Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi ConIGliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 440/2023 avverso la sentenza n. 724/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 22.03.2023 tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bottaro Stefano ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Genova viale Sauli 39/1- APPELLANTE
Contro
CONDOMÌNIO VIA SUSANNA FONTANAROSSA nn. 40 42 in GENOVA, in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vallini Simone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Marina di Robilant n. 2/3, Genova -APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previe le pronunzie e le declaratorie tutte meglio viste, in totale riforma, per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in appello del 24.4.2023, dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Genova il 22.3.2023, n. 724/2023, previa ogni meglio vista e ritenuta statuizione, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado per cui, accertati i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, dichiarare irrita, e/o nulla, e/o annullare e/o comunque dichiarare invalide e/o inefficaci, per i motivi tutti di cui alla narrativa dell'atto di citazione del 17.7.2019, le delibere assunte dall'assemblea del Condominio parziale scala esterna via Fontanarossa 40-42 in Genova, il 16.7.2019 riguardanti l'approvazione delle tabelle millesimali ripartizione
PER L'APPELLATO
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o difesa reietta, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella narrativa degli atti processuali del Condominio Via Fontanarossa nn. 40 42 e/o per le altre meglio viste, in via principale, respingere l'impugnazione avversaria mediante conferma della sentenza gravata – Sentenza del Tribunale di Genova n. 742/23, pronunciata e pubblicata in data 22.03.22 - stante l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'impugnazione stessa, vinte le spese del secondo grado di giudizio;
in subordine, per l'evenienza in cui la sentenza gravata dovesse invece essere riformata in tutto o in parte, accogliere le conclusioni del formulate in primo grado, vinte Parte_2 le spese di entrambi i gradi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, così riassunto dal Tribunale:
“1) Sull'impugnazione proposta dalla IG.ra , avverso le delibere assunte Parte_1 dall'assemblea del Condominio Parziale scala esterna di Via Fontanarossa 40-42 in data 16.4.2019
(prod 1 attrice) e 18.7.2019 (prod 2 attrice), si osserva quanto segue. Più specificamente con
l'odierno procedimento la IG.ra ha ritenuto di evocare in giudizio il prefato condominio Pt_1 assumendo: -di essere proprietaria dell'appartamento 42 B, facente parte del Condominio di via
Fontanarossa 40-42 in Genova;
-che, dopo aver introdotto in data 14.5.2019 procedimento di mediazione (prodd.
6-7 attrice), avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del Condominio
Parziale scala esterna, assunta in data 18.4.2019, era stata convocata per il 15-16.7.2019 alla nuova assemblea del Condominio Parziale Scala Esterna via Fontanarossa 40-42, chiamata a deliberare in merito alla revoca della delibera del 18.4.2019, all'approvazione della tabella di riparto spese scala esterna e all'approvazione tabella di riparto spese inerenti l'impianto di illuminazione della scala esterna, ambedue prive di efficacia retroattiva, a differenza della delibera 18.4.2019, con cui alla tabella approvata in tal sede era stata attribuita efficacia retroattiva;
-che la IGnora , ritenuto Pt_1
l'andamento dell'assemblea del 16.7.2019, si era vista costretta ad impugnare in via giudiziale tanto la delibera del 18.4.2019 che aveva approvato la tabella millesimale per i tratti della scala esterna, quanto le delibere assunte il 16.7.2019 che sostanzialmente avevano confermato, salvo stabilire la non retroattività della tabella millesimale, la decisione già assunta in precedenza;
-che tanto la delibera del 18.4.2019 quanto quella del 16.7.2019 le attribuivano millesimi di proprietà della scala esterna ancorché essa non fosse, come anche risultava dal suo atto di acquisto (prod 3 attrice), proprietaria in tutto o in parte della scala esterna;
-che infatti l'immobile attoreo godeva solo di
“servitù attiva di passaggio pedonale a carico del civico 42/A”; -che a sostegno dell'inesistenza di qualsivoglia diritto di proprietà sulla scala, l'attrice deduceva che, allorquando era stato realizzato
2 da parte di di Genova l'ascensore inclinato a Quezzi tra le vie Pinetti e Fontanarossa, CP_1 essa era stata esclusa dal diritto a percepire l'indennità di esproprio la quale, viceversa, era stata corrisposta agli altri condomini proprietari (prodd.10-14 attrice); -che in particolare la sua proprietà sulla scala, oltre a non risultare dall'esame dei titoli di proprietà e dalle risultanze catastali, era stata esclusa dalle dichiarazioni rese dai comproprietari della scala che, sotto la loro personale responsabilità, avevano dichiarato di essere gli unici proprietari di tale manufatto e, come tali, gli unici destinatari dell'indennità di esproprio;
-che l'attrice eccepiva, ulteriormente, l'irritualità ed illegittimità dell'assemblea in cui i millesimi computati ai fini della valida costituzione assembleare erano quelli della medesima tabella sottoposta ad approvazione, con conseguente nullità e/o
l'annullabilità della delibera, per essere stata assunta da un ridotto numero di condomini (6 su 38), in forza di millesimi di proprietà auto attribuiti (prod. 17 attrice) e non dei millesimi espressi dalla tabella millesimale generale di proprietà (prod.16 attrice); -che ancora, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di Condominio (prod. 15 attrice) la scala esterna costituiva cosa comune e indivisibile del fabbricato, cui alla stessa partecipano tutti i proprietari secondo i millesimi espressi dalla tabella millesimale “generali di proprietà”; -che il successivo art. 5 non consentiva “..l'abbandono o la rinuncia alla comproprietà degli elementi comuni dell'edificio..”, sicché la delibera impugnata risultava sicuramente illegittima, nulla e/o annullabile siccome contraria a legge (art. 1118, 2° comma c.c.) e Regolamento, per aver mandato esenti dalle spese di conservazione e/o ricostruzione la maggior parte dei condomini;
-che la mancata convocazione di svariati condomini, rappresentativi di oltre i 4/5 dei millesimi complessivi, rendeva annullabili tutte le deliberazioni prese;
-che infine i criteri adottati per la redazione della tabella approvata il 18.4.2019 e delle due tabelle millesimali approvate il 16.7.2019 restavano oscuri, non essendo stati adeguatamente illustrati nelle due assemblee, oltre a non rispettare i criteri di legge. In forza di tali assunti l'attrice eccepiva il vizio di nullità e/o annullabilità delle delibere impugnate, siccome assunte da una assemblea non regolarmente convocata, non ritualmente costituita, e che aveva approvato, con maggioranze ampiamente inferiori al quorum previsto dalla legge, le nuove tabelle millesimali relative alla scala esterna, redatta da ignota mano e che le aveva attribuito millesimi di proprietà su un immobile da essa non acquistato.
Si costitutiva il Condominio contestando l'assunto attoreo di cui chiedeva il rigetto. In particolare, il Condominio assumeva: -che le assemblee del 18.04.19 e 16.07.19 avevano approvato le tabelle millesimali per le quali era contenzioso all'esito di approfondita discussione, e con l'ausilio di del geom. amministratore dello stabile e professionista che aveva redatto Controparte_2 proprio le citate tabelle, illustrandone i criteri basali in occasione dei consesso;
-che la revoca della delibera assembleare 18.04.19, ad opera della delibera assembleare 16.07.19 punto 1 o.d.g., rendeva
3 la IG.ra sfornita di interesse ad agire attuale e concreto in riferimento alla domanda avente Pt_1 ad oggetto l'invalidazione della prima delibera;
-che in occasione dell'adunanza del 16.07.19 la tabella, già approvata in data 18.04.19, era stata mantenuta con riferimento alla sola ripartizione delle spese inerenti l'impianto di illuminazione e i relativi consumi, mediante l'adozione della delibera del 16.07.19 punto n. 3 o.d.g. “Approvazione tabella di riparto spese inerenti l'impianto di illuminazione della scala esterna, anche riferite ai relativi consumi, con efficacia non retroattiva”; - che, nonostante la descrizione riportata sul documento facesse riferimento alla “manutenzione scale”, l'assemblea aveva deciso di adottarla ai fini della suddivisione delle spese inerenti il servizio di illuminazione;
-che invece sempre l'assemblea del 16.07.19, deliberando sul punto n. 2 dell'o.d.g.
“Approvazione tabella di riparto spese inerenti la scala esterna quanto alle porzioni integranti rampe
e camminamenti costituenti parti comuni, con efficacia non retroattiva” aveva approvato una tale tabella per la prima volta;
-che nuovamente, nonostante la descrizione riportata sul documento facesse riferimento alla “manutenzione straordinaria scale”, l'adunanza aveva scelto di adottarla per altro riparto, e cioè per tutte le spese inerenti le rampe e i camminamenti della scala, considerata esclusivamente nella porzione costituente parte comune (di condominio parziale); -che la doglianza, basata sulla negazione dell'esistenza di diritto di proprietà sulla scala esterna in capo all'attrice, era infondata alla luce della documentazione allegata;
-che le porzioni di scala esterna, costituenti parte comune condominiale, costituivano oggetti di due distinti condominii parziali: quello avente oggetto il tratto di colore grigio, costituito negozialmente, era nella proprietà per un quarto ciascuno delle unità int. 1, 6, 10 del civ. 40 e per un ulteriore quarto dei proprietari delle sei unità ubicate nel civ.
42, mentre quello piastrellato era de facto e partecipato da queste ultime sei unità; -che la IG.ra
era dunque titolare di quote di comproprietà riferite ad entrambe le porzioni, e Parte_1 conseguentemente obbligata a partecipare alle relative spese nei confronti dell'ente condominiale;
- che le due assemblee in oggi contestate parevano correttamente costituite, calcolando la titolarità di un quarto dei millesimi in capo a ciascuno dei proprietari delle unità int. 1, 6, 10 del civ. 40 e suddividendo i restanti millesimi fra i titolari degli interni ubicati nel civico n. 42; -che in ogni caso le deliberazioni che hanno approvato le tabelle erano state assunte con un numero di voti rappresentante la maggioranza degli intervenuti e oltre la metà del valore dell'edificio; -che non rilevano eventuali erronee imputazioni di millesimi, avendo espresso voto favorevole tutti i condomini intervenuti, ad eccezione della IG.ra ; -che correttamente alle due assemblee erano stati Pt_1 convocati esclusivamente i condòmini titolari di quote di comproprietà sulle porzioni di scala esterna integranti parti comuni (dei condominii parziali), in quanto solo i medesimi, ovvero i proprietari degli int. nn. 40/1, 40/6, 40/10, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/A, 42/B, avevano per ciò, diritto a parteciparvi. In forza di tali assunti il Condominio chiedeva il rigetto della domanda attorea.
4 A seguito del deposito di memorie ex art 183 VI comma c.p.c. e di ispezione giudiziale dei luoghi di causa, era disposta CTU, richiesta da parte convenuta, affidata all'arch. Persona_1
e volta a sentir precisare quali unità immobiliari fossero servite dalla scala esterna oggetto
[...] di causa e dove la scala risultasse menzionata nella documentazione prodotta in atti, con indicazione grafica dell'area interessata dalla servitù di passo ivi menzionata (a favore del civ 42 B e a carico del civ 42A). Depositata la CTU in data 19.11.2021 ed acquisiti successivi chiarimenti scritti in data
10.3.2022, era disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, dove le parti richiamavano le conclusioni già proposte ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.”
La causa veniva ritenuta sufficientemente istruita e, precisate le conclusioni e concessi i termini per memorie conclusionali e repliche, veniva emessa, in data 22.03.2023, la sentenza gravata n. 742/2023, con la quale il Tribunale di Genova così pronunciava: “ -dichiara inammissibile la domanda attorea per difetto di legitimatio ad causam della IG.ra , per le ragioni di cui in Pt_1 parte motiva;
-pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuna, per le ragioni di cui in parte motiva;
-condanna la IG.ra
[...]
a corrispondere al le spese di lite, liquidate in Pt_1 Controparte_3 complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge, per le ragioni di cui in parte motiva.”
Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione, proposta dal Condominio in sede di comparsa conclusionale, di difetto di legitimatio ad causam della IG.ra , a fronte del fatto che l'attrice Pt_1 aveva prospettato di non essere proprietaria della scala esterna disciplinata dalle delibere impugnate.
Richiamata la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite 2951/2016, che ha ribadito come “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire
è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”, il Tribunale affermava che “Nel caso di specie, in forza della prospettazione dei fatti fornita sin dall'atto di citazione, la IG.ra Pt_1 si afferma non comproprietaria della scala, oggetto del condominio parziale di cui impugna la delibera, e quindi non condomina del condominio parziale. Tale circostanza appare dirimente ai fini del decidere, se solo si considera che solamente chi riveste la qualità di condomino è legittimato ad impugnare le delibere assunte dall'assemblea del Condominio.” (Cfr sentenza) Sulla base delle
5 affermazioni dell'attrice, che aveva sostenuto di non essere proprietaria della scala esterna e, quindi, non condomina del condominio parziale scala esterna, riteneva l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione alla causa.
