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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice, all'esito della discussione mediante trattazione scritta odierna;
preso atto delle note di trattazione e discussione ritualmente depositate;
visto l'art. 281 sexeis c.p.c., pronuncia dispositivo provvedente al contestuale deposito delle motivazioni della sentenza.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2615 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano (MI), e per Parte_1 essa con sede legale in Milano, in forza di procura speciale Parte_2 del 24/01/2023, in autentica dal Notaio Dott. rep. n. 149422/Racc. n. Persona_1
39486, registrata a Milano DP II, in data 30.01.2023, al n. 6788, serie 1T (doc. 1), rilasciata da quale mandataria della medesima n forza di Controparte_1 Controparte_2 procura del 05/02/2025 a rogito del Notaio di Milano, rep. 154731 e racc. Persona_1
41729, in persona del procuratore speciale Dott. (C.F. CP_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Felicita Fenaroli, del Foro di C.F._1
Milano, nel cui studio e domicilio telematico ha eletto domicilio ai fini del presente giudizio, in virtù di procura allegata telematicamente come in calce al ricorso introduttivo.
CONTRO
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2 Controparte_5
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._3 Controparte_6 C.F._4
(C.F. ) Controparte_7 C.F._5
Convenuti contumaci
Oggetto: azione di accertamento della qualità di eredi.
~~~~~~~~~~~~~~
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c.,
[...]
come sopra rappresentata, ha allegato di essere subentrata - ai sensi della legge Parte_1
130/1999, dal 15 novembre 2021- ad Intesa San Paolo Spa nel contratto di mutuo ipotecario che era stato stipulato il 31 marzo 2006, ai sensi degli artt. 38 ss. del D.lgs 385/1993 (agli atti del Notaio in Palermo, ai nn. Rep. 269840 / Racc. 4943), da , Persona_2 CP_8 con – poi incorporata il 5 luglio 2017, in (doc. 10 del Controparte_9 Controparte_10 ricorso), a propria volta incorporata il 26 marzo 2021 in (doc. 11 del Controparte_11 ricorso).
Ha aggiunto che ex art. 58 del T.U.B., dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti veniva data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 135 del 13/11/2021 (doc. 12 del ricorso), e successiva comunicazione integrativa, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte
Seconda n. 96 del 18/08/2022.
Tanto premesso la ricorrente ha allegato che il debitore mutuatario decedeva a Palermo il 2 settembre 2006 (cfr. certificato di morte, doc. n. 6 del ricorso) e che in base al certificato di famiglia, in assenza di testamento, l'eredità si è devoluta ex lege in favore dei figli , CP_5
, e della moglie (cfr. certificato di famiglia, doc. n. 7 CP_6 CP_7 Controparte_4 del ricorso).
Tanto premesso, la ricorrente ha documentato che oltre alla denuncia di successione Volume
392 n. 36 registrata il 31/08/2007 e trascritta il 22 ottobre 2009, i chiamati all'eredità hanno anche proceduto a volturare la titolarità catastale dell'immobile sito in Palermo, Corso Camillo
Finocchiaro Aprile n. 45-47-49 (identificato in catasto al Foglio 125 Particella 148, Sub 51) con richiesta n. 26006.1/2007 - Pratica n. PA0517098 del 03/10/2007 (doc. 8 e 9 del ricorso).
In base a ciò ha chiesto che si accerti in capo ai chiamati all'eredità la qualità di eredi ex art. 476 c.c.
Fissata udienza con decreto del 10 marzo 2025, nel corso della prima comparizione del 12 giugno 2025, la ricorrente veniva invitata a dare prova del completamento della notifica del decreto stesso e del ricorso, dal momento che non risultavano prodotti in atti gli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuta notifica previste dall'art. 8, comma quarto della
L n. 890 del 1982 nei confronti di e di . Controparte_7 Controparte_12
In vista della trattazione scritta del 3 luglio 2025, con nota del 2 luglio 2025, veniva depositata prova della notifica nei confronti di;
infine, in vista della trattazione scritta Controparte_7
2 fissata anche per la discussione, il 24 luglio 2025, con nota dell'8 luglio2025, veniva depositata la CAD depositata al domicilio di . CP_12
La documentazione prodotta dà prova della tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza. Conseguentemente tutti i convenuti vanno dichiarati contumaci.
Verificata la regolarità del contraddittorio, in base all'analisi degli atti, secondo questo giudice non vi sono i presupposti per accogliere la domanda.
Non ignora questo giudice il condiviso orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dalla ricorrente, in base al quale il compimento di atti dal contenuto non meramente fiscale, come è,
(diversamente dalla mera dichiarazione di successione) l'istanza di valutazione catastale degli immobili del de cuius, costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità.
Senonchè, nel caso di specie, se per un verso si può concludere che la volturazione catastale degli immobili del de cuis non è avvenuta automaticamente d'ufficio in base alla presentazione della dichiarazione di successione che, infatti, nel riquadro “A” esclude un tale adempimento
(“volturazione automatica: NO”) indicando peraltro l'esistenza di una successione
“testamentaria”, per altro verso, non vi sono elementi per riferire l'istanza di volturazione presentata il 3 ottobre 2007 (all n. 9 del ricorso) a tutti i chiamati all'eredità indicati nell'atto di attribuzione catastale, essendo ignoto chi abbia presentato l'istanza in questione.
Di modo che non vi sono elementi per accertare in capo a tutti o a uno dei chiamati dell'eredità di . CP_8
La domanda va perciò respinta.
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, nella contumacia dei convenuti, respinge la domanda.
