Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 12.4.2023 al n. 760 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Altri istituiti e leggi speciali promossa da:
corrente in Roma, RT quale rappresentante sostanziale e processuale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, elettivamente domiciliata in Firenze, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege,
APPELLANTE contro corrente in Controparte_1
ivi elettivamente domiciliata, presso e nello CP_1 studio dell'avv. Alessandro Lepri, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
Con ordinanza del 20-23.12.2024, secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per RT
1
Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma di euro 193.337,92 alla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa, oltre interessi maturati successivamente a detta data e sino al soddisfo.
Con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello, perchè infondato in fatto ed in diritto, proposto dalla RT quale rappresentante sostanziale e processuale del
Ministero dell'Economia e Finanze, (C.F. in P.IVA_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 212/2023 depositata il 9/3/2023, confermando quest'ultima in ogni sua parte.
Nel merito comunque per l'effetto, respingere perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi addotti e risultanti in causa, tutte le domande proposte dall'attrice quale RT rappresentante sostanziale e processuale del Ministero dell'Economia e Finanze, (C.F. in persona P.IVA_1 del proprio legale rappresentante pro tempore nei confronti della Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
760/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 212 del
9.3.2023; parti: quale RT rappresentante sostanziale e processuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, c. Controparte_1
, esperiti gli adempimenti ex art. 350
[...]
c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20-
23.12.2024, secondo il modello di trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...] conveniva in giudizio la RT [...] chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 193.337,92, oltre interessi, in forza di una delegazione di pagamento rilasciata dal
“Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Aussa-Corno” alla e accettata dalla RT Controparte_2 Cont
, oggi incorporata in a garanzia di un mutuo (n.
[...] 4316370/01), che l'attrice, in data 26.01.1999, aveva concesso al citato Consorzio per acquistare/ristrutturare/sistemare e arredare un immobile (ovvero la sede del Consorzio). In particolare, l'attrice evidenziava che nella delega di pagamento sottoscritta dalla quest'ultima Controparte_4 (delegata) aveva assunto verso la Cassa Depositi e Prestiti (delegataria) l'obbligo di effettuare i pagamenti previsti a carico del Consorzio IN (delegante) e che tale forma di delegazione dovesse qualificarsi quale “delegazione promissoria”, con funzione di garanzia;
poneva, inoltre, l'accento sulla natura astratta e autonoma della predetta delegazione in ragione del mancato riferimento in essa tanto al rapporto di valuta, quanto a quello di provvista, con la conseguente inopponibilità al creditore-delegatario delle eccezioni relative a tali rapporti ex art. 1271 cod. civ. La si costituiva in Controparte_1 giudizio, contestando le prospettazioni di parte attrice ed eccependo il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti sul presupposto che: i) non si era mai obbligata al pagamento della somma suindicata nei confronti della
[...]
bensì soltanto verso il Consorzio;
ii) RT l'obbligazione di pagamento (e, con essa, la delegazione) era
3 venuta meno quando la banca, nell'anno 2004, aveva cessato di essere il tesoriere della società, essendo stata sostituita dalla Controparte_5 All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 15.12.2022, sulle conclusioni precisate come da verbale ex art. 83, comma settimo, lettera h) D.L. 18/2020, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***** Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di difetto di legittimazione attiva (rectius titolarità attiva) della RT Con atto datato 25.11.1998 (cfr doc. 2 atto di
[...] citazione, intitolato “delegazione di pagamento”), la
[...]
