Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01804/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OS SA RA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto Auxologico Italiano, Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della DGR n. XI/4945, in data 29.06.2021 (pubblicata sul BURL SO n. 27 in data 5 luglio 2021), recante “ Determinazioni in merito alla assegnazione delle maggiorazioni tariffarie per l’esercizio 2020 a favore degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di ricovero e cura – poli universitari – d.g.r. n. 350 del 28 luglio 2010 e s.m.i. – d.g.r. n. 1153 del 21 gennaio 2019” , nella parte in cui ha preso atto delle risultanze del procedimento istruttorio svolto presso il competente ufficio della Direzione Generale Welfare in ordine alla determinazione dei punteggi ai fini dell’individuazione delle fasce di complessità e dell’incremento tariffario percentuale annuale spettante alle strutture sanitarie di ricovero e cura (punto 1 del deliberato) e, conseguentemente, ha proceduto alla determinazione del valore economico delle maggiorazioni tariffarie per l’anno 2020, secondo i valori di cui all’Allegato 1 “Tabelle assegnazioni” (punto 2 del deliberato), con inserimento della struttura sanitaria SA RA RO nella fascia B e riconoscimento di una maggiorazione tariffaria annua pari al 10%, anziché nella fascia C e riconoscimento di una maggiorazione del 16%;
- nonché, di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi, fra cui, in particolare: i) gli atti, non noti, del procedimento istruttorio svolto dal competente ufficio della Direzione Generale Welfare in ordine al riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie per l’esercizio 2020 sulla base delle istanze presentate; ii) la nota della D.G. Welfare – UO Polo Ospedaliero consegnata alla attrice in data 21 luglio 2021 a seguito dei chiarimenti richiesti; iii) la nota della D.G. Welfare protocollo n. G1.2021.0053377 in data 3 settembre 2021 a riscontro dell’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente;
B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 01/12/2022, per l’annullamento:
- della DGR della Lombardia n. XI/7011 in data 26 settembre 2022, recante “ Determinazioni in merito alla assegnazione delle maggiorazioni tariffarie art. 27-bis L.R. 33/20009 per l'esercizio 2020 – DGR N. XI/4945/2021 ”, nella parte in cui ha confermato l'inserimento della struttura sanitaria SA RA RO nella fascia B, con riconoscimento di una maggiorazione tariffaria annua pari al 10%, anziché nella fascia C e riconoscimento di una maggiorazione tariffaria del 16%; - della Deliberazione della ATS della Città Metropolitana di Milano n. 928, in data 15 novembre 2022, recante “ Maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di ricovero e cura – poli universitari a contratto con ATS della Città Metropolitana di Milano. Saldo 30% anno 2020 ex DGR N. XI/4945 del 29.06.2021 ”, nella parte in cui ha provveduto al saldo dell'importo dovuto alla struttura ospedaliera SA RA RO a titolo di maggiorazione tariffaria per l'esercizio 2020 confermando il calcolo effettuato dalla DGR n. XI/4945/2021, derivante dall'attribuzione della fascia di maggiorazione B.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Visto l’art. 13- quater delle norme di attuazione al c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa CE AN e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 4/10/2021 e depositato il successivo 19/10/2021 l’esponente, quale Ente unico gestore delle strutture OS SA RA e SA RA RO , entrambe riconosciute come Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), accreditate e a contratto con la ATS della Città Metropolitana di Milano per l’erogazione di prestazioni di ricovero e ambulatoriali a favore del SSN, ha chiesto l’annullamento della Deliberazione XI/4945 del 2021, con cui la Giunta regionale ha determinato le maggiorazioni tariffarie per l’esercizio 2020.
In particolare, la contestazione concerne la parte del deliberato in cui la Giunta, dopo avere preso atto delle risultanze del procedimento istruttorio svolto presso il competente ufficio della Direzione Generale Welfare in ordine alla determinazione dei punteggi da assegnare ai fini dell’individuazione della percentuale di incremento tariffario spettante alle strutture interessate, ha determinato il « valore economico delle maggiorazioni tariffarie per l’anno 2020, secondo i valori di cui all’allegato 1 “Tabelle assegnazioni” » (così, il punto 2 della DGR citata). Da tale Tabella, ha spiegato ancora l’esponente, emergerebbe il riconoscimento alla struttura sanitaria SA RA RO di una maggiorazione tariffaria del 10%, inferiore a quella – pari al 16% - riconosciuta in precedenza (per l’anno 2019); e tale riduzione si correlerebbe, stando sempre al predetto Allegato 1, all’inserimento della detta struttura in fascia “B”, anziché in fascia “C”.