Nulla sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Palermo, 24/07/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
3
Il Giudice, all'esito della discussione mediante trattazione scritta odierna;
preso atto delle note di trattazione e discussione ritualmente depositate;
visto l'art. 281 sexeis c.p.c., pronuncia dispositivo provvedente al contestuale deposito delle motivazioni della sentenza.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2615 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano (MI), e per Parte_1 essa con sede legale in Milano, in forza di procura speciale Parte_2 del 24/01/2023, in autentica dal Notaio Dott. rep. n. 149422/Racc. n. Persona_1
39486, registrata a Milano DP II, in data 30.01.2023, al n. 6788, serie 1T (doc. 1), rilasciata da quale mandataria della medesima n forza di Controparte_1 Controparte_2 procura del 05/02/2025 a rogito del Notaio di Milano, rep. 154731 e racc. Persona_1
41729, in persona del procuratore speciale Dott. (C.F. CP_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Felicita Fenaroli, del Foro di C.F._1
Milano, nel cui studio e domicilio telematico ha eletto domicilio ai fini del presente giudizio, in virtù di procura allegata telematicamente come in calce al ricorso introduttivo.
CONTRO
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2 Controparte_5
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._3 Controparte_6 C.F._4
(C.F. ) Controparte_7 C.F._5
Convenuti contumaci
Oggetto: azione di accertamento della qualità di eredi.
~~~~~~~~~~~~~~
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c.,
[...]
come sopra rappresentata, ha allegato di essere subentrata - ai sensi della legge Parte_1
130/1999, dal 15 novembre 2021- ad Intesa San Paolo Spa nel contratto di mutuo ipotecario che era stato stipulato il 31 marzo 2006, ai sensi degli artt. 38 ss. del D.lgs 385/1993 (agli atti del Notaio in Palermo, ai nn. Rep. 269840 / Racc. 4943), da , Persona_2 CP_8 con – poi incorporata il 5 luglio 2017, in (doc. 10 del Controparte_9 Controparte_10 ricorso), a propria volta incorporata il 26 marzo 2021 in (doc. 11 del Controparte_11 ricorso).
Ha aggiunto che ex art. 58 del T.U.B., dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti veniva data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 135 del 13/11/2021 (doc. 12 del ricorso), e successiva comunicazione integrativa, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte
Seconda n. 96 del 18/08/2022.
Tanto premesso la ricorrente ha allegato che il debitore mutuatario decedeva a Palermo il 2 settembre 2006 (cfr. certificato di morte, doc. n. 6 del ricorso) e che in base al certificato di famiglia, in assenza di testamento, l'eredità si è devoluta ex lege in favore dei figli , CP_5
, e della moglie (cfr. certificato di famiglia, doc. n. 7 CP_6 CP_7 Controparte_4 del ricorso).
Tanto premesso, la ricorrente ha documentato che oltre alla denuncia di successione Volume
392 n. 36 registrata il 31/08/2007 e trascritta il 22 ottobre 2009, i chiamati all'eredità hanno anche proceduto a volturare la titolarità catastale dell'immobile sito in Palermo, Corso Camillo
Finocchiaro Aprile n. 45-47-49 (identificato in catasto al Foglio 125 Particella 148, Sub 51) con richiesta n. 26006.1/2007 - Pratica n. PA0517098 del 03/10/2007 (doc. 8 e 9 del ricorso).
In base a ciò ha chiesto che si accerti in capo ai chiamati all'eredità la qualità di eredi ex art. 476 c.c.
Fissata udienza con decreto del 10 marzo 2025, nel corso della prima comparizione del 12 giugno 2025, la ricorrente veniva invitata a dare prova del completamento della notifica del decreto stesso e del ricorso, dal momento che non risultavano prodotti in atti gli avvisi di ricevimento delle comunicazioni di avvenuta notifica previste dall'art. 8, comma quarto della
L n. 890 del 1982 nei confronti di e di . Controparte_7 Controparte_12
In vista della trattazione scritta del 3 luglio 2025, con nota del 2 luglio 2025, veniva depositata prova della notifica nei confronti di;
infine, in vista della trattazione scritta Controparte_7
2 fissata anche per la discussione, il 24 luglio 2025, con nota dell'8 luglio2025, veniva depositata la CAD depositata al domicilio di . CP_12
La documentazione prodotta dà prova della tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza. Conseguentemente tutti i convenuti vanno dichiarati contumaci.
Verificata la regolarità del contraddittorio, in base all'analisi degli atti, secondo questo giudice non vi sono i presupposti per accogliere la domanda.
Non ignora questo giudice il condiviso orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dalla ricorrente, in base al quale il compimento di atti dal contenuto non meramente fiscale, come è,
(diversamente dalla mera dichiarazione di successione) l'istanza di valutazione catastale degli immobili del de cuius, costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità.
Senonchè, nel caso di specie, se per un verso si può concludere che la volturazione catastale degli immobili del de cuis non è avvenuta automaticamente d'ufficio in base alla presentazione della dichiarazione di successione che, infatti, nel riquadro “A” esclude un tale adempimento
(“volturazione automatica: NO”) indicando peraltro l'esistenza di una successione
“testamentaria”, per altro verso, non vi sono elementi per riferire l'istanza di volturazione presentata il 3 ottobre 2007 (all n. 9 del ricorso) a tutti i chiamati all'eredità indicati nell'atto di attribuzione catastale, essendo ignoto chi abbia presentato l'istanza in questione.
Di modo che non vi sono elementi per accertare in capo a tutti o a uno dei chiamati dell'eredità di . CP_8
La domanda va perciò respinta.
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, nella contumacia dei convenuti, respinge la domanda.
Nulla sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Palermo, 24/07/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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