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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 11.12.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 366 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
Parte_1
, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
[...]
, R.E.A. di Roma n. , con sede legale in Fiumicino (RM), Via Alberto P.IVA_1 P.IVA_2
Nassetti, Palazzina NHQ, in persona della Dr.ssa in qualità di Direttore Controparte_1
di Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 in Amministrazione Straordinaria, in virtù dei poteri conferiti in data 30 novembre 2020 con atto del Notaio di Roma, Rep. 62321 e Racc. 32194, rappresentata e difesa, per delega Persona_1 in calce al presente atto, dal prof. ( – Fax 06 8088208 Persona_2 CodiceFiscale_1
– PEC – e-mail , e avv. Email_1 Email_2
CO De FE ( – PEC ), CodiceFiscale_2 Email_3 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via delle Tre Madonne n. 8
E
l' (c.f. in persona del suo Controparte_4 P.IVA_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande,
21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli (c.f.: – CodiceFiscale_3
PEC: t), in virtù di procura generale alle liti a Email_4 rogito del dott. Notaio in Roma, Repertorio n. 80974 Rogito 21569 del Persona_3
21/07/2015, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data
1 23/07/2015 al n. 19851 serie 1T, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Civitavecchia, via delle Clivie, 22 presso l'Avvocato Carla Fiorillo.
OPPONENTI
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_5 C.F._4 residente in [...], CAP 00148, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mario Martucci, codice fiscale , P. IVA C.F._5
,e presso lo Studio del medesimo elettivamente domiciliato, in Santa Maria Capua P.IVA_4
Vetere (CE), alla Via Caduti di Nassiriya, Victoria Park, Scala B, indirizzo di posta elettronica certificata: ove possono essere inviate le Email_5 comunicazioni di cancelleria, giusta mandato in atti.
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso 38 del D. Lgs. 198 del 2006, depositato in data 29.10.2020, (in riassunzione, in seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma dell'8 ottobre
2020), la ricorrente, premesso di essere dipendente di dal 21 gennaio 2011 con la Pt_1 qualifica di assistente di volo e di aver beneficiato del periodo di congedo per maternità dal 9 dicembre 2015 al 23 febbraio 2017, ha dedotto di aver percepito una indennità di maternità di ammontare inferiore a quella previsto dalla normativa vigente, non avendo i resistenti computato per intero la voce retributiva c.d. “indennità di volo”.
Sostenendo la natura discriminatoria dei criteri di liquidazione adottati da e datore di CP_4 lavoro per la liquidazione della suddetta indennità, ha chiesto al Tribunale di:
«accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 25, 28, 38 del D. Lgs. 198 del 2006,il realizzato comportamento discriminatorio posto in essere dai resistenti, ognuno per le proprie responsabilità, ai danni della lavoratrice istante, ordinando ai medesimi resistenti, ex art. 38 del D. Lgs. 198 del 2006, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti attraverso la condanna dei resistenti, ognuno per le proprie responsabilità, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'integrazione economica di quanto avrebbe dovuto percepire a titolo di indennità di maternità, quantificata nella somma complessiva di euro
7.690,50#, il tutto oltre gli interessi legali, a far data dalla maturazione del credito e fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze professionali relative alla presente procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
2 in amministrazione straordinaria si è costituita e ha eccepito la propria Controparte_6 carenza di legittimazione passiva, la prescrizione dei crediti vantati, l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
si è costituito in in giudizio e ha eccepito la decadenza sostanziale dall'azione ai sensi CP_4 dell'art. 47, comma 3, del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4, comma 1,
d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge n. 438 del 1992), la prescrizione del credito ex art. 6 della legge n. 138 del 1943 e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con decreto del 19.2.2021 l'intestato tribunale ha :
1.dichiarato l'improcedibilità della domanda di rimozione degli effetti della discriminazione avanzata nei confronti di in Parte_1 amministrazione straordinaria;
2. dichiarato la natura discriminatoria del comportamento posto in essere dalla
[...] nell'effettuare le Parte_1 anticipazioni e dall' nell'effettuare i pagamenti dell'indennità di maternità a favore della CP_4 ricorrente;
3. condannato l' alla rimozione degli effetti della discriminazione con il pagamento in CP_4 favore dalla ricorrente della somma di € 3.656,15, oltre interessi legali computati secondo i criteri indicati in motivazione;
4. compensato le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato il 5.3.2021 ha proposto opposizione al suddetto CP_6 decreto chiedendone la riforma con conseguente rigetto delle domande di cui al ricorso introduttivo. A sostegno della domanda l'opponente ha riproposto l'eccezione di prescrizione e di decadenza in relazione alla natura previdenziale della causa, la carenza del requisito dell'attualità necessario per l'applicazione delle tutele antidiscriminatorie, l'incompetenza funzionale del giudice adito, l'assenza della natura discriminatoria della condotta contestata, poiché la quantificazione dell'indennità non è stata effettuata a causa dello stato di maternità, la legittimità della quantificazione dell'indennità di maternità alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme in materia, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva quale mero adiectus solutionis causa, dell'istituto previdenziale.