Sul punto, la difesa della ricorrente ha osservato come, dalle interlocuzioni avvenute con la competente DGW, si sarebbe appreso che la modifica della classificazione (da fascia “C” a “B”) della struttura “ RO ” sarebbe da ricondurre al minor punteggio ottenuto dalla struttura medesima rispetto all’indicatore riguardante il numero posti letto attivi destinati ad attività didattiche. Più in dettaglio, ad avviso del patrocinio attoreo, la Regione avrebbe erroneamente detratto i posti letto dell’Unità operativa di urologia (UO 4301) solo dal novero dei posti letto convenzionati lasciando invariato il numero dei posti letto totali della struttura in questione, sì da portare all’attribuzione per il predetto indicatore di 1 solo punto [ rectius , di punti 2], di per sé comportante il declassamento della struttura sanitaria a fascia di complessità “B”, con attribuzione di una maggiorazione tariffaria del 10%.
2) Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1) Con il primo, rubricato « eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti », l’esponente, dopo avere premesso: (a) che l’IRCCS SA RA RO è da qualificarsi “ struttura universitaria ”, ai sensi della DGR n. IX/350/2010; (b) che - in base della vigente normativa regolamentare regionale - le maggiorazioni tariffarie vengono stabilite sulla base di cinque indicatori (ossia: numero di anni di corso; numero di studenti; numero di tutor ospedalieri; numero ore/anno per studente; numero PL didattica/PL totali), ad ognuno dei quali è attribuito un punteggio, in un range da 1 a 3 (a parte l’indicatore numero ora/anno per studente, per il quale il range è tra 1 e 2); (c) che, per quanto qui d’interesse, rispetto all’indicatore che misura la percentuale di posti letto dedicati all’attività didattica universitaria rispetto al totale dei posti letto accreditati e a contratto di cui è dotata la struttura ospedaliera, è prevista l’attribuzione dei seguenti punteggi: 3 punti, se il valore della frazione è superiore al 93%; 2 punti, se il valore è tra il 44,14 % ed il 93,3%; 1 punto se il valore è inferiore al 44,14%; (d) che la dotazione di posti letto in convenzione con l’Università viene attestata dalla struttura ospedaliera in sede di presentazione della domanda per l’accesso alla maggiorazione e poi fatta oggetto di verifica da parte dell’amministrazione nell’ambito dell’iter istruttorio di riconoscimento dell’incremento tariffario, ha rilevato come in data 24 febbraio 2021 l’Ente medesimo abbia presentato alla D.G. Welfare della Regione Lombardia la domanda per l’accesso alle maggiorazioni tariffarie per l’esercizio 2020, a favore di entrambe le strutture IRCCS di cui essa è unico gestore. E, quanto alla struttura SA RA RO , l’esponente avrebbe dichiarato, quali unità operative (UUOO) in convenzione con l’università, per lo svolgimento di attività didattica, le UUOO di Neurologia, Psichiatria, Recupero e riabilitazione funzionale, Solventi, per un totale complessivo di posti letto dedicati all’attività didattica pari alla totalità dei posti letto attivi presso le dette unità operative e pari alla totalità dei posti letto accreditati e a contratto di cui era dotata la struttura nel 2020. Sicché, ha evidenziato ancora la ricorrente come il rapporto tra posti letto convenzionati e posti letto totali della struttura SA RA RO nel 2020 sarebbe risultato pari al 100%, e avrebbe dovuto condurre, in relazione al predetto indicatore, all’attribuzione di 3 punti. Invece, la ricorrente avrebbe appreso che, relativamente al ridetto indicatore, la Regione avrebbe attribuito alla struttura SA RA RO solo 2 punti, in quanto la percentuale dei posti letto convenzionati sarebbe stata calcolata nella misura del 91,3%, avendo la Regione ritenuto di includere, nel novero dei posti letto totali della struttura anche quelli relativi alla U.O. di Urologia, stralciandoli soltanto dal novero dei posti letto in convenzione, non comparendo la detta unità operativa fra quelle dichiarate in convenzione nella domanda di maggiorazione. Tale modus operandi è, dunque, contestato da parte ricorrente, in quanto trascurerebbe di rilevare come l’U.O. di Urologia sarebbe stata presente nella struttura di SA RA RO sino al 2019, mentre, a decorrere dal mese di marzo 2020, la stessa UO sarebbe stata dapprima sospesa, quindi trasferita (con l’intera dotazione di posti letto) presso l’ OS SA RA . Sicché, i posti letto afferenti a detta UO, così come non avrebbero dovuto essere calcolati nel novero dei posti letto in convenzione, allo stesso modo avrebbero dovuto essere stralciati dal novero dei posti letto totali della struttura de qua, in quanto trasferiti.
