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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/10/2024, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
RG 145/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 07/10/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino rone;
per CP_1
l'avv. Caputo, in sostituzione dell'avv. Fuso;
per l'avv. Ci sostituzione dell'avv. Di Martino. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del Responsabile della direzione legal affairs Organizzazione_1 [...] esentata e difesa, in forza di procura depositata telemat CP_3
Riccardo Fuso, LO AZ e Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_4
Pasquale Di Martino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 aprile 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 01.03.2022 al 23.12.2023 con adibizione esclusiva CP_4 presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato CP_1 da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la stessa chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, al CP_1 pagamento della somma di euro € 17.792,64 a titolo di differenze sulla retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario svolto. D&D, infatti, avrebbe omesso di versare le retribuzioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e avrebbe versato solo parzialmente la retribuzione dovuta per la sua prestazione, contraddistinta sempre dall'orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12:30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e, i primi due sabati di ogni mese, dalle ore 7.00 alle ore 12.00;
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tenga indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. Accolta l'istanza di chiamata del terzo formulata da questa ha CP_1 validamente instaurato il contraddittorio con la quale si è costituita sostenendo che il ricorrente abbia osservato un diverso orario di lavoro – dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30 con un'ora di pausa e il sabato dalle 7.30 alle 12.30. Per il lavoro svolto, il ricorrente avrebbe integralmente percepito la retribuzione spettante. Ha poi sostenuto che anteriormente al deposito del ricorso il ricorrente avrebbe ricevuto la retribuzione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Ha inoltre allegato che il ricorrente si sarebbe dimesso per giusta causa il 13.12.2023, salvo poi revocare le dimissioni, e che, al momento della consegna dei prospetti paga, avrebbe rilasciato dichiarazione scritta con la quale ha chiarito d'aver ricevuto tutto quanto di sua spettanza.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, la causa, previa rielaborazione dei conteggi da parte del ricorrente su richiesta del giudice, è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua articolazione temporale, va osservato che l'istruttoria svolta ha confermato l'articolazione oraria indicata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.
, collega del ricorrente presso per l'intero periodo Testimone_1 coperto dal contratto di lavoro dedotto in giudizio, ha riferito che «fino al 15.12.2023 siamo stati all'interno di Abbiamo lavorato insieme presso i cantieri CP_1 di a Monfalcone. Lavoravamo dal lunedì al venerdì e almeno due sabati al mese. CP_1 Dal lunedì al venerdì' lavoravamo alle 7.00 alle 16.30 con mezz'ora di pausa. Il sabato invece lavoravamo dalle 7.00 alle 12.00 senza pause. Non mi risulta che il ricorrente si sia assentato dal lavoro o abbia osservato un orario inferiore. Potrebbe essere stato in ferie, ma a mia memoria era sempre presente». Dalla ricostruzione che precede risulta provato che il ricorrente abbia lavorato quanto meno fino al 13.12.2023, data delle sue pacifiche dimissioni - data peraltro sostanzialmente coincidente con la data del 15.12.2203 indicata dal teste – e che la prestazione sia stata svolta dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con una pausa di mezz'ora, e, per almeno due sabati al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00. 5.1. In funzione di questa ricostruzione, e del fatto che è documentale l'integrale pagamento della somma dovuta per il mese di ottobre e novembre 2023
[cfr. docc. 1 e 2 D&D], e la sussistenza di un credito residuo di euro 2,00 per il mese di dicembre 2023 [cfr. doc. 3 D&D], il ricorrente è stato chiamato ad elaborare conteggi coerenti con quanto accertato, che tengano conto degli importi di cui è documentale la percezione e dell'inesistenza di crediti maturati in epoca successiva al 13.12.2023. Il ricorrente ha così quantificato la somma complessivamente dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario e relativa incidenza sul t.f.r. nell'importo di euro 17.197,97. È da precisare che questi conteggi considerano anche le differenze dovute a titolo di retribuzione ordinaria, posto che, ad onta del lavoro svolto per come accertato in sede istruttoria, i prospetti paga recano spesso un minor numero di ore
– compensati, per esempio, dalla pretesa fruizione di permessi – senza alcuna giustificazione. Ciò chiarito, nel termine concesso per formulare osservazioni rispetto a questo conteggio, le parti resistenti non hanno depositato alcunché, ciò che equivale ad un'adesione al metodo di calcolo adottato e alla correttezza aritmetica del suo esito. L'importo dovuto al ricorrente ammonta perciò alla cifra da ultimo precisata. 5.2. È peraltro da precisare che a questa conclusione non ostano le dichiarazioni rese dal dipendente in occasione della consegna dei prospetti paga, con le quali questi avrebbe espresso la circostanza per cui non avrebbe “prestato ore straordinarie, diurne, notturne o festive” [cfr. doc. 5 D&D]. Queste dichiarazioni, presenti per ciascun mese di lavoro da marzo 2022 a dicembre 2023, rilasciate senza alcuna assistenza sindacale e redatte su un modulo prestampato, al netto di ogni valutazione e dubbio in merito alla loro genuinità ed attendibilità, vanno qualificate come mere dichiarazioni di scienza formulate dal lavoratore, in quanto tali senz'altro non preclusive della sua iniziativa in giudizio. Invero, «la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti» [Cass., n. 21400/2023; Cass., n. 18094/2015. Vedi anche Cass., n. 15371/2003]. In mancanza d'elementi che depongano in senso opposto, va escluso che con tali dichiarazioni il lavoratore abbia inteso abdicare a qualche credito. Queste dichiarazioni, dunque, non precludono la presente iniziativa e, nella misura in cui l'istruttoria ha frontalmente smentito il contenuto delle stesse dichiarazioni, va escluso che esse ostino all'accoglimento della domanda nei termini che precedono.
5.3. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_1 atto d'aver appaltato i lavori a CP_4 ha poi genericamente contestato l'adibizione del ricorrente CP_1 all'appalto, ma dalle condizioni generali che lo regolano, all'art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con CP_1 cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che è stata contrattualmente posta in CP_1 CP_1 condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di -, è senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Del resto, l'istruttoria ha confermato che il ricorrente ha costantemente operato presso i cantieri della committente.
Considerato che
i crediti azionati hanno natura strettamente retributiva, va affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi dell'art. 29 d. CP_1 lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato di euro 17.197,97. 5.4. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di D&D. CP_1
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_1 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di tutto CP_1 quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
17.197,97 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_4 Org_1 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza
[...] condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Controparte_4 Organizzazione_1 giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 7 ottobre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 07/10/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino rone;
per CP_1
l'avv. Caputo, in sostituzione dell'avv. Fuso;
per l'avv. Ci sostituzione dell'avv. Di Martino. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del Responsabile della direzione legal affairs Organizzazione_1 [...] esentata e difesa, in forza di procura depositata telemat CP_3
Riccardo Fuso, LO AZ e Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_4
Pasquale Di Martino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 aprile 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 01.03.2022 al 23.12.2023 con adibizione esclusiva CP_4 presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato CP_1 da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la stessa chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, al CP_1 pagamento della somma di euro € 17.792,64 a titolo di differenze sulla retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario svolto. D&D, infatti, avrebbe omesso di versare le retribuzioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e avrebbe versato solo parzialmente la retribuzione dovuta per la sua prestazione, contraddistinta sempre dall'orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12:30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e, i primi due sabati di ogni mese, dalle ore 7.00 alle ore 12.00;
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tenga indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. Accolta l'istanza di chiamata del terzo formulata da questa ha CP_1 validamente instaurato il contraddittorio con la quale si è costituita sostenendo che il ricorrente abbia osservato un diverso orario di lavoro – dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30 con un'ora di pausa e il sabato dalle 7.30 alle 12.30. Per il lavoro svolto, il ricorrente avrebbe integralmente percepito la retribuzione spettante. Ha poi sostenuto che anteriormente al deposito del ricorso il ricorrente avrebbe ricevuto la retribuzione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Ha inoltre allegato che il ricorrente si sarebbe dimesso per giusta causa il 13.12.2023, salvo poi revocare le dimissioni, e che, al momento della consegna dei prospetti paga, avrebbe rilasciato dichiarazione scritta con la quale ha chiarito d'aver ricevuto tutto quanto di sua spettanza.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, la causa, previa rielaborazione dei conteggi da parte del ricorrente su richiesta del giudice, è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua articolazione temporale, va osservato che l'istruttoria svolta ha confermato l'articolazione oraria indicata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.
, collega del ricorrente presso per l'intero periodo Testimone_1 coperto dal contratto di lavoro dedotto in giudizio, ha riferito che «fino al 15.12.2023 siamo stati all'interno di Abbiamo lavorato insieme presso i cantieri CP_1 di a Monfalcone. Lavoravamo dal lunedì al venerdì e almeno due sabati al mese. CP_1 Dal lunedì al venerdì' lavoravamo alle 7.00 alle 16.30 con mezz'ora di pausa. Il sabato invece lavoravamo dalle 7.00 alle 12.00 senza pause. Non mi risulta che il ricorrente si sia assentato dal lavoro o abbia osservato un orario inferiore. Potrebbe essere stato in ferie, ma a mia memoria era sempre presente». Dalla ricostruzione che precede risulta provato che il ricorrente abbia lavorato quanto meno fino al 13.12.2023, data delle sue pacifiche dimissioni - data peraltro sostanzialmente coincidente con la data del 15.12.2203 indicata dal teste – e che la prestazione sia stata svolta dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con una pausa di mezz'ora, e, per almeno due sabati al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00. 5.1. In funzione di questa ricostruzione, e del fatto che è documentale l'integrale pagamento della somma dovuta per il mese di ottobre e novembre 2023
[cfr. docc. 1 e 2 D&D], e la sussistenza di un credito residuo di euro 2,00 per il mese di dicembre 2023 [cfr. doc. 3 D&D], il ricorrente è stato chiamato ad elaborare conteggi coerenti con quanto accertato, che tengano conto degli importi di cui è documentale la percezione e dell'inesistenza di crediti maturati in epoca successiva al 13.12.2023. Il ricorrente ha così quantificato la somma complessivamente dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario e relativa incidenza sul t.f.r. nell'importo di euro 17.197,97. È da precisare che questi conteggi considerano anche le differenze dovute a titolo di retribuzione ordinaria, posto che, ad onta del lavoro svolto per come accertato in sede istruttoria, i prospetti paga recano spesso un minor numero di ore
– compensati, per esempio, dalla pretesa fruizione di permessi – senza alcuna giustificazione. Ciò chiarito, nel termine concesso per formulare osservazioni rispetto a questo conteggio, le parti resistenti non hanno depositato alcunché, ciò che equivale ad un'adesione al metodo di calcolo adottato e alla correttezza aritmetica del suo esito. L'importo dovuto al ricorrente ammonta perciò alla cifra da ultimo precisata. 5.2. È peraltro da precisare che a questa conclusione non ostano le dichiarazioni rese dal dipendente in occasione della consegna dei prospetti paga, con le quali questi avrebbe espresso la circostanza per cui non avrebbe “prestato ore straordinarie, diurne, notturne o festive” [cfr. doc. 5 D&D]. Queste dichiarazioni, presenti per ciascun mese di lavoro da marzo 2022 a dicembre 2023, rilasciate senza alcuna assistenza sindacale e redatte su un modulo prestampato, al netto di ogni valutazione e dubbio in merito alla loro genuinità ed attendibilità, vanno qualificate come mere dichiarazioni di scienza formulate dal lavoratore, in quanto tali senz'altro non preclusive della sua iniziativa in giudizio. Invero, «la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti» [Cass., n. 21400/2023; Cass., n. 18094/2015. Vedi anche Cass., n. 15371/2003]. In mancanza d'elementi che depongano in senso opposto, va escluso che con tali dichiarazioni il lavoratore abbia inteso abdicare a qualche credito. Queste dichiarazioni, dunque, non precludono la presente iniziativa e, nella misura in cui l'istruttoria ha frontalmente smentito il contenuto delle stesse dichiarazioni, va escluso che esse ostino all'accoglimento della domanda nei termini che precedono.
5.3. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_1 atto d'aver appaltato i lavori a CP_4 ha poi genericamente contestato l'adibizione del ricorrente CP_1 all'appalto, ma dalle condizioni generali che lo regolano, all'art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con CP_1 cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che è stata contrattualmente posta in CP_1 CP_1 condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di -, è senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Del resto, l'istruttoria ha confermato che il ricorrente ha costantemente operato presso i cantieri della committente.
Considerato che
i crediti azionati hanno natura strettamente retributiva, va affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi dell'art. 29 d. CP_1 lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato di euro 17.197,97. 5.4. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di D&D. CP_1
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_1 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di tutto CP_1 quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
17.197,97 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_4 Org_1 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza
[...] condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Controparte_4 Organizzazione_1 giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 7 ottobre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri