Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n° 63/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare (CH), via Parte_1
Cascella 35, presso l'avv. Carla Fasoli, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso, in
[...] virtù di procura generali alle liti dall'avv. Raffaele Esposito;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere già titolare di rendita in quanto riconosciuta affetta da pregresse patologie che hanno comportato una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura complessiva del 18%; di svolgere, sin dal 1994, attività di coltivatrice diretta nella propria azienda agricola di circa 17 ettari coltivata a seminativo, cereali, uliveto e ortaggi sia estivi che invernali, con mansioni implicanti l'utilizzo di macchinari agricoli vibranti per oltre 4 ore giornaliere, nonché il sollevamento, spostamento, trascinamento, trasporto a spalla, carico e scarico di sacchi di concime (50 Kg), sacchi e cassette di prodotti (30/35 Kg), paletti di
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dalla ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera della ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “La signora è affetta dalla Parte_1
denunciata infermità Protrusioni discali multiple lombari la quale può essere riguardata come una malattia di origine professionale. Il conseguente grado di menomazione secondario può essere valutato nella misura del 6% (sei per cento) in termini di danno biologico (ex D.Lgs. 38/2000), a decorrere dalla domanda amministrativa del 02/07/2021. Tenuto conto del danno biologico CP_1
pari al 18% di cui l'assicurata risultava essere già titolare, il grado compressivo invalidante ascende al 23% (ventitrè per cento), a decorrere dalla medesima epoca (02/07/2021).
Nello specifico il CTU ha rilevato che: “Nel merito si rileva come la nuova tabella delle malattie professionali nell'agricoltura di cui al D.M. 9 aprile 2008 alla voce n. 22 riporti la seguente infermità “ernia discale lombare” quale malattia tabellata per un rischio lavorativo specifico così descritto: “(a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente;
(b)
Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”. Orbene andando ad analizzare in dettaglio l'anamnesi lavorativa della perizianda si rileva come ella abbia sempre lavorato come coltivatrice diretta da oltre 20 anni in maniera continuativa ed esclusiva presso la propria azienda agricola di circa 17 ettari coltivata a seminativo, cereali, uliveto e ortaggi sia estivi che invernali. Nel corso della raccolta anamnestica la perizianda ha precisato come le colture sono totalmente meccanizzate, per cui l'azienda è dotata di cinque trattori (di cui due cingolati), per il cui funzionamento consuma annualmente una media di 40 q.li
Contr di gasolio, in parte fornito dall' ed in parte acquistato direttamente (produce a tal proposito le carte d'immatricolazione). Ha dichiarato inoltre di eseguire con il trattore tutte le operazioni fondamentali dei vari processi produttivi dalla preparazione del terreno, alla semina, alla concimazione, ai trattamenti antiparassitari, all'irrorazione, irrigazione, raccolta e trasporto e di eseguire sistematicamente anche le varie operazioni di movimentazione manuale di carichi che caratterizzano la quotidianità rurale: sollevamento, spostamento, trascinamento, trasporto a spalla, carico e scarico di sacchi di concime (50 Kg), sacchi e cassette di prodotti (30/35 Kg), paletti di cemento (60 Kg), attrezzi agricoli (aratro, erpice, fresa) di peso da 30 a 60 Kg.
Siffatte circostanze lavorative sono state confermate anche nel corso delle prove testimoniali raccolte in fase istruttoria (vedasi verbale udienza del 16/05/2024) e certamente consentono di acclarare un rischio lavorativo specifico per sovraccarico biomeccanico del rachide, legato sia all'utilizzo di macchinari che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero che alla movimentazione manuale di carichi svolta in modo non occasionale e in assenza di ausili efficaci.
Inoltre andando ad analizzare in dettaglio la rachipatia da cui risulta essere affetta la perizianda si rileva come essa, pur non inquadrando in maniera precisa l'entità nosologica riportata nelle tabelle delle malattie professionali di cui al D.M. 9 aprile 2008 (ernia discale lombare) risulta comunque caratterizzata da una forma di discopatia degenerativa prodromica alla stessa
(protrusioni discali ad ampio raggio con impronta sul sacco durale) che comunque può trovare eziologica in sollecitazioni meccanico-pressorie frequenti legate a fattori lavorativi.
In particolare si precisa come la struttura anatomica del dico intervertebrale è composta da due principali componenti: il nucleo polposo (NP) centrale e l'anulus fibroso (AF) esterno. Si definisce protrusione discale una salienza localizzata (focale), nel profilo del disco comunque in preda di processi degenerativi legati a fattori costituzionali e/o traumatici, formatasi per via del cedimento, senza rottura, delle fibre che lo contengono. L'ernia del disco rappresenta invece la fase evolutiva della patologia protrusiva ed è caratterizzata appunto dalla fuoriuscita di materiale del nucleo polposo del disco causata dalla rottura delle fibre dell'anulus fibroso.
In tal senso pertanto nel caso della perizianda emerge un rischio lavorativo specifico, in grado cioè di assumere rilievo causale sia in termini qualitativi che quantitativi ai fini della eziopatogenesi della infermità rachidea denunciata, la quale pertanto potrà essere riguardata come una malattia di origine professionale in termini di malattia non tabellata. Persuade in tal senso anche il fatto che
l'esame radiologico eseguito dalla perizianda in fase stragiudiziale e prodotto nel presente procedimento escluda la ricorrenza di fattori degenerativi degli di nota a carico delle altre componenti rachidee con regolare morfologia dei metameri, regolare intensità di segnale del cono midollate e canale vertebrale nella norma per ampiezza.
Per quanto riguarda il conseguente grado di invalidità derivante dalla malattia denunciata si rileva come, alla luce della obiettività clinica registrata in sede di visita peritale e tenuto conto delle indicazioni fornite dalle tabelle di legge di cui al D.M. 12 luglio 2000, si può ragionevolmente concludere per una valutazione pari al 6% (sei per cento) in termini di menomazione dell'integrità psico-fisica (ex D.L.gs. 38/2000), a decorrere naturalmente dall'epoca della domanda amministrativa del 02/07/2021”.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Va, dunque, accertato e dichiarato che la ricorrente è affetta da “Protrusioni discali multiple lombari” che, unitamente alle pregresse patologie di natura professionale già quantificate nella misura del 18%, configura un danno biologico complessivo pari al 23%.
L' deve, quindi, essere condannato a corrispondere in favore della ricorrente la relativa CP_1
rendita, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr. Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e devono CP_1
essere distratte in favore del procuratore antistatario.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: -accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da “Protrusioni discali multiple lombari” di natura professionale che, unitamente alle accertate pregresse patologie di natura professionale, configura un danno biologico pari al 23%;
-condanna l' al versamento in favore della ricorrente della relativa rendita nella misura e con CP_1
la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad €. 2.695,50 per CP_1
onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di causa con CP_1
separato decreto.
Così deciso il 17.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-