2.2) Con il secondo motivo, rubricato « eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria », l’Ente ha rilevato come, benché sino ai primi mesi del 2020 l’UO di Urologia figurasse fra le unità attive presso la struttura SA RA RO , nondimeno, a decorrere dal mese di giugno 2020 la stessa Unità sarebbe stata trasferita presso l’ OS SA RA . Di ciò vi sarebbe evidenza nella stessa domanda presentata dalla ricorrente per l’ammissione al beneficio tariffario in questione, atteso che l’U.O. di Urologia non sarebbe stata ricompresa fra le unità operative convenzionate con l’università afferenti alla struttura di SA RA RO , ma sarebbe presente, invece, tra le U.O. convenzionate afferenti all’ OS SA RA , con trasferimento formalmente comunicato da parte attrice con propria nota in data 15 giugno 2020, su cui sarebbe intervenuto il parere favorevole della ATS della Città Metropolitana di Milano. Quindi, ad avviso dell’esponente, a fronte della domanda dalla stessa presentata nella quale l’U.O. di urologia non sarebbe stata ricompresa fra le unità operative di SA RA RO , ma fra le unità operative dell’ OS SA RA , la Regione, nell’ambito dell’iter istruttorio svolto dal competente ufficio della DGW avrebbe potuto e dovuto compiere apposita istruttoria, al fine di calcolare correttamente l’indicatore in questione e correttamente determinare la fascia di maggiorazione spettante ed il correlativo incremento tariffario annuo.
2.3) Con il terzo motivo, rubricato « eccesso di potere sotto il profilo dell’irrazionalità ed ingiustizia manifesta/pretestuosità/contraddittorietà », si lamenta che, comunque si voglia riguardare la questione, la determinazione della Regione di considerare i posti letto dell’UO di Urologia per l’intero esercizio 2020 attivi e non convenzionati presso l’IRCCS SA RA RO , senza considerare che gli stessi posti letto sarebbero stati, in realtà, utilizzati dall’ OS SA RA anche per l’attività universitaria, si rivelerebbe frutto di una motivazione capziosa e pretestuosa, oltre che manifestamente irragionevole ed ingiusta.
3) Con motivi aggiunti notificati il 25/11/2022 e depositati il successivo 01/12/2022, l’impugnazione è stata estesa alla Deliberazione n. XI/7011 del 2022, con cui la Giunta regionale, preso atto di quanto stabilito dal DM 12 agosto 2021 (recante “ Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19 ”), ha stabilito che la maggiorazione tariffaria in questione, di cui all’art. 27- bis della L.R. n. 33/2009, “ si applicherà alle tariffe per le prestazioni di ricovero e cura al netto dell’incremento tariffario COVID-19 ”, determinando, così, il saldo dell’importo dovuto alla struttura ospedaliera SA RA RO a titolo di maggiorazione tariffaria per l’esercizio 2020, confermando il calcolo effettuato dalla DGR n. XI/4945 del 2021, basato sulla collocazione della struttura medesima in fascia di complessità “B”.
3.1) I motivi dedotti fanno leva sui medesimi vizi già rubricati nel ricorso introduttivo, qui dedotti sia in via di illegittimità derivata che come “ vizi propri ”.
