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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 289/24 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 289/24 R.G. promossa con atto di reclamo depositato il
14 marzo 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 04 dicembre
2024
d a OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Opposizione sentenza GIUDICI ANNA di apertura della RECLAMANTE liquidazione giudiziale c o n t r o
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Parte_2
[...]
CONTUMACE
[...]
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 26/2024, pubblicata in data 13.2.2024.
CONCLUSIONI
Del reclamante:
l'avv. Giudici insiste nel reclamo e precisa che nelle more la società ha consegnato al curatore il libro inventari.
Del PM
1 Chiede il rigetto del reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo, su ricorso del PM, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della reclamante.
Il Tribunale dava, innanzitutto, atto che la debitrice, pur regolarmente citata, non si era costituita e non aveva provveduto al deposito della documentazione contabile.
Il Tribunale rappresentava, altresì, che la debitrice era soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali in quanto impresa avente ad oggetto l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e la manutenzione di impianti, posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, senza che fosse stato provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII.
Il Tribunale riteneva, inoltre, che la debitrice versasse in uno stato di insolvenza non reversibile come dimostrava l'elevato ammontare dei debiti maturati (“euro 356.146,00 come risultanti dal bilancio al 31.12.2019, ultimo depositato, ed euro 137.577,88 nei confronti dell'Erario”) e
“l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile, nonché del mancato deposito e della presumibile inesistenza di scritture contabili da cui a fortiori è evincibile l'assenza di attivo liquidabile”.
Avverso tale sentenza, proponeva reclamo, Parte_1
affidandosi ad un unico motivo e chiedendo contestualmente la sospensione della liquidazione ai sensi dell'art. 52 CCII.
La Liquidazione giudiziale, ritualmente notiziata, non si costituiva.
Notiziato il PM, la Corte, con ordinanza del 26 giugno 2024, sospendeva la liquidazione giudiziale della reclamante, limitatamente alla liquidazione dell'attivo e al compimento di atti di gestione;
richiedeva al Curatore di depositare la relazione ex art. 130 CCII e di comunicare lo stato passivo
2 accertato entro il 20 settembre 2024; richiedeva all'Agenzia delle Entrate di
Bergamo, richiesta successivamente estesa all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione - ambito provinciale di Bergamo e di Milano - di comunicare, entro il 20 settembre 2024, l'importo dei debiti erariali non oggetto di definizione agevolata nonché il rispetto del piano di rateizzazione, ivi contenuto, relativamente alla società . Parte_1
La Corte, quindi, con ulteriore ordinanza del 3 ottobre 2024, preso atto della documentazione depositata da parte dell' Controparte_1
di Milano e di Bergamo, nonché di quella depositata da parte del
[...]
Curatore della Liquidazione giudiziale;
osservato che dal bilancio 2019, come sintetizzato nella Relazione ex art. 130 CCII, risultava un attivo di
364.787 euro, di cui 324.178 relativi a crediti esigibili entro l'esercizio successivo;
che, dalla situazione patrimoniale relativa del 2020, risultava un attivo di euro € 237.692,98, di cui euro 221.506,72 per crediti (crediti esigibili entro l'anno successivo pari a euro 136.903,58); che per verificare il superamento o meno della soglia prevista dall'art. 2 comma 1 lett d n. 1)
CCII, fosse necessario verificare la plausibilità dell'importo indicato come attivo nella situazione patrimoniale del 2020, tenuto conto dell'importo dei crediti esigibili entro l'anno successivo indicati nel bilancio 2019; richiedeva al Curatore della Liquidazione giudiziale di chiarire se, sulla base degli atti in suo possesso, sussistesse tale plausibilità e se le scritture contabili fossero state tenute regolarmente.
All'udienza del 4 dicembre 2024, parte reclamante insisteva nel reclamo mentre il Curatore, comparso in udienza, confermava la sua integrazione e faceva presente che la consultazione degli inventari depositati dalla reclamante non modificava le conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di reclamo, la reclamante affermava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 lett d CCII nonché dello stato di insolvenza.
