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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 4/2/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 395/2023 r.g. proposta da:
in persona del legale rappresentante, già Parte_1
, Agente per la Riscossione per la Provincia di Messina, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. S. Interdonato
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. G. Scisca CP_2
, in persona del Presidente e S.C.C.I., società Controparte_3 cartolarizzazione crediti , rappresentati e difesi dall' avv. A. Monoriti CP_3
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 330/2023 del 24/2/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24/2/2023 il Giudice del lavoro del Tribunale di Patti, pronunziando sull'opposizione proposta da avverso la comunicazione di iscrizione di ipoteca prot. n. CP_2
29576201200017021, dichiarava estinti per intervenuta prescrizione i crediti portati da n.7 (sette) cartelle e sottesi alla suddetta comunicazione che annullava.
Rilevava che, stante la tardiva costituzione in giudizio di , non potevano essere Controparte_1 utilizzati i documenti da quest'ultima prodotti e che avrebbero dovuto dimostrare l'interruzione della prescrizione già eccepita dalla Accoglieva pertanto la suddetta eccezione, con conseguente CP_2
assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza.
Con ricorso depositato il 6/6/2023 proponeva appello, ribadendo Parte_1 la legittimità dell'iscrizione ipotecaria e rilevando che nessuna prescrizione fosse maturata stante la rilevabilità d'ufficio dell'interruzione dovuta alla sua natura di eccezione in senso lato. Evidenziava che le cartelle erano state notificate, ipotizzando pure la violazione dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs.
n.46/99 che stabilisce il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella per l'impugnazione. CP_ Con comparsa di costituzione depositata il 3/2/2024 si costituiva l' aderendo alle difese spiegate da riscossione.
Costituendosi l' insisteva nella conferma della sentenza. CP_2
Concesso termine per note con le modalità di cui all'art. 127 ter, la causa è oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va risolutivamente rilevato che l'appello, poiché investe nella sua interezza il merito della pretesa, CP_ vede quale legittimo contraddittore esclusivamente l' come di recente affermato dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 7514/2022 che ha risolto, allo stato, la questione riguardante l'individuazione del giusto contraddittore fra ente impositore e agente incaricato della riscossione.
Nel caso scrutinato dalle Sezioni Unite si controverteva di opposizione a cartelle esattoriali di cui l'opponente lamentava l'omessa notifica così facendo valere presunte responsabilità del concessionario nella fase esecutiva. Eppure, il Supremo Consesso, anche in quel caso, ha ritenuto di qualificare l'azione quale opposizione al merito della pretesa, in cui le doglianze dell'operato del concessionario appaiono strumentali al fine di recuperare il termine per proporre opposizione e far valere il merito della pretesa. Dunque, l'odierna fattispecie non si discosta dalla questione trattata dalle Sezioni Unite che, a fronte del vivace contrasto insorto fra le sezioni semplici (anche in materia tributaria e non solo civilistica) ha chiarito definitivamente la questione così statuendo “Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore”. Poiché la disposizione del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D. Lgs. 13 aprile 1999,
n. 112, art. 39 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. Deve ritenersi, invece, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo (v. Cass.
n.7514/22).
Da ciò consegue il difetto di legittimazione dell' a proporre il Parte_1
presente appello incentrato su motivi riguardanti il merito della pretesa contributiva nascente dalle cartelle esattoriali, motivi che potevano e possono essere legittimamente fatti valere esclusivamente
CP_ dall'ente impositore, ossia nel caso di specie l' (che non ha tuttavia proposto impugnazione nemmeno incidentale).
Rimangono da regolare le spese del presente grado giudizio.
Nei rapporti tra e l' stante l'esito della lite che ha visto la Parte_1 CP_2 carenza di legittimazione nella proposizione dell'appello, sulla scorta della recente sentenza delle Co sezioni unite, va disposta la compensazione integrale. Anche nei rapporti tra l'Agente Riscossione CP_ e l' le spese del presente grado vanno compensate, stante la sostanziale adesione dell'Ente impositore alle doglianze del predetto appellante.
PQM
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 330/2023 del Parte_1
24/2/2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa le spese del presente grado nei rapporti tra , e Parte_1 CP_2 ;
[...]
CP_
- compensa nei rapporti con l' e l' le spese del presente grado;
Pt_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di di un ulteriore Pt_1
importo pari a quello del contributo unificato già versato.
