase istruttoria ed € 10.417,00 fase decisionale), oltre iva,
c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con oneri di
CTU definitivamente a carico degli attori;
- nulla per le spese nei confronti di e .”. Controparte_1 Persona_1
Queste le motivazioni poste a fondamento della decisione:
“Orbene, la domanda è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
Sin dalla costituzione in giudizio, in data 10.01.2013, l'intervenuta CP_11
[...] eccepivano la seguente circostanza: “Sul piano formale, gli attori affermano di
[...] essere eredi legittimari (perché figli legittimi) della defunta ma non Persona_2 offrono alcuna allegazione documentale a sostegno di questa affermazione;
affermazione che, dunque, questa difesa contesta decisamente, perché allo stato manca la prova che e siano davvero tutti figli legittimi di Per_1 Pt_2 Parte_1
e, in quanto tali, eredi legittimari pretermessi dalle disposizioni Persona_2 testamentarie della de cuius medesima.” (..)
Come già stabilito con ordinanza dal precedente giudicante, l'intervento spiegato da deve ritenersi ammissibile in quanto sorretto da interesse ad agire, Controparte_9 per i riflessi dell'odierno accertamento sull'azione di restituzione (art. 563 c.c.) che gli attori riservano di instaurare, ma che evidentemente è ad essa strettamente connessa, costituendone un imprescindibile antecedente logico giuridico;
inoltre, l'intervento deve qualificarsi come adesivo dipendente, in quanto la posizione dell'intervenuta risulta dipendente dalla tutela della posizione processuale del e nel CP_1 contempo mira a tutelare anche interessi propri (art. 100 c.p.c.), quali il consolidamento dell'acquisto inter vivos degli immobili alienati, alla , Controparte_9 da quest'ultimo.
A fronte della indicata eccezione (rilevabile d'ufficio), gli attori, pur facendo riserva, all'udienza del 29.01.2013 di “fornire la prova dello status di figli legittimi”, non solo non vi provvedevano nemmeno con le memorie finali (indipendentemente dall'eventuale loro ammissibilità), ma chiedevano, in sede di memoria di replica, la rimessione in termini per produrre tale certificazione, sulla base di un asserito mutamento della giurisprudenza di legittimità.
L'istanza di rimessione in termini non è evidentemente ammissibile, stante
l'estremo ritardo con la quale è stata formulata (ritardo apprezzabile anche in riferimento alla asseritamente nuova giurisprudenza evidenziata, risalente al 2016) che non consente di ritenere sotto alcun profilo inimputabile alla parte, il mancato deposito dell'anzidetta certificazione. (…)
Gli attori evidenziano che il giudice istruttore non sollevò d'ufficio la relativa eccezione;
ma tale argomentazione è priva di pregio considerato che la questione era stata sollevata da una delle parti costituite in giudizio e, quindi, era stata, dalla stessa, offerta al pieno contraddittorio delle parti sin dalla prima udienza di trattazione.
La legittimazione ad agire, il cui difetto può essere rilevato d'ufficio (Cass.
2951/2016), può non essere specificamente provata dal chiamato all'eredità solo in
r.g. n. 4 caso di mancata contestazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6745 del 19/03/2018; Cass.
n. 22223 del 2014); ora, da un lato come correttamente evidenziato dall'intervenuta
la mancata contestazione del OM non può configurarsi stante Controparte_9 la sua contumacia;
inoltre, la rituale contestazione da parte dell'intervenuta, rende ancor più evidente la necessità della produzione delle idonee certificazioni, al fine di dimostrare la qualità di figli legittimi della de cuius e, dunque, per Persona_4 fornire la prova della propria legittimazione ad agire.
Conseguentemente, la domanda deve essere integralmente respinta;
le ulteriori questioni sollevate dalle parti devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri tariffari medi, tenuto conto del valore della causa (che deve essere desunto dal valore dell'asse ereditario pari ad € 1.474.000,00); con oneri di CTU definitivamente a carico degli attori.
Nulla per le spese nei confronti di e Controparte_1 Per_1
, rimasti contumaci (il secondo in seguito alla riassunzione).”
[...]
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'adita Corte di Appello:
1) dichiarare che e in quanto figli legittimi di Pt_2 Pt_1 Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta a Roma (RM) il 12.02.2005, Persona_2 hanno diritto, ex art. 537 c.c., alla riserva di 2/9 (due noni) ciascuno dell'asse relitto dalla propria madre, e così in totale di quota pari a 2/3 dello stesso (attualmente, per effetto dell'atto dispositivo del 31.03.2015, di cui in premessa, alla Parte_2 riserva di 4/9 e gli eredi di alla riserva di 2/9); Persona_1
2) accertare e dichiarare che le disposizioni di ultima volontà della predetta, di cui al testamento olografo pubblicato con verbale rep. 71544 del 05.05.2005 del Notaio
Dott. Prof. di Roma, sono lesive dei diritti degli istanti, legittimari Persona_3 pretermessi, nella misura indicata sub. 1);
3) per l'effetto, accertare con efficacia costitutiva ed effetto retroattivo,
l'inefficacia – relativamente all'entità della lesione – delle disposizioni testamentarie di in favore di Persona_2 Controparte_1
4) con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, e con espressa riserva, all'esito vittorioso del presente giudizio, dell'azione di restituzione ex art. 563 c.c. a carico dei terzi acquirenti con sede in 60122 Ancona (AN) al Corso Controparte_7
r.g. n. 5 Stamira n° 16, codice fiscale (attualmente dell'avente causa P.IVA_1 [...]
n.q. di incorporante di , e con sede in Controparte_2 Controparte_9 CP_8
00146 Roma (RM) al Viale Guglielmo Marconi n° 440, codice fiscale in P.IVA_2 relazione, rispettivamente, ai seguenti beni immobili:
• n° 4 (quattro) magazzini in Roma (RM) alla Via Sassonegro n.ri 92-94-96-98, rispettivamente descritti con la lettera “A” di metri quadrati 265, con la lettera “B” di metri quadrati 263, con la lettera “C” di metri quadrati 324 e con la lettera “D” di metri quadrati 328, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1024, particella 483, rispettivamente con i subalterni 2, 3, 4 e 5;
• appartamento sito in Roma (RM) alla Via Caio Canuleio n° 83, ed il box n° 24 di Via Sesto Calvino n° 130, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1965, rispettivamente con la particella 182, subalterno 92 e con la particella
660, subalterno 24.”
(..) ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia alla Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda proposta a proprio carico, con ogni conseguenza di legge”.
, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“piaccia alla Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, (..) pregiudizialmente, voglia l'intestata Giustizia (i) respingere l'istanza istruttoria avversaria di ammissione alla produzione per la prima volta in questo giudizio d'appello degli estratti degli atti di nascita di e dichiarandone l'inammissibilità per Pt_2 Pt_1 Persona_1 violazione del divieto di cui all'art. 345 comma 3° cod. proc. civ. e voglia quindi disporre lo stralcio dei documenti medesimi allegati all'atto d'appello sub nn. 2, 3 e 4 o comunque dichiararne l'inutilizzabilità e l'irrilevanza a fini di decisione;
voglia parimenti la Corte d'Appello (ii) dichiarare inammissibile la produzione dell'atto stipulato da in data 09.08.2023 per notaio di Rieti Controparte_1 Persona_5 rep. n. 19450 e per la prima volta versato agli atti di questo giudizio d'appello in allegato alla comparsa di costituzione di esso appellato, giusta il divieto di cui all'art.
345 comma 3° cod. proc. civ. e voglia quindi disporne lo stralcio o comunque dichiararne l'inutilizzabilità e l'irrilevanza ad ogni effetto.
(C) Nel merito, piaccia alla Corte d'Appello di Roma respingere sia l'appello promosso da e sia l'istanza di cessazione della materia del Pt_2 Parte_1
r.g. n. 6 contendere proposta dall'appellato confermando integralmente la Controparte_1 gravata sentenza.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
, e , in qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Persona_1
“Piaccia alla Corte di Appello di Roma, preso atto della intervenuta loro rinunzia dell'eredità di a sua volta figlio legittimo di e Persona_1 Persona_2 riservatario pretermesso nella successione testamentaria di costei, deceduto a
NT (RI) il 09.07.2016, dichiarare, nella loro predetta qualità, il loro difetto di legittimazione, ovvero di interesse a contraddire.” ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto CP_6 dell'appello.
e , con comparsa depositata nel corso del Parte_1 Parte_2 giudizio, hanno così modificato le conclusioni:
“Piaccia alla Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare la cessazione della materia del contendere tra e (e/o loro aventi causa) quali figli legittimi e Pt_2 Pt_1 Persona_1 riservatari pretermessi nella successione testamentaria della madre e Persona_2
l'erede testamentario di questa signor Controparte_1
Con integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio”
e con le note conclusionali, si sono CP_6 Controparte_12 opposti alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata in corso di causa anche da e da Parte_1 Parte_2
Osserva la Corte che, in via preliminare, deve valutarsi la sussistenza o meno dei presupposti per la pronuncia di cessazione della materia del contendere richiesta dagli appellanti e dall'appellato a cui si sono opposti gli Controparte_1 appellati/intervenuti nel giudizio di primo grado.
La domanda di cessazione della materia del contendere trova il suo presupposto nell'atto pubblico del 9.08.2023 (rep. 19450) versato in atti, con cui Controparte_1 erede testamentario di ha riconosciuto in favore dei tre figli della Persona_2 testatrice il diritto alla quota di legittima di 2/9 per ciascuno dell'asse relitto, così riconoscendo le ragioni dei legittimari lesi dalle disposizioni testamentarie di
[...]
Per_2
r.g. n. 7 Tale riconoscimento è sovrapponibile alle domande proposte dagli eredi pretermessi nel presente giudizio ( “dichiarare che e Pt_2 Pt_1 Per_1
in quanto figli legittimi di deceduta a Roma il 12.02.2005,
[...] Persona_2 hanno diritto, ex art. 537 c.c. alla riserva di 2/9 (due noni) ciascuno dell'asse relitto della propria madre, e così in totale di quota pari a 2/3 dello stesso;
2) accertare e dichiarare che le disposizioni di ultima volontà della predetta, di cui al testamento olografo pubblicato con verbale rep. 71544 del 05.05.2005 del notaio Dott. Prof.
di Roma sono lesive dei diritti degli istanti, legittimari pretermessi nella Persona_3 misura indicata sub. 1); 3) per l'effetto, accertare, con efficacia costitutiva ed effetto retroattivo – relativamente all'entità della lesione – delle disposizioni testamentarie di in favore di ). Persona_2 Controparte_1
Per tal motivo, non vi possono essere dubbi che si è verificata la cessazione della materia del contendere ricorrendo essa quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. (Cass. n. 21757/2021).
La produzione dell'atto pubblico del 09.08.2023 (rep. 19450) è ammissibile, in quanto il documento si è formato nel corso del presente giudizio.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “Fermo il divieto dei nova in appello, sancito dall'articolo 345 c.p.c., è anche ben noto che nel procedimento di appello, il divieto di introdurre nuove prove documentali non opera nel caso di fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità nel giudizio di primo grado” (così, Cass. sentenza n. 9211/2022, Cass. sentenza n.
18219/2019, Cass. sentenza n. 5703/2001).
La società ha dedotto che l'atto notarile del 9.08.2023 (rep. Controparte_12
19450), intitolato «riconoscimento di quota di legittima», non ha i requisiti di sostanza idonei e sufficienti a consentirne una qualificazione in termini di manifestazione di volontà volta a produrre gli effetti di un negozio di riduzione, concretizzandosi in una dichiarazione ricognitiva in ordine ai diritti successori spettanti agli appellanti nella loro qualità di eredi legittimari di resa da Persona_2 Controparte_1
In sostanza, ad avviso della , l'atto non esprime alcuna Controparte_13 manifestazione di volontà volta a produrre effetti di natura dispositiva sul patrimonio del dichiarante finalizzati a reintegrare gli eredi legittimari Controparte_1
r.g. n. 8 asseritamente pretermessi nelle rispettive quote di legittima sull'eredità di
[...]
come desumibile anche dalla clausola di cui all'art. 3, ove si legge «il Per_2 comparente dichiara che il presente atto rientra nella categoria degli atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», donde l'atto di riconoscimento potrebbe avere al massimo i requisiti per valere sul piano istruttorio come dichiarazione confessoria sfavorevole al dichiarante nei confronti degli appellanti, giammai potendo valere come atto dispositivo unilaterale idoneo a produrre l'effetto di reintegrare i legittimari asseritamente pretermessi nella loro quota di legittima sull'eredità della de cuius.