Al fine di provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 lett d) CCII,
3 allegava la situazione patrimoniale relativa agli anni 2020, 2021 e 2022, da cui risultava il non superamento dei valori ivi indicati. Faceva, altresì, presente che i bilanci degli ultimi tre esercizi non erano stati depositati presso il registro delle imprese e che tuttavia l'attendibilità dei dati riportati nelle situazioni patrimoniali allegate era suffragata dalla produzione del libro giornale e dell'estratto conto della società.
Con riguardo allo stato di insolvenza, produceva la documentazione relativa all'ammissione alla definizione agevolata dei debiti erariali, da cui erano esclusi 64.490.81 euro che, secondo parte reclamante, avrebbero potuto essere rateizzati. Allo stesso fine, produceva attestazioni del Tribunale di
Bergamo relative all'assenza di decreti ingiuntivi o procedimenti esecutivi nei suoi confronti.
Il reclamo è fondato.
E' innanzitutto necessario dare conto degli esiti dell'attività istruttoria disposta.
Dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Area territoriale di Milano,
Monza e Brianza del 29 luglio 2024, risulta che i debiti erariali non oggetto di definizione agevolata sono i seguenti: 132,08 euro nei confronti del
Comune di Cinisello Balsamo;
euro 87,09 nei confronti dell'Inail di Monza;
euro 8.248,33 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Monza;
euro 26.192,18 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bergamo;
euro 28.960,74 nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Direzione provinciale di Monza;
euro 71,55 nei confronti della
Regione Lombardia;
euro 183,40 nei confronti della Camera di Commercio.
Dalla stessa comunicazione risulta che il debito residuo ammontava ad euro
128.011,00.
Venendo adesso ai chiarimenti forniti dal Curatore, va detto che dai bilanci anni 2017, 2018 e 2019, richiamati nella relazione, risultano ricavi rispettivamente pari a euro 421.911 – 514,47 – 192.226; debiti pari rispettivamente a euro 337.564 – 372.541 – 358.146; un attivo patrimoniale pari rispettivamente a 358.510 – 384.647 – 364.787.
4 Dal riepilogo numerico dello stato passivo, dichiarato esecutivo dal giudice delegato, risultano debiti per euro 62.687,33.
Dagli ulteriori chiarimenti offerti dal Curatore risulta che “le verifiche svolte… confermano l'attendibilità di un attivo patrimoniale al 31/12/2020 inferiore alla soglia prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d, n. 1) CCII.
Diversamente, non essendo stato possibile accertare a quali clienti si riferissero i crediti per fatture da emettere, né avendo individuato alcun riscontro in merito all'esistenza di crediti verso Equitalia, è plausibile ritenere che l'omessa svalutazione delle citate posizioni creditorie abbia comportato una sopravvalutazione dell'attivo di bilancio 2019, che altrimenti si sarebbe attestato su valori inferiori alla suddetta soglia di Euro
300.000,00”.
Fatte queste premesse, il reclamo è fondato.
Deve, infatti, rilevarsi che, dai dati riferiti dal Curatore, sostanzialmente coincidenti con quelli dedotti dalla reclamante, nonché da quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione, emerge la ragionevole certezza che il reclamante non abbia mai superato i limiti di attivo patrimoniale, ricavi e debiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett d) CCII.
Su queste basi, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 121 comma 1 CCII, in quanto il reclamante ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) cit.
La sentenza reclamata va, quindi, riformata e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di va revocata, Parte_1
restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art.53
CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Giusta il disposto di cui al secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico del reclamante gli obblighi informativi periodici relativi
5 alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dal 31 gennaio 2025, cui il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico della società reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. .
Con riguardo alle spese, le stesse conformemente alla richiesta di parte reclamante vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della sentenza reclamata, revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di . Parte_1
Ordina a quest'ultima di procedere, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 289/24 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 289/24 R.G. promossa con atto di reclamo depositato il
14 marzo 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 04 dicembre
2024
d a OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Opposizione sentenza GIUDICI ANNA di apertura della RECLAMANTE liquidazione giudiziale c o n t r o
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Parte_2
[...]
CONTUMACE
[...]
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 26/2024, pubblicata in data 13.2.2024.
CONCLUSIONI
Del reclamante:
l'avv. Giudici insiste nel reclamo e precisa che nelle more la società ha consegnato al curatore il libro inventari.
Del PM
1 Chiede il rigetto del reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo, su ricorso del PM, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della reclamante.
Il Tribunale dava, innanzitutto, atto che la debitrice, pur regolarmente citata, non si era costituita e non aveva provveduto al deposito della documentazione contabile.
Il Tribunale rappresentava, altresì, che la debitrice era soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali in quanto impresa avente ad oggetto l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e la manutenzione di impianti, posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, senza che fosse stato provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII.
Il Tribunale riteneva, inoltre, che la debitrice versasse in uno stato di insolvenza non reversibile come dimostrava l'elevato ammontare dei debiti maturati (“euro 356.146,00 come risultanti dal bilancio al 31.12.2019, ultimo depositato, ed euro 137.577,88 nei confronti dell'Erario”) e
“l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile, nonché del mancato deposito e della presumibile inesistenza di scritture contabili da cui a fortiori è evincibile l'assenza di attivo liquidabile”.
Avverso tale sentenza, proponeva reclamo, Parte_1
affidandosi ad un unico motivo e chiedendo contestualmente la sospensione della liquidazione ai sensi dell'art. 52 CCII.
La Liquidazione giudiziale, ritualmente notiziata, non si costituiva.
Notiziato il PM, la Corte, con ordinanza del 26 giugno 2024, sospendeva la liquidazione giudiziale della reclamante, limitatamente alla liquidazione dell'attivo e al compimento di atti di gestione;
richiedeva al Curatore di depositare la relazione ex art. 130 CCII e di comunicare lo stato passivo
2 accertato entro il 20 settembre 2024; richiedeva all'Agenzia delle Entrate di
Bergamo, richiesta successivamente estesa all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione - ambito provinciale di Bergamo e di Milano - di comunicare, entro il 20 settembre 2024, l'importo dei debiti erariali non oggetto di definizione agevolata nonché il rispetto del piano di rateizzazione, ivi contenuto, relativamente alla società . Parte_1
La Corte, quindi, con ulteriore ordinanza del 3 ottobre 2024, preso atto della documentazione depositata da parte dell' Controparte_1
di Milano e di Bergamo, nonché di quella depositata da parte del
[...]
Curatore della Liquidazione giudiziale;
osservato che dal bilancio 2019, come sintetizzato nella Relazione ex art. 130 CCII, risultava un attivo di
364.787 euro, di cui 324.178 relativi a crediti esigibili entro l'esercizio successivo;
che, dalla situazione patrimoniale relativa del 2020, risultava un attivo di euro € 237.692,98, di cui euro 221.506,72 per crediti (crediti esigibili entro l'anno successivo pari a euro 136.903,58); che per verificare il superamento o meno della soglia prevista dall'art. 2 comma 1 lett d n. 1)
CCII, fosse necessario verificare la plausibilità dell'importo indicato come attivo nella situazione patrimoniale del 2020, tenuto conto dell'importo dei crediti esigibili entro l'anno successivo indicati nel bilancio 2019; richiedeva al Curatore della Liquidazione giudiziale di chiarire se, sulla base degli atti in suo possesso, sussistesse tale plausibilità e se le scritture contabili fossero state tenute regolarmente.
All'udienza del 4 dicembre 2024, parte reclamante insisteva nel reclamo mentre il Curatore, comparso in udienza, confermava la sua integrazione e faceva presente che la consultazione degli inventari depositati dalla reclamante non modificava le conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di reclamo, la reclamante affermava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 lett d CCII nonché dello stato di insolvenza.