- incorporata nella Controparte_2 [...] con atto di fusione del 22.12.2008 - ha Controparte_1 assunto, nell'ambito del servizio di tesoreria e di cassa svolto per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Aussa-Corno, ed in forza di mandato irrevocabile, l'impegno di destinare le somme accantonate e vincolate dal predetto Consorzio al pagamento delle rate semestrali di ammortamento del mutuo stipulato in data 26.1.1999, comprensive di capitale ed interessi (cfr. atto di delega - doc. 2 allegato all'atto citazione - ove si legge testualmente
“Visto che detto mutuo è da estinguersi in 20 anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi di L.48,815.247; Visto che tali rate sono garantite con una quota delle proprie entrate effettive;
Visto che con il presente atto si intende conferire alla
[...] mandato irrevocabile per il Controparte_2 pagamento delle predette rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti”). Tale impegno prevedeva, altresì, che la Banca delegata eseguisse i pagamenti delle rate in favore del mutuante “con assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate vincolate e con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate (i.e.: entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal giugno 1999 al dicembre 2018,) non fossero sufficienti”. Alla stregua del contenuto del regolamento negoziale, si ritiene che l'atto abbia dato vita ad un rapporto di tipo delegatorio, prevedendo il coinvolgimento di un nuovo soggetto nel rapporto obbligatorio traente causa nel contratto di mutuo. Ai fini della corretta qualificazione del rapporto predetto, come delegazione promissoria (art. 1268 cod. civ.) o come delegazione di pagamento (art. 1269 cod. civ.), si rendono necessarie alcune precisazioni in merito alla disciplina di tale specifico istituto attuativo di una modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio. In particolare, occorre considerare che le fattispecie in esame si distinguono relativamente al profilo dell'assunzione
- diretta o meno - dell'obbligo da parte del delegato nei confronti del delegatario, che si riflette sulla
4 legittimazione ad agire: ed invero, mentre nella “delegatio promittendi” ex art. 1268 c.c. il delegato è direttamente obbligato verso il delegatario e questi può agire direttamente verso il delegato, nella “delegatio solvendi” ex art. 1269 c.c. è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato. Nel caso di specie, come si è già esposto, con l'atto del 25.11.1998 il Consorzio ha delegato la di Controparte_4 pagare alla Cassa Depositi e Prestiti le rate “con assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate vincolate e con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti”. Dall'espressione suindicata emerge chiaramente che la predetta delegazione non è di mero pagamento, ma comporta anche l'assunzione da parte della dell'obbligo di CP_1
“anticipare” l'importo necessario per il pagamento delle rate, qualora la provvista - costituita dalle entrate del Consorzio
- non fosse risultata sufficiente. La delegazione, pertanto, include in sé elementi propri sia della delegazione solutoria (art. 1269 c.c.), nella parte in cui assegna alla Banca il compito di provvedere ai pagamenti delle rate di ammortamento del mutuo alle scadenze, sia della delegazione di debito (art. 1268 c.c.), là dove prevede “l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti”. Si tratta di un'obbligazione che la delegata/promittente assume per l'eventualità ed in previsione della indisponibilità di risorse finanziarie sufficienti a consentire alla mutuataria di adempiere, in tutto od in parte, agli obblighi restitutori derivanti dal mutuo per l'intera durata del suo ammortamento. L'impegno, così assunto ed espressamente accettato dalla delegata, comporta perciò l'obbligo, non solo di provvedere al pagamento utilizzando la provvista disponibile in esecuzione del servizio di tesoreria e cassa, ma altresì di pagare le rate in ammortamento a prescindere dalla sussistenza di provvista. In altri termini, per effetto della delega, la si assume non il semplice CP_1 incarico di provvedere alla predisposizione e materiale esecuzione del pagamento, ma di eseguire, in favore del terzo creditore delegatario, che ne è il beneficiario, la stessa prestazione di cui è debitore il delegante, per il caso in cui questi non vi provveda alla scadenza. Onde, contrariamente a quanto prospettato dalla convenuta, la possibilità del creditore delegatario, cioè la di RT agire direttamente nei confronti del soggetto delegato. Ciò detto in merito alla qualificazione giuridica della delegazione, occorre precisare che, nella specie, vi è una stretta connessione fra la delegazione e la titolarità del servizio di tesoreria, onde si ritiene che l'obbligo di pagamento sussista solo in capo al soggetto che svolge, per il Consorzio, il servizio di tesoreria. Quest'ultimo, tuttavia, nel caso di specie, si rinviene nel nuovo tesoriere _5 ; di talché, difetta in capo alla convenuta la