4) Si è costituita l’intimata Regione, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie. La difesa regionale, dopo avere rammentato come l’assegnazione degli importi relativi alle maggiorazioni avvenga in seguito al posizionamento delle strutture in specifiche fasce di punteggio, sulla base di determinati indicatori (di cui alla DGR n. 350/2010, quali: a) numero di anni di corso; b) numero degli studenti; c) numero di tutor ospedalieri; d) numero ore/anno per studente; e) numero posti letto didattica/ posti letto totali), ha osservato, altresì, come la competente DGW abbia spiegato all’istante, in riscontro ad apposita richiesta di chiarimenti e riesame, che “ la differenza di punteggio rispetto al 2019 e la conseguente attribuzione di una fascia inferiore è da imputarsi al minor punteggio ottenuto nei seguenti indicatori:
1.Numero studenti
2.Numero di posti letto attivi destinati ad attività didattiche ”.
Sarebbe, pertanto, significativo osservare, ad avviso della resistente, come controparte non abbia più sollevato censure con riguardo al primo indicatore, inerente il numero degli studenti - che pure nel corso del 2020 avrebbe registrato una flessione, pari a 102 studenti in meno rispetto all’anno 2019 -, così ammettendo l’incidenza di tale parametro.
Quanto poi all’indicatore “ numero di posti letto attivi destinati alle attività didattiche ” per il quale la ricorrente ha rappresentato che “ se l’U.O. 4301 (urologia) è stata stralciata dalle unità operative convenzionate (in quanto non inserita nell’istanza corrente) allora non doveva essere presa in considerazione nel calcolo dei posti letto attivi ”, la difesa della resistente ha evidenziato come l’indicatore previsto dalla DGR n. 350/2010 risulterebbe così declinato: “ Numero posti letto attivi destinati alle attività didattiche: percentuale dei posti letto dedicati all’attività didattica rispetto ai posti letto totali ”, con una definizione che non conterrebbe alcun riferimento alla eventuale porzione di anno in cui tali posti letto sarebbero stati attivati. Occorrerebbe, dunque, verificare quanti posti letto, sul totale esistente nella struttura, sarebbero stati concretamente destinati alla didattica ed abbiano avuto dei ricoveri. Al riguardo, stando alla difesa regionale, il calcolo dei posti letto equivalenti (GG di degenza UO in convenzione / GG degenza totali) verrebbe effettuato sulla base del reparto di dimissione rilevato dal flusso regionale SDO (Scheda di dimissione ospedaliera) e, quindi, il fatto che vi siano dei reparti non convenzionati causerebbe una diminuzione del numeratore, fermo restando il valore del denominatore. Nella fattispecie, poi, sarebbe risultato chiaramente come la U.O. di Urologia non risultasse indicata nell’istanza come unità convenzionata con l’Università, circostanza del resto pacificamente ammessa da parte ricorrente, mentre, stando a quanto dichiarato dalla medesima parte, l’attività di urologia sarebbe stata sospesa nella struttura RO “ per effetto dei provvedimenti di sospensione dell’attività ordinaria adottati da Regione Lombardia nell’ambito dell’emergenza sanitaria ”: già da tale dato emergerebbe, quindi, non solo come l’U.O. di Urologia fosse, nei primi mesi del 2020, perfettamente attiva, ma che la sospensione a cui si riferisce controparte fosse un evento comune a tutte le strutture lombarde e all’uopo disciplinato. La stessa ricorrente, ha aggiunto ancora la difesa regionale, avrebbe riferito che sarebbe stato programmato per il mese di giugno 2020 il trasferimento dei suddetti posti letto dalla struttura RO all’ OS SA RA , trasferimento rispetto al quale il 16 giugno del 2020 l’ATS avrebbe fornito semplicemente un parere favorevole, disponendo le conseguenti verifiche (sicché, a tale data, detto trasferimento non sarebbe stato ancora formalizzato negli assetti accreditati). Sicché, ha concluso sul punto la Regione, solo in data 3 marzo 2021 e a seguito della comunicazione dell’ATS Milano del 22 febbraio 2021, sarebbe stato disposto l’aggiornamento del registro regionale delle strutture accreditate, dando atto dell’avvenuto trasferimento della UO di Urologia dalla struttura RO alla struttura OS SA RA. Pertanto, sarebbe un dato incontestato quello per cui la ricorrente avrebbe mantenuto l’UO Urologia (Cod 4301) presso la struttura RO almeno in buona parte dell’anno 2020, ragion per cui, nel calcolo dei posti letto totali questi PL sarebbero stati conteggiati in misura proporzionale all’uso e, solo nel momento in cui gli stessi PL sarebbero stati dismessi dalla struttura Ville RO per essere attivati nella struttura SA RA , si sarebbe interrotto il conteggio presso la prima e sarebbe iniziato un nuovo conteggio presso la seconda. Infine, la difesa della resistente ha evidenziato come nel totale dei posti letto sarebbero stati calcolati anche quelli dedicati alla U.O. 2401, Malattie infettive e tropicali (come riportato nella nota regionale del 3/09/2021), circostanza non contestata da controparte, per cui, in ogni caso risulterebbe errata l’avversa tesi secondo cui “ il rapporto tra posti letto attivi convenzionati e posti letto totale sarebbe risultato del 100%... ”.
5) La difesa della ricorrente ha replicato ribadendo, tra l’altro, come l’U.O. Urologia sarebbe stata di fatto trasferita dal 15 giugno 2020 all’IRCCS SA RA .
6) All’udienza di smaltimento del 5 dicembre 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, per mezzo della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, presenti l'avv. F. Bellocchio, per la parte ricorrente, e le avv. te S. Cucco e M. E. Moretti, per la Regione Lombardia, la causa, dopo la discussione, è stata trattenuta in decisione.
7) In premessa, è utile rammentare come la legge regionale della Lombarda, 11 luglio 1997, n. 31, all'art. 13, comma 15 abbia previsto che: « La Giunta regionale con proprio provvedimento costituisce un fondo e determina le modalità del suo riparto e assegnazione, finalizzandolo alla remunerazione delle funzioni non tariffabili ».
Trattasi delle « funzioni assistenziali » da remunerare in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, giusto il disposto dell’art. 8- sexies , comma 1 del D.lgs. 30/12/1992, n. 502 (ivi introdotto dall’art. 8, comma 4 del D.lgs. 19/06/1999, n. 229).
Tra le dette funzioni si colloca anche l’istituto delle “ maggiorazioni tariffarie ”, di cui all’art. 25- bis , inserito nella legge regionale 30.12.2009, n. 33, dall’art. 16 della L.R. 05/02/2010, n. 7 (poi confluito nell’art. 27- bis, in forza dell’art. 1 della L.R. n. 23 del 2015), a tenore del quale:
« 1. É autorizzata la maggiorazione sulle tariffe per le prestazioni di ricovero e cura erogate dagli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati e a contratto e dalle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto, convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia.
2. Per le strutture sanitarie e sociosanitarie di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, la Giunta regionale determina annualmente la maggiorazione di cui al comma 1, fino ad un massimo del 25 per cento, in base ai seguenti criteri:
a) numero dei posti letto attivi destinati alle attività didattiche;
b) numero degli studenti frequentanti il polo didattico;
c) numero del personale formalmente dedicato alla formazione e al tutoraggio.
3. Per gli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati e a contratto la Giunta regionale determina annualmente la maggiorazione di cui al comma 1, fino ad un massimo del 19 per cento, in base ai seguenti criteri:
a) numero del personale addetto alle attività di ricerca per posto letto;
b) numero di progetti di ricerca in corso di svolgimento presso la struttura;
c) impact factor standardizzato della struttura.
4. La maggiorazione tariffaria è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, su richiesta degli stessi, corredata da dichiarazione di formale impegno a:
a) rispettare gli standard definiti dalla Giunta regionale in ordine all'instaurazione, in via prioritaria e prevalente, di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con i medici e con il personale infermieristico;
b) presentare il consolidamento dei bilanci con evidenziazione dei conti economici relativi all'attività sanitaria;
c) perseguire la razionalizzazione dei costi dell'organizzazione delle attività e conseguentemente delle prestazioni erogate nei piani strategici triennali per gli IRCCS di diritto pubblico e per le strutture di ricovero e cura pubbliche convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, o in appositi documenti programmatici a valenza triennale per gli IRCCS di diritto privato accreditati e a contratto e per le strutture di ricovero e cura private accreditate e a contratto convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia.
