Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.SS Gabriella Portale Presidente
2. dott.SS Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 883 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa – come da procura in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso di primo grado – dall'avv. Massimo Cundari, presso il cui studio in Cosenza, P.zza XXV
Luglio 1943 n. 32 è elettivamente domiciliata appellante
E
(P. IV , in persona del Presidente legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'Avv. Enrico Morcavallo, presso il cui Studio, sito in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23, è elettivamente domiciliato appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Risarcimento del danno da demansionamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < qui impugnata e per l'effetto accogliere il ricorso introduttivo del presente giudizio e le domande con esso formulate e conseguente mente “accertare e dichiarare che la ricorrente è stata oggetto di un illegittimo demansionamento e/o comunque di una sostanziale privazione di mansioni e funzioni. Per l'effetto: - condannare la in p.l.r.p.t. a reintegrare Controparte_1 la ricorrente nelle proprie funzioni e mansioni di addetto stampa e/o comunque in mansioni equivalenti al suo in quadramento;
- condannare la in p.l.r.p.t. a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la somma di € 140.222,74 e/o quella diversa, maggiore o minore,
per l'appellata: < in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- Condannare l'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del procuratore costituito>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premeSS si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: <con ricorso del ritualmente notificato conveniva in giudizio la parte_1> e, premesso di essere alle sue dipendenze con inquadramento nel Controparte_1 profilo D del CCNL di settore, esponeva di aver svolto dal 23.9.2002 l'attività di addetto stampa nell'Ufficio stampa dell'Ente locale e di essere stata titolare della relativa posizione organizzativa dal 2015 al giugno 2019. Deduceva, in particolare, di essersi occupata della redazione dei comunicati stampa, dell'organizzazione delle conferenze stampa e convegni/eventi, della redazione di una rassegna stampa periodica, della gestione dell'attività di informazione istituzionale e lamentava che dalla fine del 2019 aveva avuto inizio, da parte datoriale, un'azione di svuotamento dell'attività lavorativa con conseguente isolamento professionale che le aveva causato ingenti pregiudizi. Rappresentava, nello specifico, che con distinti decreti del 20.6.2019 e 3.9.2020 il Presidente della Provincia aveva costituito un Ufficio di Staff conferendo, successivamente, alla dott.SS un incarico ex art. 90 TUEL avente ad oggetto Per_1
“Gestione agenda e relazioni istituzionali, organizzazione eventi, riunioni, incontri, convegni, supporto iniziative organi istituzionali, collabora-zione nell'istruttoria di atti politici a livello generale, attività di raccordo tra il vertice politico, dirigenti e responsabili di servizi e personale” e alla dott.SS incarico ex art. 90 TUEL avente ad oggetto Per_2
“gestione comunicazione e relazione con gli stakehol-ders, comunicazioni istituzionale, rapporti con i media ecc.; comunicazione istituzionale attraverso i social network”. Evidenziava che a partire dal gennaio 2020 i compiti a lei affidati sino quel momento erano stati assegnati alla dott.SS e che l'unica attività nella quale era stata Per_2 utilizzata era quella del caricamento sul sito e sulla pagina facebook dei comunicati stampa già redatti dalla e ciò sino al giugno dello stesso anno, epoca a partire Per_2 dalla quale ella non era stata neppure incaricata di detta attività, a ciò provvedendo direttamente la essendole affidato il solo compito della predisposizione dei Per_2 comunicati stampa relativi alla sedute del Consiglio Provinciale che erano aSSi sporadiche. Assumeva che in conseguenza della sottrazione delle funzioni e compiti ella non era stata più la referente istituzionale per i rapporti con i mass media e che, di fatto,
Pag. 2 di 15 dal gennaio 2020 era stata lasciata nella quasi totale inattività. Deduceva che dal marzo 2020, in concomitanza con l'emergenza pandemica, era stata autorizzata a rendere la prestazione lavorativa in regime di smartworking e dall'agosto al dicembre 2020, nonché dal luglio 2021 in avanti, in modalità di lavoro agile essendo ella portatrice di handicap in situazione di gravità. Sosteneva che la condotta datoriale tenuta nei suoi confronti aveva fatto insorgere un disturbo ansioso depressivo di tipo reattivo per il quale aveva avuto necessità di ricorrere a cure farmacologiche ed al sostegno di specialisti e lamentava, altresì, che l'Ente Locale, dopo aver inizialmente soppresso l'Ufficio Stampa dalla struttura organizzativa lo aveva ripristinato come organo di staff del Presidente e tuttavia non aveva emesso il bando per il conferimento 2 dell'incarico della relativa posizione organizzativa, ciò che le aveva procurato la perdita della chance di essere individuata quale titolare di detta posizione. Dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare che la ricorrente è stata oggetto di un illegittimo demansionamento e/o comunque di una sostanziale privazione di mansioni e funzioni. Per l'effetto: - condannare la in p.l.r.p.t. a reintegrare la Controparte_1 ricorrente nelle proprie funzioni e mansioni di addetto stampa e/o comunque in mansioni equivalenti al suo inquadramento;
