TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1763/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 1763/2022 R.G. e vertente
TRA
c.f. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimiani Clemente che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ilenia Maria Insalaco come da procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2022 la società opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2022 del 10/01/2022 (n.r.g. 7483/2021) notificato in data 26 gennaio 2022 con il quale ad istanza di è stato ingiunto alla società di pagare la CP_1 somma di € 80118, 05, oltre spese di procedura.
pagina 1 di 8 A sostegno dell'opposizione parte opponente ha dedotto l'infondatezza del credito vantato in via monitoria, avendo parte opposta sottoscritto quietanza di pagamento in relazione all'intercorso rapporto di lavoro per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 ed essendo avvenuti i pagamenti anche a mezzo assegni e bonifici.
Ha sottolineato la finalità mutualistica della società ed ha asserito che il lavoro è stato svolto, ancor prima che per fini economici, “benevolentiae vel affectionis causa”, oltre che senza alcun metus nei confronti dei lavoratori (così a pag. 4 ricorso).
Parte opponente ha, pertanto, eccepito “la prescrizione di ogni pretesa antecedente al
26.01.2017 (avuto riguardo al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo), od in via gradata di ogni pretesa antecedente di un quinquennio al rinvenuto idoneo atto interruttivo”.
Infine, ha eccepito l'illegittimità delle somme ingiunte al lordo.
Ha, pertanto, chiesto conclusivamente di: “revocare e/o annullare e/o privare d'effetto
e/o in via gradata riformare l'opposto Decreto ingiuntivo n. 8/2022 del 10.01.2022 (n.
7483/2021 R.G.) emesso dal Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi”.
Parte opposta si è costituita tempestivamente con memoria depositata in data 27 aprile
2022 ed ha esposto che la società datrice di lavoro non ha erogato integralmente la retribuzione;
che la sottoscrizione della busta paga non comprova l'intervenuto adempimento;
che l'eccezione di prescrizione potrebbe ritenersi fondata limitatamente “al periodo di differenze retributive fino al dicembre 2016 e alla tredicesima mensilità del medesimo anno” e che, in proposito, il metus esercitato dal datore di lavoro deve ritenersi in re ipsa (così a pag. 11 memoria di costituzione); che non sono in alcun modo contestate da parte avversa le somme relative al secondo rapporto di lavoro;
che contrariamente a quanto ritenuto dalla parte opponente, non vi è richiesta di adeguamento al minimo contrattuale bensì domanda dell'ottenimento delle retribuzioni dovute come calcolate dalla società datrice di lavoro.
Richiesta la provvisoria esecutività del decreto, parte opposta ha conclusivamente richiesto “all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, di accogliere integralmente le domande e le eccezioni qui formulate, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire la somma di € 80.118,05 oltre Parte_2
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al
pagina 2 di 8 soddisfo, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 8/2022, nonché le somme già liquidate a titolo di spese legali in sede monitoria e condannare per l'effetto la società
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Riposto (CT) alla via Francesco Crispi 4/F, al pagamento delle suddette somme;
in subordine si chiede di condannare la medesima società opponente al pagamento della somma di €57.579,69, per le ragioni articolate nel corpo del presente atto”.
Tentata infruttuosamente la conciliazione, è stata concessa l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla minore somma non contestata di €
57579, 69 e la causa è stata rinviata per decisione, ritenute inammissibili e inconducenti le richieste di prova di parte opponente (ordinanza 21 luglio 2022).
In esito all'udienza del 29 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, la causa - istruita documentalmente - in esito al deposito di note scritte viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto della parte opposta al pagamento della normale retribuzione.
Ed invero, con il ricorso monitorio, parte opposta ha richiesto il pagamento della normale retribuzione “Con riferimento al primo rapporto di lavoro” (dal 22.12.2012 al 31.1.2018, ndr), deducendo che la società abbia “versato solamente € 600,00 mensili in contanti” e “Con riferimento al secondo rapporto di lavoro” (dal 17.4.2020 al 9.1.2021, ndr) deducendo che la società abbia “versato solamente € 600,00 mensili in contanti dal mese di aprile a dicembre
2020, senza versare i ratei della tredicesima mensilità, il credito derivante dal d.l. 66/2014
(c.d. bonus Renzi o 80 euro) per le mensilità da aprile a giugno 2020, il c.d. trattamento integrativo ex d.l. 3/2020 (c.d. bonus 100 euro) da luglio a dicembre 2020.” e che la medesima
“...non ha, inoltre, versato il trattamento di fine rapporto alla lavoratrice”.