Al fine di provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 lett d) CCII,
3 allegava la situazione patrimoniale relativa agli anni 2020, 2021 e 2022, da cui risultava il non superamento dei valori ivi indicati. Faceva, altresì, presente che i bilanci degli ultimi tre esercizi non erano stati depositati presso il registro delle imprese e che tuttavia l'attendibilità dei dati riportati nelle situazioni patrimoniali allegate era suffragata dalla produzione del libro giornale e dell'estratto conto della società.
Con riguardo allo stato di insolvenza, produceva la documentazione relativa all'ammissione alla definizione agevolata dei debiti erariali, da cui erano esclusi 64.490.81 euro che, secondo parte reclamante, avrebbero potuto essere rateizzati. Allo stesso fine, produceva attestazioni del Tribunale di
Bergamo relative all'assenza di decreti ingiuntivi o procedimenti esecutivi nei suoi confronti.
Il reclamo è fondato.
E' innanzitutto necessario dare conto degli esiti dell'attività istruttoria disposta.
Dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Area territoriale di Milano,
Monza e Brianza del 29 luglio 2024, risulta che i debiti erariali non oggetto di definizione agevolata sono i seguenti: 132,08 euro nei confronti del
Comune di Cinisello Balsamo;
euro 87,09 nei confronti dell'Inail di Monza;
euro 8.248,33 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Monza;
euro 26.192,18 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bergamo;
euro 28.960,74 nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Direzione provinciale di Monza;
euro 71,55 nei confronti della
Regione Lombardia;
euro 183,40 nei confronti della Camera di Commercio.
Dalla stessa comunicazione risulta che il debito residuo ammontava ad euro
128.011,00.
Venendo adesso ai chiarimenti forniti dal Curatore, va detto che dai bilanci anni 2017, 2018 e 2019, richiamati nella relazione, risultano ricavi rispettivamente pari a euro 421.911 – 514,47 – 192.226; debiti pari rispettivamente a euro 337.564 – 372.541 – 358.146; un attivo patrimoniale pari rispettivamente a 358.510 – 384.647 – 364.787.
4 Dal riepilogo numerico dello stato passivo, dichiarato esecutivo dal giudice delegato, risultano debiti per euro 62.687,33.
Dagli ulteriori chiarimenti offerti dal Curatore risulta che “le verifiche svolte… confermano l'attendibilità di un attivo patrimoniale al 31/12/2020 inferiore alla soglia prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d, n. 1) CCII.
Diversamente, non essendo stato possibile accertare a quali clienti si riferissero i crediti per fatture da emettere, né avendo individuato alcun riscontro in merito all'esistenza di crediti verso Equitalia, è plausibile ritenere che l'omessa svalutazione delle citate posizioni creditorie abbia comportato una sopravvalutazione dell'attivo di bilancio 2019, che altrimenti si sarebbe attestato su valori inferiori alla suddetta soglia di Euro
300.000,00”.
Fatte queste premesse, il reclamo è fondato.
Deve, infatti, rilevarsi che, dai dati riferiti dal Curatore, sostanzialmente coincidenti con quelli dedotti dalla reclamante, nonché da quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione, emerge la ragionevole certezza che il reclamante non abbia mai superato i limiti di attivo patrimoniale, ricavi e debiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett d) CCII.
Su queste basi, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 121 comma 1 CCII, in quanto il reclamante ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) cit.
La sentenza reclamata va, quindi, riformata e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di va revocata, Parte_1
restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art.53
CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Giusta il disposto di cui al secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico del reclamante gli obblighi informativi periodici relativi
5 alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dal 31 gennaio 2025, cui il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico della società reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. .
Con riguardo alle spese, le stesse conformemente alla richiesta di parte reclamante vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della sentenza reclamata, revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di . Parte_1
Ordina a quest'ultima di procedere, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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