[...] titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio: aspetto, questo, rilevante ai fini della decisione, afferendo
5 al merito della decisione stessa e, dunque, alla fondatezza della domanda (cfr. Sez. Un n. 2951 del 2016). Si ritiene, infatti - interpretando il comportamento tenuto dalle parti quale elemento extra-testuale rilevante ai fini della interpretazione del contratto (art. 1362, co 2, cod. civ.) - che la delegazione di pagamento sia stata ceduta nel momento in cui il servizio di tesoreria è stato trasferito alla Come può evincersi a contrario dal testo Controparte_5 della comunicazione alla in data 9.01.2007, Controparte_4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, è evidente che, a partire dal 25.01.2007, è stata a Controparte_5 gestire le richieste di pagamento, anche con gli importi che gli sono trasferiti dall'ex Tesoriere. Da ciò discende, peraltro, l'irrilevanza del regime delle eccezioni di cui all'art. 1271 cod. civ., di cui è destinatario il soggetto delegato, nella specie, non più identificato nella convenuta. Tornando alla interpretazione del contratto, assumono importanza centrale i canoni dell'ermeneutica negoziale, di cui al capo IV del libro IV del codice civile;
tra questi deve essere annoverata la comune intenzione delle parti, che deve essere determinata considerando il comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, co. 2 cod. civ.). Invero, la ricerca di siffatta intenzione comune assurge a regola fondamentale nell'interpretazione dei contratti, che, come sancito dall'art. 1362 cod. civ., non può essere effettuata limitandosi a considerare il significato letterale delle parole. Si tratta di una regola di interpretazione soggettiva che mira ad accertare ciò che concretamente e concordemente le parti hanno voluto in relazione al regolamento negoziale, in tal modo contrapponendo significati suggeriti dal tenore letterale del testo contrattuale a significati diversi, estrapolati dalla ricerca dell'effettiva intenzione dei contraenti, ai quali la stessa disposizione attribuisce prevalenza. Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, dunque, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate: qualora il dato letterale della norma risulti ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. In altri termini, il testo del contratto è importante ma non è decisivo per la ricostruzione della volontà delle parti. Il senso di un testo scritto non è un a priori rispetto alla ricerca della volontà delle parti, ma un posterius, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo;
quest'ultimo, dunque, non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi.
6 Ed infatti un'espressione apparentemente chiara potrebbe cessare di essere tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (in tal senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12120 del 09/06/2005, Rv. 582197). Pertanto, dal punto di vista logico, l'interpretazione del contratto non è un percorso lineare (partire dal testo e risalire all'intenzione), ma un percorso circolare, il quale impone all'interprete di: (a) compiere l'esegesi del testo;
(b) ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti;
(c) verificare se l'ipotesi di “comune intenzione” ricostruita in base al testo sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle parti. A riguardo, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui “...nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell' alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti" (cfr. Cass. civ., ord. 25 novembre 2019, n. 30664). Alla luce del quadro normativo che si è delineato, emerge quindi il particolare rilievo rivestito (anche) dal criterio extra-testuale individuato dall'art. 1362, co. 2, cod. civ., nella parte in cui fa riferimento al comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, che può consistere in dichiarazioni che le parti si scambiano tra loro o rivolgono ai terzi. Peraltro, deve essere evidenziata la centralità dell'ulteriore criterio ermeneutico della buona fede (art. 1366 cod. civ.), che rappresenta un punto di sutura tra le regole interpretative di natura soggettiva e quelle, sussidiarie, di natura oggettiva. L'art. 1366 cod. civ., per vero, sancisce che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, da intendersi indiscutibilmente in senso oggettivo, ossia come regola di condotta espressiva del valore costituzionale della solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., che, conformemente a una visione di rapporto obbligatorio improntato a reciprocità, impone alla parte di comportarsi con lealtà e correttezza, avendo riguardo non solo ai propri interessi ma anche a quelli di controparte. In questo senso, appare utile riferirsi al valore dell'affidamento, così da attribuire al contratto il significato su cui una parte ha fatto legittimo affidamento. In virtù di ciò, si comprende l'importante ruolo assunto ai fini ermeneutici, nel caso di specie, da due elementi extra-testuali, dai quali si può senz'alto desumere – come si è già sinteticamente esposto- l'intenzione delle parti di cedere assieme al servizio di tesoreria anche il rapporto di delegazione: i)la comunicazione inviata dal Consorzio alla con lettera del Controparte_6 9.01.2007, a seguito del trasferimento del servizio di
7 Tesoreria alla relativa al mantenimento Controparte_5 della gestione degli incassi e delle richieste di pagamento in capo alla suddetta solo per il periodo transitorio CP_1 dall'1.1.07 al 25.1.07 e al trasferimento sul nuovo conto di Cassa Tesoreria degli importi pervenuti dal 25.01.2007, vincolati al pagamento delle rate del mutuo;
ii) la cessazione dal 2007, ossia dal trasferimento del servizio di Tesoreria alla di richieste di pagamento dei ratei Controparte_5 del mutuo alla convenuta. CP_1 La comunicazione citata assume rilevanza ai fini dell'esame della comune intenzione delle parti se si considera che il soggetto delegato era tenuto a pagare le rate di mutuo utilizzando non somme proprie, bensì, in primis, le entrate del Consorzio, accantonate e vincolate. Per questo, come si ricava dalla stessa comunicazione, al momento del trasferimento del servizio di e Tesoreria, l'obbligo di Pt_1 gestire, sui conti correnti ancora in essere, le richieste dei pagamenti relativi alla rate del mutuo è rimasto in capo alla convenuta solo per un periodo transitorio, dall'inizio di gennaio 2007 al 25.01.2007, terminato il quale siffatta gestione è stata assunta dal nuovo tesoriere, ossia _5
, e gli importi pervenuti alla convenuta sono stati
[...] trasferiti nel nuovo conto di cassa. Una volta perfezionato il formale passaggio del servizio di cassa tesoreria, la stessa era, dunque, Controparte_5 tenuta a fronteggiare i pagamenti suddetti utilizzando gli importi vincolati del Consorzio, che dovevano essere trasferiti dalla nel nuovo conto di cassa Controparte_4 qualora, successivamente al 25.1.2007, fossero pervenuti alla banca stessa (cfr. comunicazione allegata alla comparsa di costituzione, ove si legge “per un periodo transitorio, fino al 25.01.07, Vi autorizziamo a gestire, sui c/c ancora in essere, in attesa di redigere il verbale di cassa definitivo e perfezionare il formale passaggio al nuovo Tesoriere. Nel frattempo, provvederemo a comunicarVi le coordinate bancarie del nuovo conto di Cassa Tesoreria sul quale Vi chiediamo cortesemente di trasferire gli importi che dovessero pervenire successivamente al 25.01.07”). Quindi, dal 25.1.2007 la convenuta non ha più avuto la gestione dei pagamenti predetti e il venir meno di questa gestione ha giustificato la previsione del deposito di tali importi nel nuovo conto di cassa tesoreria. Ciò spiega la richiesta inoltrata per iscritto dal Consorzio alla Banca in merito al trasferimento di eventuali importi pervenuti dopo il 25.1.07, ossia al momento della cessazione del servizio di gestioni di pagamenti dei ratei di mutuo, nel nuovo conto di Cassa Tesoreria della per l'appunto, come Controparte_5 si è già detto, solo il soggetto tesoriere può assumere la qualità di delegato del Consorzio debitore. Tale conclusione, d'altronde, sembra avvalorata da quanto dedotto dalla convenuta, e non puntualmente contestato da parte attrice (art. 115 c.p.c.), in merito alla assoluta assenza, dal 2007, di richieste di pagamento alla stessa da parte del creditore, presumibilmente rivolte al nuovo tesoriere. Per vero, solo nel 2021, cioè 14 anni dopo il trasferimento del servizio di tesoreria alla Controparte_5
8 la Cassa Depositi e Prestiti si è attivata per ottenere il pagamento delle rate non pagate;
mentre, in precedenza, l'attrice è rimasta inerte, limitandosi solo ad una domanda di ammissione al passivo nella procedura concorsuale riguardante il Consorzio. Per i motivi sopra esposti, la domanda di parte attrice risulta infondata e va rigettata. Stante l'esito della lite, le spese di lite, liquidate in dispositivo, possono essere compensate per un terzo;
i restanti due terzi vanno posti a carico di parte attrice, in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
così provvede: RT Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a;
RT Rigetta la domanda di parte attrice;
Compensa per un terzo le spese di lite;
condanna
[...] al pagamento, in favore di RT [...]
dei restanti 2/3, che si Controparte_1 liquidano in € 9.402,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello quale rappresentante RT sostanziale e processuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza, di sentire condannare al Controparte_1 pagamento in favore di essa RT
, quale rappresentante sostanziale e processuale
[...] del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma di Euro 193.337,92 alla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa, oltre interessi maturati successivamente a detta data e sino al soddisfo;
con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'avversario appello e la conferma dell'ex adverso impugnata sentenza, con il favore delle spese.
9 Con ordinanza dell'1.2.2024 il Consigliere Istruttore ha formulato, senza esito positivo, la seguente proposta di soluzione conciliativa: rinuncia all'appello ed accettazione;
spese del presente grado del giudizio integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico ed articolato motivo di appello viene denunciato, in sintesi, da e Prestiti RT error in iudicando, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che:
(i) vi sia una stretta connessione fra la delegazione e la titolarità del servizio di tesoreria
(ii) l'obbligo di pagamento sussista solo in capo al soggetto che svolge, per il Consorzio Aussa-Corno, il servizio di tesoreria, e
(iii) pertanto, difetti in capo a la CP_7 titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Nel resistere all'avversaria impugnazione CP_7 pone dal canto suo in evidenza come:
(a) la delegazione ricevuta da essa sia stata CP_1 una mera delegazione di pagamento e non una vera e propria delegatio promittendi
(b) che, in quanto tale, essa era indissolubilmente legata al servizio di tesoreria dell'Ente debitore principale, trasferito il quale nessun obbligo vi era ormai più per essa CP_1
(c) che dell'evoluzione soggettiva concernente l'andamento del servizio di tesoreria RT
era a piena conoscenza, avendo ricevuto per
[...] tempo e in maniera prolungata conoscenza del pagamento delle rate per il tramite del nuovo tesoriere e nulla avendo mai contestato ed eccepito.
Osserva questa Corte quanto segue.
10 Il Consorzio Aussa-Corno è risultato destinatario, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, di due operazioni di finanziamento:
1) mutuo ventennale di allora lit. 1.200.000.000, al saggio del 6%, contraddistinto dal numero di posizione n.
4316370/00, concesso in data 31 marzo 1998 e destinato all'acquisizione e ai necessari lavori di sistemazione della nuova sede del Consorzio in Udine, via Pradamano n.
2/a
2) mutuo ventennale di allora lit. 1.056.790,00, al saggio del 4,85%, contraddistinto dal numero di posizione n. 4316370/01, concesso in data 26 gennaio 1999 e destinato all'acquisto, alla ristrutturazione, alla sistemazione e all'arredamento della nuova sede del
Consorzio.
Entrambi i mutui contenevano delegazioni conferite, rispettivamente in data 3 marzo 1998 e 25 novembre 1998, dal Consorzio Aussa-Corno alla Controparte_2
, poi divenuta e quindi
[...] Controparte_4 incorporata in , ed Controparte_1 accettate dalla Banca, contenenti in particolare clausole per le quali veniva pattuito:
- di garantire il pagamento delle rate di ammortamento del prestito con delega e mandato irrevocabile alla a valere sulle proprie entrate CP_1 effettive
- di delegare in favore di RT la quota delle entrate irrevocabilmente pro solvendo e non pro soluto
- di conferire alla mandato irrevocabile per il CP_1 pagamento delle predette rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non
11 fossero state sufficienti, con l'obbligo, in caso di ritardato pagamento, del pagamento della mora
- di porre in capo alla Banca mandataria l'obbligo di accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che sarebbero maturati nel corso dell'anno, nonché l'obbligo di anticipare le differenze qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero state sufficienti.
Le condizioni del mutuo sub 1) (il n. 4316370/00), le cui ragioni di credito non sono azionate nel presente giudizio e non è dato conoscere se siano state aliunde azionate, erano definite (vd. frontespizio dell'atto di determinazione di Cassa Depositi e Prestiti, componente dell'accordo contrattuale) “ordinarie”.
Le condizioni del mutuo sub 2)( il n. 4316370/01), le cui ragioni di credito sono invece quelle azionate nel presente giudizio, contengono (vd. frontespizio dell'atto di determinazione di Cassa Depositi e Prestiti, componente dell'accordo contrattuale), quale norma di finanziamento, il richiamo al D.M. 7.1.1998.