Con atto di citazione 9.12.2022 appellava la sentenza, lamentando il seguente Parte_1 motivo: - errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto la carenza di legitimatio ad causam nonostante l'appellante era ed è condomina del condominio appellato, era stata convocata alle assemblee di cui alle delibere impugnate ed era destinataria di effetti delle delibere medesime. Chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, la riforma sul punto della legitimatio ad causam e l'esame del merito dei motivi di impugnazione delle delibere, rimasti assorbiti, con accoglimento della domanda di nullità/annullamento delle stesse con vittoria delle spese dei due gradi.
Con comparsa di costituzione e risposta 18.07.2023, si costituiva il
[...]
Genova, che eccepiva l'infondatezza del motivo di appello sulla Controparte_4 legittimazione e ne chiedeva il rigetto. In ogni caso, riproponeva le difese nel merito, eccependo che anche dalla CTU svolta in primo grado risultava che l'appellante, acquistando l'appartamento int. 42
B, era divenuta proprietaria pure delle relative parti comuni, fra le quali è da annoverarsi anche la scala esterna che serve l'unità consentendovi l'accesso. Con vittoria delle spese del grado.
Con ordinanza 13.9.2023 la Corte sospendeva la provvisoria esecuzione della sentenza gravata, ritenendo sussistente il bonus fumus iuris in relazione alla decisione sulla legitimatio ad causam.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 17.12.2024, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
La motivazione del Tribunale in merito al difetto di legittimazione attiva da parte dell'appellante non convince.
Con l'Ordinanza n. 1617 del 26.1.2021|, la Corte di Cassazione ha precisato che la legittimazione ad agire (“legitimatio ad causam”) costituisce elemento costitutivo del diritto di azione, servendo ad individuare la titolarità dell'azione, ossia a chi essa spetti. Disciplinando la sostituzione processuale
(“fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”), l'articolo 81 cod. proc. civ. enuncia indirettamente, occupandosi della sua eccezione, la regola della legittimazione ad agire, la quale compete a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendone di esserne il titolare, restando a tal fine irrilevante la titolarità effettiva del rapporto. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire,
6 è quindi la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione: la sussistenza della legittimazione va verificata ed accertata sulla sola base della domanda e dei suoi contenuti. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, l'azione è inammissibile. La legittimazione ad agire si risolve pertanto nella titolarità del potere di promuovere un giudizio indipendentemente dalla titolarità della situazione sostanziale attiva del rapporto giuridico controverso e va determinata in base agli effetti del provvedimento richiesto. Il controllo del giudice sulla sussistenza della “legitimatio ad causam”, nel suo aspetto di legittimazione ad agire, si esplica nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi assuma la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale. La questione della reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio attiene, invece, al merito della causa. Ben può accadere quindi che, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo, ma ciò riguarda il fondo della controversia e non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore, in altri termini, perderà la causa, ma aveva diritto di intentarla. Occorre, in definitiva, distinguere tra il caso in cui un soggetto faccia valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio, ed allora rimane violato l'articolo 81 cod. proc. civ., dal caso in cui il soggetto abbia fatto valere in giudizio come proprio un diritto spettante invece ad altro soggetto, ed allora la decisione è di merito.
Nel nostro caso, fin dall'atto di citazione 17.7.2021, al capitolo 1, l'appellante ha affermato di essere condomina del condominio di Via Fontanarossa 40-42 in Genova perché proprietaria dell'appartamento 42B e di essere stata convocata, nella detta qualità, alle assemblee che hanno approvato le delibere impugnate. Pertanto, quale condomino, non sussiste alcun dubbio che l'appellante si affermi titolare del diritto dedotto in giudizio e del potere di promuoverlo indipendentemente dalla titolarità della situazione sostanziale attiva del rapporto giuridico controverso. Nella sua qualità di condomino, l'appellante risulta interessato agli effetti del provvedimento richiesto.
La Corte di Cass. Civ. Sez. Unite con la sentenza n. 2951 del16/02/2016, chiarisce che, ai fini della legittimazione ad agire, la parte che promuove un giudizio deve prospettare di esser parte attiva del giudizio, ma, nel merito, deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte e la fondatezza delle domande.
Conseguentemente, poiché l'appellante ha indicato nell'atto introduttivo le circostanze che la rendono titolare della legitimatio ad causam, la sentenza gravata deve essere riformata sul punto e la causa deve essere decisa nel merito per verificare sia la titolarità della posizione giuridica soggettiva
7 dell'appellante quale la comproprietà della scala e/o di parte di essa, sia la legittimità e/o illegittimità delle delibere condominiali nei confronti della stessa in relazione all'approvazione della tabella, approvata in data 18.04.19, mantenuta in data 16.7.2029, con efficacia non retroattiva e con riferimento alla sola ripartizione delle spese inerenti l'impianto di illuminazione e i relativi consumi.