- condannare la in Controparte_1
p.l.r.p.t. a corrispondere alla ricorrente la somma di € 140.222,74 e/o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, per come meglio esposti nella parte motiva [..]”. La si costituiva in Controparte_1 giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto>>
§3
Il Tribunale rigetta il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese di lite, alla luce delle seguenti argomentazioni: <parte ricorrente lamenta la condotta di demansionamento posta in essere nei suoi confronti sostenendo sintesi che dal gennaio l datoriale avrebbe attuato un lento e progressivo svuotamento delle mansioni con attribuzione relative attivit all staff nello specifico alla dott.SS ricorso pag. per_2 denunciata contestata dalla ha evidenziato controparte_1 da lato riduzione dell particolare quelle a riunioni incontri pubblici comunicazione decorrere dai primi mesi per buona parte del concomitanza della pandemia dei lockdown disposti dall governativa le numerose giornate assenza lavoro negli anni ci detto ritiene il giudice domanda risarcitoria ancorata lamentata non poSS trovare accoglimento. premesso dedotta istituzionali afferenti ed nell effetto pandemica conseguenti pu considerarsi stregua c.d. fatto notorio si osserva documentalmente provato certificazione doc. fasc. nel corso cp_1>Pag. 3 di 15 ha totalizzato, a vario titolo, assenze dal lavoro per n. 134 giornate e nel 2021 (sempre a vario titolo) n. 197 giorni di assenza dal lavoro. Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta del 9.12.2021, ha contestato il documento prodotto dalla convenuta in quanto di provenienza dalla steSS parte - ritenendolo privo di ogni valenza probatoria
- ed ha lungamente preso posizione sull'avversa difesa (per complessive n. 9 pagine di note di trattazione scritta) pure producendo documentazione (cfr. all. da 79 ad 88). Le argomentazioni difensive contenute nelle predette note di trattazione scritta del 9.12.2021 devono ritenersi inammissibili – e delle stesse non può dunque tenersi conto in questa sede - siccome veicolate attraverso note che, ex art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, sono destinate alle sole istanze e conclusioni. Per analoga motivazione, inammissibile (e dunque inutilizzabile) deve ritenersi la documentazione depositata dalla parte con le note citate. La parte ricorrente non ha, invero, in vista dell'udienza di discussione – sostituita dal deposito delle note scritte – avanzato alcuna richiesta di essere autorizzata al deposito di memorie difensive (e tantomeno al deposito di nuova documentazione, così inammissibilmente trasformando le note di trattazione scritta in (non autorizzate) memorie di replica. Ora, a fronte della documentazione prodotta dalla Provincia di Cosenza – cui deve riconoscersi valenza probatoria in quanto proveniente dal Settore Personale, Servizio Gestione Risorse Umane dell'Ente locale, ossia dall'organo in grado di poter certificare il dato fornito - attestante un così imponente numero di giornate di assenza (a vario titolo) dal lavoro appare evidente che le prestazioni lavorative della ricorrente nelle annualità in questione (2020/2021) siano state drasticamente ridotte e non certamente per condotta attribuibile al datore di lavoro. Né la ricorrente può dolersi della riduzione dell'attività di lavoro conseguente allo svolgimento – su richiesta – della prestazione lavorativa con modalità c.d. agile nel periodo dall'agosto al dicembre 2020, nonché dal luglio 2021 in avanti, posto che è intuitivo che le giornate di assenza dal lavoro tali rimangono anche in caso di lavoro agile, non potendo comunque, nella giornata di assenza, rendersi da remoto la prestazione di lavoro. Le considerazioni che precedono valgono ad escludere in limine il lamentato lento e progressivo svuotamento delle mansioni. Non miglior sorte è destinata ad avere la domanda risarcitoria da perdita di chance. Si duole la parte ricorrente della perdita della possibilità di essere stata destinataria, nel nuovo assetto organizzativo dell'Ente locale adottato con le disposizioni presidenziali n. 55 e 74 del 2020, della titolarità della posizione organizzativa dell'Ufficio Stampa (posizione rivestita dal 2015 al 2019) lamentando che la , dopo aver inizialmente Controparte_1 soppresso l'Ufficio Stampa dalla struttura organizzativa, lo aveva ripristinato - a seguito della proposizione del suo ricorso al TAR avverso le citate disposizioni presidenziali - e tuttavia non aveva emesso il bando per il conferimento dell'incarico della relativa posizione organizzativa, con ciò ledendo la sua legittima aspettativa fondata oltre che sul possesso delle specifiche competenze anche sulla titolarità nel periodo dal 2015 al 2019. Sul punto è, tuttavia, sufficiente rilevare che – come correttamente ricorda la parte convenuta – la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12724/2017) ha avuto modo di rilevare che “l'istituzione delle posizione organizzative rientra nella precipua attività organizzativa dell'ente che [..] deve tener conto delle proprie esigenze e
Pag. 4 di 15 soprattutto dei vincoli di bilancio [..] di qui le seguenti conseguenze: a) il diritto del dipendente a percepire la relativa indennità sorge solo se ed in quanto la posizione organizzativa sia stata istituita [..]; b) prima dell'istituzione delle posizioni organizzative
[..] non è configurabile alcun diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance" del dipendente che sostenga di poterne essere beneficiario con elevata probabilità, restando irrilevante l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita [..]”. Ora, nella specie il dato fattuale da cui non può prescindersi è che la posizione organizzativa in questione, ossia quella dell'Ufficio Stampa, non è stata istituita (ciò che rientra nella sfera discrezionale dell'Ente locale) sicché in aderenza ai principi giurisprudenziali adesso richiamati non si vede quale diritto al risarcimento del danno da perdita di chance la ricorrente poSS far valere. Il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato. La particolarità della vicenda e la qualità delle parti inducono a compensare le spese di lite>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da che censura: Parte_1
1) il capo di motivazione che ha escluso che ella sia stata vittima di demansionamento e conseguentemente ha escluso anche il suo diritto alla riassegnazione di tutte le mansioni proprie di addetto all'Ufficio Stampa e al risarcimento del danno da ciò conseguito: << …è evidente l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le note di trattazione scritta e la documentazione a loro corredo depositate dalla difesa della ricorrente il 9.12.2021 in vista della (prima) udienza del 14.12.2021. La sentenza ha infatti ritenuto che le predette note e la relativa produzione sarebbero esorbitanti rispetto alle sole istanze e conclusioni a cui avrebbero dovuto limitarsi e/o che comunque avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate. Ebbene la sentenza ha in primo luogo male interpretato le disposizioni in tema di note di trattazione scritta all'epoca vigenti (art. 83 dl n. 18/2020 e successive modificazioni e integrazioni). La Corte di CaSSzione (n. 19555/2022) ha al riguardo infatti chiarito che “il riferimento testuale del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 7, lettera h), allo scambio ed al deposito di note contenenti "le sole istanze e conclusioni", secondo la "ratio legis", non intende, dunque, porre limiti all'esercizio dell'attività di difesa ma affidare al contraddittorio cartolare esattamente quelle attività che i difensori delle parti avrebbero altrimenti svolto in udienza dinanzi al giudice. Nelle cause dove maggior rilievo ha la trattazione orale, come nel rito del lavoro, la norma non limita, allora, le attività che le parti avrebbero potuto svolgere in udienza;
in particolare, le note di trattazione scritta che tengono luogo della udienza di discussione della causa ben possono estendersi alle attività assertive ed argomentative, in fatto ed in diritto, in modo da garantire che lo scambio ed il deposito delle note assicuri l'effettivo "svolgimento della udienza", come prevede l'incipit del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 7, lettera h). In altre parole, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, le note di trattazione scritta, a maggior ragione nel rito del lavoro, piuttosto che limitarsi alle sole istanze e conclusioni, possono estendersi a tutte le attività assertive ed argomentative
Pag. 5 di 15 che la parte avrebbe potuto e dovuto svolgere nell'udienza in presenza. Ciò chiarito, venendo al caso di specie, deve osservarsi che come già evidenziato sopra, controparte, con la propria memoria, non ha negato che la ricorrente fosse stata lasciata in una condizione di inattività. Ha solo cercato di giustificare tale condizione con due argomenti. E cioè, per un verso, sostenendo che il calo delle sue attività fosse una conseguenza della situazione pandemica;
per un altro, che l'assegnazione delle sue mansioni al personale addetto allo staff politico del Presidente ai sensi dell'art. 90 TUEL, fosse una conseguenza delle sue asserite continue assenze registrate tra il 2020 ed il 2021. A sostegno di tale secondo argomento controparte produceva anche un prospetto riepilogativo delle asserite assenze della ricorrente predisposto dal Settore Personale dello stesso Ente (doc. 3 fascicolo di controparte). Ebbene, a fronte di tali deduzioni le note scritte inopinatamente dichiarate inammissibili dal Giudice di prime cure, in quanto sostitutive della prima udienza, erano la prima occasione e quindi il momento in cui doverosamente replicare alle predette deduzioni. Ed infatti, con le predette note (doc. F), tra l'altro si contestava innanzi tutto l'avversa allegazione secondo la quale le attività dell'ufficio stampa sarebbero diminuite nel corso del 2020 e per “buona parte” del 2021, facendo rilevare come tale presunta diminuzione risultasse espreSSmente smentita dal materiale già in atti, atteso che sono stati prodotti – e non contestati - tutti i comunicati stampa per gli anni dal 2017 in poi (cfr. doc. 61, 62, 63, 41,74 fasc. primo grado), dai quali risulta, a titolo esemplificativo, che sono stati 68 nel 2019, 80 nel 2020 e 40 solo nel primo semestre del 2021). Si contestava poi espreSSmente anche il documento prodotto da controparte e recante le asserite assenze della ricorrente nel 2020 e 2021. E ciò sia perché trattasi non di un documento ufficiale o elaborato da un soggetto terzo, bensì di un contestatissimo mero prospetto proveniente dalla steSS controparte, che per quanto Ente pubblico, nel caso di specie opera con i poteri propri del datore di lavoro privato, cosicché agli atti dalla steSS prodotti non può attribuirsi una valenza probatoria superiore a quella che sarebbe riconosciuta a un mero prospetto prodotto da un datore di lavoro privato. Sia perché comunque le assenze in esso riportate (peraltro in modo del tutto generico e senza neanche l'indicazione dei giorni in cui le stesse si sarebbero verificate in modo da poterne consentire il riscontro), anche a volerle ritenere veritiere, risulterebbero comunque tutte non arbitrarie, bensì fondate su di una ragione legittima (malattia, permessi ex L. 104 ecc.). Non potendo pertanto le stesse legittimare una sottrazione di mansioni, se non palesando una evidente discriminazione o ritorsione. Ossia la sottrazione di mansioni come reazione a fronte di assenze tutte fondate su di un motivo legittimo. Peraltro, con specifico riferimento alle assenze del 2021, si faceva rilevare come le stesse fossero in massima parte costituite, per come denunciato nel ricorso e comprovato dalla documentazione sanitaria supporto della richiesta di risarcimento di danno biologico, dalla malattia cagionata proprio dal comportamento dell'Ente per ovviare al quale è stato introdotto il presente giudizio. Alla luce del sopra richiamato arresto della Suprema Corte e della necessità per le ragioni sopra esposte di doverosamente prendere posizione in quella che era la prima occasione utile sulle difese avversarie, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, le predette note e le allegate produzioni, non solo sono da considerarsi lecite ma anzi doverose, anche in
Pag. 6 di 15 ragione del particolare regime di preclusioni che caratterizza il rito del lavoro;
e comunque non necessitavano di alcuna preventiva autorizzazione. Ma c'è anche di più ad evidenziare l'erroneità della decisione per la parte qui presa in considerazione. Innanzitutto, il fatto che il Giudice abbia “tirato fuori” l'argomento della inammissibilità delle note depositate il 9 dicembre 2021 in sostituzione della prima udienza del 14.12.2021, solo nella sentenza depositata il 14.3.2023. Ciò è strabiliante se si tiene conto che, come già evidenziato, le predette note e produzione, non sono state mai contestate da controparte (cfr. docc. W: note depositate da controparte nel corso del primo grado di giudizio), onde la decisione per questo verso viola anche il principio dispositivo in materia di eccezioni e il divieto di ultra-petizione. Ma soprattutto perché, come pure già evidenziato, anche lo stesso giudicante, per tutto il corso del giudizio, pur dando atto del deposito delle predette note, mai ne ha contestato l'ammissibilità. Con ciò evidentemente ingenerando il legittimo affidamento nella loro regolare ammissione. Tanto a maggior ragione se si tiene conto che, come pure già evidenziato, le predette note, per prudenza, per il caso in cui il giudice le avesse ritenute eccedenti i limiti asseritamente propri delle note di trattazione scritta, recavano anche una espreSS richiesta di concessione di un termine per replicare alla memoria avversaria…. il capo della sentenza qui impugnato, superato lo scoglio costituito dalle difese della ricorrente formulate con le note ritenute inammissibili, non fa altro che far proprie le argomentazioni e l'erronea prospettazione dei fatti offerta da controparte…. qualora fossero state ammesse, le predette note sarebbero valse ad ampiamente confutare le argomentazioni avversarie fatte proprie dalla sentenza, per come già ampiamente evidenziato sopra….la sentenza nel Capo qui impugnato è comunque errata perché, anche a prescindere dall'ammissione delle note depositate il 9.12.2021, non ha tenuto conto per un verso, che l'infondatezza dell'asserito calo delle attività dell'ufficio stampa prospettato da controparte e fatto proprio dal Giudice di prime cure, risultava comunque smentito dalla documentazione già depositata e giammai contestata (cfr. doc. 61, 62, 63, 41,74, dai quali risulta, a titolo esemplificativo, che i comunicati stampa sono stati 68 nel 2019, 80 nel 2020 e 40 solo nel primo semestre del 2021, tutti contenuti nel fascicolo di primo grado). Per altro verso nella parte in cui ha ritenuto di attribuire valenza probatoria al documento “confezionato” da controparte steSS che reca le asserite assenze della ricorrente nel 2020 e nel 2021. Anche al riguardo deve ribadirsi quanto già esposto sopra, ossia che trattasi non di un documento Ufficiale o elaborato da un soggetto terzo, bensì di un contestatissimo mero prospetto proveniente dalla steSS controparte. Sia perché comunque le assenze in esso riportate (peraltro in modo del tutto generico senza neanche l'indicazione dei giorni in cui le stesse si sarebbero verificate in modo da poterne consentire la verifica), anche a volerle ritenere veritiere, risulterebbero comunque tutte non arbitrarie, bensì fondate su di una ragione legittima (ad es. malattia, permessi ex l. n. 104/1992, lutto, ecc.). Peraltro, con specifico riferimento alle assenze per malattia, le stesse sono state causate, per come denunciato nel ricorso e comprovato dalla documentazione già prodotta a suo supporto, proprio dal comportamento dell'Ente per ovviare al quale è stato introdotto il presente giudizio. E' evidente che in quanto fondate su di un motivo legittimo, anche ammeSS la loro