Il dato testuale di entrambe le deleghe appare ad una prima lettura deporre nel senso di una mera delegazione di pagamento (come sostiene e non di una vera CP_7
e propria delegatio promittendi (come al contrario sostiene , in particolar modo RT in quanto quest'ultima, come emerge dalla lettura del dettato codicistico, presupporrebbe un'autonoma assunzione di obbligo, che non può puramente e semplicemente desumersi dal fatto che in entrambe le delegazioni in esame si prescinda dall'esistenza di saldi attivi monetari in capo al Consorzio correntista, essendo da un lato il rapporto di provvista peculiare ad entrambe le tipologie di fenomeno delegatorio e dall'altro non
12 identificandosi la provvista con la sola disponibilità di cassa in termini di saldo attivo di conto corrente.
Vi è piuttosto il riferimento normativo al D.M.
(Tesoro) 7.1.1998 (“Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti”, pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 18 del 23.1.1998) a conferire significato e pregnanza alla natura della prestazione dedotta nella delegazione ed accettata a suo tempo da ed è in particolare Controparte_2 contenuta nell'art. 6, comma 3, di detto D.M., a mente del quale “le delegazioni di pagamento costituiscono il tesoriere o il cassiere debitore principale nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti e sono sempre rilasciate pro solvendo e non pro soluto”.
Da ciò deriva come, sicuramente per il mutuo n.
4316370/01, che è quanto qui interessa, accettando la delegazione, la Banca accettava anche l'assunzione di un proprio obbligo che ne scaturiva e che non poteva considerarsi essere venuto meno per il fatto che a gestire la tesoreria dell'Ente debitore principale fosse poi subentrato un terzo soggetto.
A ciò deve anche aggiungersi come da un lato il subentro del nuovo tesoriere nella posizione di soggetto passivo dell'obbligazione avrebbe richiesto un espresso accollo da parte di quest'ultimo, di cui non vi è prova in atti, e dall'altro come il venir meno della garanzia derivante dall'obbligazione dell'originaria Banca delegata avrebbe presupposto il consenso da parte del creditore delegatario;
consenso di cui non vi è prova in atti.
Né detto consenso può desumersi dal semplice fatto che nel corso del tempo sia mutata la figura del tesoriere, essendo detta figura condizione necessaria, ma
13 non pure sufficiente, per l'assunzione (e la trasmissione) dell'obbligo e dovendo altresì considerarsi come in linea generale le funzioni di garanzia e tesoreria operassero su piani diversi.
Ne segue che, in accoglimento del proposto appello e in totale riforma della sentenza appellata, deve essere accolta la domanda proposta da RT
nei confronti di
[...] Controparte_1
e dichiarata tenuta e condannata quest'ultima al
[...] pagamento, come richiesto e nei dati di numerario non contestato, dell'importo di Euro 193.337,92, oltre interessi legali dalla data di apertura della liquidazione coatta amministrativa del Controparte_8
(13.11.2015) al saldo.
[...]
L'accoglimento dell'appello determina, ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.c., la riforma della sentenza appellata anche in punto spese, che vengono liquidate, per entrambi i gradi, come in dispositivo (aliquote medie sullo scaglione in cui è inserito l'importo dedotto in giudizio, esclusa la fase istruttoria per il presente grado) e poste a carico dell'odierna appellata CP_1 secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposta da
[...]
quale rappresentante RT sostanziale e processuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avverso la sentenza del Tribunale di
Siena n. 212 del 9.3.2023,
1. accoglie il proposto appello e, in riforma dell'impugnata sentenza,
2. dichiara tenuta e condanna Controparte_1
al pagamento in favore di
[...] [...]
[...] [...]
per le ragioni di cui in motivazione Parte_2 dell'importo di Euro 193.337,92, oltre interessi legali da 13.11.2015 al saldo;
3. dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla refusione in favore di
[...] [...] delle spese di lite di RT entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado, in Euro 14.103,00 per compensi di avvocato ed Euro 759,00 per spese, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge e, quanto al presente grado di giudizio, in Euro 9.991,00 per compensi di avvocato ed
Euro 1.138,50 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Firenze il 16 aprile 2025.
Il Presidente rel.est.
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