5. La Giunta regionale determina i parametri economici per la verifica del consolidamento dei bilanci, tenendo conto della distinzione fra attività di ricerca e attività sanitaria esercitata nella Regione, nonché le modalità di assolvimento dell'impegno di cui al comma 4. Il mancato assolvimento dell'impegno comporta la revoca delle maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3.
6. Il riconoscimento della maggiorazione sulle tariffe preclude il riconoscimento degli eventuali contributi economici ricevuti, di cui all'articolo 27-quater, nonché delle funzioni di didattica universitaria, di ampiezza del case mix e di integrazione tariffaria per percentuale di pazienti extraregionali superiore alla media regionale.
7. La Giunta regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario di sistema, determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di gestione del servizio sociosanitario regionale, in relazione agli stanziamenti annuali del relativo bilancio di previsione ».
In attuazione di tale previsione, con deliberazione n. IX/350, del 28-07-2010, la Giunta regionale lombarda ha approvato « le disposizioni contenute nel documento “Indicatori e soglie relativi alla determinazione degli incrementi tariffari per le prestazioni di ricovero e cura erogate dagli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati e a contratto e dalle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto, convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicine a chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia” », di cui all’Allegato 1 della DGR in parola.
L’Amministrazione regionale in tale Allegato, dopo avere chiarito che «[l] ’incremento tariffario è destinato a sostenere i maggiori oneri economici sostenuti dalle strutture in cui si trova ad operare il Corso di Laurea (…) generalmente dovuti a tempi operatori più lunghi, degenza media più lunga, numero di prestazioni diagnostiche per caso trattato più elevate, duplicazione delle attrezzature in dotazione, maggiore complessità della casistica (…) », ha disciplinato gli indicatori da utilizzare per la classificazione delle strutture.
Più in dettaglio, gli indicatori elencati nell’Allegato sono rappresentati, oltreché dal numero dei posti letto destinati alle attività didattiche, dal numero degli studenti frequentanti il polo didattico e dal numero del personale formalmente dedicato alla formazione e al tutoraggio. Ogni indicatore viene poi classificato in gruppi e ad ogni gruppo è assegnato un punteggio, che conduce ad individuare quattro fasce di complessità a cui corrisponde un differente incremento percentuale delle tariffe.
La DGR in esame precisa, poi, che gli incrementi tariffari sono corrisposti per la casistica lombarda dimessa dalle UO in convenzione “ secondo quanto comunicato dalle strutture interessate alla DG SAità (…)”.
Con successiva deliberazione, n. XI/1153, del 21-01-2019, la Giunta regionale ha fornito alle strutture deputate all'istruttoria delle istanze di ammissione all'istituto delle maggiorazioni tariffarie alcune « direttive con riferimento a:
a. Personale (…) b. Termini per la presentazione delle domande (…) c. Punteggi ed indicatori (...)
d. Valore della produzione sulla casistica lombarda (…) e. Abbattimento ex DGR 2057/2011 (…)
f. Istruttoria sui bilanci (…) g. tetto complessivo di finanziamento (…) » (cfr. in tema, tra le altre, TAR Lombardia, Milano, V, 17/04/2024, n. 1135).
8) Per quanto qui d’interesse, poi, con la DGR del 29/06/2021, n. XI/4945, la Giunta, in applicazione, fra l’altro, delle succitate DDGR IX/350 e XI/1153, ha determinato nell’importo ivi specificato (in Allegato 1 “ Tabelle assegnazioni ”) la maggiorazione spettante per l’anno 2020 alla struttura SA RA RO , previa collocazione della stessa in fascia “B”.