Pag. 7 di 15 veridicità, le predette assenze non potrebbero giammai legittimare una sottrazione di mansioni, se non palesando una evidente discriminazione o ritorsione. Ossia la sottrazione di mansioni come reazione a fronte di assenze tutte fondate su di un motivo legittimo, con violazione, ad es., del divieto di cui all'art. 3 d.lgs. n. 216/2003. Ferma restando comunque la violazione dell'art. 52 del d.lgs n. 165/2001….>> 2) il capo della motivazione che ha escluso che ella abbia subito un danno da perdita di chance a causa dell'avvio e non conclusione delle procedure per l'assegnazione della posizione organizzativa di Ufficio stampa prima e per il mancato avvio delle procedure poi: << …nel caso di specie, che la posizione organizzativa di cui si discute fosse stata istituita, non è e non può essere minimamente messo in dubbio. Al riguardo si deve ribadire quanto già detto in ricorso e nella parte in fatto riportata sopra. In primo luogo, il fatto la posizione organizzativa di cui si discute fosse regolarmente istituita e che dal 2015 al luglio 2019 sia stata assegnata alla ricorrente non è minimamente, in contestazione e del resto risulta dalla documentazione in atti, giammai contestata (cfr. doc. 12, incarico di posizione organizzativa;
doc. 1: buste paga, da cui si evince il mantenimento dell'inca rico, entrambi contenuti nel fascicolo di primo grado). Allo stesso modo risulta documentalmente che a luglio 2019, pur avendo l'Amministrazione pubblicato l'avviso per la copertura della predetta Posizione Organizzativa di Ufficio Stampa (cfr. doc. 65 fasc. primo grado: Avviso), non l'aveva poi portato a termine, lasciando così vacante il posto, pur regolarmente previsto dall'organizzazione dell'Ente. Di tal ché, da quel momento, si ribadisce, pur continuando ad essere prevista la predetta posizione organizzativa all'interno dell'organizzazione dell'Ente, e pur essendo stato bandito l'Avviso per la relativa copertura, l'Amministrazione non aveva dato seguito al procedimento che, ragionevolmente, in ragione di quanto già sopra evidenziato, avrebbe portato alla riassegnazione dell'incarico alla ricorrente. Con la conseguenza che, per l'effetto, da quel momento alla ricorrente era di fatto inibita la possibilità di continuare a ricoprire quella posizione, nonostante continuasse ad essere regolarmente prevista nell'organizzazione dell'Ente. Accadeva poi che, nel luglio 2020, l'Ente adottava una nuova macrostruttura con disposizione del Presidente n. 55 del 2020 (cfr. doc. 45 fascicolo di primo grado). E, sorprendentemente, in tale riassetto organizzativo, l'Ufficio Stampa, al quale, nonostante la privazione della Posizione Organizzativa e, di fatto, anche delle relative mansioni, la ricorrente continuava comunque ad essere incardinata, veniva totalmente cancellato. A tal proposito, deve farsi fin da subito rilevare, che l'Ufficio Stampa è sempre stato una struttura autonoma all'interno dell'organizza zione dell'Ente, trattandosi del resto di organismo, per come verrà meglio chiarito più avanti, espreSSmente previsto dalla legge (L. n. 150/2000). Tant'é che il sindacato giornalisti della Calabria, informato della cosa, richiedeva un incontro al Presidente della Provincia… (cfr. doc. 46 fascicolo di primo grado: mail del sindacato giornalisti). In riscontro alla nota, il Presidente rappresentava che si trattava di una semplice dimenticanza, cui avrebbe posto rime dio (cfr. doc. 47 fascicolo di primo grado – nota del Presidente della Provincia). Veniva pertanto adottata una nuova disposizione organizzativa, la n. 74 del 2020 (cfr. doc. 48 fasc. di primo grado: disposizione n. 74/2020). Senonché con eSS il Presidente modificava sì la macrostruttura dell'Ente
Pag. 8 di 15 inserendo un laconico riferimento alla figura dell'addetto stampa, ma nella sostanza confermava la soppressione dell'Ufficio. Nella predetta disposizione, infatti, l'Ufficio Stampa continuava a non essere più considerato come struttura a sé stante, venendo lo stesso del tutto impropriamente collocato all'interno del Servizio Logistica – CP_2 afferente al Settore Affari Generali. Peraltro, nella lista di attività attribuite al
[...]
Servizio Logistica – Gestione Eventi Addetto Stampa, non si inseriva neppure una delle attività tipiche dell'Ufficio Stampa che, quindi, in buona sostanza, veniva di fatto soppresso (cfr. doc. 48, all. C – disposi zione Presidente n. 74/2020). Stando così le cose, alla ricorrente non restava altra strada che proporre ricorso dinnanzi al Tar (cfr. doc. 49 fasc. di primo grado – ricorso TAR dott.SS ), impugnando i due predetti atti Pt_1 amministrativi e denunciando la violazione della Legge n. 150/2000 (che reca la disciplina dell'istituzione e del funzionamento degli Uffici stampa). Incardinato il giudizio e notificato il ricorso, la Provincia tentava di correre ai ripari e, con una nuova disposizione, la n. 89 del 14 ottobre 2020, rideterminava nuovamente la propria organizzazione. Nella nuova macrostruttura compariva nuovamente l'Ufficio Stampa, quale struttura autonoma. E tuttavia, quanto alle concrete attribuzioni dello stesso permaneva la macroscopica violazione della L. 150/2000. E infatti le attività demandate all'ufficio Stampa venivano limitate a: << Programmazione e gestione pubbliche relazioni ed attività d'informazione del Consiglio Provinciale;
