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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4116-24
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 24 giugno 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 4116/2024 R.G.A.C., è presente l'avv. Mario Bo-
nello, per , il quale discute la causa riportandosi al con- Controparte_1
tenuto dei propri atti e, in particolare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:55, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4116/2024 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Mario Bonello ( per procura allegata al Email_1
ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
- ricorrente -
E
( ), nata a [...], il 30 giugno CP_2 C.F._2
1994, e ivi residente, Via Giovan Battista Lulli n. 42;
- resistente contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia di , così provvede: CP_2
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Sezione Terza Civile
1) condanna all'esecuzione delle opere necessarie ad CP_2
eliminare le infiltrazioni dall'appartamento di sua proprietà sovra-
stante l'unità immobiliare di parte ricorrente, come indicate nel computo metrico allegato alla C.T.U. redatta dall'ing. ; Persona_1
2) condanna , al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1
della somma di € 5.080,94, oltre interessi da determinarsi come in parte motiva;
3) condanna , al pagamento delle spese di lite di parte CP_2
resistente, che si liquidano in complessivi € 2.804,00, di cui €
264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c., depositato in data 2 aprile 2024 – , premesso di Controparte_1
essere proprietario di una unità immobiliare, sita a Palermo, nella via
Principe di Paternò n. 80 (identificata al N.C.E.U. di Palermo al foglio n.
43, particella n. 467, sub. 15, cat. 6), interessata “da parecchio tempo …
da continue infiltrazioni di acqua … a causa del deterioriamento, per vetu-
stà, della pavimentazione a corte, ad uso esclusivo dell'immobile
dell'odierna convenuta, ( … sito a Palermo, con ingresso dalla via Sciuti
n.87 a-b) la cui causa è da rinvenire dall'assenza di una qualsivoglia opera
di manutenzione con funzione protettiva della pavimentazione, … con con-
seguente danneggiamento del solaio delle pareti e delle travi perimetrali”,
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Sezione Terza Pt_1
ha chiesto la condanna di quest'ultima alla “esecuzione, nel proprio immo-
bile, delle opere cosi come indicate nel computo metrico allegato alla Ctu
Per_ redatta dall'ing , nella qualità di Ctu nel procedimento n.r.g. 7429-
2023, … e contraddistinte ai punti n.1-17; … al pagamento in favore del
sig. di una somma di danaro di €. 100,00 a titolo di pena- Controparte_1
lità per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere indicate nel compu-
to metrico allegato nella Ctu … [nonché] al pagamento della somma di €.
5.080,84 pari al costo delle opere necessarie al ripristino dell'immobile
dell'odierno ricorrente secondo le voci del computo metrico allegato nella
Per_ Ctu dell'ing. … e contrassegnate ai punti nn. 17-20”.
❖❖❖
Tanto premesso, deve preliminarmente essere ribadita la contumacia della resistente , ritualmente evocata in giudizio e non costi- CP_2
tuitasi.
Quanto agli elementi di fatto allegati a fondamento delle domande di parte ricorrente, si osserva che il C.T.U. nominato nell'ambito del proce-
dimento di A.T.P. iscritto al n. 7429/2023 R.G.A.C. di questo Tribunale,
all'esito di un'indagine basata sull'esame diretto dei luoghi, ha rilevato la sussistenza delle lamentate infiltrazioni, precisando che: “I danni consi-
stono nell'ammolaramento delle murature, in particolare delle pareti a sini-
stra e frontale del box e delle pareti della nicchia;
per ovviare a questo pro-
blema occorre dismettere l'intonaco su queste pareti, mettere in opera un
nuovo intonaco e tinteggiare il tutto” [cfr. C.T.U., Ing. , pag. 5, in atti]. Persona_1
Il Consulente ha poi accertato che “Per quanto riguarda le cause esse
sono da ricercare nella non più affidabilità del lucernario che deve essere
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dismesso e delle infiltrazioni di acqua che provengono dall'aiuola esistente
a tergo del box anch'essa da dismettere” [cfr. relazione peritale cit., pag. 5].
Il Consulente ha quindi concluso che “I fenomeni umidiferi esistono e
sono causati da problematiche relative al terrazzino privato di proprietà del-
la resistente senza nessun intervento di proprietà condominiale” [cfr. relazio-
ne peritale cit., pag. 6].
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso e avendo,
altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse da parte ricorrente.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Va, invero, rilevato che l'accertamento tecnico preventivo è uno stru-
mento “finalizzato principalmente a "far verificare, prima del giudizio, lo
stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose" che, suscettibili di mu-
tamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere
portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, per
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consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con
riferimento a quelle condizioni ed a quello stato” (Cass. civ. n. 2800/2008).
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistendo la prova che i danni lamentati dal ricorrente sono eziologicamente connessi alla manca-
ta manutenzione del sovrastante terrazzino privato di proprietà della resi-
stente (come accertato dal Consulente tecnico d'ufficio), risultano quindi integralmente fondate, sotto il profilo dell'an debeatur, le istanze risarcito-
rie spiegate in atto di citazione nei confronti , chiamata a ri- CP_2
spondere nei confronti dell'odierno resistente ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Va poi rilevato che , avendo scelto di non costituirsi nel CP_2
presente giudizio, non ha fornito la prova liberatoria del cd. “caso fortui-
to”, da intendersi come un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedi-
bilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 28811/2008 e n.