Si è costituito anche l' chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'opposta nella CP_4 prima fase del giudizio, per i medesimi motivi indicati dall'opponente, e contestando di conteggi di parte.
3 Parte opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile per genericità dei motivi indicati e infondata, per le ragioni già indicate nella prima fase del giudizio.
All'esito di un'istruttoria di natura documentale e dopo una serie di rinvii dovuti al mutamento del giudice titolare della causa, all'udienza del 11.12.2025 il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Va, preliminarmente, rilevato che risulta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale.
Ed, infatti, come correttamente rilevato nel decreto opposto, l'azione promossa dalla lavoratrice va inquadrata tra quelle di cui all'art. 38 d.lgs. 198 del 2006 e, dunque, deve essere individuato quale giudice competente il “tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato”. Poiché, nel caso di specie, il comportamento censurato dalla lavoratrice consta nel pagamento da parte del datore di lavoro (quale adiectus solutionis causa di ) dell'indennità di maternità, determinata in termini discriminatori, il CP_4 luogo in cui è avvenuto il comportamento denunciato come discriminatorio coincide con il luogo dove ha sede l'ufficio del personale che ha elaborato le buste paga e disposto i pagamenti. Ebbene, in mancanza di deduzioni contrarie, è possibile presumere che tale ufficio sia ubicato in Fiumicino (ovvero presso la sede di lavoro della ricorrente, indicata nelle buste paga in atti) e, quindi, all'interno del circondario del Tribunale di Civitavecchia.
Non è suscettibile di accoglimento neppure la doglianza avanzata da AS Controparte_7 volta a sostenere la propria carenza di legittimazione passiva, rivestendo il datore di lavoro la mera qualità di adiectus solutionis causa, mentre il debitore della prestazione è soltanto l' . Tali considerazioni, a ben vedere, risultano pertinenti soltanto con riferimento alla CP_4 domanda di pagamento dell'indennità di maternità ma non possono valere ad escludere la legittimazione passiva in capo a parte datoriale a fronte della richiesta di accertamento della condotta discriminatoria, asseritamente discendente dalla azione congiunta del datore di lavoro e dell' . CP_4
Parimenti infondato, per le medesime ragioni già esposte nel decreto opposto, è il motivo di opposizione attraverso il quale AS, insiste per l'incompetenza funzionale Controparte_7 del giudice del lavoro. Invero, vale ribadire il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive,
4 come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale” (Cassazione civile sez. lav., 30/03/2018, n.7990; per l'applicazione dei medesimi criteri anche in caso di sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria v. Cass. civ., sez. lav. , 20/08/2013 n. 19271 ove si afferma “Questa Corte
Suprema ha ripetutamente statuito - con orientamento cui va data continuità - che non solo in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, ma anche in quello di suo assoggettamento ad amministrazione straordinaria, deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad es., domanda di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande di condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come avviene in caso di fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa o dell'amministrazione straordinaria, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione od impugnazione davanti al Tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 209 l.f.”).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Giudice che la richiesta di accertamento della discriminazione non possa essere considerata una azione meramente strumentale all'insorgenza di un diritto di credito, ben potendo essere volta, soltanto, a richiedere al
Tribunale di emanare un ordine di cessazione del comportamento discriminatorio. Invero,
l'accertamento della discriminazione risponde ad un interesse anche non patrimoniale del lavoratore e resta, pertanto, estraneo alle finalità di tutela della par condicio creditorum, fondamento della competenza del Tribunale fallimentare.
A ben vedere, devono essere tenute distinte l'azione di mero accertamento del comportamento discriminatorio dalle azioni – diverse anche se connesse – volte a richiedere il risarcimento dei danni oppure la rimozione degli effetti che la discriminazione stessa ha cagionato sul patrimonio del lavoratore.
5 Appare, allora, corretto ritenere che sussista la competenza funzionale del Giudice del lavoro con riferimento all'accertamento del comportamento discriminatorio datoriale nonché all'emissione dell'eventuale ordine di cessazione dello stesso, mentre rientrano nella cognizione del giudice fallimentare e sono improcedibili per tutta la durata della fase di accertamento dello stato passivo le domande volte ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di somme a titolo risarcitorio o a titolo di rimozione degli effetti della discriminazione.