Per tal motivo, secondo la società , non c'è spazio per la Controparte_12 pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Osserva la Corte che, al fine di stabilire se sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, deve aversi riguardo alle domande proposte in giudizio e raffrontarle con le vicende successive, donde ove le parti abbiano raggiunto un accordo sulla res litigiosa e a maggiori ragione ove il convenuto abbia riconosciuto integralmente le ragioni poste a fondamento delle domande da parte dell'attore, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere perché “è cessata la lite”.
Nel caso di specie, gli attori con l'atto introduttivo del giudizio si erano limitati a chiedere l'accertamento della lesione della quota di legittima, senza chiedere la reintegrazione;
dunque, l'atto ricognitivo stipulato innanzi al Notaio ha soddisfatto in pieno la domanda di accertamento proposta in sede giudiziale.
Né, tantomeno, la pronuncia di cessazione della materia del contendere può essere ostacolata dall'opposizione di e di per Controparte_12 CP_10
l'assorbente rilievo che non possono assumere una posizione contraria all'adiuvato.
Ed invero, gli interventi sono stati qualificati dal Tribunale adesivi dipendenti, in quanto “la posizione dell'intervenuta risulta dipendente dalla tutela della posizione processuale del OM, e nel contempo mira a tutelare anche interessi propri”.
Tale argomentazione è condivisibile, in quanto gli intervenuti si sono limitati a sostenere le ragioni di senza ampliare il tema del contendere, con la Controparte_1 conseguenza che la loro posizione processuale è secondaria e subordinata alla posizione dell'adiuvato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105 comma 2 c.p.c., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti nel quale la pronuncia che lo definisce non può che essere la stessa r.g. n. 9 rispetto alla parte principale e all'interveniente, i poteri del quale sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte;
conseguentemente, se le parti del giudizio principale pongono termine al rapporto processuale, ovvero, per rinuncia od acquiescenza delle stesse, la lite cessa di esistere, l'interveniente non ha il potere di far proseguire il processo, né, per il caso di rinuncia, è necessaria la sua accettazione, non essendo configurabile un suo interesse alla prosecuzione del giudizio alla stregua della previsione dell'art. 306 comma 1 c.p.c.” (Cass. n. 6309/1994).
Per quanto fin qui detto, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere impone di valutare la fondatezza dell'appello, al fine di stabilire la soccombenza virtuale e così decidere sulle spese di lite.
Con il primo motivo di appello, intitolato “nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c. in esito a overruling della S.C. su questione mista fatto- diritto posta a fondamento della decisione e conseguente violazione dei principi civilistici in materia dell'onere della prova”, gli appellanti hanno censurato la sentenza, in quanto non ha accolto la loro istanza di rimessione in termini, formulata nelle note di replica, volta al deposito della certificazione anagrafica degli odierni appellanti attestante la qualità di figli legittimi della de cuius.
Gli appellanti hanno dedotto: - che entrambi gli intervenuti (solo uno entro la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., ma comunque successivamente a quello di cui all'art. 166 c.p.c. all'epoca vigente) hanno sollevato la questione relativa al difetto in capo agli istanti della prova della situazione sostanziale legittimante (ossia dello status di figli legittimi della de cuius); - che ciononostante gli esponenti non hanno depositato gli atti dello stato civile per provare il loro status, sulla scorta di giurisprudenza granitica che inquadrava la questione relativa alla situazione sostanziale legittimante tra le questioni preliminari di merito da sollevare con una rituale e tempestiva eccezione di merito in senso stretto (che l'interveniente ad adiuvandum non avrebbe potuto sollevare in difetto di analoga attività ad opera della parte adiuvata, la quale avrebbe dovuto sollevarla costituendosi tempestivamente almeno 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione); - che, a causa del mutamento di giurisprudenza delle Sezioni Unite medio tempore intervenuto, con le note di replica avevano chiesto di r.g. n. 10 essere autorizzati alla produzione degli atti dello Stato Civile, costituenti la prova documentale dello status di figli della de cuius; - che la richiesta non era stata accolta dal Tribunale di Roma, il quale, di conseguenza, aveva rigettato la domanda sul presupposto del difetto della prova della situazione sostanziale legittimante in capo agli attori.
