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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/07/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1673/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/4/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati DEBORA IANNIELLO e IVAN MARCHETTO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Viareggio (LU), via delle Darsene n. 25, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- I ivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo Per_1 reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- L'abitazione già adibita a casa coniugale sita in Viareggio (LU), Via Trento n. 29, di proprietà della , resterà assegnata al IG. in quanto di proprietà della società di Controparte_1 Pt_2 cui lo stesso è socio;
concordando i coniugi che la IG.ra trasferirà Parte_1 la propria residenza unitamente a quelle dei figli presso l'immobile sito in Via G. Ronca n. 22, terminata la ristrutturazione dello stesso.
- I definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra di loro esistenti e quale Per_1 elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione pacifica della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione coniugale le attribuzioni patrimoniali
1 che seguono con relativo riconoscimento in capo a ciascuno, obbligandosi al trasferimento dei relativi diritti;
i. si impegna e si obbliga a trasferire la sua partecipazione nella società Parte_2
Hotel Spinelli Srl pari al 25% del capitale sociale entro e non oltre 30 gg dall'omologa della presente separazione con atti ai rogiti del Notaio o comunque del Notaio Persona_2 scelto dalla IG.ra , con spese a carico di quest'ultima; Parte_1
ii. il IG. si impegna e si obbliga a trasferire i diritti di piena proprietà pari Parte_2 al 50% dell'intero relativi all'immobile sito in Viareggio (LU), Via Gregorio Ronca n. 22 e precisamente nell'edificio B, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio (LU), al foglio 27, particella 490, subalterno 8, Via Gregorio Ronca, piano: T-1-2-, categoria A/2, classe 3, vani 11, superfice totale mq 204, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 182, rendita catastale Euro 1.244,14, alla IG.ra entro e non Parte_1 oltre 30 gg dall'omologa della presente separazione, con atti ai rogiti del Notaio
[...]
o comunque del Notaio scelto dalla IG.ra , con spese a carico di Per_2 Parte_1 quest'ultima; iii. Il mutuo resterà cointestato tra i coniugi ma la rata del piano di ammortamento sarà pagata integralmente dalla IG.ra ; Parte_1 iv. Il IG. si impegna e si obbliga a trasferire la sua attuale quota di Parte_2 partecipazione nella società pari a nominali € 29.916,46 a favore dei figli Controparte_1 in parti uguali, entro e non oltre 30 gg dal decesso del socio ma non prima del CP_1 compimento del 18 ° anno di vita del figlio più piccolo. v. I coniugi rinunciano reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia obbligo di contributo economico, dichiarando di essere ambedue economicamente autosufficienti.
-Per espresso accordo tra i coniugi sul punto, l'assegno Unico Universale (già assegno familiare) per i figli spetterà e sarà erogato per l'intero alla IGnora . A tal fine il Parte_1
IG. si impegna, a semplice richiesta della , a fornire la necessaria Pt_2 Parte_1 documentazione per formalizzare la richiesta all'Ente preposto.
-I vestiti e beni personali ancora presenti nella casa coniugale saranno dalla medesima recuperati previi accordi su tempistiche da definire con il coniuge assegnatario dell'abitazione; regali di nozze saranno ripartiti e attribuiti previo separato accordo tra i coniugi. PIANO GENITORIALE
1) Le figlie minori e sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_3 ER esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione, il figlio è ormai maggiorenne e _5 in quanto tale autonomo;
2) Tenuto adeguatamente conto del prioritario interesse delle figlie minori e delle abitudini di vita,
e seguiranno il regime di collocazione prevalente presso il domicilio materno Per_3 ER con diritto di visita libero del padre.
3) Solo in caso di disaccordo tra i genitori, si applicherà il seguente programma: le figlie trascorreranno con il padre, ogni settimana, il giorno del mercoledì con il rispettivo pernotto dall'uscita della scuola sino al mattino successivo;
trascorreranno, altresì, con il padre fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera ore 20:00, quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
4) In corrispondenza del periodo feriale di ciascuno di loro, i genitori trascorreranno con le figlie
2 minori un periodo di massimo quindici giorni consecutivi da stabilire e concordare preventivamente ogni anno, dandone preavviso all'altro genitore almeno trenta giorni prima del predetto periodo.