Ai fini della richiesta di annullamento delle delibere 18.4.2019 e 16.7.2019, l'appellante lamenta di non essere proprietaria della scala che le consente di raggiungere il proprio appartamento, ultimo sotto strada del condominio Via Fontanarossa 40-42 in Genova. Ciò perché, nel proprio atto di acquisto, è presente solo la specifica che l'immobile acquistato con atto Notaio il Per_2
25/06/1991, godeva di “servitù attiva di passaggio pedonale a carico del civico 42/A”.
Ciò, però, non è sufficiente per escludere la comproprietà della scala da parte dell'appellante.
Il CTU, con riferimento all'allegato 2, in cui sono riportati i “tronchi” settori della scala, riferisce:
“La scala, rappresentata nello stato attuale, corrisponde al “Tronco 1” e, con andamento diverso, al
“Tronco 2 e 3”, quindi arriva sino al 5° piano sotto strada, in quanto i due piani appartenenti alla stessa proprietà erano collegati con una scala interna, come descritto nello stesso Decreto di trasferimento: “Al 4 ° piano sottostrada si accede attraverso una scala comune agli interni 1, 6 e 10 che si diparte a fianco del portone segnato col civ. n. 40. Al 5° piano sottostrada si accede dal 4° attraverso scala interna”. Nello stato di progetto invece la società modifica la scala esterna Pt_3 allungandola e facendola arrivare sino al piano 6° sotto strada. Questo perché, per realizzare su entrambi i piani degli appartamenti, ha necessità di demolire la scala interna e fare accedere alla nuova unità abitativa del piano 6° utilizzando una scala esterna. Il Comune approva a Pt_3 inizialmente solo la trasformazione in appartamenti del piano 5° sotto strada. Al piano 6° nel progetto presentato compare un solo appartamento con accesso dalla scala tramite un ballatoio, probabilmente già esistente come terrazzo e/o utilizzato come via di fuga, quando il locale era usato come discoteca.” (CTU pag 31)
L'intera scala, dal piano strada al piano 6, viene utilizzata dall'appellante per l'accesso all'appartamento 42/B e, pur non essendo stato reperito una copia del regolamento di condominio dell'originale civico 40, il CTU ha esaminato “un'Appendice del regolamento di condominio del 21-
11-1989 di cui si riportano di seguito alcuni stralci. Nell'Art. 1 si definiscono le parti comuni del civ.
42 e 42A e 42B: “-prime due rampe della scala d'accesso in comproprietà con gli interni 1,6,10 del civ 40; - la terza rampa fino al pianerottolo antistante il portone del civ 42 è di proprietà comune solamente ai civici 42,42A,42B come pure comuni agli stessi civici sono: la rampa di discesa, l'atrio antistante il portone, il corridoio di accesso agli interni, il locale esterno dei contatori del gas;
-le
8 rampe ad angolo retto e quella che conduce al giardino, sono di proprietà comune degli appartamenti
42A e 42B”.” (ctu pag. 23)
Non è, quindi, dubbio che la scala oggetto di causa serva anche la proprietà dell'appellante, con conseguente applicazione della presunzione di cui all'art. 1117 c.c., che prevede che le scale sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, “se non risulta il contrario dal titolo”.
Come precisato dalla giurisprudenza, l'unico titolo contrario rilevante è l'atto costitutivo del condominio (Cass. 21440/22).
Dall'esame di tutti i titoli di vendita degli immobili del condominio Via Fontanarossa 40-42, non esistono elementi contrari alla proprietà comune della scala, peraltro unica per accedere ai propri immobili. Come chiarito dal CTU, l'inciso nell'atto Notaio 25/06/1991, che l'immobile della Per_2 IGnora godeva solo di “servitù attiva di passaggio pedonale a carico del civico 42/A”, con Pt_1 precedente costituzione di medesima servitù passiva, con l'atto di vendita Notaio Persona_3
17.5.90, a carico dell'appartamento civ. 42A, si è reso necessario per garantire l'accesso al 42B, a seguito della divisione dell'unica unità immobiliare in due unità, effettuata dalla e sanata CP_5 con domanda di condono in data 27 Gennaio 1986, n. C 3688. In particolare, l'appellante ha acquistato il civico 42B con tutti i diritti sulle parti comuni, senza esclusione della scala: “Quanto sopra viene venduto ed acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni inerente diritto, ragione ed azione, attinenza e pertinenze, servitù attive e passive, passi ed accessi fin ora praticati in particolare con servitù attiva di passaggio pedonale a carico del civico 42A, a corpo -omissis-“.