Tanto acclarato, passando all'esame nel merito della questione controversa, osserva il Giudice che tra le molteplici questioni sollevate dalle parti, occorre prendere le mosse dall'esame dell'eccezione di prescrizione ex art. 6 l. n. 138 del 1943, sollevata da AS. Controparte_7
e da , alla luce del recente orientamento assunto dalla S.C. in materia. CP_4
Ed, infatti, proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio (assistente di volo che domandava, nell'ambito di un procedimento instaurato ex art. 38 d.lgs. 198 del 2006, l'accertamento della natura discriminatoria dei criteri utilizzati da per la liquidazione dell'indennità di maternità), la Corte di Cassazione ha affermato che, CP_4 pur nella difformità della causa petendi, il petitum di una azione di tal fatta coincide con quello dell'azione previdenziale volta a conseguire l'indennità di maternità: seppure “Il fatto generatore della pretesa azionata in giudizio è identificato dalla lavoratrice nella
"discriminazione di genere", per l'effetto, oggettivo, che la liquidazione dell'indennità di maternità, in base ai criteri seguiti dall'ente previdenziale, ha prodotto nella sua sfera giuridica, di donna lavoratrice, cui è stato attribuito, durante il periodo di gravidanza obbligatorio, un trattamento economico deteriore”, tuttavia “il petitum domandato, per rimuovere la situazione di svantaggio, e riconosciuto dai giudici di merito, è stato individuato nella differenza economica, tra quanto erogato a titolo di indennità di maternità dall'ente previdenziale in base a determinate modalità di calcolo, e quanto ritenuto dovuto, in base alla disciplina di legge, secondo diversi criteri di computo” (Cassazione civile sez. lav.,
20/09/2021, n.25400).
Da tale coincidenza del bene della vita rivendicato discende, ad avviso della S.C., la conseguenza che “la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l'indennità di malattia nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento di detta prestazione previdenziale”, e quindi, nel caso di specie, al termine di prescrizione ex art. 6 l.
n. 138 del 1943” (termine annuale).
6 Aggiunge la S.C. che “Non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per l'evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v.
CGUE, C-177/88, Dekker del 14 Novembre 1989 e CGUE, C-179/88 Hoejesteret dell'8 novembre 1990).
La tenuta del principio va infatti valutata comparando la posizione di chi rivendica
l'adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzione parzialmente diversi, ma sottoposti ad altrettanti e precisi regimi prescrizionali e decadenziali (v., per esempio, l'indennità di malattia). Diversamente ragionando, risulterebbe alterata proprio la finalità della tutela contro la discriminazione, finalità che è quella di garantire al soggetto del gruppo sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria privilegiata, non certo di attribuirgli vantaggi che produrrebbero, a ben vedere, uno squilibrio al contrario”.
Alla luce di tali chiari principi di diritto, affermati dalla Corte di Cassazione in relazione a fattispecie analoga, ritiene questo Tribunale di dover rivedere il proprio precedente orientamento – secondo cui la difformità della causa petendi (presenza di una condotta discriminatoria) ed anche del petitum (accertamento della discriminazione e rimozione dei relativi effetti) impedivano di dare applicazione alle regole previste positivamente con riferimento alla sole azioni di adempimento di prestazioni previdenziali .
In ossequio alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, che, seppur non a Sezioni Unite,
è intervenuta sulla materia a seguito dei contrasti giurisprudenziali emersi nei gradi di merito sulla questione, occorre, infatti, tener conto delle preminenti esigenze di certezza del diritto e di tutela della stabilità delle situazioni giuridiche, adeguandosi all'interpretazione del quadro normativo espressa nella menzionata pronuncia.
Pertanto, applicando i principi appena esposti al caso di specie, deve essere rilevato che non sussiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza che la lavoratrice, come indicato nel decreto opposto, abbia goduto del congedo per maternità dal 9 dicembre 2015 al 23 febbraio 2017.
Parte ricorrente ha depositato in atti una lettera di messa in mora tramite PEC ricevuta da parte resistente il 30.1.2019, ovvero quando era già inutilmente decorso il termine annuale di prescrizione anche per l'ultima mensilità di indennità di maternità oggetto di causa. L'atto di messa in mora è pertanto tardivo e non idoneo ad interrompere la prescrizione.
7 Deve pertanto esser accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento all'intero periodo oggetto di causa e in riforma del decreto opposto, deve essere rigettata la domanda proposta dalla parte opposta.
Tale statuizione assume carattere assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti e determina, a ben vedere, pure il difetto di interesse della parte ricorrente ad una pronuncia di mero accertamento della discriminazione, poiché la stessa, pacificamente, non è attualmente in essere (sicché non deve esserne ordinata la cessazione), non vi sono elementi tali da far ritenere che si verificherà nuovamente in un prossimo futuro, né è stata dedotta l'esistenza di pregiudizi ulteriori rispetto alla ridotta percezione dell'indennità di maternità, tali da richiedere l'intervento giudiziale per la rimozione.
La sussistenza di diversi indirizzi giurisprudenziali in merito alla questione della prescrizione, dirimente ai fini del decidere, giustifica ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, in riforma del decreto opposto, così provvede
RIGETTA la domanda di accertamento del comportamento discriminatorio proposta da
Parte_2 il decreto emesso il 19.2.2021 nel procedimento RG 1473/2020
[...]
SPESE compensate
Civitavecchia li 11.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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