Messina, 5/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott. C. Zappalà) (Dott. B. Catarsini)
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 4/2/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 395/2023 r.g. proposta da:
in persona del legale rappresentante, già Parte_1
, Agente per la Riscossione per la Provincia di Messina, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. S. Interdonato
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. G. Scisca CP_2
, in persona del Presidente e S.C.C.I., società Controparte_3 cartolarizzazione crediti , rappresentati e difesi dall' avv. A. Monoriti CP_3
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 330/2023 del 24/2/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24/2/2023 il Giudice del lavoro del Tribunale di Patti, pronunziando sull'opposizione proposta da avverso la comunicazione di iscrizione di ipoteca prot. n. CP_2
29576201200017021, dichiarava estinti per intervenuta prescrizione i crediti portati da n.7 (sette) cartelle e sottesi alla suddetta comunicazione che annullava.
Rilevava che, stante la tardiva costituzione in giudizio di , non potevano essere Controparte_1 utilizzati i documenti da quest'ultima prodotti e che avrebbero dovuto dimostrare l'interruzione della prescrizione già eccepita dalla Accoglieva pertanto la suddetta eccezione, con conseguente CP_2
assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza.
Con ricorso depositato il 6/6/2023 proponeva appello, ribadendo Parte_1 la legittimità dell'iscrizione ipotecaria e rilevando che nessuna prescrizione fosse maturata stante la rilevabilità d'ufficio dell'interruzione dovuta alla sua natura di eccezione in senso lato. Evidenziava che le cartelle erano state notificate, ipotizzando pure la violazione dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs.
n.46/99 che stabilisce il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella per l'impugnazione. CP_ Con comparsa di costituzione depositata il 3/2/2024 si costituiva l' aderendo alle difese spiegate da riscossione.
Costituendosi l' insisteva nella conferma della sentenza. CP_2
Concesso termine per note con le modalità di cui all'art. 127 ter, la causa è oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va risolutivamente rilevato che l'appello, poiché investe nella sua interezza il merito della pretesa, CP_ vede quale legittimo contraddittore esclusivamente l' come di recente affermato dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 7514/2022 che ha risolto, allo stato, la questione riguardante l'individuazione del giusto contraddittore fra ente impositore e agente incaricato della riscossione.
Nel caso scrutinato dalle Sezioni Unite si controverteva di opposizione a cartelle esattoriali di cui l'opponente lamentava l'omessa notifica così facendo valere presunte responsabilità del concessionario nella fase esecutiva. Eppure, il Supremo Consesso, anche in quel caso, ha ritenuto di qualificare l'azione quale opposizione al merito della pretesa, in cui le doglianze dell'operato del concessionario appaiono strumentali al fine di recuperare il termine per proporre opposizione e far valere il merito della pretesa. Dunque, l'odierna fattispecie non si discosta dalla questione trattata dalle Sezioni Unite che, a fronte del vivace contrasto insorto fra le sezioni semplici (anche in materia tributaria e non solo civilistica) ha chiarito definitivamente la questione così statuendo “Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore”. Poiché la disposizione del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D. Lgs. 13 aprile 1999,
n. 112, art. 39 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. Deve ritenersi, invece, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo (v. Cass.
n.7514/22).
Da ciò consegue il difetto di legittimazione dell' a proporre il Parte_1
presente appello incentrato su motivi riguardanti il merito della pretesa contributiva nascente dalle cartelle esattoriali, motivi che potevano e possono essere legittimamente fatti valere esclusivamente
CP_ dall'ente impositore, ossia nel caso di specie l' (che non ha tuttavia proposto impugnazione nemmeno incidentale).
Rimangono da regolare le spese del presente grado giudizio.
Nei rapporti tra e l' stante l'esito della lite che ha visto la Parte_1 CP_2 carenza di legittimazione nella proposizione dell'appello, sulla scorta della recente sentenza delle Co sezioni unite, va disposta la compensazione integrale. Anche nei rapporti tra l'Agente Riscossione CP_ e l' le spese del presente grado vanno compensate, stante la sostanziale adesione dell'Ente impositore alle doglianze del predetto appellante.
PQM
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 330/2023 del Parte_1
24/2/2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa le spese del presente grado nei rapporti tra , e Parte_1 CP_2 ;
[...]
CP_
- compensa nei rapporti con l' e l' le spese del presente grado;
Pt_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di di un ulteriore Pt_1
importo pari a quello del contributo unificato già versato.
Messina, 5/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott. C. Zappalà) (Dott. B. Catarsini)