Non contestato il rapporto di lavoro tra le parti nel suo concreto estrinsecarsi, v'è da esaminare la fondatezza della pretesa del ricorrente sostanziale, consistente nella integrale corresponsione della retribuzione relativa al rapporto di lavoro.
Giova preliminarmente rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente.
Reputa il Tribunale di dovere aderire all'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della
pagina 3 di 8 legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. 6 settembre 2022 n. 26246).
Contrariamente a quanto reputato dalla parte opponente, secondo la quale “Risulta, difatti, anacronistico continuare ad ancorare automaticamente ai fattori di tutela reale od obbligatoria la prescrizione dei crediti retributivi, non potendosi più prescindere da una indagine di fatto e non potendosi addossare a piccole entità un trattamento enormemente più sfavorevole di quello riservato ai soggetti forti”, appare “pernicioso il [ndr] criterio del caso per caso, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale, fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema”, posto che, come chiarito nella citata sentenza della Corte di Cassazione, è l'assenza di un regime di stabilità del rapporto di lavoro (a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 92 del 2012 e di cui al decreto legislativo n. 23 del 2015) a generare le condizioni obbiettive in presenza delle quali la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., deve computarsi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò premesso, analizzando la fattispecie concreta emerge che il primo rapporto di lavoro si sia concluso, per quanto allegato e non contestato, in data 31.1.2018, sì come il secondo rapporto di lavoro tra le parti si è concluso in data 9.1.2021; ne deriva che, avendo la parte creditrice fatto valere utilmente per la prima volta i propri diritti con la notifica del decreto ingiuntivo datata 26 gennaio 2022, non può dirsi che i crediti vantati siano a quella data prescritti (v. all.ti 2_00 e 2_03 fasc. opponente).
Dunque, l'eccezione di prescrizione è da ritenersi infondata come conseguenza del più recente orientamento della Corte di legittimità.
Ancora in preliminare, appare utile chiarire come risulta inconferente il richiamo dell'opponente alla natura di cooperativa sociale della società datrice di lavoro, posto che la l.
3 aprile 2001, n. 142, non contiene alcun articolo in deroga al principio di cui all'art. 36 della
Costituzione e giova altresì rilevare che la retribuzione costituisce la principale obbligazione datoriale, sicché le invocate prestazioni eseguite “affectionis vel benevolentiae causa” in via pagina 4 di 8 eccezionale possono trovare uno spazio residuale al più nell'ambito della famiglia e del volontariato.
Nel merito, deve ancora osservarsi come in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass.
S.U. 13533/2001).
Nel caso di specie, come già premesso, i rapporti di lavoro dedotti non sono stati contestati dalla parte opponente, sicché anche in ragione dell'art. 115 c.p.c. gli stessi devono ritenersi comprovati.
Dimostrato il titolo dalla parte opposta, questa ha allegato l'inadempimento deducendo
Con riferimento al primo rapporto di lavoro” (dal 22.12.2012 al 31.1.2018, ndr), che la società abbia “versato solamente € 600,00 mensili in contanti” e “Con riferimento al secondo rapporto di lavoro” (dal 17.4.2020 al 9.1.2021, ndr) che la società abbia “versato solamente € 600,00 mensili in contanti dal mese di aprile a dicembre 2020, senza versare i ratei della tredicesima mensilità, il credito derivante dal d.l. 66/2014 (c.d. bonus Renzi o 80 euro) per le mensilità da aprile a giugno 2020, il c.d. trattamento integrativo ex d.l. 3/2020 (c.d. bonus 100 euro) da luglio a dicembre 2020.” e che la medesima “...non ha, inoltre, versato il trattamento di fine rapporto alla lavoratrice”.