5) I genitori trascorreranno con le figlie minori le festività principali (Vigilia d Natale e Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno Epifania, Pasqua, Pasquetta) e il giorno del loro compleanno sempre seguendo il criterio della normale alternanza tra di loro e previi accordi da tempestivamente definire anno per anno.
6) Il IG. si obbliga a corrispondere, mediante accredito sul conto corrente bancario Pt_2 indicato, alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento per le figlie minori, la Parte_1 somma complessiva di euro 300,00, quindi pari a euro 150,00 per ciascuna figlia, che potrà anche essere corrisposto, in alternativa, direttamente sul conto corrente delle stesse. I coniugi comunque concordano che al raggiungimento della maggiore età di ciascuna figlia detto importo sarà corrisposto alle stesse direttamente, mediante bonifico sul loro conto corrente;
il contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, _5 stabilito nella somma di euro 150,00, sarà versato fin d'ora direttamente sul conto corrente a questi intestato;
Le predette somme saranno aggiornate automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7) L'assegno unico per i figli sarà versato dall'Inps direttamente alla madre, che lo tratterà integralmente ad integrazione del contributo al mantenimento, come concordato tra le parti;
8) Le spese straordinarie in favore dei figli saranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% in attuazione del protocollo in uso al Tribunale adito, che le parti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di conoscere e di accettare. 9) I coniugi si impegnano a non attuare in presenza delle figlie minori comportamenti o affermazioni tali da sminuire ai suoi occhi la persona e il ruolo dell'altro genitore». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in HE di IA (FG) l'1/3/2001, dal quale sono nati i tre figli _5
(nato il [...]) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, (nata il [...]) Per_3
e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ER ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
3 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in HE di IA (FG) in data 1/3/2001, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di HE di IA (FG) all'Atto Numero 7, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di HE di IA (FG) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/4/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati DEBORA IANNIELLO e IVAN MARCHETTO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Viareggio (LU), via delle Darsene n. 25, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- I ivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo Per_1 reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- L'abitazione già adibita a casa coniugale sita in Viareggio (LU), Via Trento n. 29, di proprietà della , resterà assegnata al IG. in quanto di proprietà della società di Controparte_1 Pt_2 cui lo stesso è socio;
concordando i coniugi che la IG.ra trasferirà Parte_1 la propria residenza unitamente a quelle dei figli presso l'immobile sito in Via G. Ronca n. 22, terminata la ristrutturazione dello stesso.
- I definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra di loro esistenti e quale Per_1 elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione pacifica della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione coniugale le attribuzioni patrimoniali
1 che seguono con relativo riconoscimento in capo a ciascuno, obbligandosi al trasferimento dei relativi diritti;
i. si impegna e si obbliga a trasferire la sua partecipazione nella società Parte_2
Hotel Spinelli Srl pari al 25% del capitale sociale entro e non oltre 30 gg dall'omologa della presente separazione con atti ai rogiti del Notaio o comunque del Notaio Persona_2 scelto dalla IG.ra , con spese a carico di quest'ultima; Parte_1
ii. il IG. si impegna e si obbliga a trasferire i diritti di piena proprietà pari Parte_2 al 50% dell'intero relativi all'immobile sito in Viareggio (LU), Via Gregorio Ronca n. 22 e precisamente nell'edificio B, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio (LU), al foglio 27, particella 490, subalterno 8, Via Gregorio Ronca, piano: T-1-2-, categoria A/2, classe 3, vani 11, superfice totale mq 204, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 182, rendita catastale Euro 1.244,14, alla IG.ra entro e non Parte_1 oltre 30 gg dall'omologa della presente separazione, con atti ai rogiti del Notaio
[...]
o comunque del Notaio scelto dalla IG.ra , con spese a carico di Per_2 Parte_1 quest'ultima; iii. Il mutuo resterà cointestato tra i coniugi ma la rata del piano di ammortamento sarà pagata integralmente dalla IG.ra ; Parte_1 iv. Il IG. si impegna e si obbliga a trasferire la sua attuale quota di Parte_2 partecipazione nella società pari a nominali € 29.916,46 a favore dei figli Controparte_1 in parti uguali, entro e non oltre 30 gg dal decesso del socio ma non prima del CP_1 compimento del 18 ° anno di vita del figlio più piccolo. v. I coniugi rinunciano reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia obbligo di contributo economico, dichiarando di essere ambedue economicamente autosufficienti.