11227/2008).
Ne consegue, pertanto, che le istanze risarcitorie spiegate in ricorso nei confronti di aventi ad oggetto i danni patiti da CP_2 Parte_2
chele a causa delle infiltrazioni, devono trovare accoglimento.
❖❖❖
Passando all'esame delle singole richieste di parte attrice, deve rilevarsi che può trovare accoglimento la domanda concernente l'esecuzione dei lavori per rimuovere definitivamente le cause da cui provengono le infil-
trazioni e, in particolare “… l'esecuzione … delle opere cosi come indicate
Per_ nel computo metrico allegato alla Ctu redatta dall'ing , nella qualità di
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Ctu nel procedimento n.r.g. 7429-2023, … e contraddistinte ai punti n.1-
17”.
Il Consulente, invero, dopo avere individuato i danni subiti dall'immobile del ricorrente ha individuato gli interventi di ripristino da eseguire nel terrazzino di pertinenza della resistente, precisando che “è
necessario demolire il lucernario che non può più essere rifatto giacché per
le conoscenze dello scrivente non c'è più manodopera esperta di queste
opere, al suo posto deve essere fatta una soletta in cemento armato che do-
vrà essere impermeabilizzata con la guaina e pavimentata;
… In merito
all'aiuola anche essa deve essere svuotata per quel tanto che basta (25 cm)
per poi fare al suo posto una soletta in cemento armato da impermeabiliz-
zare e pavimentare. Per quanto riguarda l'impermeabilizzazione si eviden-
zia che se si procedesse alla impermeabilizzazione dei soli lucernario e
aiuole tale impermeabilizzazione non verrebbe ricucita alla guaina sicura-
mente esistente nel resto del terrazzino con conseguenti infiltrazioni sul
bordo dei nuovi manufatti. E' necessario rifare l'impermeabilizzazione di
tutto il terrazzino rimuovendo la pavimentazione esistente e la vecchia
guaina per procedere ad una completa impermeabilizzazione e ad una nuo-
va pavimentazione … Il relativo computo metrico è riportato nell'allegato
11.”; cfr. relazione peritale, pag. 5, cit.)
Pertanto, accertata la cattiva manutenzione del terrazzino di proprietà
esclusiva dell'odierna resistente, quest'ultima dovrà essere condannata all'esecuzione dei lavori di ripristino individuati dal Consulente tecnico di parte con le modalità individuate nella relazione peritale e nell'allegato computo metrico ai quali si rinvia.
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Può ancora trovare accoglimento la domanda del ricorrente alla con-
danna della resistente “al pagamento della somma di €. 5.080,84 pari al
costo delle opere necessarie al ripristino dell'immobile dell'odierno ricorren-
Per_ te secondo le voci del computo metrico allegato nella Ctu dell'ing. … e
contrassegnate ai punti nn. 17-20”.
Invero il Consulente ha individuato gli interventi necessari per il ripri-
stino dell'immobile del ricorrente, precisando che “occorre demolire
l'intonaco ammalorato nelle pareti sinistra e frontale del box e nelle pareti
della nicchia, successivamente si dovrà porre in opera il nuovo intonaco
compreso di finitura e tinteggiare il tutto”, quantificando il relativo costo –
riportato nel computo metrico allegato alla relazione peritale – in com-
plessivi € 5.080,94 [cfr. relazione peritale cit., pag. 6].
Sulla scorta di tali dati, si perviene quindi alla conclusione per cui l'importo sopra indicato, pari ad € 5.080,94, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno patrimoniale patito dal ricorrente in conseguenza della presenza delle infiltrazioni nella sua pro-
prietà.
Vertendosi in materia di risarcimento del danno da responsabilità ex-
tracontrattuale e, pertanto, costituente un tipico debito di valore (ex plu-
rimis, Cass. civ. n. 15928/2009), l'importo che lo esprime deve essere ri-
valutato a decorrere dall'epoca di insorgenza – da individuare nel 7 no-
vembre 2023 (giorno di deposito delle relazioni del C.T.U./A.T.P.) – con contestuale applicazione degli interessi secondo il meccanismo delineato dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 1712/1995 (poi ri-
badito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n.
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5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
Infatti, nella liquidazione dell'obbligazione risarcitoria (che costituisce debito di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto) va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni di-
verse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 9517/2002) e rappresentano una modalità idonea a risarcire l'eventuale danno da lucro cessante, non coperto dalla rivalutazione monetaria, per la mancata disponibilità imme-
diata dell'equivalente pecuniario del debito di valore (cfr. Cass. civ. n.
3268/2008).
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannata la resi-
stente – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della CP_2
presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di va-
luta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
va condannata al pagamento delle spese di lite di parte ri- CP_2
corrente.
La liquidazione del compenso al difensore – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri in-
trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
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147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da €
5.201 a € 26.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà del-
la controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 24 giugno 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma digita-
le dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle rego-
le tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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