A fronte dell'allegato inadempimento, la società opponente ha solo parzialmente fornito prova dei pagamenti.
Più precisamente, anzitutto, emerge in atti l'adempimento dell'obbligazione retributiva da parte della società opponente relativamente alle retribuzione dell'anno 2016.
Ed infatti, come da documentazione versata in atti (v. all. 4 fascicolo di parte opponente) emerge che la parte opposta abbia reso la propria quietanza nelle buste paga per l'anno 2016.
Invero, secondo il condiviso insegnamento della Corte di cassazione, mentre l'apposizione di sottoscrizione nelle buste paga per semplice accettazione non comprova l'intervenuto pagamento della retribuzione, il rilascio di quietanza inverte l'onere probatorio, così da gravare il creditore dell'incombenza di comprovare che malgrado la quietanza lo stesso abbia ricevuto una somma diversa (si v. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6220 del 2019 secondo cui “...le buste paga ed il CU integrano i requisiti di prova documentale richiesti ai fini della
pagina 5 di 8 opponibilità della prova scritta di un credito nei confronti del fallimento, anche ai sensi dell'articolo 2704 cod.civ. (ex aliis: Cass.civ., sez. VI 21.04.2017 nr.10123; 20.04.2017 nr.
10041; 12.09.2016 nr. 17930). Essi, invece, in mancanza di un atto di quietanza del lavoratore- creditore, non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo”; nonché Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 27749 del 2020, con la quale si è affermato che “è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) – e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994, citt.”).
Deriva da quanto osservato (si v., in particolare, all. 4 pp. 50-62) che, avendo la parte opposta dedotto meramente la irrilevanza probatoria di tali sottoscrizioni, non è stata data adeguata allegazione e dimostrazione che le somme quietanzate siano dovute malgrado l'apposizione di sottoscrizione.
Conseguentemente, non dimostrata la debenza delle somme, l'opposizione in relazione alle pretese de qua deve essere accolta, assorbita ogni ulteriore valutazione in merito alle contabili di pagamento relative ai bonifici che la parte opponente ha versato in atti.
Diversamente, per le ragioni anzidette, le buste paga sottoscritte meramente per accettazione non invertono l'onere probatorio, con la conseguenza che in base all'ordinario criterio di riparto spetta al debitore comprovare di avere adempiuto.
Ebbene, in relazione a tutte le pretese non facenti parte dell'anno solare 2016, l'istruttoria non consente di ritenere che la parte datoriale abbia integralmente assolto al proprio onere.
Costituiscono prova dell'intervenuto pagamento la documentazione versata unicamente gli assegni prodotti in seno alle memorie del 21/6/2023 (acquisibili ex art. 421 c.p.c.), dai quali pagina 6 di 8 risulta che la opponente abbia versato alla lavoratrice le somme: di € 850,00 per l'anno 2014 e di € 2.400,00 nel 2015, mentre la documentazione versata unitamente al ricorso in opposizione, poiché trattasi di copia telematica di estratto conto, non consente di evincere il soggetto destinatario della somma ivi indicata.
Al di fuori da tale intento probatorio, la parte opponente non ha dimostrato o tentato di dimostrare l'intervenuto pagamento integrale della retribuzione, come neppure ha contestato l'individuazione del quantum debeatur sia con riferimento alle somme consegnate alla parte opposta sia con riferimento al quanto in astratto dovutole secondo la prospettazione di questa.
In assenza di una specifica contestazione (cfr., ancora, art. 115 c.p.c.), devono ritenersi quindi dovute le somme richieste dalla parte opposta.
Analizzando le quantificazioni prospettate dalla parte opposta, e tenuto conto delle sole somme che la parte opponente ha comprovato avere versato, mette conto osservare come risultano dovute le seguenti somme, poiché non contestate: € 6.996,00 per l'anno 2012; €
9.298,00 per l'anno 2013; € 10.259,00 per l'anno 2014; € 8.477,00 per l'anno 2015; € 13.948,00 per l'anno 2017; € 850,00 per l'anno 2018; € 7.140,36 relativamente al TFR del primo rapporto in essere tra le parti;
€ 6.815,00 per l'anno 2020; € 9.217,69 per l'anno 2021.