-Per espresso accordo tra i coniugi sul punto, l'assegno Unico Universale (già assegno familiare) per i figli spetterà e sarà erogato per l'intero alla IGnora . A tal fine il Parte_1
IG. si impegna, a semplice richiesta della , a fornire la necessaria Pt_2 Parte_1 documentazione per formalizzare la richiesta all'Ente preposto.
-I vestiti e beni personali ancora presenti nella casa coniugale saranno dalla medesima recuperati previi accordi su tempistiche da definire con il coniuge assegnatario dell'abitazione; regali di nozze saranno ripartiti e attribuiti previo separato accordo tra i coniugi. PIANO GENITORIALE
1) Le figlie minori e sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_3 ER esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione, il figlio è ormai maggiorenne e _5 in quanto tale autonomo;
2) Tenuto adeguatamente conto del prioritario interesse delle figlie minori e delle abitudini di vita,
e seguiranno il regime di collocazione prevalente presso il domicilio materno Per_3 ER con diritto di visita libero del padre.
3) Solo in caso di disaccordo tra i genitori, si applicherà il seguente programma: le figlie trascorreranno con il padre, ogni settimana, il giorno del mercoledì con il rispettivo pernotto dall'uscita della scuola sino al mattino successivo;
trascorreranno, altresì, con il padre fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera ore 20:00, quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
4) In corrispondenza del periodo feriale di ciascuno di loro, i genitori trascorreranno con le figlie
2 minori un periodo di massimo quindici giorni consecutivi da stabilire e concordare preventivamente ogni anno, dandone preavviso all'altro genitore almeno trenta giorni prima del predetto periodo.
5) I genitori trascorreranno con le figlie minori le festività principali (Vigilia d Natale e Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno Epifania, Pasqua, Pasquetta) e il giorno del loro compleanno sempre seguendo il criterio della normale alternanza tra di loro e previi accordi da tempestivamente definire anno per anno.
6) Il IG. si obbliga a corrispondere, mediante accredito sul conto corrente bancario Pt_2 indicato, alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento per le figlie minori, la Parte_1 somma complessiva di euro 300,00, quindi pari a euro 150,00 per ciascuna figlia, che potrà anche essere corrisposto, in alternativa, direttamente sul conto corrente delle stesse. I coniugi comunque concordano che al raggiungimento della maggiore età di ciascuna figlia detto importo sarà corrisposto alle stesse direttamente, mediante bonifico sul loro conto corrente;
il contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, _5 stabilito nella somma di euro 150,00, sarà versato fin d'ora direttamente sul conto corrente a questi intestato;
Le predette somme saranno aggiornate automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7) L'assegno unico per i figli sarà versato dall'Inps direttamente alla madre, che lo tratterà integralmente ad integrazione del contributo al mantenimento, come concordato tra le parti;
8) Le spese straordinarie in favore dei figli saranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% in attuazione del protocollo in uso al Tribunale adito, che le parti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di conoscere e di accettare. 9) I coniugi si impegnano a non attuare in presenza delle figlie minori comportamenti o affermazioni tali da sminuire ai suoi occhi la persona e il ruolo dell'altro genitore». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in HE di IA (FG) l'1/3/2001, dal quale sono nati i tre figli _5
(nato il [...]) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, (nata il [...]) Per_3
e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ER ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
3 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in HE di IA (FG) in data 1/3/2001, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di HE di IA (FG) all'Atto Numero 7, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di HE di IA (FG) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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