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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MUNARI GIANFRANCO, Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 42/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U032100416 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U032100416 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U032100416 IRAP 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 182/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto impositivo n. T6U032100416/22024 (anno d'imposta 2018) l'Agenzia delle Entrate accertava in capo alla società Ricorrente_1 s.r.l. con sede in Occhiobello (RO) un reddito d'impresa di € 602.293,00 sulla scorta dei seguenti elementi: omessa dichiarazione di sopravvenienza attiva imponibile pari ad
€ 35.836,97 con ripresa fiscale ai fini IRES;
indebita deduzione di costi per fatture oggettivamente inesistenti pari ad € 89.600,00 con ripresa fiscale ai fini IRES, IRAP ed IVA.
La società impugnava l'avviso di accertamento, contestando le argomentazioni contenute . L'Ufficio ribadiva la legittimità dell'Avviso di accertamento.
Nelle more del giudizio le parti esperivano un tentativo di conciliazione che si concludeva con la sottoscrizione di un accordo conciliativo. Chiedevano quindi a questa Corte di voler pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere a spese compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la conciliazione raggiunta fra le parti ed appurata la legittimità della stessa
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MUNARI GIANFRANCO, Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 42/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U032100416 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U032100416 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U032100416 IRAP 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 182/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto impositivo n. T6U032100416/22024 (anno d'imposta 2018) l'Agenzia delle Entrate accertava in capo alla società Ricorrente_1 s.r.l. con sede in Occhiobello (RO) un reddito d'impresa di € 602.293,00 sulla scorta dei seguenti elementi: omessa dichiarazione di sopravvenienza attiva imponibile pari ad
€ 35.836,97 con ripresa fiscale ai fini IRES;
indebita deduzione di costi per fatture oggettivamente inesistenti pari ad € 89.600,00 con ripresa fiscale ai fini IRES, IRAP ed IVA.
La società impugnava l'avviso di accertamento, contestando le argomentazioni contenute . L'Ufficio ribadiva la legittimità dell'Avviso di accertamento.
Nelle more del giudizio le parti esperivano un tentativo di conciliazione che si concludeva con la sottoscrizione di un accordo conciliativo. Chiedevano quindi a questa Corte di voler pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere a spese compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la conciliazione raggiunta fra le parti ed appurata la legittimità della stessa
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.