Dalla sommatoria delle cifre indicate, emerge che la parte opposta è da reputarsi creditrice per la complessiva somma di € 72.151,05 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, “Come precisato da questa Corte (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 21211 del 05/10/2009, Rv. 610447 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1486 del
23/03/1989, Rv. 462296 - 01 ed altre), l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento
e delle liquidazioni delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale
(così anche, per la determinazione delle retribuzioni dovute al lavoratore ex art. 18 Stat.
Lavoratori, Sez. L, Sentenza n. 585 del 22/01/1987, Rv. 450310 - 01)” (Cass. lav. ord.
8517/2023), oltre la maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria (art. 429 co. 3
c.p.c.)
pagina 7 di 8 Sulla base di quanto precede, l'opposizione è parzialmente fondata e pertanto il decreto ingiuntivo n. 8/2022 del 10/01/2022 emesso nel procedimento iscritto al n. 7483/2021 r.g. va revocato e parte opponente va condannata al pagamento della somma di € 72.151,05, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo ex art. 429, comma III, c.p.c..
Quanto alle spese di lite, deve tenersi conto del mutamento della giurisprudenza relativamente al dies a quo della prescrizione, successivamente al deposito del ricorso sicché sussistono ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà.
La restante quota viene liquidata con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio come da dispositivo ex d.m. 55/2014, con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria documentale.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2022 emesso da questo Tribunale il 10 gennaio
[...]
2022 (n.r.g. 7483/2021), disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, dichiarata assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così dispone:
- revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 8/2022 del 10/01/2022 emesso dal
Tribunale di Catania;
- condanna la società al pagamento in favore Parte_1 di della somma di € 72.151,05 al lordo delle ritenute fiscali e CP_1
previdenziali, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 co. 3 c.p.c.;
- condanna la società al pagamento in favore Parte_1
di di metà delle spese di lite che liquida – già ridotte - in € 3348,50, oltre CP_1
iva, cpa, rimborso metà contributo unificato e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
Catania, 30 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 1763/2022 R.G. e vertente
TRA
c.f. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimiani Clemente che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ilenia Maria Insalaco come da procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2022 la società opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2022 del 10/01/2022 (n.r.g. 7483/2021) notificato in data 26 gennaio 2022 con il quale ad istanza di è stato ingiunto alla società di pagare la CP_1 somma di € 80118, 05, oltre spese di procedura.
pagina 1 di 8 A sostegno dell'opposizione parte opponente ha dedotto l'infondatezza del credito vantato in via monitoria, avendo parte opposta sottoscritto quietanza di pagamento in relazione all'intercorso rapporto di lavoro per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 ed essendo avvenuti i pagamenti anche a mezzo assegni e bonifici.
Ha sottolineato la finalità mutualistica della società ed ha asserito che il lavoro è stato svolto, ancor prima che per fini economici, “benevolentiae vel affectionis causa”, oltre che senza alcun metus nei confronti dei lavoratori (così a pag. 4 ricorso).
Parte opponente ha, pertanto, eccepito “la prescrizione di ogni pretesa antecedente al
26.01.2017 (avuto riguardo al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo), od in via gradata di ogni pretesa antecedente di un quinquennio al rinvenuto idoneo atto interruttivo”.
Infine, ha eccepito l'illegittimità delle somme ingiunte al lordo.
Ha, pertanto, chiesto conclusivamente di: “revocare e/o annullare e/o privare d'effetto
e/o in via gradata riformare l'opposto Decreto ingiuntivo n. 8/2022 del 10.01.2022 (n.
7483/2021 R.G.) emesso dal Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi”.
Parte opposta si è costituita tempestivamente con memoria depositata in data 27 aprile
2022 ed ha esposto che la società datrice di lavoro non ha erogato integralmente la retribuzione;
che la sottoscrizione della busta paga non comprova l'intervenuto adempimento;
che l'eccezione di prescrizione potrebbe ritenersi fondata limitatamente “al periodo di differenze retributive fino al dicembre 2016 e alla tredicesima mensilità del medesimo anno” e che, in proposito, il metus esercitato dal datore di lavoro deve ritenersi in re ipsa (così a pag. 11 memoria di costituzione); che non sono in alcun modo contestate da parte avversa le somme relative al secondo rapporto di lavoro;
che contrariamente a quanto ritenuto dalla parte opponente, non vi è richiesta di adeguamento al minimo contrattuale bensì domanda dell'ottenimento delle retribuzioni dovute come calcolate dalla società datrice di lavoro.