Tanto dedotto, hanno osservato che fino alla pronuncia delle Sezioni Unite del
2016 la verifica della titolarità effettiva del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, in quanto ascrivibile al novero delle questioni di merito, ossia alla fondatezza della domanda in concreto proposta, si faceva rientrare nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, con la conseguenza che il relativo difetto non potesse essere rilevato d'ufficio dal Giudice, ma dovesse essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di merito in senso stretto.
In forza di ciò, “trovandosi di fronte ad una questione (quella relativa alla sua situazione sostanziale legittimante) formulata (peraltro tardivamente) da un interventore ad adiuvandum dell'unico convenuto, rimasto contumace, non poteva che concludere per la insussistenza di qualsivoglia onere probatorio a suo carico, stante la mancata rituale formulazione di una eccezione sul punto ad opera della parte convenuta, unica legittimata ed il difetto del potere processuale, ad opera del soggetto costituitosi con intervento adesivo dipendente, di formularla autonomamente”.
Hanno proseguito gli appellanti sostenendo che questa era la situazione fino alla scadenza del secondo termine di cui all'art.183 c.p.c. Successivamente le Sezioni Unite, con sentenza n. 2951/2016, aderivano all'orientamento minoritario, sostenendo che la questione poteva essere rilevata d'ufficio, operando in tal modo una vera e propria rivoluzione copernicana.
Conseguentemente vi erano gli estremi per la rimessione in termini.
In ogni caso, ad avviso degli appellanti, il Tribunale Collegiale di Roma in sede decisoria, in ragione dell'adesione all'interpretazione della disposizione in esame in senso conforme a quello espresso dalla SS.UU., avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. (principio del giusto processo),
“manifestare la propria intenzione di porre a base della sua decisione la questione de qua, rilevata d'ufficio e, rimessa la causa sul ruolo e stimolato sulla stessa il contraddittorio, disporre la rimessione in termini della parte attrice rispetto alla produzione di prove documentali il cui onere è sorto solo dopo la rivoluzionaria sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n° 2951/2016”.
r.g. n. 11 Hanno dedotto che ha errato il Tribunale a ritenere che “la questione apparteneva già al processo in ragione delle deduzioni della parte intervenuta”, in quanto non può appartenere al processo il materiale sia assertivo che probatorio irritualmente introdotto dalla perché ciò è precluso alla parte adiuvante in mancanza di Controparte_9 analoga attività della parte adiuvata.
Osserva la Corte che la censura non avrebbe trovato positivo riscontro.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951/2016, emessa in pendenza del giudizio di primo grado durante l'espletamento della consulenza tecnica, superando il precedente e maggioritario orientamento - secondo cui “la contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio costituisce un'eccezione in senso tecnico, che deve essere introdotta nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte, con l'ulteriore conseguenza che spetta alla parte che prospetta tale eccezione l'onere di provare la propria affermazione"-, ha affermato che pur condivisibile l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda, non può ritenersi che, attenendo al merito della decisione, la questione rientra nel potere dispositivo della parti e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, specificando che il fatto “ che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto.
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. (..) Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. Fissando alcune prime conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte.
Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Questa presa di posizione è una mera difesa tesa a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma,
c.p.c. 50.
r.g. n. 12 Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice.
Tuttavia, la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”.
Tanto detto, si osserva che, anche a voler ammettere che il mutamento imprevisto di un orientamento di giurisprudenza consolidato (cd. overruling) legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusione, deve ritenersi che il lungo tempo decorso tra la pronuncia delle sezioni unite e la richiesta di rimessione in termini, avvenuta solo con le note di replica, era ostativo all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini.
Come affermato dalla Corte di cassazione (sentenze n. 23561/2011 e n.
6102/2019), la rimessione in termini richiede “l'immediatezza della reazione rispetto al palesarsi della necessità di svolgere quell'attività processuale ormai preclusa”.
La Corte di cassazione ha precisato che la rimessione in termini non può essere condizionata o rapportata alla proposizione dell'eccezione di decadenza della controparte. Inoltre, ha respinto l'idea che l'istanza possa considerarsi sempre tempestiva sol perché anteriore alla decisione di improcedibilità: una simile interpretazione priverebbe il giudice della possibilità di valutare effettivamente la tempestività dell'istanza, valutazione che invece il legislatore espressamente gli riserva.
Per la Corte di cassazione, dunque, ai fini della rimessione in termini il requisito essenziale della tempestività dell'istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere quell'attività processuale ormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte.
Tale principio si fonda sulla ratio dell'istituto della rimessione in termini, che presuppone non solo un impedimento oggettivamente non imputabile alla parte, ma anche un comportamento diligente e tempestivo nel reagire all'impedimento stesso. La tempestività deve essere intesa come “immediatezza della reazione” e deve concretarsi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata r.g. n. 13 ragionevole del processo ex articolo 111 della Costituzione.
In altri termini, non appena la parte o il suo difensore si rendono conto di essere incorsi in una decadenza per causa non imputabile, devono attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini.
Né tantomeno il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo per provocare il contraddittorio sul punto e consentire di porre rimedio alla preclusione verificatasi, in quanto la questione attinente alla necessità della prova era già entrata nel processo, essendo stata sollevata dagli intervenuti, e, quindi, era stata offerta al pieno contraddittorio delle parti.
Anche il secondo motivo di appello non avrebbe trovato positivo riscontro, avendo gli appellanti con esso censurato la sentenza per non aver compensato le spese di lite e per non aver motivato la condanna.
Osserva la Corte che il Tribunale ha fatto buon governo del principio della soccombenza, non sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese di lite, anche tenuto conto che, in ragione del mutamento giurisprudenziale, ben avrebbero potuto gli odierni appellanti chiedere tempestivamente la rimessione in termini.
Ed infine anche il terzo motivo di appello, con cui gli appellanti hanno censurato la sentenza per violazione dei criteri di liquidazione delle spese, non sarebbe stato accolto, in quanto gli appellanti, dopo aver premesso che lo scaglione è corretto, hanno sostenuto che dovevano essere applicati i valori minimi e non medi, in quanto la causa presentava una complessità bassa e l'attività istruttoria era stata minima.
Osserva la Corte che non vi erano i presupposti per l'applicabilità dei valori minimi, in ragione della natura della causa, che ha comportato anche l'espletamento di una consulenza tecnica.
Per quanto fin qui detto, l'appello sarebbe stato rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale con riferimento ai due intervenuti e si liquidano secondo il D.M. n. 55/2014 (scaglione da 1.000.000,00 a
2.000.000,00, in ragione del valore dell'asse ereditario pari a € 1.474.000,00; parametri tariffari medi).
Si compensano le spese di lite tra gli appellanti ed avendo Controparte_1 sostanzialmente formulato le medesime conclusioni, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Quanto alla posizione di ed Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3 citati nel presente giudizio nella veste di eredi di si osserva che la Persona_1
r.g. n. 14 loro costituzione è avvenuta solo al fine di dimostrare la loro estraneità al giudizio, avendo precisato che “dopo la instaurazione, anche nei loro confronti, del presente grado di appello, con atto ricevuto dal Notaio Dott. di Rieti, rep. 19708 Persona_5
– racc. 12605, in data 11.12.2023, hanno rinunziato all'eredità del rispettivo coniuge e padre . Persona_1
Non hanno formulato, dunque, anche con riferimento alle spese di lite, alcuna conclusione.
Per tal motivo, vi sono i presupposti per la compensazione delle spese di lite anche nei loro confronti, in quanto, da un lato, il giudizio di appello è stato correttamente instaurato nei loro confronti, essendo intervenuta la rinunzia all'eredità in corso di causa, e, dall'altro lato, hanno assunto rispetto alla causa un atteggiamento neutro, che non giustifica la condanna in loro favore delle spese di lite.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna e al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore di e di che liquida, per ciascuna parte, in Controparte_12 CP_10
€ 24.064,00, oltre spese forfettarie e oneri accessori;
compensa le spese di lite tra gli appellanti e , e Controparte_3 Controparte_4
, quali eredi di;
Controparte_5 Persona_1 compensa le spese di lite tra gli appellanti e;
Controparte_1 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte degli appellanti, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
Il Presidente
Dott.ssa Franca Mangano
r.g. n. 15