Comunicazione istituzionale dei Consiglieri Provinciali;
Predisposizione strumenti periodici di informazione;
Rapporti con mass-media locali e nazionali;
Predisposizione materiale audiovisivo;
Comunicati stampa ufficiali dei Consiglieri;
Organizzazione delle conferenze stampe dei Consiglieri>> (cfr. doc. 50 fasc. di primo grado). Come si vede, dunque, un vero e proprio tentativo di sottrarre all'Ufficio Stampa tutta l'attività di informazione e comunicazione relativa sia al Presidente della Provincia che all'amministrazione in generale e di attribuirgli solo quella, aSSi residuale, relativa all'attività del Consiglio. La ricorrente proponeva, quindi, ricorso per motivi aggiunti (cfr. doc. 51 fasc. primo grado) evidenziando la perdurante violazione della L. 150/2000. Il Tar, con sentenza n. 1089/2021 accoglieva il ricorso per motivi aggiunti… (cfr. doc. 52 fasc. di primo grado – sentenza TAR). In conseguenza di ciò la si vedeva costretta a ripristinare la macrostruttura fino ad allora esistente e CP_1 quindi a ripristinare l'Ufficio Stampa come struttura a sé stante (cfr. doc. 53 fasc. primo grado – disposizione n. 64/2021). Ciononostante, comunque non provvedeva a bandire l'Avviso per la copertura della corrispondente posizione organizzativa a cui la ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente ambire. Non solo. In quanto, di fatto, tutte le attività proprie dell'Ufficio Stampa, del quale la ricorrente continuava ad essere l'unica addetta, venivano riassegnate allo stesso solo sulla carta, in quanto di fatto continuavano ad esser svolte dalle dott.sse e come detto, chiamate dal Presidente in [...]quota al suo Staff politico (cfr. doc. 81 comunicati stampa redatti dalla dott.SS Per_2 successivamente alla disposizione n. 64/2021 e al deposito del ricorso prodotti con le note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza depositate il 09.12.2021, prodotte come documento F). Nel caso di specie, quindi, diversamente da quanto erroneamente affermato nella sentenza, non viene in rilievo la questione della scelta se istituire o meno la posizione organizzativa, posto che, per come evidenziato, la sua
Pag. 9 di 15 istituzione non è in discussione. Quanto semmai il fatto che nonostante fosse istituita, l'Ente, dal luglio 2019 in poi non abbia mai provveduto ad assegnare il relativo incarico. Questo è quello che lamenta la ricorrente, evidenziando che qualora l'Ente avesse provveduto a regolarmente portare a termine l'avviso avviato nel 2019 o, successivamente, ad avviare gli avvisi per la copertura per la posizione, anche alla luce di quanto affermato dal TAR a fronte della conclamata illegittimità del tentativo dell'Ente di eliminare l'Ufficio Stampa, Ella, in ragione del suo ruolo pregresso, avrebbe avuto più che una ragionevole chance di risultarne assegnataria. Chance che invece il già più volte evidenziato comportamento dell'Ente ha frustrato. Appare pertanto evidente l'erroneità della sentenza anche in questa parte, in cui risulta non avere proprio inquadrato i termini fattuali della vicenda e comunque non avere fatto buon governo delle disposizioni di cui alla l. n. 150/2000, di cui all'art. 8 del ccnl funzioni locali, di cui agli artt. 1218 e/o 2043 c.c, laddove ha escluso la perdita di chance della ricorrente in ragione dell'asserita mancata istituzione della posizione organizzativa invocata e il suo conseguente diritto al risarcimento del danno corrispondente…>>.
§4.1 Costituitasi in giudizio, la ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fiSSto con decreto del 26 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Orbene, a prescindere dalla questione dell'ammissibilità o meno delle note di trattazione scritta del 9.1.2021, la documentazione allegata al ricorso di primo grado conteneva gli elementi che consentivano di disattendere l'impostazione difensiva della parte datoriale, che invece il Tribunale ha fatto propria.
La , invero, ha dedotto che dal 2020 si sarebbe registrata, per effetto della CP_1 pandemia da Covid 19, una contrazione dell'attività dell'ufficio stampa, che avrebbe dunque causato, unitamente alla circostanza delle assenze dal servizio della lavoratrice, la minore produttività della medesima.
Sennonché, dalla disamina dei documenti 61 e 62 della produzione attorea emerge che nell'anno 2019 i comunicati dell'ufficio stampa sono stati in tutto 67, 83 nel 2018 e 81 nel 2020.
Ne discende che il 2020 ha fatto registrare una produzione del tutto in linea con quella del 2018 e addirittura in aumento rispetto all'anno precedente.
A fronte di ciò, sempre dalla disamina della suddetta documentazione, emerge che il cambiamento intervenuto nel 2020 attiene alla produzione effettiva dell'odierna appellante: la dr.SS , infatti, ne ha redatti, degli 81, solo 29, ossia circa 1/3 del Pt_1
Pag. 10 di 15 totale;
negli anni precedenti, invece, quasi tutti i comunicati dell'ufficio stampa erano sottoscritti da lei.
La giustifica tale diversità rispetto al paSSto con i giorni di assenza totalizzati CP_1 dalla lavoratrice nel 2020, ossia 134 complessivi;
sennonché, esaminando il prospetto prodotto dalla parte datoriale, si ricava che di questi la parte preponderante (ossia 80 giorni) sono per permessi ex legge 104/92.
Ora, dalla ctp allegata al ricorso emerge che ella soffre di morbo di ON (cfr. all. 64) da diversi anni e che tale patologia è invalidante;
pertanto, i permessi ex l.n. 104/92 sono effetto del riconoscimento dello stato di handicap preesistente, pacificamente, al 2020; di conseguenza, parte datoriale avrebbe dovuto allegare e provare che nel 2020 le assenze per permessi sono state numericamente superiori a quelle registrate per la medesima causale negli anni precedenti, in guisa da incidere in modo decisivo sull'espletamento dell'attività lavorativa rispetto al paSSto.
In mancanza di tale prova, si deve pervenire alla conclusione che l'amministrazione datrice di lavoro non abbia assolto all'onere probatorio da cui era gravata: <quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell gravante sul datore di lavoro ai sensi c.c. su quest che incombe l provare del suo obbligo o attraverso la prova della mancanza in concreto ovvero a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure base all causa prestazione derivante da lui non imputabile>> (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 48 del 02/01/2024).
Nel caso di specie, delle tre possibili giustificazioni prospettabili in base all'arresto giurisprudenziale dianzi richiamato, la ha addotto la terza, ossia l'impossibilità CP_1 della prestazione derivante da causa non imputabile (consistita nel numero eccessivo di assenze della dr.SS . unitamente alla riduzione fisiologica dell'attività cui era Pt_1 adibita per effetto della pandemia da Covid19); sennonché, come già osservato, l'argomento delle assenze non è decisivo.
D'altro canto, la pandemia, come causa di riduzione delle attività istituzionali dell'ente, foriera della conseguente contrazione dell'attività dell'ufficio stampa, è deduzione addirittura contraddetta dalle risultanze documentali.
Ne discende che il demansionamento risulta provato, sia pure in termini di riduzione di circa un terzo dell'attività lavorativa e non di totale annullamento della steSS, per come preteso dalla lavoratrice.
§5.1
Pertanto, occorre ordinare alla Provincia di Cosenza di restituire Parte_1 all'integrale esercizio delle proprie mansioni di addetto stampa e/o comunque di adibirla a mansioni equivalenti al suo inquadramento contrattuale.
Pag. 11 di 15 §6
PaSSndo alla disamina delle ulteriori conseguenze dell'accertamento suddetto, prendendo le mosse dalla richiesta afferente alla liquidazione del danno non patrimoniale, va detto che <in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione il riconoscimento diritto lavoratore al professionale biologico o esistenziale ricorre automaticamente in tutti i casi inadempimento datoriale pu prescindere una specifica allegazione nel ricorso introduttivo giudizio dell un pregiudizio natura meramente emotiva ed interiore ma oggettivamente accertabile provocato sul fare reddituale soggetto che alteri le sue abitudini gli assetti relazionali propri inducendolo a scelte vita diverse quanto all realizzazione della sua personalit mondo esterno. tale si pone quale conseguenza automatica ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria cosicch sufficiente dimostrare la mera potenzialit lesiva condotta incombendo solo allegare anche fornire prova ex art. c.c. nesso causalit con l>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29047 del 05/12/2017).
Ora, nel caso di specie, l'odierna appellante ha dedotto, nell'atto introduttivo di primo grado, sotto tale profilo, di avere contratto, in virtù della forzata inattività la patologia
“Sindrome depressiva reattiva”.
Sennonché, a bene vedere, è da escludere l'esistenza del neceSSrio nesso causale tra la lamentata depressione e la dedotta dequalificazione, dal momento che risulta provata unicamente, per come esposto sub § 5, una parziale inattività e non la totale inattività che, nella prospettiva attorea, sarebbe la causa della malattia de quo.
§7
PaSSndo al danno patrimoniale, è noto che la valutazione riservata al giudicante è di carattere equitativo: <in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione il riconoscimento diritto lavoratore al professionale biologico o esistenziale ricorre automaticamente in tutti i casi inadempimento datoriale pu prescindere una specifica allegazione nel ricorso introduttivo giudizio dell un pregiudizio natura meramente emotiva ed interiore ma oggettivamente accertabile provocato sul fare reddituale soggetto che alteri le sue abitudini gli assetti relazionali propri inducendolo a scelte vita diverse quanto all realizzazione della sua personalit mondo esterno. tale si pone quale conseguenza automatica ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria cosicch sufficiente dimostrare la mera potenzialit lesiva condotta incombendo solo allegare anche fornire prova ex art. c.c. nesso causalit con l>Pag. 12 di 15 svolgimento di funzioni meramente esecutive, con lesione - la cui allegazione ha trovato riscontro anche nel contenuto del ricorso del datore di lavoro - della loro professionalità e danno alla carriera)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4652 del 26/02/2009).
Nel caso di specie, occorre tenere conto del fatto che si tratta di attività intellettuale che presuppone l'iscrizione ad apposito albo professionale e si concretizza in tutta una serie di relazioni esterne che si alimentano in virtù dello svolgimento stesso dell'attività lavorativa in questione.
Considerato, tuttavia, che non v'è stata la totale neutralizzazione della prestazione lavorativa, la liquidazione può avvenire in ragione di due terzi della retribuzione mensile percepita, € 2.063,08 (doc. 1), moltiplicato per il numero di mesi compresi tra gennaio 2020 e la data di deposito del ricorso di primo grado (settembre 2021):
21 mesi per i 2/3 di 2063,08= 21x1375,38= 28.883,12.
§8
Va invece disatteso il motivo di gravame sub 2, che attiene alla perdita di chance per mancata previsione, come posizione organizzativa, della figura di addetto all'ufficio stampa: la critica alla decisione di primo grado fa leva sulle argomentazioni della sentenza del Tar la quale, tuttavia, non riconosce l'illegittimità del cambio di assetto istituzionale sotto il profilo che qui rileva (ossia la mancanza di autonomia dell'ufficio stampa rispetto allo staff del Presidente); infatti, il profilo di illegittimità ravvisato dal Tar attiene alla parte in cui viene limitata la competenza dell'ufficio stampa alla comunicazione istituzionale, organizzazione ed attività di informazione del consiglio provinciale e dei consiglieri provinciali, non contemplando, quindi, la complessiva attività della P.A. ed escludendo in radice la figura del Presidente della provincia, oltre che all'avere collocato l'ufficio stampa in posizione di staff del Presidente e alle sue dirette dipendenze, senza che dello stesso curi l'attività di formazione (cfr. all. 52).
In sostanza, anche con l'ampliamento delle funzioni dell'ufficio stampa nel senso conseguente alla sentenza del Tar, la scelta della parte datoriale di istituire o meno la posizione organizzativa in questione è discrezionale, come correttamente affermato dal Tribunale. Pertanto, fino a quando la posizione de quo non viene istituita, non sussiste il danno che la ricorrente lamenta.
Inoltre, dalla disamina dell'allegato 12 del fascicolo attoreo emerge che alla dr.SS
era stata attribuita la P.O. ufficio stampa con decorrenza 1-5-2015, con durata Pt_1 iniziale di due anni, con proroga di diritto fino a che non fosse intervenuta nuova nomina;
quindi, allorché viene emanato il bando, nel luglio del 2019, ella era ancora in carica (ché, d'altro canto, non risulta allegato alcun provvedimento di revoca), sicché, anche sotto tale profilo, non può pretendere il risarcimento del danno da perdita di chance;
del resto, la scelta della di non dare corso alla procedura concorsuale CP_1 per la nuova nomina è conneSS alle modifiche intervenute nel 2020, che hanno
Pag. 13 di 15 determinato la soppressione della P.O. in questione – scelta non sindacabile dal Giudice Ordinario (e neppure criticata da quello amministrativo), per come già evidenziato.
§9
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso e in riforma della sentenza impugnata, si impone l'ordine di cui al §5.1; la va altresì condannata al Controparte_1 pagamento alla ricorrente della somma di € 28.883,12, determinata secondo le modalità esposte al §7, oltre accessori, dal dovuto al soddisfo.
§9.1
A tal proposito, si puntualizza che la natura risarcitoria delle voci oggetto di liquidazione non esclude l'applicabilità del divieto di cumulo di interesse legali e rivalutazione monetaria di cui all'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, perché <il divieto di cumulo rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall comma della l. n. del per gli emolumenti natura retributiva pensionistica assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attivit servizio o quiescenza si applica anche crediti risarcitori specie derivanti da omissione contributiva trattandosi una regola limitativa previsione generale dell c.p.c. che nell la pi ampia locuzione lavoro ha inteso riferirsi a tutti i connessi al rapporto e non soltanto quelli strettamente retributivi>> (Cass. Sez. Lav, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020).
Spettano, dunque, i soli interessi legali, che andranno conteggiati dal dovuto - ossia da gennaio 2020, allorché ha avuto inizio la condotta foriera del danno, al soddisfo: <in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione il riconoscimento diritto lavoratore al professionale biologico o esistenziale ricorre automaticamente in tutti i casi inadempimento datoriale pu prescindere una specifica allegazione nel ricorso introduttivo giudizio dell un pregiudizio natura meramente emotiva ed interiore ma oggettivamente accertabile provocato sul fare reddituale soggetto che alteri le sue abitudini gli assetti relazionali propri inducendolo a scelte vita diverse quanto all realizzazione della sua personalit mondo esterno. tale si pone quale conseguenza automatica ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria cosicch sufficiente dimostrare la mera potenzialit lesiva condotta incombendo solo allegare anche fornire prova ex art. c.c. nesso causalit con l>> (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 37798/2022).
§9.2
Il ridimensionamento della pretesa attorea induce alla compensazione nella misura di 4/5 delle spese del doppio grado di lite, quantificate nella misura indicata in dispositivo;
la soccombente è tenuta a rifondere all'appellante il restante quinto. CP_1
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso in Parte_1 data 14 settembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
425/2023, resa in data 14 marzo 2023, così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, ordina alla di reintegrare nelle proprie mansioni di addetto stampa Controparte_1 Parte_1
e/o comunque in mansioni equivalenti al suo inquadramento contrattuale;
condanna la in p.l.r.p.t. al pagamento alla ricorrente della somma di € 28.883,12, per il Controparte_1 titolo di cui in motivazione, oltre accessori come per legge, dal dovuto al soddisfo;
compensa tra le parti nella misura di 4/5 le spese del doppio grado di lite, che liquida nell'intero in euro 7000,00 quanto al primo grado ed in euro 7500,00 quanto al secondo, e condanna la a rifondere all'appellante il restante quinto, oltre accessori come per legge Controparte_1 dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.SS Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.SS Gabriella Portale
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