Richiesta la provvisoria esecutività del decreto, parte opposta ha conclusivamente richiesto “all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, di accogliere integralmente le domande e le eccezioni qui formulate, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire la somma di € 80.118,05 oltre Parte_2
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al
pagina 2 di 8 soddisfo, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 8/2022, nonché le somme già liquidate a titolo di spese legali in sede monitoria e condannare per l'effetto la società
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Riposto (CT) alla via Francesco Crispi 4/F, al pagamento delle suddette somme;
in subordine si chiede di condannare la medesima società opponente al pagamento della somma di €57.579,69, per le ragioni articolate nel corpo del presente atto”.
Tentata infruttuosamente la conciliazione, è stata concessa l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla minore somma non contestata di €
57579, 69 e la causa è stata rinviata per decisione, ritenute inammissibili e inconducenti le richieste di prova di parte opponente (ordinanza 21 luglio 2022).
In esito all'udienza del 29 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, la causa - istruita documentalmente - in esito al deposito di note scritte viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto della parte opposta al pagamento della normale retribuzione.
Ed invero, con il ricorso monitorio, parte opposta ha richiesto il pagamento della normale retribuzione “Con riferimento al primo rapporto di lavoro” (dal 22.12.2012 al 31.1.2018, ndr), deducendo che la società abbia “versato solamente € 600,00 mensili in contanti” e “Con riferimento al secondo rapporto di lavoro” (dal 17.4.2020 al 9.1.2021, ndr) deducendo che la società abbia “versato solamente € 600,00 mensili in contanti dal mese di aprile a dicembre
2020, senza versare i ratei della tredicesima mensilità, il credito derivante dal d.l. 66/2014
(c.d. bonus Renzi o 80 euro) per le mensilità da aprile a giugno 2020, il c.d. trattamento integrativo ex d.l. 3/2020 (c.d. bonus 100 euro) da luglio a dicembre 2020.” e che la medesima
“...non ha, inoltre, versato il trattamento di fine rapporto alla lavoratrice”.
Non contestato il rapporto di lavoro tra le parti nel suo concreto estrinsecarsi, v'è da esaminare la fondatezza della pretesa del ricorrente sostanziale, consistente nella integrale corresponsione della retribuzione relativa al rapporto di lavoro.
Giova preliminarmente rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente.
Reputa il Tribunale di dovere aderire all'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della
pagina 3 di 8 legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. 6 settembre 2022 n. 26246).
Contrariamente a quanto reputato dalla parte opponente, secondo la quale “Risulta, difatti, anacronistico continuare ad ancorare automaticamente ai fattori di tutela reale od obbligatoria la prescrizione dei crediti retributivi, non potendosi più prescindere da una indagine di fatto e non potendosi addossare a piccole entità un trattamento enormemente più sfavorevole di quello riservato ai soggetti forti”, appare “pernicioso il [ndr] criterio del caso per caso, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale, fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema”, posto che, come chiarito nella citata sentenza della Corte di Cassazione, è l'assenza di un regime di stabilità del rapporto di lavoro (a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 92 del 2012 e di cui al decreto legislativo n. 23 del 2015) a generare le condizioni obbiettive in presenza delle quali la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., deve computarsi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò premesso, analizzando la fattispecie concreta emerge che il primo rapporto di lavoro si sia concluso, per quanto allegato e non contestato, in data 31.1.2018, sì come il secondo rapporto di lavoro tra le parti si è concluso in data 9.1.2021; ne deriva che, avendo la parte creditrice fatto valere utilmente per la prima volta i propri diritti con la notifica del decreto ingiuntivo datata 26 gennaio 2022, non può dirsi che i crediti vantati siano a quella data prescritti (v. all.ti 2_00 e 2_03 fasc. opponente).