Dagli accertamenti attenti e particolarmente documentati del CTU che si condividono, emerge che l'appellante è comproprietaria della scala e, comunque, essendo l'immobile di sua proprietà situato al piano più basso rispetto al piano strada, ne fa un utilizzo completo e maggiore rispetto ai proprietari dei piani superiori.
Accertata la comproprietà di , quale condomina, della scala e, in ogni caso, accertato Parte_1
l'utilizzo della stessa da parte dell'appellante, dal piano strada fino al piano più in basso, deve ritenersi l'appellante soggetto obbligato alla partecipazione della ripartizione delle spese inerenti l'impianto di illuminazione e i relativi consumi della scala.
Rimane da valutare la legittimità delle delibere, la prima del 18.4.2019 che ha approvato le tabelle millesimali relative alla ripartizione delle spese inerenti l'impianto di illuminazione e i relativi consumi della scala e la seconda del 16.7.2019, che ha deliberato l'applicazione non retroattiva delle
9 suddette tabelle ai soli condomini comproprietari e utilizzatori della scala e verificare la fondatezza della lamentata irregolare convocazione, partecipazione e votazione limitata ai condomini interessati.
Per l'art. 1136 c.c. sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Dagli atti e nella costituzione in giudizio, con comparsa 19.11.2019, il Condominio ha affermato che “le deliberazioni che hanno approvato le tabelle sono state assunte con un numero di voti rappresentante la maggioranza degli intervenuti e oltre la metà del valore dell'edificio” e che hanno espresso voto favorevole tutti i condomini intervenuti ad eccezione dell'appellante.
Il tronco di scala oggetto di causa non riguarda tutte le u.i. presenti nell'edificio condominiale, ma ne serve solo alcune. Siamo, quindi, in presenza di un condominio parziale. Secondo la giurisprudenza, infatti, “La fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per
l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene;
ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare. (Cass. Sez. 2,
16/01/2020, n. 791, Rv. 656837 - 01). Nel caso di condominio parziale, “il "quorum", costitutivo e deliberativo, dell'assemblea nel cui ordine del giorno risultino capi afferenti la comunione di determinati beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, va calcolato con esclusivo riferimento a costoro ed alle unità immobiliari direttamente interessate” (Cass. 4127/16).
Sul punto, parte appellante non ha fornito la prova di resistenza ovvero che nel caso di convocazione di tutti i condomini serviti dal tratto di scala oggetto di causa, i quorum non sarebbero stati ugualmente raggiunti con l'adozione dei millesimi generali di proprietà.
L'appellante non ha fornito né tanto meno tentato di fornire, tale prova per cui l'opposizione alle delibere deve essere respinta.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza nel merito della vertenza, con condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 Controparte_6
in Genova, delle spese di lite, che vengono liquidate per il primo grado nella
[...] misura già liquidata di € 3.809,00, oltre accessori;
per il secondo grado come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione indeterminato, tenuto conto della non complessità della
10 questione e del mancato svolgimento della fase trattazione/istruttoria in appello: - compensi: Fase di studio: € 1.200,00; Fase introduttiva: € 900,00; Fase decisionale: € 2.000,00 = € 4.100,00.
Le spese della CTU vanno poste a carico dell'appellante . Parte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30.05.2002 n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per il pagamento del doppio contributo unificato, ove eIGibile.
PQM
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 440/2023 avverso la sentenza n.
724/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 22.03.2023 così decide:
1. accoglie il motivo d'appello e, in riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara la legittimazione ad agire in giudizio di;
Parte_1
2. rigetta le domande proposte da per la dichiarazione di nullità e/o Parte_1
annullamento delle delibere 18.4.2019 e 16.7.2019 del Controparte_6
in Genova;
[...]
3. Condanna al rimborso delle spese legali dei due gradi in favore Parte_1 dell'appellato in Genova, che liquida: Controparte_6 per il primo grado, in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge e, per il secondo grado, in € 4.100,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4. Pone le spese di CTU a carico di . Parte_1
DA' ATTO che ricorrono le condizioni ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il versamento del doppio contributo unificato, ove eIGibile, a carico dell'appellante, atteso il totale rigetto della proposta impugnazione.
Genova, 18 aprile 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Maria Laura Morello
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