8.1) La ricorrente ha, in sostanza, contestato l’assegnazione alla struttura medesima del punteggio totale di 7, insufficiente ai fini della collocazione della struttura de qua nella stessa fascia (la “C”) ottenuta nell’anno precedente (per la quale fascia C è richiesto un punteggio totale di almeno 8 punti). Più in dettaglio, ad avviso del patrocinio attoreo, la Regione avrebbe erroneamente detratto i posti letto dell’Unità operativa di Urologia solo dal novero dei posti letto convenzionati lasciando invariato il numero dei posti letto totali della struttura in questione, sì da portare all’attribuzione per l’indicatore previsto dalla citata DGR n. 350/2010 - così declinato: “ Numero posti letto attivi destinati alle attività didattiche: percentuale dei posti letto dedicati all’attività didattica rispetto ai posti letto totali ” - , soltanto di 2 punti, comportante, sempre in tesi, “ di per sé ”, il declassamento della struttura sanitaria a fascia di complessità “B”, con attribuzione di una maggiorazione tariffaria del 10%.
9) Fermo quanto sopra, si possono scrutinare congiuntamente, per ragioni di economia espositiva e di connessione tra gli argomenti posti a sostegno delle svolte censure, i suesposti motivi, che risultano, per quanto di seguito esposto, infondati.
9.1) Invero, come allegato e documentato da parte resistente, l’Amministrazione ha determinato l’importo delle maggiorazioni sulla base di criteri di calcolo preventivamente determinati e ancorati a stretti parametri matematici. Difatti, una volta acquisiti i dati dagli operatori interessati, la Regione ha determinato gli importi spettanti a ciascuno seguendo un percorso strettamente vincolato, in quanto agganciato ai parametri predeterminati dalla Giunta regionale mediante atti non contestati e ormai inoppugnabili (tra cui, ad esempio, la già citata delibera del 2010, n. 350), radicati sulla disciplina dettata dall’art. 27- bis della legge regionale n. 33/2009.
In tale contesto, la valutazione regionale riguardante l’assegnazione alla struttura RO del punteggio totale di 7 per l’anno 2020 si rivela immune dalle suesposte censure, atteso che:
- in primo luogo, si tratta di una diminuzione del punteggio in precedenza ricevuto non imputabile tuttavia, come erroneamente riportato nel ricorso, soltanto alla riduzione del punteggio assegnato per l’indicatore “ Numero PL didattica/PL totali ”; a ben vedere, infatti, rispetto all’anno 2019 la struttura RO ha ricevuto per il 2020 un punteggio inferiore anche per l’indicatore “ numero studenti ”, passato da punti 2 ad 1;
- inoltre, da quanto allegato e documentato in atti di causa, non risulta affatto dimostrato l’errore addotto da parte ricorrente in relazione alla valutazione espressa per l’indicatore “ Numero PL didattica/PL totali ”, atteso che, anche sulla base delle allegazioni della stessa parte ricorrente, in precedenza richiamate, i posti letto relativi all’Unità operativa di Urologia sono risultati effettivamente “ attivi ” nel 2020 presso la struttura RO , dibattendosi tra le parti soltanto sulla data esatta in cui, ad esercizio inoltrato, detti posti letto sono stati in concreto trasferiti dalla struttura RO all’ OS SA RA ;
- la Regione ha, pertanto, correttamente considerato tra le giornate di degenza erogate nel 2020 da reparti non convenzionati anche le giornate di degenza afferenti la predetta UO, attingendo, per effettuare il calcolo sottostante il predetto indicatore dei posti letto (ossia, per effettuare il rapporto tra giorni di degenza in UO in convenzione e giorni di degenza totali) dai dati forniti dalle stesse strutture interessate;
- in disparte la circostanza che non risulta dimostrato che la Regione abbia considerato “ attivi ” i posti letto dell’UO di Urologia per tutto l’anno 2020 (anzi, parte resistente lo contesta, affermando di averne tenuto conto proporzionalmente all’uso), è dirimente osservare come l’esponente non abbia comunque dimostrato se e in che termini la considerazione soltanto per una parte dell’anno 2020 dei ridetti posti letto di Urologia fra quelli attivi non convenzionati l’avrebbe avvantaggiata, consentendole di superare, per l’indicatore “ Numero PL didattica/PL totali ” la percentuale (di “ oltre il 93,3% del totale ”) necessaria per ottenere il punteggio massimo (di 3) previsto per il predetto indicatore.
10) Conclusivamente, quindi, il ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe specificati, vanno respinti.
11) Sussistono nondimeno le condizioni di legge, avuto riguardo alla particolarità della controversia, per disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE AN, Presidente, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE AN |
IL SEGRETARIO