Dunque, l'eccezione di prescrizione è da ritenersi infondata come conseguenza del più recente orientamento della Corte di legittimità.
Ancora in preliminare, appare utile chiarire come risulta inconferente il richiamo dell'opponente alla natura di cooperativa sociale della società datrice di lavoro, posto che la l.
3 aprile 2001, n. 142, non contiene alcun articolo in deroga al principio di cui all'art. 36 della
Costituzione e giova altresì rilevare che la retribuzione costituisce la principale obbligazione datoriale, sicché le invocate prestazioni eseguite “affectionis vel benevolentiae causa” in via pagina 4 di 8 eccezionale possono trovare uno spazio residuale al più nell'ambito della famiglia e del volontariato.
Nel merito, deve ancora osservarsi come in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass.
S.U. 13533/2001).
Nel caso di specie, come già premesso, i rapporti di lavoro dedotti non sono stati contestati dalla parte opponente, sicché anche in ragione dell'art. 115 c.p.c. gli stessi devono ritenersi comprovati.
Dimostrato il titolo dalla parte opposta, questa ha allegato l'inadempimento deducendo
Con riferimento al primo rapporto di lavoro” (dal 22.12.2012 al 31.1.2018, ndr), che la società abbia “versato solamente € 600,00 mensili in contanti” e “Con riferimento al secondo rapporto di lavoro” (dal 17.4.2020 al 9.1.2021, ndr) che la società abbia “versato solamente € 600,00 mensili in contanti dal mese di aprile a dicembre 2020, senza versare i ratei della tredicesima mensilità, il credito derivante dal d.l. 66/2014 (c.d. bonus Renzi o 80 euro) per le mensilità da aprile a giugno 2020, il c.d. trattamento integrativo ex d.l. 3/2020 (c.d. bonus 100 euro) da luglio a dicembre 2020.” e che la medesima “...non ha, inoltre, versato il trattamento di fine rapporto alla lavoratrice”.
A fronte dell'allegato inadempimento, la società opponente ha solo parzialmente fornito prova dei pagamenti.
Più precisamente, anzitutto, emerge in atti l'adempimento dell'obbligazione retributiva da parte della società opponente relativamente alle retribuzione dell'anno 2016.
Ed infatti, come da documentazione versata in atti (v. all. 4 fascicolo di parte opponente) emerge che la parte opposta abbia reso la propria quietanza nelle buste paga per l'anno 2016.
Invero, secondo il condiviso insegnamento della Corte di cassazione, mentre l'apposizione di sottoscrizione nelle buste paga per semplice accettazione non comprova l'intervenuto pagamento della retribuzione, il rilascio di quietanza inverte l'onere probatorio, così da gravare il creditore dell'incombenza di comprovare che malgrado la quietanza lo stesso abbia ricevuto una somma diversa (si v. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6220 del 2019 secondo cui “...le buste paga ed il CU integrano i requisiti di prova documentale richiesti ai fini della
pagina 5 di 8 opponibilità della prova scritta di un credito nei confronti del fallimento, anche ai sensi dell'articolo 2704 cod.civ. (ex aliis: Cass.civ., sez. VI 21.04.2017 nr.10123; 20.04.2017 nr.
10041; 12.09.2016 nr. 17930). Essi, invece, in mancanza di un atto di quietanza del lavoratore- creditore, non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo”; nonché Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 27749 del 2020, con la quale si è affermato che “è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) – e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994, citt.”).
Deriva da quanto osservato (si v., in particolare, all. 4 pp. 50-62) che, avendo la parte opposta dedotto meramente la irrilevanza probatoria di tali sottoscrizioni, non è stata data adeguata allegazione e dimostrazione che le somme quietanzate siano dovute malgrado l'apposizione di sottoscrizione.
Conseguentemente, non dimostrata la debenza delle somme, l'opposizione in relazione alle pretese de qua deve essere accolta, assorbita ogni ulteriore valutazione in merito alle contabili di pagamento relative ai bonifici che la parte opponente ha versato in atti.
Diversamente, per le ragioni anzidette, le buste paga sottoscritte meramente per accettazione non invertono l'onere probatorio, con la conseguenza che in base all'ordinario criterio di riparto spetta al debitore comprovare di avere adempiuto.
Ebbene, in relazione a tutte le pretese non facenti parte dell'anno solare 2016, l'istruttoria non consente di ritenere che la parte datoriale abbia integralmente assolto al proprio onere.
Costituiscono prova dell'intervenuto pagamento la documentazione versata unicamente gli assegni prodotti in seno alle memorie del 21/6/2023 (acquisibili ex art. 421 c.p.c.), dai quali pagina 6 di 8 risulta che la opponente abbia versato alla lavoratrice le somme: di € 850,00 per l'anno 2014 e di € 2.400,00 nel 2015, mentre la documentazione versata unitamente al ricorso in opposizione, poiché trattasi di copia telematica di estratto conto, non consente di evincere il soggetto destinatario della somma ivi indicata.
Al di fuori da tale intento probatorio, la parte opponente non ha dimostrato o tentato di dimostrare l'intervenuto pagamento integrale della retribuzione, come neppure ha contestato l'individuazione del quantum debeatur sia con riferimento alle somme consegnate alla parte opposta sia con riferimento al quanto in astratto dovutole secondo la prospettazione di questa.
In assenza di una specifica contestazione (cfr., ancora, art. 115 c.p.c.), devono ritenersi quindi dovute le somme richieste dalla parte opposta.
Analizzando le quantificazioni prospettate dalla parte opposta, e tenuto conto delle sole somme che la parte opponente ha comprovato avere versato, mette conto osservare come risultano dovute le seguenti somme, poiché non contestate: € 6.996,00 per l'anno 2012; €
9.298,00 per l'anno 2013; € 10.259,00 per l'anno 2014; € 8.477,00 per l'anno 2015; € 13.948,00 per l'anno 2017; € 850,00 per l'anno 2018; € 7.140,36 relativamente al TFR del primo rapporto in essere tra le parti;
€ 6.815,00 per l'anno 2020; € 9.217,69 per l'anno 2021.
Dalla sommatoria delle cifre indicate, emerge che la parte opposta è da reputarsi creditrice per la complessiva somma di € 72.151,05 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, “Come precisato da questa Corte (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 21211 del 05/10/2009, Rv. 610447 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1486 del
23/03/1989, Rv. 462296 - 01 ed altre), l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento
e delle liquidazioni delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale
(così anche, per la determinazione delle retribuzioni dovute al lavoratore ex art. 18 Stat.
Lavoratori, Sez. L, Sentenza n. 585 del 22/01/1987, Rv. 450310 - 01)” (Cass. lav. ord.
8517/2023), oltre la maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria (art. 429 co. 3
c.p.c.)
pagina 7 di 8 Sulla base di quanto precede, l'opposizione è parzialmente fondata e pertanto il decreto ingiuntivo n. 8/2022 del 10/01/2022 emesso nel procedimento iscritto al n. 7483/2021 r.g. va revocato e parte opponente va condannata al pagamento della somma di € 72.151,05, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo ex art. 429, comma III, c.p.c..
Quanto alle spese di lite, deve tenersi conto del mutamento della giurisprudenza relativamente al dies a quo della prescrizione, successivamente al deposito del ricorso sicché sussistono ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà.
La restante quota viene liquidata con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio come da dispositivo ex d.m. 55/2014, con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria documentale.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2022 emesso da questo Tribunale il 10 gennaio
[...]
2022 (n.r.g. 7483/2021), disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, dichiarata assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così dispone:
- revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 8/2022 del 10/01/2022 emesso dal
Tribunale di Catania;
- condanna la società al pagamento in favore Parte_1 di della somma di € 72.151,05 al lordo delle ritenute fiscali e CP_1
previdenziali, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 co. 3 c.p.c.;
- condanna la società al pagamento in favore Parte_1
di di metà delle spese di lite che liquida – già ridotte - in € 3348,50, oltre CP_1
iva, cpa, rimborso metà contributo unificato e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
Catania, 30 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 8 di 8