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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/10/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona della Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'udienza disposta per il 2/10/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2675 dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Celeste Parte_1
Liso e Sabino Sernia, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dalla dott.ssa Lotito Giuseppina ex art. 417 bis c.p.c.;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disposta per l'udienza del 2/10/2025 e disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/3/2025 la ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze del con la qualifica di personale ATA, con contratto a tempo determinato, Controparte_1 nell'a.s. 2021/2022, dall'11/11/2021 al 9/6/2022; di avere diritto alla voce retributiva “compenso individuale accessorio”, pari ad € 66,90 lordi mensili, come previsto dall'articolo 82 comma 1
CCNL 2007. Aggiungeva che il mancato riconoscimento del suddetto compenso per il personale scolastico era contrario al principio di non discriminazione di derivazione comunitaria, non essendovi alcuna ragione giustificatrice del mancato riconoscimento.
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In conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale accertasse il diritto a percepire il compenso individuale accessorio per l'incarico svolto, con condanna del a corrispondere l'importo CP_1 dovuto a titolo di compenso individuale accessorio, in ragione di n. 211 giorni per l'importo complessivo di € 470,53, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitisi in giudizio, il e l' Controparte_1 Controparte_1
deducevano che la domanda era infondata perché il Compenso Individuale Accessorio
[...]
(CIA) spetta al personale ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei;
che tale previsione era legittima;
che in ogni caso esso andava riconosciuti per i giorni di lavoro effettivamente svolti.
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La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, è documentalmente provato che la ricorrente abbia lavorato con la qualifica di personale ATA nel periodo indicato in ricorso.
Parimenti non è contestato che il non abbia corrisposto, per il suddetto periodo, il CP_1
Compenso Individuale Accessorio.
Sul punto deve osservarsi che l'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Il successivo comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8, nel disciplinare le modalità di calcolo e liquidazione del compenso, prevede che esso sia commisurato in misura di
1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Tale disciplina, specificamente diretta al personale ATA, è del tutto analoga a quella prevista per il personale docente dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti.
Con riferimento a tale ultima voce retributiva si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 20015/2018, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del
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principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999, che prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In altri termini, secondo i Giudici di Legittimità non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
Ciò posto, non vi sono ragioni per escludere che la disciplina fin qui richiamata, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, debba essere analogamente interpretata anche con riferimento al personale ATA.
Deve osservarsi, infatti, che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non
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sussistano ragioni oggettive che ne giustifichino il mancato riconoscimento, ragioni oggettive che non sono ravvisabili nel caso di specie.
Tale ricostruzione, del resto, appare in linea con la giurisprudenza della CGUE formatasi in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro, che è consolidata nel senso che tale clausola escluda qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e possa essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha quindi l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
La disparità di trattamento, infatti, può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Nel caso di specie il C.I.A., che ha senz'altro natura retributiva, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82
CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, con una formula ampia e idonea, in quanto tale, a ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Del resto, non vi è dubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico e la fonte dello stesso, né sono ravvisabili – e comunque parte resistente non le ha eccepite né provate – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Quanto al comma 5 del citato art. 25 del CCNL, esso contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, senza che ciò determini un contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle
“misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve, quindi, ritenersi riconosciuto a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Del resto, a conferma di ciò vi è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
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Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire il “compenso individuale accessorio” in relazione all'incarico svolto nell'a.s. 2021/2022.
La ricorrente ha chiesto il pagamento del Compenso Individuale Accessorio per n. 211 giorni e per complessivi € 470,53; in ordine a tale quantificazione il resistente ha genericamente CP_1 dedotto che il compenso spetterebbe in ogni caso in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, dovendosi dunque decurtare i giorni di assenza, che tuttavia non ha ulteriormente specificato.
Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza la parte ricorrente ha specificato di essere stata assente per malattia nei giorni 03.01.2022, dal 04.01.2022 al 10.01.2022, dal 11.01.2022 al
14.01.2022, dal 03.02.2022 al 04.02.2022, dal 16.03.2022 al 17.03.2022.
Ebbene, anche durante tali periodi spetta il Compenso Individuale Accessorio, dovendo trovare applicazione, sempre in applicazione del divieto di discriminazione tra personale assunto a tempo indeterminato e personale assunto a tempo determinato, l'art. 17, comma 8, del CCNL 2007, secondo cui spetta al personale docente l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza;
nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo.
In definitiva alla ricorrente spetta la fruizione del Compenso individuale Accessorio per n. 211 giorni per complessivi € 470,53; conseguentemente, il , in Controparte_1 persona del pro tempore, va condannato al pagamento in suo favore di € 470,53, oltre CP_2 interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 27/3/2025 da nei confronti del , nonché Parte_1 Controparte_1 dell' rigettata ogni diversa istanza, così provvede: CP_3
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a ottenere il Compenso
Individuale Accessorio per il periodo di servizio indicato in parte motiva;
2. condanna il , in persona del al Controparte_1 Controparte_4 pagamento in favore della ricorrente di € 470,53, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
3. condanna il , in persona del al Controparte_1 Controparte_4 pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida in favore del procuratore dichiaratosi
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antistatario in € 21,00 per esborsi ed € 258,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Così deciso in Trani il 2/10/2025.
La Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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