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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale,
composto dai Magistrati:
Dott. C. Bitozzi Presidente
Dott. A. Rossato Giudice
Dott L. Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di I Grado, iscritta al n. 5691/2024 R.G.
promossa con ricorso da
Parte_1
nei confronti di
CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI congiunte delle parti:
“A) IN VIA PRINCIPALE: A.1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e da con rito canonico civilmente Parte_1 CP_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Crispiano (TA) al n.21, p.II, s. A, anno 1999, e ordinare la trascrizione della emananda sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile nel medesimo Registro del Comune di Crispiano (TA).
A.2) Affidamento del figlio minore, , ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso nei termini stabiliti dall'art. 337 ter C.c., con collocazione prevalente del minore presso la residenza materna. A.3) Nulla in tema di assegnazione della casa coniugale cointestata (50/50) fra le parti e sita in Ponte San Nicolò (PD), Via Martiri di Cefalonia 7 int.2 ove ha mantenuto la residenza formale il sig. - mentre la sig.ra CP_1 Pt_1 ha già trasferito stabilmente la propria residenza altrove – in quanto l'immobile è già oggetto di separato accordo transattivo di cessione della quota di proprietà della sig.ra al sig. . In ogni caso, i coniugi Pt_1 CP_1 concorderanno separatamente fra loro la ripartizione dei beni mobili presenti nella casa coniugale.
A.4) Il padre potrà avere il più ampio diritto di visita, compatibilmente con gli impegni del figlio, e comunque tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, riaccompagnandolo a casa dopo la cena;
inoltre potrà tenere il figlio con sé un fine settimana ogni 15 giorni, dal pomeriggio del sabato fino alla sera della domenica;
una settimana durante le festività natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 23 dicembre fino alla sera del 30 dicembre e la settimana dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola;
due settimane durante il periodo estivo, da concordarsi preventivamente fra i due genitori entro il 31 maggio di ogni anno e tre giorni durante le festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua, come da piano genitoriale agli atti. A.5) Il figlio minore, ma prossimo alla maggiore età (il 25 ottobre prossimo), potrà far visita e frequentare il nonno paterno al termine della scuola senza limitazioni.
A.6) Il padre corrisponderà in favore della madre, a titolo di contributo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00, da versarsi a Per_1 mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre alla rivalutazione ISTAT come per legge oltre al 50% delle spese straordinarie in favore del figlio , come specificatamente elencate e regolate dal Per_1 protocollo di famiglia siglato in Padova il 17.01.2017 e noto alle parti;
ciascun genitore rimborserà dette spese all'altro che le avesse anticipate, secondo le modalità previste dal protocollo richiamato. L'assegno Unico sarà percepito esclusivamente dalla Sig.ra Le parti danno inoltre atto che Pt_1 non vi sono pendenze a carico del sig. in termini di mancato CP_1 mantenimento ordinario del figlio ovvero di rimborso di spese Per_1 straordinarie sostenute per lo stesso dalla madre ovvero di aggiornamento ISTAT del mantenimento ordinario.
A.7) Come ulteriore condizione divorzile, il Signor si impegna ad CP_1 acquisire - e la sig.ra contestualmente a cedergli – nei modi e nei tempi Pt_1 di cui al separato accordo sottoscritto del 11.04.2025 e già agli atti di causa -, la quota della casa cointestata con la signora sita in Ponte San Nicolò Pt_1
(PD), Via Martiri di Cefalonia 7 int.2.
A.8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non vantano diritto alcuno al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. I coniugi danno ulteriormente atto che gli accordi e gli impegni previsti e disciplinati nel presente ricorso nonché nel separato accordo sottoscritto del 11.04.2025 e già agli atti di causa e che costituisce parte integrante dell'accordo divorzile, sono stati specificatamente predisposti, accordati e finalizzati a dare definitiva sistemazione ai reciproci rapporti economici di talché, con l'adempimento degli stessi, null'altro le parti avranno reciprocamente a pretendere a nessun titolo o ragione anche personale né relativamente al matrimonio intercorso, né relativamente ad ogni altro rapporto relativo alla divisione dei beni mobili e immobili.
A.9) Spese e competenze di causa interamente rifusi. I coniugi provvederanno al pagamento dei compensi dovuti per il presente procedimento, ognuno al proprio procuratore e i difensori rinunciano alla solidarietà professionale. A.10) Le Parti prestano atto di acquiescenza, accettando ad ogni effetto di legge l'emananda sentenza avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Crispiano (TA) al n.21, p.II, s. A, anno 1999 chiedendo che la stessa venga dichiarata passata in giudicato”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con decreto n 3313/23
del Tribunale di Padova del 16.05.23 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 2 e 3
n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni,
essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata loro riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore nato dalla loro unione nonché al regolamento dei reciproci interessi.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse dei minori nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti A 1- A 6 delle conclusioni di cui in premessa,
con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto agli altri accordi, espressione dell'autonomia negoziale delle parti,
seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, e considerato l'accordo raggiunto anche sotto tale profilo, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o respinta,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/06/1999 da e , trascritto nel Parte_1 CP_1
registro atti di matrimonio al n 21, parte II, serie A, dell'anno 1999 del
Comune di CRISPIANO (TA);
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3) Provvede in conformità ai punti da A1 a A6 delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotti.
4) Compensa le spese.
Così deciso in Padova il 07/05/2025.
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi