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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 4697/2024, promossa da:
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Francesco Dibenedetto come da mandato in atti
ATTRICE-OPPOSTA
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Valeria Colaianni come da mandato in atti
CONVENUTA-OPPONENTE
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.08.2024, la spiegava opposizione ex artt. Controparte_1
615 e 617 c.p.c., avverso la esecuzione presso terzi R. G. 1816/2024 intrapresa dalla Parte_1
assumendo la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, eseguita a
[...]
mezzo pec, per non averne essa avuto conoscenza a causa ed in conseguenza di accessi sospetti sulla sua casella di posta elettronica, ad opera di ignoti che avrebbero cancellato la detta notifica, non consentendole di prenderne visione. Con ordinanza del 28.09.2024 il G.E. disponeva la sospensione della procedura esecutiva presso terzi, assegnando il termine per la introduzione del giudizio di merito. Pertanto, avendone interesse, la società creditrice
[...]
con atto di citazione notificato in data 28/10/2024, introduceva il presente giudizio Parte_1
ex artt. 616/618 c.p.c., chiedendo rigettare la opposizione proposta dalla esecutata-opponente qui convenuta e revocare la sospensione concessa dal G.E., con rifusione delle spese di lite.
1 Si costituiva la la quale, insistendo nelle sue ragioni, concludeva chiedendo Controparte_1 disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, nonché accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di precetto notificato in data
07.06.2024 e del diritto della società a procedere ad esecuzione forzata in danno Parte_1
di essa in virtù della sentenza n.1904/2023 resa dal Tribunale di Taranto Controparte_1 nell'ambito del procedimento civile R.G. n. 1447/2019,, con consequenziale nullità ed irritualità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 18/07/2024 in suo danno e nullità, illegittimità ed irritualità della medesima procedura esecutiva. Oltre spese di giudizio.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Depositate le memorie ex art.171 ter c.p.c., rigettata con ordinanza del 15.04.2025 la chiesta sospensione della efficacia esecutiva del titolo e ritenuto inammissibile ed irrilevante ogni ulteriore accertamento, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Appare doveroso premettere, al fine di precisare il thaema decidendum e, quindi, la effettiva materia del contendere, che la non contesta la validità della notifica pec del Controparte_1 titolo esecutivo (sentenza n.1904/2023 del Tribunale di Taranto) e dell'atto di precetto per come eseguite dalla odierna attrice-opposta, ma eccepisce invece solo di non averne avuto conoscenza poiché cancellate da ignoti a seguito di asseriti accessi sospetti alla sua casella di posta elettronica.
Ciò chiarito la opposizione è infondata e va rigettata.
Ai sensi dell'art. 3 DPR n. 68/2005: “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”. Tale principio è ormai costantemente affermato. A tal riguardo, in relazione alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica.
Questa ricevuta, infatti, fa insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, secondo il principio stabilito per gli atti recettizi di cui all'art. 1335 c.c., che si sostanziano in dichiarazioni dirette a soggetti determinati e che, secondo il richiamato dato legislativo, si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
Tale presunzione, in particolare, può essere vinta nel caso in cui il destinatario fornisca la prova
2 di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia del documento. Con la precisazione, tuttavia, che il destinatario che intenda far dichiarare la notifica nulla dovrà dar prova di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di conoscere il contenuto della comunicazione informatica, allegando eventuali malfunzionamenti assolutamente incolpevoli ed imprevedibili del sistema, in ogni caso non imputabili al destinatario stesso. Dovrebbe dare prova, cioè, del caso fortuito. Con esclusione, quindi, delle mere difficoltà soggettive, invece inidonee a vincere la presunzione di conoscenza (Cass. ord. n. 31045/ 2021).
Con sentenza n. 28452/2024, poi, la medesima Suprema Corte a Sezioni Unite ha ulteriormente ribadito che la notificazione si considera perfezionata nei confronti del destinatario con la generazione dell'avviso di avvenuta consegna, precisando poi anche che il destinatario ha l'onere di gestire la propria casella pec in modo diligente, evitando la saturazione e garantendo la ricezione dei messaggi, tanto che (nella ipotesi ivi esaminata) la "casella piena" non può essere utilizzata come espediente per eludere la notifica.
Riportando i suddetti principi al caso in esame e rilevando che non vi è contestazione sul perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, avendo il sistema informatico generato il messaggio di avvenuta consegna, deve ritenersi che il problema lamentato dalla società opponente, che si duole di un presunto intervento esterno ad opera di persona ignota che, a suo dire, avrebbe cancellato le pec di notifica del titolo esecutivo e del precetto, si configuri come evidente mera problematica individuale di esso destinatario, sulla base di varie considerazioni.
Innanzitutto, il problema lamentato non concerne un eventuale malfunzionamento del sistema informatico (cui si riferisce la giurisprudenza richiamata dalla opponente), che ha invece completato il processo notificatorio generando correttamente la ricevuta di avvenuta consegna
(circostanza questa peraltro incontestata, art. 115 c.p.c.). Da ciò consegue, quindi, che ogni eventuale evento o successivo accesso o intervento non consentito ad opera di altri, poichè successivo al perfezionamento della notifica, è questione del tutto estranea alla parte notificante incolpevole e ad essa perciò inopponibile. E' infatti irrilevante ed inidoneo ad inficiare la notificazione un asserito intervento di terzo estraneo che abbia eventualmente cancellato le pec in un momento successivo al perfezionamento di essa. Si tratta chiaramente di questione attenente alla sfera soggettiva della sola e che non può essere utilizzata Controparte_1
come espediente per eludere la notifica già perfezionatasi nei suoi confronti. Essa avrà eventualmente azione risarcitoria nei confronti del responsabile (qui ignoto) per il pregiudizio subito dalla illegittima ed illecita intrusione nella sua casella pec e della cancellazione operata.
3 Deve comunque osservarsi che i presunti lamentati “accessi sospetti” appaiono solo accessi avvenuti da altro operatore internet, differente cioè dalla “linea telefonica aziendale Telecom
Italia della sede operativa sita in Martina Franca (TA) alla Via Salvatore Quasimodo n. 46/48”:
e qui è agevole rilevare che ciascuno (digitando username e password) può accedere alla propria casella di posta elettronica da un qualunque computer o tablet o cellulare, a prescindere dalla proprietà di esso o del gestore della rete internet. Inoltre, non vi è alcuna prova che vi sia stata la cancellazione delle pec di notifica proprio in occasione di quegli accessi: la schermata che non riproduce la pec in contestazione non prova il momento in cui sia avvenuta la asserita cancellazione, che può essere stata eseguita anche in un qualunque altro momento. Per di più, la stessa opponente pone la questione come meramente ipotetica, probabilistica ed eventuale, ma non certa, laddove afferma che “Con ogni probabilità la pec contenente la notifica del precetto - come tutte le altre relative al procedimento nell'ambito del quale si è formato il titolo....è stata cancellata da terzi sospetti prima che potesse essere visionata dal destinatario”.
Desta peraltro profonda perplessità il fatto che a seguito della presunta intrusione, le uniche pec cancellate sarebbero state solo quelle di notifica del titolo esecutivo e del precetto eseguite dalla
Hidro Fert s.r.l.: difatti, stranamente, la opponente non ne deduce affatto la cancellazione di altre provenienti da altri mittenti.
Ad ogni buon conto, di tale asserita intrusione e cancellazione e di chi sia stato il responsabile non ne è stata fornita prova, in palese violazione dell'art. 2967 co. 1 c.c., in base al quale chi propone una domanda deve provare - e non ricercare in giudizio - i fatti sui quali essa si fonda: sicchè, a tal riguardo, è assolutamente inammissibile la chiesta CTU, poiché avente un evidente intento esplorativo, poiché diretta (secondo quanto richiesto dalla stessa difesa attorea) “a verificare l'intestazione della società di servizi ed indentificare il responsabile dell'odierna vicenda… chi sia il responsabile dei suddetti accessi sospetti”. Nel processo civile i fatti vanno provati e non ricercati con attività di indagine, come nel processo penale (con denuncia-querela contro ignoti). Tanto più, poi, che il terzo eventualmente responsabile sarebbe comunque estraneo al presente giudizio, non essendovi domanda proposta nei suoi confronti (anche a prescindere dalla ammissibilità).
Assolutamente inammissibile, poi, ogni questione attenente al merito e la conseguente richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo (sentenza n.1904/2023 resa dal
Tribunale di Taranto), in quanto oggetto del giudizio di appello e rientrante nella competenza di quel Giudice che, nella specie, ha già rigettato tale richiesta e rinviato per la decisione.
Per tali motivi, la opposizione proposta dalla (il presente giudizio e Controparte_1
4 prosecuzione nel merito di quello proposto con ricorso in via cautelare dinanzi al G.E.) va rigettata. Ne consegue inevitabilmente la condanna alle spese, tuttavia, tenuto conto della concreta esigua materia del contendere ed attività svolta, essendosi deciso su basi meramente documentali, senza assunzione di mezzi istruttori.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Hidro Fert s.r.l. nei confronti della e della Controparte_1
opposizione da questa proposta, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la opposizione proposta dalla Controparte_2
2) Revoca la sospensione della esecuzione.
3) Condanna la medesima opponente al pagamento delle spese di lite in favore della
, che liquida nella misura di € 4.064,00 – di cui € 264,00 per esborsi ed Parte_2
€ 3.800,00 per compenso, oltre RSG del 15%, Cap 4% ed IVA se e come per legge dovuta.
Così deciso in Taranto in data 26.05.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 4697/2024, promossa da:
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Francesco Dibenedetto come da mandato in atti
ATTRICE-OPPOSTA
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Valeria Colaianni come da mandato in atti
CONVENUTA-OPPONENTE
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.08.2024, la spiegava opposizione ex artt. Controparte_1
615 e 617 c.p.c., avverso la esecuzione presso terzi R. G. 1816/2024 intrapresa dalla Parte_1
assumendo la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, eseguita a
[...]
mezzo pec, per non averne essa avuto conoscenza a causa ed in conseguenza di accessi sospetti sulla sua casella di posta elettronica, ad opera di ignoti che avrebbero cancellato la detta notifica, non consentendole di prenderne visione. Con ordinanza del 28.09.2024 il G.E. disponeva la sospensione della procedura esecutiva presso terzi, assegnando il termine per la introduzione del giudizio di merito. Pertanto, avendone interesse, la società creditrice
[...]
con atto di citazione notificato in data 28/10/2024, introduceva il presente giudizio Parte_1
ex artt. 616/618 c.p.c., chiedendo rigettare la opposizione proposta dalla esecutata-opponente qui convenuta e revocare la sospensione concessa dal G.E., con rifusione delle spese di lite.
1 Si costituiva la la quale, insistendo nelle sue ragioni, concludeva chiedendo Controparte_1 disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, nonché accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di precetto notificato in data
07.06.2024 e del diritto della società a procedere ad esecuzione forzata in danno Parte_1
di essa in virtù della sentenza n.1904/2023 resa dal Tribunale di Taranto Controparte_1 nell'ambito del procedimento civile R.G. n. 1447/2019,, con consequenziale nullità ed irritualità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 18/07/2024 in suo danno e nullità, illegittimità ed irritualità della medesima procedura esecutiva. Oltre spese di giudizio.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Depositate le memorie ex art.171 ter c.p.c., rigettata con ordinanza del 15.04.2025 la chiesta sospensione della efficacia esecutiva del titolo e ritenuto inammissibile ed irrilevante ogni ulteriore accertamento, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Appare doveroso premettere, al fine di precisare il thaema decidendum e, quindi, la effettiva materia del contendere, che la non contesta la validità della notifica pec del Controparte_1 titolo esecutivo (sentenza n.1904/2023 del Tribunale di Taranto) e dell'atto di precetto per come eseguite dalla odierna attrice-opposta, ma eccepisce invece solo di non averne avuto conoscenza poiché cancellate da ignoti a seguito di asseriti accessi sospetti alla sua casella di posta elettronica.
Ciò chiarito la opposizione è infondata e va rigettata.
Ai sensi dell'art. 3 DPR n. 68/2005: “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”. Tale principio è ormai costantemente affermato. A tal riguardo, in relazione alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica.
Questa ricevuta, infatti, fa insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, secondo il principio stabilito per gli atti recettizi di cui all'art. 1335 c.c., che si sostanziano in dichiarazioni dirette a soggetti determinati e che, secondo il richiamato dato legislativo, si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
Tale presunzione, in particolare, può essere vinta nel caso in cui il destinatario fornisca la prova
2 di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia del documento. Con la precisazione, tuttavia, che il destinatario che intenda far dichiarare la notifica nulla dovrà dar prova di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di conoscere il contenuto della comunicazione informatica, allegando eventuali malfunzionamenti assolutamente incolpevoli ed imprevedibili del sistema, in ogni caso non imputabili al destinatario stesso. Dovrebbe dare prova, cioè, del caso fortuito. Con esclusione, quindi, delle mere difficoltà soggettive, invece inidonee a vincere la presunzione di conoscenza (Cass. ord. n. 31045/ 2021).
Con sentenza n. 28452/2024, poi, la medesima Suprema Corte a Sezioni Unite ha ulteriormente ribadito che la notificazione si considera perfezionata nei confronti del destinatario con la generazione dell'avviso di avvenuta consegna, precisando poi anche che il destinatario ha l'onere di gestire la propria casella pec in modo diligente, evitando la saturazione e garantendo la ricezione dei messaggi, tanto che (nella ipotesi ivi esaminata) la "casella piena" non può essere utilizzata come espediente per eludere la notifica.
Riportando i suddetti principi al caso in esame e rilevando che non vi è contestazione sul perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, avendo il sistema informatico generato il messaggio di avvenuta consegna, deve ritenersi che il problema lamentato dalla società opponente, che si duole di un presunto intervento esterno ad opera di persona ignota che, a suo dire, avrebbe cancellato le pec di notifica del titolo esecutivo e del precetto, si configuri come evidente mera problematica individuale di esso destinatario, sulla base di varie considerazioni.
Innanzitutto, il problema lamentato non concerne un eventuale malfunzionamento del sistema informatico (cui si riferisce la giurisprudenza richiamata dalla opponente), che ha invece completato il processo notificatorio generando correttamente la ricevuta di avvenuta consegna
(circostanza questa peraltro incontestata, art. 115 c.p.c.). Da ciò consegue, quindi, che ogni eventuale evento o successivo accesso o intervento non consentito ad opera di altri, poichè successivo al perfezionamento della notifica, è questione del tutto estranea alla parte notificante incolpevole e ad essa perciò inopponibile. E' infatti irrilevante ed inidoneo ad inficiare la notificazione un asserito intervento di terzo estraneo che abbia eventualmente cancellato le pec in un momento successivo al perfezionamento di essa. Si tratta chiaramente di questione attenente alla sfera soggettiva della sola e che non può essere utilizzata Controparte_1
come espediente per eludere la notifica già perfezionatasi nei suoi confronti. Essa avrà eventualmente azione risarcitoria nei confronti del responsabile (qui ignoto) per il pregiudizio subito dalla illegittima ed illecita intrusione nella sua casella pec e della cancellazione operata.
3 Deve comunque osservarsi che i presunti lamentati “accessi sospetti” appaiono solo accessi avvenuti da altro operatore internet, differente cioè dalla “linea telefonica aziendale Telecom
Italia della sede operativa sita in Martina Franca (TA) alla Via Salvatore Quasimodo n. 46/48”:
e qui è agevole rilevare che ciascuno (digitando username e password) può accedere alla propria casella di posta elettronica da un qualunque computer o tablet o cellulare, a prescindere dalla proprietà di esso o del gestore della rete internet. Inoltre, non vi è alcuna prova che vi sia stata la cancellazione delle pec di notifica proprio in occasione di quegli accessi: la schermata che non riproduce la pec in contestazione non prova il momento in cui sia avvenuta la asserita cancellazione, che può essere stata eseguita anche in un qualunque altro momento. Per di più, la stessa opponente pone la questione come meramente ipotetica, probabilistica ed eventuale, ma non certa, laddove afferma che “Con ogni probabilità la pec contenente la notifica del precetto - come tutte le altre relative al procedimento nell'ambito del quale si è formato il titolo....è stata cancellata da terzi sospetti prima che potesse essere visionata dal destinatario”.
Desta peraltro profonda perplessità il fatto che a seguito della presunta intrusione, le uniche pec cancellate sarebbero state solo quelle di notifica del titolo esecutivo e del precetto eseguite dalla
Hidro Fert s.r.l.: difatti, stranamente, la opponente non ne deduce affatto la cancellazione di altre provenienti da altri mittenti.
Ad ogni buon conto, di tale asserita intrusione e cancellazione e di chi sia stato il responsabile non ne è stata fornita prova, in palese violazione dell'art. 2967 co. 1 c.c., in base al quale chi propone una domanda deve provare - e non ricercare in giudizio - i fatti sui quali essa si fonda: sicchè, a tal riguardo, è assolutamente inammissibile la chiesta CTU, poiché avente un evidente intento esplorativo, poiché diretta (secondo quanto richiesto dalla stessa difesa attorea) “a verificare l'intestazione della società di servizi ed indentificare il responsabile dell'odierna vicenda… chi sia il responsabile dei suddetti accessi sospetti”. Nel processo civile i fatti vanno provati e non ricercati con attività di indagine, come nel processo penale (con denuncia-querela contro ignoti). Tanto più, poi, che il terzo eventualmente responsabile sarebbe comunque estraneo al presente giudizio, non essendovi domanda proposta nei suoi confronti (anche a prescindere dalla ammissibilità).
Assolutamente inammissibile, poi, ogni questione attenente al merito e la conseguente richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo (sentenza n.1904/2023 resa dal
Tribunale di Taranto), in quanto oggetto del giudizio di appello e rientrante nella competenza di quel Giudice che, nella specie, ha già rigettato tale richiesta e rinviato per la decisione.
Per tali motivi, la opposizione proposta dalla (il presente giudizio e Controparte_1
4 prosecuzione nel merito di quello proposto con ricorso in via cautelare dinanzi al G.E.) va rigettata. Ne consegue inevitabilmente la condanna alle spese, tuttavia, tenuto conto della concreta esigua materia del contendere ed attività svolta, essendosi deciso su basi meramente documentali, senza assunzione di mezzi istruttori.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Hidro Fert s.r.l. nei confronti della e della Controparte_1
opposizione da questa proposta, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la opposizione proposta dalla Controparte_2
2) Revoca la sospensione della esecuzione.
3) Condanna la medesima opponente al pagamento delle spese di lite in favore della
, che liquida nella misura di € 4.064,00 – di cui € 264,00 per esborsi ed Parte_2
€ 3.800,00 per compenso, oltre RSG del 15%, Cap 4% ed IVA se e come per legge dovuta.
Così deciso in Taranto in data 26.05.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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